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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 971/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona in persona del dott. NO IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAMELI EMILIO attore e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. Pt_3 C.F._4 Parte_4
e (c.f. C.F._5 Parte_5
, assistiti e difesi dall'Avv. MOCCI CATERINA C.F._6
convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “insistendo -in via istruttoria- per la richiesta CTU volta all'individuazione del proprietario del muro di confine, in subordine, qualora il Giudice ritenga la causa matura per la decisione, conferma e richiama le conclusioni formulate nelle memorie ex 183 c.VI cpc n.1” [riportate come di seguito] “chiede che il Giudice adito
Voglia contrariis reiectis: - accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
di accedere all'immobile di proprietà dei signori
[...] CP_1
, , , e
[...] CP_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
(cortile pertinenziale distinto al NCT F.28 Mapp. 10756) Parte_5
al fine di eseguire le opere di riparazione del muro comune, attraverso
l'installazione di un ponteggio necessario per sostituire altresì il tubo dell'acqua e montare le unità esterne dei condizionatori;
- per l'effetto, ordinare ai convenuti di consentire all'attore l'accesso alla loro proprietà
(passando per la via CU n.105, unica via di accesso percorribile attraverso il terreno distinto al NCT F.28 mapp 10756), al fine di eseguire le seguenti opere: montaggio/smontaggio di ponteggio metallico, per la durata di giorni quindici lavorativi, necessario per riparare le crepe sul muro comune del fabbricato in Carbonia via CU distinto al N.C.E.U. al
Fg. 28 mapp. 665, sub. 3 ed ivi apporvi le unità esterne di condizionamento
e sostituire la tubazione di approvvigionamento idrico - accertare e dichiarare la intervenuta usucapione della servitù di stillicidio ex art 908 cc esercitata da oltre venti anni tramite l'utilizzo dei tre stenditoi presenti nel muro perimetrale di cui al Fabbricato sito in Carbonia, via CU, distinto al Fg. 28 mapp. 665 (proprietà sub 3) ed a carico del fondo Pt_1
servente proprietà distinto al Catasto al Fg. 28 mapp. 10756 ex CP_1
5170 - rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta. Con vittoria di spese e competenze di causa di causa”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale - respingere, per le ragioni di cui alla superiore espositiva la domanda di accesso ai fini dell'installazione delle unità
pag. 2/9 esterne dei condizionatori e della riparazione della facciata dalla quale non risultano provenire infiltrazioni;
- consentire l'accesso al solo fine di sistemare a regola d'arte il tubo di adduzione dell'acqua internandolo nella facciata comune, indicando la durata di esecuzione delle opere;
- rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di stillicidio. In via riconvenzionale 1) Ordinare all'attore la rimozione del cavo elettrico volante che sorvola il cortile di proprietà e fornisce CP_1
energia elettrica al cortile di sua proprietà; 2) Ordinare all'attore la cessazione delle turbative e/o molestie concernenti nello sciorinamento dei panni colmi d'acqua e nel gettare le cicche e la cenere delle sigarette nel cortile di proprietà dei convenuti;
3) Accertare e dichiarare che il muro di confine tra i due cortili di proprietà esclusiva è stato costruito a cura e spese dei convenuti. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , Controparte_1 Parte_2 [...]
e esponendo di avere Pt_3 Parte_4 Parte_5
esigenza di accedere all'immobile dei convenuti per eseguire alcune opere di riparazione del muro comune posto tra le proprietà delle parti, nonché per sostituire una condotta idrica e montare le unità esterne dei condizionatori a servizio della sua proprietà. Chiedeva dunque condannarsi i convenuti a consentirgli l'accesso per eseguire le predette opere.
Si costituivano i convenuti, esponendo a loro volta di essere proprietari dell'appartamento sito nel Comune di Carbonia al piano terra della Via
CU (distinto in Catasto al F. 28, mapp. 665 sub 1), facente parte del pag. 3/9 maggior fabbricato costituito da quattro appartamenti (di cui uno di proprietà dell'attore , con area cortilizia di pertinenza esclusiva Pt_1
della superficie catastale di mq. 111 (distinta in catasto al F. 28 mapp.
10756 ex 5170 – doc. 4 e 5) confinante con cortile di proprietà il Pt_1
tutto, per essere pervenuto ai predetti convenuti per successione dei genitori signori e che a loro volta lo avevano acquistato Persona_1 Persona_2
con atto Notaio del 06.05.1992. Esponevano altresì che, a seguito Per_3
della richiesta del essi avevano asserito di non essere propensi ad Pt_1
autorizzare l'installazione delle unità esterne di condizionamento, ritenendole pericolose per le persone in transito nel loro cortile, ed avevano chiesto chiarimenti sulle modalità di scarico della relativa condensa.
