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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 359/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 359/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
CROCE GIANDOMENICO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. MODESTI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di essere genitori di nata a [...] il CP_1 Per_1
18/12/2021, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti e Parte_1
, provvede come segue: Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
1) La figlia minore è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 2 di 8 2) La figlia minore avrà la residenza presso la mamma con la quale Per_1
convive in via prevalente.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4) 4.1. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente alle esigenze di studio ed alle condizioni di salute della minore e previo accordo con il genitore collocatario in via principale.
In caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre dal pomeriggio del martedì (da scuola) con pernotto sino all'accompagnamento a scuola la mattina del mercoledì, e dal pomeriggio del venerdì (da scuola) con pernotto sino alla mattina successiva quando il padre la riaccompagnerà dalla madre per il pranzo, salvo quanto previsto di seguito.
Inoltre, a settimane alternate, in aggiunta a quanto previsto sopra, la bambina trascorrerà con il padre anche la giornata del sabato (e quindi, senza essere riaccompagnata dalla madre per il pranzo), con pernotto, sino alla domenica, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre per il pranzo.
4.2. La bambina trascorrerà negli anni pari le vacanze natalizie con il padre dalle ore
9:00 del giorno dopo la fine della scuola per sette giorni consecutivi, e per gli ulteriori sette giorni la bambina trascorrerà le vacanze con la mamma;
mentre per gli anni dispari la bambina trascorrerà le vacanze natalizie con la madre dalle ore 9:00 del giorno dopo la fine della scuola per sette giorni consecutivi e per gli ulteriori sette giorni la ragazza trascorrerà le vacanze con il padre.
4.3. La figlia trascorrerà la Pasqua e la Pasquetta negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre.
pagina 3 di 8 4.4. In occasione del compleanno dei signori e la Controparte_1 Parte_1
figlia trascorrerà tale evento con il rispettivo genitore festeggiato.
4.5. Ogni anno il periodo estivo – che inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola – la figlia trascorrerà con il padre, oltre al diritto di visita settimanale sopra previsto, quindici giorni (suddivisi in due periodi di sette giorni consecutivi), da individuare di anno in anno dai coniugi, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 21:00 del quindicesimo. Parimenti, la bambina trascorrerà con la madre quindici giorni (suddivisi in due periodi di sette giorni consecutivi), da individuare di anno in anno dai coniugi, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 21:00 del quindicesimo. I genitori, nel periodo loro assegnato, potranno liberamente iscrivere la bambina ai campus estivi.
4.6. Entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé la figlia.
Il viaggio fuori residenza e all'estero è consentito quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con almeno dieci giorni di anticipo: le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
5) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6) La minore continuerà a frequentare sia i nonni paterni che i nonni materni, i quali hanno dato e potranno continuare a dare il loro aiuto nell'accudire la ragazza quando i genitori sono impegnati nelle rispettive attività lavorative.
pagina 4 di 8 7) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 Controparte_1
entro il primo giorno di ogni mese, a titolo di contributo mensile al mantenimento della figlia, la somma di € 320,00 (euro trecentoventi/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
I genitori stabiliscono che, da quando il signor contrarrà una locazione Parte_1 abitativa onerosa ovvero un mutuo finalizzato all'acquisto di abitazione come casa principale, l'ammontare del contributo mensile al mantenimento della figlia a carico del medesimo si ridurrà alla somma di € 270,00 (euro duecentosettanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Tali ammontari del contributo mensile al mantenimento della figlia a carico del padre sono stati determinati tenendo conto che, contestualmente, i genitori stabiliscono che sia la sola signora a percepire per intero i contributi pubblici per la Controparte_1 figlia, comunque denominati (attualmente: Assegno unico universale Inps pari a €
191,00 (centonovantuno/00), contributi che si impegna ad utilizzare per le esigenze della minore.
Il signor si obbliga anche a corrispondere alla signora Parte_1 Controparte_1
entro il dieci di ogni mese e con decorrenza dal mese di marzo 2025, la quota, pari al
50%, delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia come determinate e disciplinate dal “Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara in data
17/11/2020” ed eventuali successive modifiche.
I genitori stabiliscono che sia la sola signora a percepire i contributi Controparte_1
pubblici per la figlia, comunque denominati (attualmente: Assegno unico universale
Inps).
