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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025 alle ore 10.09 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. BOGANI GIOVANNA Parte_1
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO CP_1
L'avv. Bogani si riporta al ricorso e alle memorie depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Falso si riporta alla memoria e alle note depositate, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 10.33 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2024 promossa da:
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. GIANNELLI PIER Parte_1 C.F._1 LU e dell'avv. BOGANI GIOVANNA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. BOGANI GIOVANNA
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' Parte_1
formulando le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'illegittimità del recupero così come disposto dall' nel provvedimento di CP_1
accoglimento parziale del Comitato Provinciale in data 28/11/2023, accertando altresì che il ricorrente
è tenuto a restituire a titolo di indebito la minor somma di € 160,53, pari al reddito da lavoro subordinato percepito nel periodo fra Gennaio e Marzo 2023 per le causali di cui in premessa. Con vittoria di spese e di onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver presentato, il 27.2.2019, domanda di pensione anticipata 'quota 100' essendo in possesso di tutti i requisiti normativamente richiesti e di aver conseguito il trattamento pensionistico richiesto a decorrere dal 1.4.2019; di aver ricevuto da parte
CP_ dell' in data 19.7.2023, la richiesta di restituzione della somma di € 18.265,45 per indebita riscossione di ratei di pensione percepiti nel 2023 per aver svolto attività di lavoro subordinato. Ha riferito di aver svolto attività di lavoro (a chiamata) presso la Pieve Cooperativa Sociale dal 2.3.2023 sino alle dimissioni rassegnate il 5.8.2023, per solo 16,5 ore, per un compenso lordo di € 160,53. Dopo CP_ il rigetto del ricorso innanzi al Comitato provinciale l'ammontare dell'indebito era stato rideterminato in € 7.828,09 in via di autotutela con provvedimento del 19.12.2023, in quanto era stato ridefinito il periodo di incumulabilità ai mesi da gennaio a marzo 2023, poiché il ricorrente aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia a decorrere dal 1 aprile 2023. Contestata l'esegesi offerta dall'ente previdenziale del concetto di incumulabilità di cui all'art. 14 d.l. n. 4/2019, evidenziando che tale norma non regolerebbe gli effetti della violazione di tale divieto e non farebbe menzione al diritto di recupero da parte dell'ente previdenziale di tutti i ratei di pensione relativi ai periodi di percezione del reddito, ha contestato l'illegittimità del recupero integrale dei ratei di CP_ pensione operato dall' ed ha rappresentato di essere disposto a restituire le sole somme percepite a titolo di retribuzione (€ 160,53 lordi); ha infine eccepito la nullità del provvedimento di accertamento dell'indebito per difetto di motivazione. CP_ Costituitosi tempestivamente, l' riferiti i medesimi fatti di cui al ricorso e richiamata la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito sull'interpretazione dell'art. 14 d.l. n. 4/2019, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
CP_ Sull'eccezione di nullità del provvedimento del 19 luglio 2023
In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione preliminare del ricorrente in ordine all'asserita CP_ nullità della comunicazione di accertamento dell'indebito del 19 luglio 2023, che, a detta di parte ricorrente, sarebbe carente di motivazione e privo di indicazioni in ordine ai mezzi di tutela a disposizione del ricorrente.
Al di là del fatto che, invero, nella suddetta comunicazione non si rinviene alcuna “clausola di stile”, bensì si individuano chiaramente gli elementi necessari al fine di consentire al pensionato di contestare sia nell'an sia nel quantum il preteso recupero di ratei pensionistici, e che nessuna lesione dei diritti di difesa può essere ravvisata nel caso di specie a fronte di un previo iter amministrativo e di un successivo ricorso giudiziale che ampiamente argomenta sul merito della questione dedotta in giudizio, occorre comunque osservare che l'azione proposta in questa sede verta in materia di accertamento negativo di un asserito indebito, facendosi dunque questione di un giudizio sul rapporto e sui sottesi diritti ed obblighi, e non invece sull'atto amministrativo. Di talché la doglianza preliminare appare, oltre che e prima che infondata, inconferente nel caso che ci occupa.