Precisavano inoltre che il muro posto al confine tra i cortili di pertinenza esclusiva delle parti era stato realizzato a cura e spese del loro dante causa, previa autorizzazione dell'Istituto Autonomo case popolari, in virtù di regolare progetto e licenza edilizia, e lamentavano lo stendimento da parte del di biancheria gocciolante. Su queste premesse, i convenuti Pt_1
concludevano per il rigetto della domanda, quanto all'installazione dei condizionatori ed alla riparazione del muro, ritenuta non necessaria, e si dichiaravano disposti a consentire l'accesso al solo fine di sistemare la condotta idrica, internandola nel muro. Chiedevano altresì, in via riconvenzionale, la rimozione di un cavo elettrico passante sopra il cortile di loro proprietà e la cessazione dello sciorinamento dei panni e delle altre molestie perpetrate dal a loro danno, mediante getto di mozziconi e Pt_1
cenere di sigaretta nel loro cortile;
la declaratoria della edificazione del muro di confine a loro esclusive spese.
pag. 4/9 Il proponeva a sua volta domanda riconvenzionale di usucapione Pt_1
della servitù di stillicidio, alla quale i convenuti si opponevano.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prova testimoniale. All'udienza del 13.7.2023 veniva sentito il teste , il quale dichiarava di abitare di Testimone_1
fronte agli immobili oggetto di causa sin dalla nascita e di aver visto il tubo dell'acqua, gli stenditoi e il cavo elettrico nella medesima posizione, da almeno vent'anni. Alla successiva udienza del 26.10.2023 veniva sentito il teste , il quale confermava che il muro di divisione tra i due Testimone_2
cortili delle parti era stato eretto da nel 1990, e che il cavo Persona_1
elettrico era stato posto in essere dal soltanto nel 2000, installando Pt_1
in quell'occasione nella facciata del muro prospiciente il cortile dei signori due staffe in ferro sulle quali ancorava i fili per stendere la CP_1
biancheria. Nella stessa udienza veniva sentita la teste Testimone_3
moglie di la quale a sua volta rendeva
[...] Parte_5
dichiarazioni coincidenti con quelle del teste . All'ulteriore Tes_2
udienza del 9.11.2023 veniva ascoltata la teste , moglie di Testimone_4
la quale confermava a sua volta la realizzazione nel 2000, Parte_2
da parte del della linea elettrica sovrastante il cortile di proprietà Pt_1
l'apposizione delle staffe per la stesa della biancheria, nonché lo CP_1
sciorinamento dei panni ed il getto di residui di cibo ed altri oggetti, da parte del predetto, nel cortile di proprietà CP_1
All'esito della prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.1.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10
pag. 5/9 novembre 2025. Nel termine assegnato, ambo le parti depositavano le proprie note, precisando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Va premesso che i convenuti hanno dichiarato di non opporsi all'accesso del al loro cortile per l'esecuzione dei lavori atti ad incorporare il Pt_1
tubo di adduzione dell'acqua a servizio della sua proprietà nella facciata del muro posto a confine tra i due cortili. Limitatamente a questo profilo, dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel resto, la domanda di parte attrice non è fondata.
Non si configura, infatti, alcun diritto del di installare sulla facciata Pt_1
del muro di confine prospiciente la proprietà dei convenuti macchinari a servizio della sua abitazione, come i motori dei condizionatori, vieppiù in quanto trattasi di fonti di rumore, la cui installazione creerebbe, a carico della proprietà una servitù ad oggi inesistente. CP_1
Neppure è fondata la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù di sciorinamento dei panni a carico del cortile di proprietà CP_1
non essendo stata conseguita la prova dell'esercizio del comportamento di fatto, corrispondente all'esercizio del predetto diritto reale, per la durata prevista dalla legge. Al riguardo, i testi , e hanno Tes_2 Tes_3 Tes_4
concordemente collocato l'infissione delle staffe sul muro di cui è causa e la realizzazione dello stenditoio nel 2000, e le loro deposizioni non sono inficiate, vista la concordanza tra le rispettive dichiarazioni, dal rapporto di parentela intercorrente tra la e la ed alcuni dei convenuti. Tes_3 Tes_4
pag. 6/9 Peraltro, è ragionevole che le circostanze oggetto di causa, che si collocano nell'ambito di rapporti di vicinato ed attengono ai comportamenti posti in essere dalle parti all'interno delle pertinenze delle loro abitazioni, siano confermate da persone appartenenti al nucleo familiare.