8) 8.1. I ricorrenti stabiliscono che, a partire dal mese di marzo 2025 e sino all'estinzione del su menzionato mutuo, le rate di rimborso dello stesso mutuo, nonché spese e oneri connessi all'unità immobiliare, saranno pagate esclusivamente e per l'intero dalla sig.ra (la quale, se le stesse rate continuassero ad Controparte_1
pagina 5 di 8 essere addebitate sul c/c intestato al sig. rimborserebbe l'ammontare a Parte_1 quest'ultimo). La sig.ra in ogni caso, si impegna sin dalla sottoscrizione del CP_1
presente atto a dare comunicazione del contenuto degli accordi alla banca concedente il mutuo, espressamente formulando richiesta di addebito delle rate sul proprio conto corrente, in sostituzione del conto corrente del sig. Pt_1
Inoltre, sin da ora i ricorrenti stabiliscono ed accettano che, in ipotesi di omesso versamento da parte della sig.ra nell'arco di un anno solare di due rate, anche CP_1
non consecutive, con la sottoscrizione del presente atto la già menzionata sig.ra delega ed autorizza il sig. a porre in vendita Controparte_1 Parte_1
l'appartamento sito in Pescara alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 43 e censito al
Catasto fabbricati del detto comune al foglio 8 particella 52 sub. 7 acquistato con il finanziamento ottenuto contraendo il mutuo di cui in premessa con l'istituto di credito in data 28/10/2021, mediante conferimento ad agenzia Parte_2 immobiliare scelta dal sig. ed al prezzo minimo di € 145.000,00 (euro Pt_1
centoquarantacinquemila/00) ovvero, decorsi 2 mesi dal tentativo di vendita al predetto prezzo, al prezzo di mercato indicato dall'agenzia immobiliare, in ogni caso non inferiore all'importo del debito residuo del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti dinnanzi all'agenzia stessa. In tal caso, il prezzo della vendita sarà destinato, in prededuzione, a rimborsare alla sig.ra le rate del mutuo dalla Controparte_1
medesima versate a partire dal mese di marzo
2025 e, per il residuo, sarà diviso in parti eguali tra i ricorrenti, i quali lo destineranno prioritariamente per estinguere il mutuo.
8.2. I ricorrenti, trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto del predetto immobile, sin da ora stabiliscono ed accettano il verificarsi dei seguenti accadimenti, alternativi tra loro:
A) salvo che ricorra l'ipotesi seguente di cui alla lettera B) del presente accordo, i ricorrenti porranno in vendita l'appartamento sito in Pescara alla Piazza Duca degli pagina 6 di 8 Abruzzi n. 43 e censito al Catasto fabbricati del detto comune al foglio 8 particella
52 sub. 7 acquistato con il finanziamento ottenuto contraendo il mutuo di cui in premessa con l'istituto di credito in data 28/10/2021. Il Parte_2
prezzo della vendita sarà destinato, in prededuzione, a rimborsare alla sig.ra le rate del mutuo dalla medesima versate a partire dal mese di Controparte_1
marzo 2025 e, per il residuo, sarà diviso in parti eguali tra i ricorrenti, i quali lo destineranno prioritariamente per estinguere il mutuo;
B) la sig.ra previa interlocuzione con la banca concedente il mutuo Controparte_1
e previo consenso di quest'ultima, si impegna a liberare il signor ed il genitore Pt_1 fideiussore di quest'ultimo, con conseguente onere del signor a trasferire la Pt_1
propria quota a titolo gratuito alla sig.ra CP_1
8.3. I ricorrenti attribuiscono alla sig.ra il diritto di prelazione Controparte_1 sull'acquisto dell'appartamento sito in Pescara alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 43
e censito al Catasto fabbricati del detto comune al foglio 8 particella 52 sub. 7.
9. Ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro genitore il luogo di residenza e/o domicilio, nonché ogni cambiamento dello stesso.
10. I genitori si obbligano sin da ora a concedersi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire il figlio nel proprio passaporto, ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
11. I genitori dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, parimenti impegnandosi a tutelare la figura materna e paterna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole.