Nel merito. L'interpretazione dell'art. 14 d.l. n. 4/2019 e del divieto di cumulabilità ivi sancito
In fatto, è pacifico tra le parti e, comunque, documentale (cfr. doc. 3, 9, 10, 5, 7 allegati al ricorso): i) che il ricorrente, avendone i requisiti (età anagrafica di 62 anni e anzianità contributiva di 38 anni), abbia ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico 'quota 100' a decorrere dal 1 aprile
2019;
ii) che il abbia svolto attività di lavoro subordinato a chiamata tra il 2 marzo 2023 ed il 5 Parte_1 agosto 2023, e, per quanto qui d'interesse, abbia percepito per il mese di marzo 2023 una retribuzione pari ad € 160,53 lordi;
CP_ iii) che l' in ragione della regola dell'incumulabilità del trattamento pensionistico erogato al con redditi da lavoro dipendente, ha preteso la restituzione della somma, indebitamente Parte_1
percepita, di € 18.265,45, poi ridotta ad € 7.828,09 all'esito del ricorso amministrativo innanzi al
Comitato Provinciale (posto che, a decorrere dall'aprile 2023, il ha maturato i requisiti per la Parte_1
pensione di vecchiaia, venendo meno il regime dell'incumulabilità).
La questione controversa tra le parti riguarda l'interpretazione da offrire all'art. 14, comma 3, d.l. n.
4/2019, ed in specie alla regola dell'incumulabilità tra trattamento pensionistico anticipato e redditi da lavoro dipendente ivi sancita.
Nel proprio atto introduttivo, il ricorrente sostiene l'erroneità dell'interpretazione del principio CP_ dell'incumulabilità seguita dall' e la conseguente illegittimità della pretesa di ripetere le somme versate al quali ratei di pensione per i mesi da gennaio a marzo 2023, ritenendo per contro che Parte_1
il divieto di cumulo operi fino a concorrenza del reddito percepito per l'attività di lavoro subordinato.
Nel merito, la tesi di parte ricorrente appare infondata.
L'art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019 dispone che: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. Il punto controverso è, dunque, se il regime di non cumulabilità così stabilito comporti la decadenza del pensionato dall'intero trattamento pensionistico (annuale) o solo la necessità di decurtare da tale trattamento il reddito percepito come lavoratore dipendente o autonomo.
In proposito, in un caso analogo a quello sub iudice, ha già avuto modo di pronunciarsi la Consulta con la sent. 24 novembre 2022, n. 234. Ebbene, quantunque la questione sollevata concernesse più nello specifico l'eventuale disparità di trattamento tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo percettori di pensione anticipata 'quota 100', la Corte costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, ha ricostruito lo scopo ordinamentale dell'istituto previdenziale di cui trattasi, pervenendo di conseguenza ad enucleare la ratio del divieto di cumulo ex art. 14, comma 3, cit. stabilito per i lavoratori subordinati. La Consulta ha sottolineato, infatti, l'eccezionalità della misura pensionistica de qua, particolarmente vantaggiosa per i lavoratori che, a fronte di un'età di 62 anni ed un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, hanno potuto ritirarsi dal lavoro senza penalizzazioni nel calcolo del trattamento pensionistico spettante (“nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario”). L'intento perseguito dal legislatore con siffatta misura previdenziale consiste nel “creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile”. Un simile obiettivo viene contraddetto, tuttavia, nel caso in cui l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro non risulti effettiva e lo stesso percepisca redditi da lavoro: motivo per il quale – afferma la Consulta – non risulta irragionevole il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro e la previsione della sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione di tale divieto, anche qualora vi sia sproporzione in concreto tra quanto percepito dal pensionato a titolo retributivo ed i ratei di pensione 'Quota 100' la cui erogazione è sospesa.
Come condivisibilmente rilevato di recente dalla Corte d'Appello di Firenze, “la Corte
Costituzionale ha quindi chiaramente confermato che la conseguenza dell'impiego, come lavoratore dipendente, del pensionato che ha beneficiato della normativa in questione è la sospensione del trattamento tutto, anche se in concreto questo può risultare “sproporzionato” rispetto al reddito percepito dal pensionato. Il fatto che la richiesta dell' riguardi solo l'annualità nella quale si è CP_1 svolta la prestazione lavorativa trova fondamento nella norma citata [l'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019;
n.d.r.] che, appunto, fa riferimento (per i lavoratori autonomi) al reddito annuo e, comunque, è soluzione di miglior favore rispetto alla sospensione di tutto il trattamento pensionistico” (Corte App.