Per quanto invece attiene alla domanda riconvenzionale proposta dai
è stato accertato, mediante le testimonianze sopra indicate, che il CP_1
cavo elettrico posto al di sopra del cortile di proprietà dei convenuti è stato posto in opera nel 2000, e dunque anche in questo caso non sussistono i presupposti temporali per l'acquisto del diritto a mantenerlo in opera. El pari, è stata acquisita la dimostrazione dell'esercizio, da parte del di Pt_1
comportamenti molesti, tra i quali soprattutto lo sciorinamento dei panni, che non corrisponde, per quanto già detto, all'esercizio di un diritto e del quale dunque va ordinata la cessazione.
Nel resto, anche la domanda riconvenzionale di cessazione delle ulteriori molestie segnalate dai convenuti è rimasta sfornita di prova.
Infine, non si configura alcun interesse concreto dei n relazione alla CP_1
domanda di accertamento dell'edificazione del muro ad esclusive spese del loro dante causa, posto che il non ha proposto l'azione ex art. 874 Pt_1
c.c.
In ragione della sussistenza di una reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , Parte_2 Parte_3 CP_1
pag. 7/9 e nonché su quella riconvenzionale Pt_4 Parte_5
proposta dai secondi nei confronti del primo, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda del Pt_1
di accedere al cortile di proprietà dei convenuti per eseguire i lavori necessari ad incorporare la tubatura idrica ivi esistente nella facciata del muro posto a confine tra i cortili di pertinenza delle rispettive proprietà delle parti;
2) condanna il a rimuovere le staffe e lo stenditoio realizzato sul Pt_1
muro predetto e ad eliminare il cavo elettrico corrente sopra il cortile di proprietà CP_1
3) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione di una servitù di sciorinamento dei panni a favore della proprietà e a carico Pt_1
della proprietà e condanna il primo a cessare l'esercizio del CP_1
corrispondente potere di fatto;
4) dichiara la carenza di interesse dei n relazione alla domanda CP_1
di accertamento dell'edificazione del muro di divisione tra i cortili delle parti ad esclusive spese del loro dante causa;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
NO IV
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 971/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona in persona del dott. NO IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAMELI EMILIO attore e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. Pt_3 C.F._4 Parte_4
e (c.f. C.F._5 Parte_5
, assistiti e difesi dall'Avv. MOCCI CATERINA C.F._6
convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “insistendo -in via istruttoria- per la richiesta CTU volta all'individuazione del proprietario del muro di confine, in subordine, qualora il Giudice ritenga la causa matura per la decisione, conferma e richiama le conclusioni formulate nelle memorie ex 183 c.VI cpc n.1” [riportate come di seguito] “chiede che il Giudice adito
Voglia contrariis reiectis: - accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
di accedere all'immobile di proprietà dei signori
[...] CP_1
, , , e
[...] CP_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
(cortile pertinenziale distinto al NCT F.28 Mapp. 10756) Parte_5
al fine di eseguire le opere di riparazione del muro comune, attraverso
l'installazione di un ponteggio necessario per sostituire altresì il tubo dell'acqua e montare le unità esterne dei condizionatori;
- per l'effetto, ordinare ai convenuti di consentire all'attore l'accesso alla loro proprietà
(passando per la via CU n.105, unica via di accesso percorribile attraverso il terreno distinto al NCT F.28 mapp 10756), al fine di eseguire le seguenti opere: montaggio/smontaggio di ponteggio metallico, per la durata di giorni quindici lavorativi, necessario per riparare le crepe sul muro comune del fabbricato in Carbonia via CU distinto al N.C.E.U. al
Fg. 28 mapp. 665, sub. 3 ed ivi apporvi le unità esterne di condizionamento
e sostituire la tubazione di approvvigionamento idrico - accertare e dichiarare la intervenuta usucapione della servitù di stillicidio ex art 908 cc esercitata da oltre venti anni tramite l'utilizzo dei tre stenditoi presenti nel muro perimetrale di cui al Fabbricato sito in Carbonia, via CU, distinto al Fg. 28 mapp. 665 (proprietà sub 3) ed a carico del fondo Pt_1
servente proprietà distinto al Catasto al Fg. 28 mapp. 10756 ex CP_1
5170 - rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta. Con vittoria di spese e competenze di causa di causa”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale - respingere, per le ragioni di cui alla superiore espositiva la domanda di accesso ai fini dell'installazione delle unità
pag. 2/9 esterne dei condizionatori e della riparazione della facciata dalla quale non risultano provenire infiltrazioni;
- consentire l'accesso al solo fine di sistemare a regola d'arte il tubo di adduzione dell'acqua internandolo nella facciata comune, indicando la durata di esecuzione delle opere;
- rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di stillicidio. In via riconvenzionale 1) Ordinare all'attore la rimozione del cavo elettrico volante che sorvola il cortile di proprietà e fornisce CP_1
energia elettrica al cortile di sua proprietà; 2) Ordinare all'attore la cessazione delle turbative e/o molestie concernenti nello sciorinamento dei panni colmi d'acqua e nel gettare le cicche e la cenere delle sigarette nel cortile di proprietà dei convenuti;
3) Accertare e dichiarare che il muro di confine tra i due cortili di proprietà esclusiva è stato costruito a cura e spese dei convenuti. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , Controparte_1 Parte_2 [...]
