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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 891/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17425/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259007299076000 TASSA AUTOMOBIL 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259007299076000 TASSA AUTOMOBIL 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259007299076000 TASSA AUTOMOBIL 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 801/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90072990 76/000, notificata in data 17/07/2025, e, quindi, le quattro sottese cartelle di pagamento per mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2008, 2009 e 2010 e deduce a fondamento di non aver mai ricevuto nessun tipo di avviso di accertamento di irrogazione delle sanzioni così come specificato nella cartella, l'omessa motivazione di detta cartella, la prescrizione della pretesa essendo trascorsi oltre tre anni al momento della trasmissione del ruolo all'attuale Concessionario.
Radicato il contraddittorio, si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che "da atto dell'intervenuta prescrizione delle pretese in relazione ai crediti incorporati nelle cartelle di pagamento n. 028 2013 00074094
88 000, n. 028 2013 00122065 71 000 e n. 028 2015 00127322 86 000 e, pertanto, in relazione a questa parte della domanda è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere" mentre precisa la legittimità della pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 028 2014 00225871 72 000, "oggetto di diffida contenuta nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880 2023 00011196 000 notificata a mezzo PEC in data 10.10.2023".
La Corte all'esito dell'udienza del 20.1.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Ebbene, l'intimazione di pagamento è stata impugnata con riferimento alle cartelle di pagamento n. 028
2013 00074094 88 000, n. 028 2013 00122065 71 000 e n. 028 2015 00127322 86 000, rispetto alle quali la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato atto dell'intervenuta prescrizione chiedendo
-
impropriamente dichiararsi cessata la materia del contendere benchè non abbia provveduto all'annullamento delle stesse.
Diversamente la cartella di pagamento n. 028 2014 00225871 72 000 è stata oggetto di diffida contenuta nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 028 80 2023 00011196 000 notificata a mezzo
PEC in data 10.10.2023 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna); invero, data la perfetta coincidenza giuridica tra l'imprenditore e la sua ditta (cfr. visura camerale), la notifica di tale atto all'indirizzo PEC dell'impresa è pienamente valida.
Ebbene, l'omessa impugnativa di detta cartella determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
E l'eccezione di prescrizione appare destituita di fondamento posto che in materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Invero, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).
Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.
E nella fattispecie in esame la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo avvenuta il
10.10.2023 rispetto alla data del 17.7.2025 di notifica della intimazione impugnata rende evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo trascorsi meno di due anni tra dette date.
Andando ad analizzare le eccezioni avanzate avverso la intimazione di pagamento osserva la Corte che sono richiamati nell'atto impugnato i presupposti impositivi ovvero il tributo preteso e l'anno di riferimento, nonché tutte le ulteriori voci aggiuntive, con indicazione per gli interessi dovuti del tasso di interesse per ogni singolo anno di riferimento.
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti od atti amministrativi richiamati "per relationem" (L. n. 212 del 2000, art. 7) è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa (id est alla possibilità di valutare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria ai fini della eventuale opposizione), con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria.
Tale pregiudizio non può ritenersi "in re ipsa" per il mero fatto della mancata allegazione dell'atto prodromico ivi richiamato, vieppiù, in considerazione della sua certa conoscenza che ne ha avuto la ricorrente.
In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione (sentenza n. 6980/2024), secondo cui "il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580; Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722)". Con sentenza n. 16812/2024, la Suprema Corte ha ribadito che
"La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto. ".
Quanto alla mancata indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi va ricordato l'insegnamento del
Supremo Collegio (Sez. U -, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022), applicabile nella fattispecie in esame in cui l'atto impugnato ha fatto seguito a un avviso di accertamento regolarmente notificato, secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
E' stato, di seguito, precisato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 28742 del 16/10/2023).
Da tanto consegue l'assorbimento del motivo con cui le censure sopra indicate avrebbero configurato un eccesso di potere con conseguente nullità dell'atto impugnato.
Relativamente all'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione del termine e delle modalità con le quali è possibile proporre impugnazione, si osserva che la cartella notificata al ricorrente è idonea a fornire chiaramente al destinatario tutte le informazioni relative alle modalità di impugnazione posto che alle pag. 1 è presente un'intera area grazie alla quale il contribuente viene reso edotto del termine entro il quale impugnare l'atto, dell'organo competente, dei dati necessariamente da indicare nel ricorso, delle modalità di costituzione in giudizio, nonché di quelle di eventuale presentazione della richiesta di sospensione del pagamento attraverso il richiamo aglio atti sottesi. Ne è dimostrazione l'avvenuta rituale presentazione del presente ricorso.
Ad ogni buon conto osserva la Corte che laddove dette indicazioni fossero state effettivamente mancanti, come erroneamente eccepito dal ricorrente, l'omessa o erronea indicazione nella cartella di pagamento del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della I. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1740 del 27/01/2020).
