Sentenza 3 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2021, proposto da
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Scimeca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Deiva Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;
nei confronti
Errebi Immobilare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Viotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti, 20/9, dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 18/09/2021, pubblicata dal 24/09/2021 al 09/10/2021, non notificata, con la quale il Comune di Deiva Marina deliberava l'attuale inesistenza del vincolo a destinazione pubblica già imposto sui parcheggi realizzati al secondo piano interrato dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Deiva Marina al fg. 18 mapp. 610 (già mapp. 529);
- ove occorra della Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2010, non notificata;
- ove occorra di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale, ancorché non notificato né conosciuto;
e per il risarcimento del danno causato con gli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Deiva Marina e della Errebi Immobilare S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa RI ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Associazione Italia Nostra Onlus ha chiesto l’annullamento della Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 18/09/2021, con la quale il Comune di Deiva Marina deliberava l’inesistenza del vincolo a destinazione pubblica già imposto sui parcheggi realizzati al secondo piano interrato dell’immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Deiva Marina al fg. 18 mapp. 610, oltre atti presupposti: ha, inoltre, domandato la condanna della parte resistente al risarcimento del danno causato con il proprio illegittimo agire.
Di seguito i motivi di censura articolati in ricorso:
1) in primo luogo, si osserva che l’immobile in oggetto sarebbe interessato da un vincolo conformativo, funzionale all'interesse pubblico generale, di destinazione dei parcheggi realizzati al secondo piano interrato dello stabile de quo ad uso pubblico rotativo;
si aggiunge che con Deliberazione n. 20 del 30/03/2010 il Comune di Deiva Marina aveva concesso l’eliminazione del vincolo sulla base di un futuro atto notarile da stipulare con la Società Deiva Sviluppo, al fine di sostenere detta ultima società, all’epoca in gravi difficoltà economiche: tuttavia, la delibera non veniva attuata poiché l’immobile era assoggettato a pignoramento da parte dei creditori della Società Deiva Sviluppo, e veniva in seguito venduto all’asta giudiziaria alla Società Errebi Immobiliare S.r.l;
di conseguenza, l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che il vincolo era stato eliminato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2010;
in ogni caso, il Comune resistente avrebbe dovuto preliminarmente procedere ad una variante del PRG;
2) inoltre, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18/09/2021 sarebbe carente tanto nell’istruttoria quanto nella motivazione: infatti, la delibera non darebbe conto di alcun interesse pubblico e attuale alla rimozione del vincolo, il quale si tradurrebbe solo in un vantaggio economico per la Società Errebi Immobiliare S.r.l.
La ricorrente ha, infine, dedotto che il danno patito, del quale chiede il ristoro, si concretizzerebbe nella privazione del bene della vita sottratto per effetto del provvedimento impugnato.
Si sono costituiti il Comune resistente e la società controinteressata, entrambi eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame, e chiedendone la reiezione del merito.
All’udienza straordinaria in data 20 novembre 2025 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte della legittimità della delibera con la quale il Comune di Deiva Marina ha dichiarato l’inesistenza del vincolo a destinazione pubblica in precedenza imposto sui parcheggi realizzati al secondo piano interrato dell’immobile censito al N.C.E.U. del territorio comunale al fg. 18 mapp. 610.
Occorre, preliminarmente, procedere allo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla parte resistente e dalla controinteressata.
2. Il Collegio ritiene che l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse ad agire in capo alla società ricorrente sia fondata, secondo quanto si passa ad osservare.
Giova premettere, in linea generale, che la legittimazione e l'interesse al ricorso, secondo giurisprudenza pacifica del Consiglio di Stato, costituiscono condizioni dell'azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia. Tali condizioni devono esistere al momento della proposizione della domanda e persistere fino alla decisione della vertenza (Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). Ciò in quanto la legittimazione e l'interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura (Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4 e 28 gennaio 2022, n. 3).