e esponendo di avere Pt_3 Parte_4 Parte_5
esigenza di accedere all'immobile dei convenuti per eseguire alcune opere di riparazione del muro comune posto tra le proprietà delle parti, nonché per sostituire una condotta idrica e montare le unità esterne dei condizionatori a servizio della sua proprietà. Chiedeva dunque condannarsi i convenuti a consentirgli l'accesso per eseguire le predette opere.
Si costituivano i convenuti, esponendo a loro volta di essere proprietari dell'appartamento sito nel Comune di Carbonia al piano terra della Via
CU (distinto in Catasto al F. 28, mapp. 665 sub 1), facente parte del pag. 3/9 maggior fabbricato costituito da quattro appartamenti (di cui uno di proprietà dell'attore , con area cortilizia di pertinenza esclusiva Pt_1
della superficie catastale di mq. 111 (distinta in catasto al F. 28 mapp.
10756 ex 5170 – doc. 4 e 5) confinante con cortile di proprietà il Pt_1
tutto, per essere pervenuto ai predetti convenuti per successione dei genitori signori e che a loro volta lo avevano acquistato Persona_1 Persona_2
con atto Notaio del 06.05.1992. Esponevano altresì che, a seguito Per_3
della richiesta del essi avevano asserito di non essere propensi ad Pt_1
autorizzare l'installazione delle unità esterne di condizionamento, ritenendole pericolose per le persone in transito nel loro cortile, ed avevano chiesto chiarimenti sulle modalità di scarico della relativa condensa.
Precisavano inoltre che il muro posto al confine tra i cortili di pertinenza esclusiva delle parti era stato realizzato a cura e spese del loro dante causa, previa autorizzazione dell'Istituto Autonomo case popolari, in virtù di regolare progetto e licenza edilizia, e lamentavano lo stendimento da parte del di biancheria gocciolante. Su queste premesse, i convenuti Pt_1
concludevano per il rigetto della domanda, quanto all'installazione dei condizionatori ed alla riparazione del muro, ritenuta non necessaria, e si dichiaravano disposti a consentire l'accesso al solo fine di sistemare la condotta idrica, internandola nel muro. Chiedevano altresì, in via riconvenzionale, la rimozione di un cavo elettrico passante sopra il cortile di loro proprietà e la cessazione dello sciorinamento dei panni e delle altre molestie perpetrate dal a loro danno, mediante getto di mozziconi e Pt_1
cenere di sigaretta nel loro cortile;
la declaratoria della edificazione del muro di confine a loro esclusive spese.