Firenze, sez. L, 19 gennaio 2023, n. 43; nel medesimo senso, ancor più di recente, Corte App. Firenze, sez. L, 14 novembre 2024, n. 633).
In continuità con l'esegesi profilata dalla Corte costituzionale si è espressa anche la Corte di legittimità (Cass. civ., sez. L, 4 dicembre 2024, n. 30994), la quale ha rilevato che: “Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n.
234 del 2022). Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38
Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”.
Questo giudice reputa in tutto condivisibili simili argomenti, dai quali non intende discostarsi nell'interpretare il terzo comma dell'art. 14 d.l. 4/2019. Al lume di quanto sin qui osservato, si ritiene che disposta incumulabilità non possa che essere intesa come assenza del diritto alla percezione dei ratei maturati nell'annualità (antecedente a quella di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia) nella quale il pensionato abbia percepito redditi derivanti da attività lavorativa subordinata
(o autonoma, se superiori all'importo di € 5.000,00 l'anno). Ne deriva, pertanto, la legittimità della sospensione del beneficio per tale periodo e della richiesta di ripetizione dei ratei, ove già corrisposti al pensionato, in caso in caso di accertata insussistenza del diritto.
La diversa interpretazione sostenuta da parte ricorrente, i.e. incumulabilità nei soli limiti del reddito effettivamente percepito, non trova alcun addentellato nel testo legislativo ove l'incumulabilità è prevista tout court, senza alcuna specificazione. A suffragio di simile conclusione, si consideri che nelle ipotesi in cui, per contro, il legislatore ha voluto circoscrivere gli effetti dell'incumulabilità lo ha chiarito in modo espresso (a titolo esemplificativo, cfr. il comma 6-bis dell'articolo 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'art 11, comma 9, legge n. 537/93, ove l'incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo è stabilita “nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso”).
A diverse conclusioni non può, peraltro, condurre la recente pronuncia di inammissibilità resa dalla
Consulta (Corte cost., 5 novembre 2025, n. 162) in ordine alla questione di legittimità costituzionale della norma di cui trattasi nell'esegesi accolta dall'indirizzo della Suprema Corte dianzi richiamato, sollevata dal Tribunale di Ravenna (Trib. Ravenna, sez. L, 27 gennaio 2025, n. 30). I Giudici delle leggi, difatti, non sono entrati nel merito della questione, rilevando esclusivamente la difettosa impostazione dell'ordinanza di rimessione, avendo ritenuto che gli approdi ermeneutici raggiunti dalla
Suprema corte non possano dirsi 'diritto vivente' ed invitando pertanto il rimettente a procedere all'interpretazione della norma censurata confrontandosi con l'esegesi avversata.
In definitiva, la pretesa del ricorrente di veder accertata la misura dell'indebito nei soli limiti della somma di € 160,53 risulta sfornita di fondamento.
Tanto basta per l'integrale rigetto del ricorso, con accertamento dell'obbligo del ricorrente di CP_ restituire all' a titolo di indebito la somma di € 7.828,09, come stabilito dalla delibera n. CP_ 233005/2023 del Comitato Provinciale di Pistoia.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della attuale sussistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, ponendo la restante quota di 1/2 a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate in dispositivo già nella misura di 1/2, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto della pacificità dei fatti di causa tra le parti, della non particolare complessità della controversia e del valore della stessa prossimo ai minimi di scaglione, con riferimento alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, trattandosi di causa meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
CP_ 1) rigetta integralmente il ricorso, dichiarando dovute da in favore di le somme Parte_1
CP_ quantificate dal Provvedimento in autotutela del 19 dicembre 2023;
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, ponendo a carico della parte soccombente la restante quota di 1/2, e per l'effetto condanna al pagamento in favore Parte_1
CP_ di delle spese di lite, che liquida in € 932,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a.
e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025 alle ore 10.09 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. BOGANI GIOVANNA Parte_1
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO CP_1
L'avv. Bogani si riporta al ricorso e alle memorie depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Falso si riporta alla memoria e alle note depositate, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 10.33 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2024 promossa da:
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. GIANNELLI PIER Parte_1 C.F._1 LU e dell'avv. BOGANI GIOVANNA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. BOGANI GIOVANNA
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' Parte_1
formulando le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'illegittimità del recupero così come disposto dall' nel provvedimento di CP_1
accoglimento parziale del Comitato Provinciale in data 28/11/2023, accertando altresì che il ricorrente
è tenuto a restituire a titolo di indebito la minor somma di € 160,53, pari al reddito da lavoro subordinato percepito nel periodo fra Gennaio e Marzo 2023 per le causali di cui in premessa. Con vittoria di spese e di onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver presentato, il 27.2.2019, domanda di pensione anticipata 'quota 100' essendo in possesso di tutti i requisiti normativamente richiesti e di aver conseguito il trattamento pensionistico richiesto a decorrere dal 1.4.2019; di aver ricevuto da parte
CP_ dell' in data 19.7.2023, la richiesta di restituzione della somma di € 18.265,45 per indebita riscossione di ratei di pensione percepiti nel 2023 per aver svolto attività di lavoro subordinato. Ha riferito di aver svolto attività di lavoro (a chiamata) presso la Pieve Cooperativa Sociale dal 2.3.2023 sino alle dimissioni rassegnate il 5.8.2023, per solo 16,5 ore, per un compenso lordo di € 160,53. Dopo CP_ il rigetto del ricorso innanzi al Comitato provinciale l'ammontare dell'indebito era stato rideterminato in € 7.828,09 in via di autotutela con provvedimento del 19.12.2023, in quanto era stato ridefinito il periodo di incumulabilità ai mesi da gennaio a marzo 2023, poiché il ricorrente aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia a decorrere dal 1 aprile 2023. Contestata l'esegesi offerta dall'ente previdenziale del concetto di incumulabilità di cui all'art. 14 d.l. n. 4/2019, evidenziando che tale norma non regolerebbe gli effetti della violazione di tale divieto e non farebbe menzione al diritto di recupero da parte dell'ente previdenziale di tutti i ratei di pensione relativi ai periodi di percezione del reddito, ha contestato l'illegittimità del recupero integrale dei ratei di CP_ pensione operato dall' ed ha rappresentato di essere disposto a restituire le sole somme percepite a titolo di retribuzione (€ 160,53 lordi); ha infine eccepito la nullità del provvedimento di accertamento dell'indebito per difetto di motivazione. CP_ Costituitosi tempestivamente, l' riferiti i medesimi fatti di cui al ricorso e richiamata la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito sull'interpretazione dell'art. 14 d.l. n. 4/2019, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
CP_ Sull'eccezione di nullità del provvedimento del 19 luglio 2023
In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione preliminare del ricorrente in ordine all'asserita CP_ nullità della comunicazione di accertamento dell'indebito del 19 luglio 2023, che, a detta di parte ricorrente, sarebbe carente di motivazione e privo di indicazioni in ordine ai mezzi di tutela a disposizione del ricorrente.
Al di là del fatto che, invero, nella suddetta comunicazione non si rinviene alcuna “clausola di stile”, bensì si individuano chiaramente gli elementi necessari al fine di consentire al pensionato di contestare sia nell'an sia nel quantum il preteso recupero di ratei pensionistici, e che nessuna lesione dei diritti di difesa può essere ravvisata nel caso di specie a fronte di un previo iter amministrativo e di un successivo ricorso giudiziale che ampiamente argomenta sul merito della questione dedotta in giudizio, occorre comunque osservare che l'azione proposta in questa sede verta in materia di accertamento negativo di un asserito indebito, facendosi dunque questione di un giudizio sul rapporto e sui sottesi diritti ed obblighi, e non invece sull'atto amministrativo. Di talché la doglianza preliminare appare, oltre che e prima che infondata, inconferente nel caso che ci occupa.
Nel merito. L'interpretazione dell'art. 14 d.l. n. 4/2019 e del divieto di cumulabilità ivi sancito
In fatto, è pacifico tra le parti e, comunque, documentale (cfr. doc. 3, 9, 10, 5, 7 allegati al ricorso): i) che il ricorrente, avendone i requisiti (età anagrafica di 62 anni e anzianità contributiva di 38 anni), abbia ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico 'quota 100' a decorrere dal 1 aprile
2019;
ii) che il abbia svolto attività di lavoro subordinato a chiamata tra il 2 marzo 2023 ed il 5 Parte_1 agosto 2023, e, per quanto qui d'interesse, abbia percepito per il mese di marzo 2023 una retribuzione pari ad € 160,53 lordi;
CP_ iii) che l' in ragione della regola dell'incumulabilità del trattamento pensionistico erogato al con redditi da lavoro dipendente, ha preteso la restituzione della somma, indebitamente Parte_1
percepita, di € 18.265,45, poi ridotta ad € 7.828,09 all'esito del ricorso amministrativo innanzi al
Comitato Provinciale (posto che, a decorrere dall'aprile 2023, il ha maturato i requisiti per la Parte_1
pensione di vecchiaia, venendo meno il regime dell'incumulabilità).
La questione controversa tra le parti riguarda l'interpretazione da offrire all'art. 14, comma 3, d.l. n.
4/2019, ed in specie alla regola dell'incumulabilità tra trattamento pensionistico anticipato e redditi da lavoro dipendente ivi sancita.
Nel proprio atto introduttivo, il ricorrente sostiene l'erroneità dell'interpretazione del principio CP_ dell'incumulabilità seguita dall' e la conseguente illegittimità della pretesa di ripetere le somme versate al quali ratei di pensione per i mesi da gennaio a marzo 2023, ritenendo per contro che Parte_1
il divieto di cumulo operi fino a concorrenza del reddito percepito per l'attività di lavoro subordinato.
Nel merito, la tesi di parte ricorrente appare infondata.
L'art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019 dispone che: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. Il punto controverso è, dunque, se il regime di non cumulabilità così stabilito comporti la decadenza del pensionato dall'intero trattamento pensionistico (annuale) o solo la necessità di decurtare da tale trattamento il reddito percepito come lavoratore dipendente o autonomo.
In proposito, in un caso analogo a quello sub iudice, ha già avuto modo di pronunciarsi la Consulta con la sent. 24 novembre 2022, n. 234. Ebbene, quantunque la questione sollevata concernesse più nello specifico l'eventuale disparità di trattamento tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo percettori di pensione anticipata 'quota 100', la Corte costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, ha ricostruito lo scopo ordinamentale dell'istituto previdenziale di cui trattasi, pervenendo di conseguenza ad enucleare la ratio del divieto di cumulo ex art. 14, comma 3, cit. stabilito per i lavoratori subordinati. La Consulta ha sottolineato, infatti, l'eccezionalità della misura pensionistica de qua, particolarmente vantaggiosa per i lavoratori che, a fronte di un'età di 62 anni ed un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, hanno potuto ritirarsi dal lavoro senza penalizzazioni nel calcolo del trattamento pensionistico spettante (“nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario”). L'intento perseguito dal legislatore con siffatta misura previdenziale consiste nel “creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile”. Un simile obiettivo viene contraddetto, tuttavia, nel caso in cui l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro non risulti effettiva e lo stesso percepisca redditi da lavoro: motivo per il quale – afferma la Consulta – non risulta irragionevole il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro e la previsione della sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione di tale divieto, anche qualora vi sia sproporzione in concreto tra quanto percepito dal pensionato a titolo retributivo ed i ratei di pensione 'Quota 100' la cui erogazione è sospesa.
Come condivisibilmente rilevato di recente dalla Corte d'Appello di Firenze, “la Corte
Costituzionale ha quindi chiaramente confermato che la conseguenza dell'impiego, come lavoratore dipendente, del pensionato che ha beneficiato della normativa in questione è la sospensione del trattamento tutto, anche se in concreto questo può risultare “sproporzionato” rispetto al reddito percepito dal pensionato. Il fatto che la richiesta dell' riguardi solo l'annualità nella quale si è CP_1 svolta la prestazione lavorativa trova fondamento nella norma citata [l'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019;
n.d.r.] che, appunto, fa riferimento (per i lavoratori autonomi) al reddito annuo e, comunque, è soluzione di miglior favore rispetto alla sospensione di tutto il trattamento pensionistico” (Corte App.