12. Le spese legali per il presente procedimento di regolamentazione genitoriale ed economica sono compensate tra le parti, le quali provvederanno ciascuna a retribuire pagina 7 di 8 il proprio difensore. I procuratori delle parti, sottoscrivendo il ricorso, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad avvalersi del vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 359/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
CROCE GIANDOMENICO
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. MODESTI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di essere genitori di nata a [...] il CP_1 Per_1
18/12/2021, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti e Parte_1
, provvede come segue: Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
1) La figlia minore è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 2 di 8 2) La figlia minore avrà la residenza presso la mamma con la quale Per_1
convive in via prevalente.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4) 4.1. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente alle esigenze di studio ed alle condizioni di salute della minore e previo accordo con il genitore collocatario in via principale.
In caso di disaccordo tra i genitori, la minore trascorrerà con il padre dal pomeriggio del martedì (da scuola) con pernotto sino all'accompagnamento a scuola la mattina del mercoledì, e dal pomeriggio del venerdì (da scuola) con pernotto sino alla mattina successiva quando il padre la riaccompagnerà dalla madre per il pranzo, salvo quanto previsto di seguito.
Inoltre, a settimane alternate, in aggiunta a quanto previsto sopra, la bambina trascorrerà con il padre anche la giornata del sabato (e quindi, senza essere riaccompagnata dalla madre per il pranzo), con pernotto, sino alla domenica, quando il padre la riaccompagnerà dalla madre per il pranzo.
4.2. La bambina trascorrerà negli anni pari le vacanze natalizie con il padre dalle ore
9:00 del giorno dopo la fine della scuola per sette giorni consecutivi, e per gli ulteriori sette giorni la bambina trascorrerà le vacanze con la mamma;
mentre per gli anni dispari la bambina trascorrerà le vacanze natalizie con la madre dalle ore 9:00 del giorno dopo la fine della scuola per sette giorni consecutivi e per gli ulteriori sette giorni la ragazza trascorrerà le vacanze con il padre.
4.3. La figlia trascorrerà la Pasqua e la Pasquetta negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre.
pagina 3 di 8 4.4. In occasione del compleanno dei signori e la Controparte_1 Parte_1
figlia trascorrerà tale evento con il rispettivo genitore festeggiato.
4.5. Ogni anno il periodo estivo – che inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola – la figlia trascorrerà con il padre, oltre al diritto di visita settimanale sopra previsto, quindici giorni (suddivisi in due periodi di sette giorni consecutivi), da individuare di anno in anno dai coniugi, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 21:00 del quindicesimo. Parimenti, la bambina trascorrerà con la madre quindici giorni (suddivisi in due periodi di sette giorni consecutivi), da individuare di anno in anno dai coniugi, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 21:00 del quindicesimo. I genitori, nel periodo loro assegnato, potranno liberamente iscrivere la bambina ai campus estivi.
4.6. Entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé la figlia.
Il viaggio fuori residenza e all'estero è consentito quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con almeno dieci giorni di anticipo: le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
5) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6) La minore continuerà a frequentare sia i nonni paterni che i nonni materni, i quali hanno dato e potranno continuare a dare il loro aiuto nell'accudire la ragazza quando i genitori sono impegnati nelle rispettive attività lavorative.
pagina 4 di 8 7) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 Controparte_1
entro il primo giorno di ogni mese, a titolo di contributo mensile al mantenimento della figlia, la somma di € 320,00 (euro trecentoventi/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
I genitori stabiliscono che, da quando il signor contrarrà una locazione Parte_1 abitativa onerosa ovvero un mutuo finalizzato all'acquisto di abitazione come casa principale, l'ammontare del contributo mensile al mantenimento della figlia a carico del medesimo si ridurrà alla somma di € 270,00 (euro duecentosettanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Tali ammontari del contributo mensile al mantenimento della figlia a carico del padre sono stati determinati tenendo conto che, contestualmente, i genitori stabiliscono che sia la sola signora a percepire per intero i contributi pubblici per la Controparte_1 figlia, comunque denominati (attualmente: Assegno unico universale Inps pari a €
191,00 (centonovantuno/00), contributi che si impegna ad utilizzare per le esigenze della minore.
Il signor si obbliga anche a corrispondere alla signora Parte_1 Controparte_1
entro il dieci di ogni mese e con decorrenza dal mese di marzo 2025, la quota, pari al
50%, delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia come determinate e disciplinate dal “Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara in data
17/11/2020” ed eventuali successive modifiche.
I genitori stabiliscono che sia la sola signora a percepire i contributi Controparte_1
pubblici per la figlia, comunque denominati (attualmente: Assegno unico universale
Inps).