pag. 4/9 Il proponeva a sua volta domanda riconvenzionale di usucapione Pt_1
della servitù di stillicidio, alla quale i convenuti si opponevano.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prova testimoniale. All'udienza del 13.7.2023 veniva sentito il teste , il quale dichiarava di abitare di Testimone_1
fronte agli immobili oggetto di causa sin dalla nascita e di aver visto il tubo dell'acqua, gli stenditoi e il cavo elettrico nella medesima posizione, da almeno vent'anni. Alla successiva udienza del 26.10.2023 veniva sentito il teste , il quale confermava che il muro di divisione tra i due Testimone_2
cortili delle parti era stato eretto da nel 1990, e che il cavo Persona_1
elettrico era stato posto in essere dal soltanto nel 2000, installando Pt_1
in quell'occasione nella facciata del muro prospiciente il cortile dei signori due staffe in ferro sulle quali ancorava i fili per stendere la CP_1
biancheria. Nella stessa udienza veniva sentita la teste Testimone_3
moglie di la quale a sua volta rendeva
[...] Parte_5
dichiarazioni coincidenti con quelle del teste . All'ulteriore Tes_2
udienza del 9.11.2023 veniva ascoltata la teste , moglie di Testimone_4
la quale confermava a sua volta la realizzazione nel 2000, Parte_2
da parte del della linea elettrica sovrastante il cortile di proprietà Pt_1
l'apposizione delle staffe per la stesa della biancheria, nonché lo CP_1
sciorinamento dei panni ed il getto di residui di cibo ed altri oggetti, da parte del predetto, nel cortile di proprietà CP_1
All'esito della prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.1.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10
pag. 5/9 novembre 2025. Nel termine assegnato, ambo le parti depositavano le proprie note, precisando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Va premesso che i convenuti hanno dichiarato di non opporsi all'accesso del al loro cortile per l'esecuzione dei lavori atti ad incorporare il Pt_1
tubo di adduzione dell'acqua a servizio della sua proprietà nella facciata del muro posto a confine tra i due cortili. Limitatamente a questo profilo, dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel resto, la domanda di parte attrice non è fondata.
Non si configura, infatti, alcun diritto del di installare sulla facciata Pt_1
del muro di confine prospiciente la proprietà dei convenuti macchinari a servizio della sua abitazione, come i motori dei condizionatori, vieppiù in quanto trattasi di fonti di rumore, la cui installazione creerebbe, a carico della proprietà una servitù ad oggi inesistente. CP_1
Neppure è fondata la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù di sciorinamento dei panni a carico del cortile di proprietà CP_1
non essendo stata conseguita la prova dell'esercizio del comportamento di fatto, corrispondente all'esercizio del predetto diritto reale, per la durata prevista dalla legge. Al riguardo, i testi , e hanno Tes_2 Tes_3 Tes_4
concordemente collocato l'infissione delle staffe sul muro di cui è causa e la realizzazione dello stenditoio nel 2000, e le loro deposizioni non sono inficiate, vista la concordanza tra le rispettive dichiarazioni, dal rapporto di parentela intercorrente tra la e la ed alcuni dei convenuti. Tes_3 Tes_4
pag. 6/9 Peraltro, è ragionevole che le circostanze oggetto di causa, che si collocano nell'ambito di rapporti di vicinato ed attengono ai comportamenti posti in essere dalle parti all'interno delle pertinenze delle loro abitazioni, siano confermate da persone appartenenti al nucleo familiare.
Per quanto invece attiene alla domanda riconvenzionale proposta dai
è stato accertato, mediante le testimonianze sopra indicate, che il CP_1
cavo elettrico posto al di sopra del cortile di proprietà dei convenuti è stato posto in opera nel 2000, e dunque anche in questo caso non sussistono i presupposti temporali per l'acquisto del diritto a mantenerlo in opera. El pari, è stata acquisita la dimostrazione dell'esercizio, da parte del di Pt_1
comportamenti molesti, tra i quali soprattutto lo sciorinamento dei panni, che non corrisponde, per quanto già detto, all'esercizio di un diritto e del quale dunque va ordinata la cessazione.
Nel resto, anche la domanda riconvenzionale di cessazione delle ulteriori molestie segnalate dai convenuti è rimasta sfornita di prova.
Infine, non si configura alcun interesse concreto dei n relazione alla CP_1
domanda di accertamento dell'edificazione del muro ad esclusive spese del loro dante causa, posto che il non ha proposto l'azione ex art. 874 Pt_1
c.c.
In ragione della sussistenza di una reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , Parte_2 Parte_3 CP_1
pag. 7/9 e nonché su quella riconvenzionale Pt_4 Parte_5
proposta dai secondi nei confronti del primo, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda del Pt_1
di accedere al cortile di proprietà dei convenuti per eseguire i lavori necessari ad incorporare la tubatura idrica ivi esistente nella facciata del muro posto a confine tra i cortili di pertinenza delle rispettive proprietà delle parti;
2) condanna il a rimuovere le staffe e lo stenditoio realizzato sul Pt_1
muro predetto e ad eliminare il cavo elettrico corrente sopra il cortile di proprietà CP_1
3) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione di una servitù di sciorinamento dei panni a favore della proprietà e a carico Pt_1
della proprietà e condanna il primo a cessare l'esercizio del CP_1
corrispondente potere di fatto;
4) dichiara la carenza di interesse dei n relazione alla domanda CP_1
di accertamento dell'edificazione del muro di divisione tra i cortili delle parti ad esclusive spese del loro dante causa;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
NO IV
pag. 8/9 pag. 9/9