Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 891
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione della cartella di pagamento n. 028 2014 00225871 72 000 rende inammissibili le eccezioni relative a fatti anteriori. Per le altre cartelle, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto che la cartella impugnata forniva sufficienti informazioni e che la giurisprudenza di legittimità esclude la nullità per difetto di motivazione se il contribuente ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e non ha provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa

    Per le cartelle n. 028 2013 00074094 88 000, n. 028 2013 00122065 71 000 e n. 028 2015 00127322 86 000, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso l'intervenuta prescrizione, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Per la cartella n. 028 2014 00225871 72 000, la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 10.10.2023, anteriore all'intimazione impugnata del 17.7.2025, rende infondata l'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione termine e modalità di impugnazione

    La Corte ha ritenuto che la cartella forniva le informazioni necessarie e che, anche in caso di omissioni, ciò non determina invalidità ex se ma al più errore scusabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 891
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 891
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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