8) 8.1. I ricorrenti stabiliscono che, a partire dal mese di marzo 2025 e sino all'estinzione del su menzionato mutuo, le rate di rimborso dello stesso mutuo, nonché spese e oneri connessi all'unità immobiliare, saranno pagate esclusivamente e per l'intero dalla sig.ra (la quale, se le stesse rate continuassero ad Controparte_1
pagina 5 di 8 essere addebitate sul c/c intestato al sig. rimborserebbe l'ammontare a Parte_1 quest'ultimo). La sig.ra in ogni caso, si impegna sin dalla sottoscrizione del CP_1
presente atto a dare comunicazione del contenuto degli accordi alla banca concedente il mutuo, espressamente formulando richiesta di addebito delle rate sul proprio conto corrente, in sostituzione del conto corrente del sig. Pt_1
Inoltre, sin da ora i ricorrenti stabiliscono ed accettano che, in ipotesi di omesso versamento da parte della sig.ra nell'arco di un anno solare di due rate, anche CP_1
non consecutive, con la sottoscrizione del presente atto la già menzionata sig.ra delega ed autorizza il sig. a porre in vendita Controparte_1 Parte_1
l'appartamento sito in Pescara alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 43 e censito al
Catasto fabbricati del detto comune al foglio 8 particella 52 sub. 7 acquistato con il finanziamento ottenuto contraendo il mutuo di cui in premessa con l'istituto di credito in data 28/10/2021, mediante conferimento ad agenzia Parte_2 immobiliare scelta dal sig. ed al prezzo minimo di € 145.000,00 (euro Pt_1
centoquarantacinquemila/00) ovvero, decorsi 2 mesi dal tentativo di vendita al predetto prezzo, al prezzo di mercato indicato dall'agenzia immobiliare, in ogni caso non inferiore all'importo del debito residuo del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti dinnanzi all'agenzia stessa. In tal caso, il prezzo della vendita sarà destinato, in prededuzione, a rimborsare alla sig.ra le rate del mutuo dalla Controparte_1
medesima versate a partire dal mese di marzo
2025 e, per il residuo, sarà diviso in parti eguali tra i ricorrenti, i quali lo destineranno prioritariamente per estinguere il mutuo.
8.2. I ricorrenti, trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto del predetto immobile, sin da ora stabiliscono ed accettano il verificarsi dei seguenti accadimenti, alternativi tra loro:
A) salvo che ricorra l'ipotesi seguente di cui alla lettera B) del presente accordo, i ricorrenti porranno in vendita l'appartamento sito in Pescara alla Piazza Duca degli pagina 6 di 8 Abruzzi n. 43 e censito al Catasto fabbricati del detto comune al foglio 8 particella
52 sub. 7 acquistato con il finanziamento ottenuto contraendo il mutuo di cui in premessa con l'istituto di credito in data 28/10/2021. Il Parte_2
prezzo della vendita sarà destinato, in prededuzione, a rimborsare alla sig.ra le rate del mutuo dalla medesima versate a partire dal mese di Controparte_1
marzo 2025 e, per il residuo, sarà diviso in parti eguali tra i ricorrenti, i quali lo destineranno prioritariamente per estinguere il mutuo;
B) la sig.ra previa interlocuzione con la banca concedente il mutuo Controparte_1
e previo consenso di quest'ultima, si impegna a liberare il signor ed il genitore Pt_1 fideiussore di quest'ultimo, con conseguente onere del signor a trasferire la Pt_1
propria quota a titolo gratuito alla sig.ra CP_1
8.3. I ricorrenti attribuiscono alla sig.ra il diritto di prelazione Controparte_1 sull'acquisto dell'appartamento sito in Pescara alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 43
e censito al Catasto fabbricati del detto comune al foglio 8 particella 52 sub. 7.
9. Ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro genitore il luogo di residenza e/o domicilio, nonché ogni cambiamento dello stesso.
10. I genitori si obbligano sin da ora a concedersi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire il figlio nel proprio passaporto, ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
11. I genitori dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, parimenti impegnandosi a tutelare la figura materna e paterna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole.
12. Le spese legali per il presente procedimento di regolamentazione genitoriale ed economica sono compensate tra le parti, le quali provvederanno ciascuna a retribuire pagina 7 di 8 il proprio difensore. I procuratori delle parti, sottoscrivendo il ricorso, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad avvalersi del vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8