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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. MI De MA Presidente
2) dott. RI RE Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 962 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
CALÌ LAURA
- Appellante - C O N T R O
[...]
[...]
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Palermo
- Appellato - All'udienza del 30/10/2025 assente l'appellante, la causa è stata decisa FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 1008/2023 del 23.03.2023 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda, proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 25.08.2021, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio corrispondente al periodo – da ottobre 1994 a ottobre 1995 - in cui aveva prestato servizio militare di leva, e del connesso punteggio utile ai fini della sua collocazione nella graduatoria unica dei lavoratori forestali, nella quale lo stesso era inserito sin dal 1987; osservava il Tribunale che la disciplina regionale del contingente dei lavoratori forestali (art. 49 L. R. n. 16/1996 e art. 12 L. R. n. 5/2014), ai fini della formazione della graduatoria unica distrettuale, fa esclusivo riferimento all'attività effettivamente prestata presso l'amministrazione forestale, non potendo, dunque trovare applicazione l'art. 20 della L. n. 958 del 1986, che
1 valorizza il servizio militare non già ai fini dell'inserimento in una graduatoria (disciplinata dalla menzionata legislazione regionale) bensì ai fini dell'inquadramento economico, della determinazione dell'anzianità lavorativa e del trattamento previdenziale. Avverso tale sentenza ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 22.09.2023, chiedendone la riforma. L'amministrazione regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che, a seguito della proposizione dell'appello, con nota prot. n. 67884 dell'11/09/2025, ha aggiornato la posizione dell'appellante nella graduatoria del 2024, con l'attribuzione del punteggio richiesto tenendo conto dell'anno di espletamento del servizio militare. All'udienza del 30/10/2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., nell'assenza dell'appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Deve darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 23.10.2025 né a quella successiva del 30.10.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, alla luce della documentazione prodotta dall'amministrazione appellata, attestante la sostanziale acquiescenza alle domande dell'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1008/2023 resa il 23.03.2023 dal Parte_1
Tribunale di Palermo. Spese compensate. Palermo, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI RE MI De MA
2
1) dott. MI De MA Presidente
2) dott. RI RE Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 962 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
CALÌ LAURA
- Appellante - C O N T R O
[...]
[...]
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Palermo
- Appellato - All'udienza del 30/10/2025 assente l'appellante, la causa è stata decisa FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 1008/2023 del 23.03.2023 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda, proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 25.08.2021, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio corrispondente al periodo – da ottobre 1994 a ottobre 1995 - in cui aveva prestato servizio militare di leva, e del connesso punteggio utile ai fini della sua collocazione nella graduatoria unica dei lavoratori forestali, nella quale lo stesso era inserito sin dal 1987; osservava il Tribunale che la disciplina regionale del contingente dei lavoratori forestali (art. 49 L. R. n. 16/1996 e art. 12 L. R. n. 5/2014), ai fini della formazione della graduatoria unica distrettuale, fa esclusivo riferimento all'attività effettivamente prestata presso l'amministrazione forestale, non potendo, dunque trovare applicazione l'art. 20 della L. n. 958 del 1986, che
1 valorizza il servizio militare non già ai fini dell'inserimento in una graduatoria (disciplinata dalla menzionata legislazione regionale) bensì ai fini dell'inquadramento economico, della determinazione dell'anzianità lavorativa e del trattamento previdenziale. Avverso tale sentenza ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 22.09.2023, chiedendone la riforma. L'amministrazione regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che, a seguito della proposizione dell'appello, con nota prot. n. 67884 dell'11/09/2025, ha aggiornato la posizione dell'appellante nella graduatoria del 2024, con l'attribuzione del punteggio richiesto tenendo conto dell'anno di espletamento del servizio militare. All'udienza del 30/10/2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., nell'assenza dell'appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Deve darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 23.10.2025 né a quella successiva del 30.10.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, alla luce della documentazione prodotta dall'amministrazione appellata, attestante la sostanziale acquiescenza alle domande dell'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1008/2023 resa il 23.03.2023 dal Parte_1
Tribunale di Palermo. Spese compensate. Palermo, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI RE MI De MA
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