Con specifico riferimento alle associazioni ambientaliste è stato osservato: “ Le associazioni ambientalistiche hanno sì titolo ad impugnare qualsiasi atto amministrativo, ma la specialità della loro legittimazione a ricorrere, condizionata a monte dagli scopi da esse perseguiti, consente loro unicamente la deduzione di censure funzionali al soddisfacimento di interessi ambientali e impedisce invece la proposizione di doglianze relative a violazioni di altra natura, le quali solo in via strumentale ed indiretta - e non in ragione della violazione dell'assetto normativo di tutela dell'ambiente - potrebbero semmai determinare un effetto utile ai fini della salvaguardia dei valori ambientali. Pertanto, i profili di gravame devono essere attinenti alla sfera di interesse ambientale dell'associazione e, come tali, devono essere intesi al conseguimento di una utilità direttamente rapportata alla posizione legittimante ” (cfr. T.A.R., Salerno, sez. II, 10/04/2020 , n. 412); ed ancora: “ L'articolazione locale di un'associazione ambientalista nazionale è legittimata a ricorrere in sede giurisdizionale per l'annullamento di atti lesivi dell'ambiente qualora costituisca un soggetto giuridicamente autonomo, con un proprio statuto che persegua finalità di tutela ambientale, e dimostri un adeguato grado di rappresentatività e un collegamento stabile e significativo con il territorio interessato dal provvedimento impugnato ” (cfr. T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, 6/02/2025, n. 90); sempre nella giurisprudenza recente: “ Lo scopo associativo non è di per sé sufficiente a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota; occorre la prova di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati. In particolare, il peculiare rapporto tra legittimazione e interesse ad agire in questi casi è efficacemente descritto dalla giurisprudenza per cui il menzionato requisito della legittimatio ad causam non può considerarsi soddisfatto qualora una di tali associazioni agisca in giudizio per perseguire, in via generale, il corretto esercizio del potere amministrativo o per mere finalità di giustizia, essendo invece necessario individuare, in questi casi, una lesione di interessi legittimi dell'associazione medesima ovvero una lesione, diretta ed attuale, di interessi diffusi delle persone protette dalla stessa, ferma comunque restando la necessità di verificare l'esistenza di un interesse al ricorso consistente nell'individuazione di un vantaggio, o almeno dell'aspettativa di un vantaggio, attuale e diretto, che possa derivare dalla caducazione del provvedimento impugnato ” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 24/10/2024, n. 18581).
3. Come in precedenza osservato, nel caso di specie la contestazione attiene a una delibera comunale con la quale si è eliminato un vincolo all’uso pubblico in precedenza imposto su alcuni parcheggi; l’associazione ricorrente, tuttavia, nulla ha dedotto in giudizio, né relativamente alla propria legittimazione all’impugnazione del provvedimento del quale si discorre (che, peraltro, secondo quanto prospettato dalle controparti, avrebbe un carattere meramente ricognitivo), né quanto all’interesse che si intende tutelare tramite la presente iniziativa giudiziaria.
In primo luogo, l’associazione ha omesso di produrre in giudizio il proprio statuto, nonché qualunque altro atto dal quale desumere quali interessi la stessa persegue stabilmente; soprattutto, non ha in alcun modo allegato per quale ragione la delibera di rimozione del vincolo ad uso pubblico dei parcheggi in discorso avrebbe carattere lesivo di tali interessi e quali vantaggio concreto discenderebbe dalla relativa rimozione.
In ragione di quanto precede, non si ricava dalle allegazioni di parte l’interesse, concreto e attuale, posto a sostegno dell’impugnazione.
Ciò non consente di risolvere in senso positivo il vaglio preliminare relativo alle condizioni dell’azione, anche avuto riguardo alla circostanza che, neppure a seguito delle difese svolte in proposito dalla parte resistente e dalla controinteressata, la ricorrente ha inteso fornire chiarimenti sui punti critici in considerazione.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la natura in rito della presente decisione giustifica la compensazione di esse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente FF, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI ET |
IL SEGRETARIO