Il ricorso va, pertanto, respinto limitatamente a una cartella.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento n. 028 2013 00074094 88 000, n. 028 2013 00122065 71 000 e n. 028 2015 00127322 86
000.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17425/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259007299076000 TASSA AUTOMOBIL 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259007299076000 TASSA AUTOMOBIL 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259007299076000 TASSA AUTOMOBIL 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 801/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90072990 76/000, notificata in data 17/07/2025, e, quindi, le quattro sottese cartelle di pagamento per mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2008, 2009 e 2010 e deduce a fondamento di non aver mai ricevuto nessun tipo di avviso di accertamento di irrogazione delle sanzioni così come specificato nella cartella, l'omessa motivazione di detta cartella, la prescrizione della pretesa essendo trascorsi oltre tre anni al momento della trasmissione del ruolo all'attuale Concessionario.
Radicato il contraddittorio, si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che "da atto dell'intervenuta prescrizione delle pretese in relazione ai crediti incorporati nelle cartelle di pagamento n. 028 2013 00074094
88 000, n. 028 2013 00122065 71 000 e n. 028 2015 00127322 86 000 e, pertanto, in relazione a questa parte della domanda è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere" mentre precisa la legittimità della pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 028 2014 00225871 72 000, "oggetto di diffida contenuta nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880 2023 00011196 000 notificata a mezzo PEC in data 10.10.2023".
La Corte all'esito dell'udienza del 20.1.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Ebbene, l'intimazione di pagamento è stata impugnata con riferimento alle cartelle di pagamento n. 028
2013 00074094 88 000, n. 028 2013 00122065 71 000 e n. 028 2015 00127322 86 000, rispetto alle quali la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato atto dell'intervenuta prescrizione chiedendo
-
impropriamente dichiararsi cessata la materia del contendere benchè non abbia provveduto all'annullamento delle stesse.
Diversamente la cartella di pagamento n. 028 2014 00225871 72 000 è stata oggetto di diffida contenuta nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 028 80 2023 00011196 000 notificata a mezzo
PEC in data 10.10.2023 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna); invero, data la perfetta coincidenza giuridica tra l'imprenditore e la sua ditta (cfr. visura camerale), la notifica di tale atto all'indirizzo PEC dell'impresa è pienamente valida.
Ebbene, l'omessa impugnativa di detta cartella determina il cristallizzarsi della pretesa per tutti i fatti verificatisi anteriormente ad essa. Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
E l'eccezione di prescrizione appare destituita di fondamento posto che in materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Invero, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).
Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.
E nella fattispecie in esame la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo avvenuta il
10.10.2023 rispetto alla data del 17.7.2025 di notifica della intimazione impugnata rende evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo trascorsi meno di due anni tra dette date.
Andando ad analizzare le eccezioni avanzate avverso la intimazione di pagamento osserva la Corte che sono richiamati nell'atto impugnato i presupposti impositivi ovvero il tributo preteso e l'anno di riferimento, nonché tutte le ulteriori voci aggiuntive, con indicazione per gli interessi dovuti del tasso di interesse per ogni singolo anno di riferimento.
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti od atti amministrativi richiamati "per relationem" (L. n. 212 del 2000, art. 7) è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa (id est alla possibilità di valutare compiutamente i fatti costitutivi della pretesa tributaria ai fini della eventuale opposizione), con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria.
Tale pregiudizio non può ritenersi "in re ipsa" per il mero fatto della mancata allegazione dell'atto prodromico ivi richiamato, vieppiù, in considerazione della sua certa conoscenza che ne ha avuto la ricorrente.
In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione (sentenza n. 6980/2024), secondo cui "il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40618; Cass. 22 giugno 2017, n. 15580; Cass., sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722)". Con sentenza n. 16812/2024, la Suprema Corte ha ribadito che
"La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell'atto impositivo, da lui già conosciuto. ".
Quanto alla mancata indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi va ricordato l'insegnamento del
Supremo Collegio (Sez. U -, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022), applicabile nella fattispecie in esame in cui l'atto impugnato ha fatto seguito a un avviso di accertamento regolarmente notificato, secondo cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
E' stato, di seguito, precisato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 28742 del 16/10/2023).
Da tanto consegue l'assorbimento del motivo con cui le censure sopra indicate avrebbero configurato un eccesso di potere con conseguente nullità dell'atto impugnato.
Relativamente all'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione del termine e delle modalità con le quali è possibile proporre impugnazione, si osserva che la cartella notificata al ricorrente è idonea a fornire chiaramente al destinatario tutte le informazioni relative alle modalità di impugnazione posto che alle pag. 1 è presente un'intera area grazie alla quale il contribuente viene reso edotto del termine entro il quale impugnare l'atto, dell'organo competente, dei dati necessariamente da indicare nel ricorso, delle modalità di costituzione in giudizio, nonché di quelle di eventuale presentazione della richiesta di sospensione del pagamento attraverso il richiamo aglio atti sottesi. Ne è dimostrazione l'avvenuta rituale presentazione del presente ricorso.
Ad ogni buon conto osserva la Corte che laddove dette indicazioni fossero state effettivamente mancanti, come erroneamente eccepito dal ricorrente, l'omessa o erronea indicazione nella cartella di pagamento del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della I. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1740 del 27/01/2020).
Il ricorso va, pertanto, respinto limitatamente a una cartella.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento n. 028 2013 00074094 88 000, n. 028 2013 00122065 71 000 e n. 028 2015 00127322 86
000.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore