Art. 53.
La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non puo' essere inferiore a lire milleseicentocinquanta, purche' non superi l'importo dello stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante nell' ultimo anno di servizio che non possono pero' valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione al Monte-pensioni
La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non puo' essere inferiore a lire milleseicentocinquanta, purche' non superi l'importo dello stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante nell' ultimo anno di servizio che non possono pero' valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione al Monte-pensioni