TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 8
TAR
Sentenza 3 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione e interesse ad agire

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione e interesse ad agire della ricorrente, poiché l'associazione non ha dedotto in giudizio né la propria legittimazione all'impugnazione né l'interesse tutelato, né ha fornito chiarimenti in proposito. La giurisprudenza richiede che le associazioni ambientaliste deducano censure funzionali al soddisfacimento di interessi ambientali e dimostrino un adeguato grado di rappresentatività e un collegamento stabile con il territorio.

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione e interesse ad agire

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione e interesse ad agire della ricorrente, poiché l'associazione non ha dedotto in giudizio né la propria legittimazione all'impugnazione né l'interesse tutelato, né ha fornito chiarimenti in proposito. La giurisprudenza richiede che le associazioni ambientaliste deducano censure funzionali al soddisfacimento di interessi ambientali e dimostrino un adeguato grado di rappresentatività e un collegamento stabile con il territorio.

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione e interesse ad agire

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione e interesse ad agire della ricorrente, poiché l'associazione non ha dedotto in giudizio né la propria legittimazione all'impugnazione né l'interesse tutelato, né ha fornito chiarimenti in proposito. La giurisprudenza richiede che le associazioni ambientaliste deducano censure funzionali al soddisfacimento di interessi ambientali e dimostrino un adeguato grado di rappresentatività e un collegamento stabile con il territorio.

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione e interesse ad agire

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di carenza di legittimazione e interesse ad agire della ricorrente, poiché l'associazione non ha dedotto in giudizio né la propria legittimazione all'impugnazione né l'interesse tutelato, né ha fornito chiarimenti in proposito. La giurisprudenza richiede che le associazioni ambientaliste deducano censure funzionali al soddisfacimento di interessi ambientali e dimostrino un adeguato grado di rappresentatività e un collegamento stabile con il territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 8
    Data del deposito : 3 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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