Firenze, sez. L, 19 gennaio 2023, n. 43; nel medesimo senso, ancor più di recente, Corte App. Firenze, sez. L, 14 novembre 2024, n. 633).
In continuità con l'esegesi profilata dalla Corte costituzionale si è espressa anche la Corte di legittimità (Cass. civ., sez. L, 4 dicembre 2024, n. 30994), la quale ha rilevato che: “Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n.
234 del 2022). Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38
Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”.
Questo giudice reputa in tutto condivisibili simili argomenti, dai quali non intende discostarsi nell'interpretare il terzo comma dell'art. 14 d.l. 4/2019. Al lume di quanto sin qui osservato, si ritiene che disposta incumulabilità non possa che essere intesa come assenza del diritto alla percezione dei ratei maturati nell'annualità (antecedente a quella di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia) nella quale il pensionato abbia percepito redditi derivanti da attività lavorativa subordinata
(o autonoma, se superiori all'importo di € 5.000,00 l'anno). Ne deriva, pertanto, la legittimità della sospensione del beneficio per tale periodo e della richiesta di ripetizione dei ratei, ove già corrisposti al pensionato, in caso in caso di accertata insussistenza del diritto.
La diversa interpretazione sostenuta da parte ricorrente, i.e. incumulabilità nei soli limiti del reddito effettivamente percepito, non trova alcun addentellato nel testo legislativo ove l'incumulabilità è prevista tout court, senza alcuna specificazione. A suffragio di simile conclusione, si consideri che nelle ipotesi in cui, per contro, il legislatore ha voluto circoscrivere gli effetti dell'incumulabilità lo ha chiarito in modo espresso (a titolo esemplificativo, cfr. il comma 6-bis dell'articolo 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'art 11, comma 9, legge n. 537/93, ove l'incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo è stabilita “nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso”).
A diverse conclusioni non può, peraltro, condurre la recente pronuncia di inammissibilità resa dalla
Consulta (Corte cost., 5 novembre 2025, n. 162) in ordine alla questione di legittimità costituzionale della norma di cui trattasi nell'esegesi accolta dall'indirizzo della Suprema Corte dianzi richiamato, sollevata dal Tribunale di Ravenna (Trib. Ravenna, sez. L, 27 gennaio 2025, n. 30). I Giudici delle leggi, difatti, non sono entrati nel merito della questione, rilevando esclusivamente la difettosa impostazione dell'ordinanza di rimessione, avendo ritenuto che gli approdi ermeneutici raggiunti dalla
Suprema corte non possano dirsi 'diritto vivente' ed invitando pertanto il rimettente a procedere all'interpretazione della norma censurata confrontandosi con l'esegesi avversata.
In definitiva, la pretesa del ricorrente di veder accertata la misura dell'indebito nei soli limiti della somma di € 160,53 risulta sfornita di fondamento.
Tanto basta per l'integrale rigetto del ricorso, con accertamento dell'obbligo del ricorrente di CP_ restituire all' a titolo di indebito la somma di € 7.828,09, come stabilito dalla delibera n. CP_ 233005/2023 del Comitato Provinciale di Pistoia.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della attuale sussistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, ponendo la restante quota di 1/2 a carico della parte soccombente. Esse sono liquidate in dispositivo già nella misura di 1/2, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto della pacificità dei fatti di causa tra le parti, della non particolare complessità della controversia e del valore della stessa prossimo ai minimi di scaglione, con riferimento alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, trattandosi di causa meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
CP_ 1) rigetta integralmente il ricorso, dichiarando dovute da in favore di le somme Parte_1
CP_ quantificate dal Provvedimento in autotutela del 19 dicembre 2023;
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2, ponendo a carico della parte soccombente la restante quota di 1/2, e per l'effetto condanna al pagamento in favore Parte_1
CP_ di delle spese di lite, che liquida in € 932,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a.
e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.