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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/04/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
N.R.G. 545/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Ombretta Salvetti Presidente rel.
Dott. Anna Bonfilio ConIGliere
Dott. Silvia Orlando ConIGliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado
Al n. 545/2023
Avente ad oggetto: Responsabilità Professionale
Proposta da: elettivamente domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 193 – Parte_1
Galleria Capitol, presso lo studio del proprio difensore avv. Oriana Faillace, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente del ConIGlio di Controparte_1
Amministrazione e legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesca Squillace e Luigi Nuzzo, elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in
Torino, via Federico Campana, n. 36.
APPELLATA
E contro in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in Novara, via Controparte_3
1 Passalacqua n.10, presso lo studio dei propri difensori avv.ti Roberto Cota e Andrea Zonca, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
E contro
, elettivamente domiciliata in Cuneo, corso Nizza n. 48, presso lo studio dei CP_4
propri difensori avv.ti Giovanni Maria Dalmasso e Davide Dalmasso, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
Udienza monocratica del 04/04/2024 celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter con riserva per trattenimento della causa a decisione sciolta con ordinanza del 05/04/2024.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“Accertare e dichiarare la validità e la piena operatività della garanzia di cui alla polizza n.
130141179, stipulata dal dr. con la a copertura dei Parte_1 Controparte_1 rischi professionali connessi alla responsabilità civile e riformare l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Cuneo repertorio n. 334/2023 resa nel giudizio incardinato al numero R.G.
2870/2020, pubblicata in data 10.03.2023, e per l'effetto, in accoglimento della domanda di manleva condannarla a tenere indenne il dott. da ogni pregiudizio di natura Parte_1
economica derivatagli dalla impugnata ordinanza, ivi compreso quanto richiesto a titolo di rivalsa dalla Controparte_2
Dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità e comunque infondatezza delle difese avanzate dalla con comparsa di costituzione e risposta, in quanto non oggetto di specifico gravame;
CP_2
Rigettare perché inammissibili e/o comunque infondate le difese e le richieste avanzate dalla
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite da attribuire al procuratore antistatario.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA – Controparte_1 piaccia all'Ecc.te Corte d'Appello adita: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cuneo repertorio n. 334/2023 resa nel giudizio incardinato al numero R.G. 2870/2020, pubblicata in data 10.03.2023 con rigetto dell'appello proposto dal dott. e, quindi, respingere la domanda di manleva formulata dal Pt_1
medesimo nei confronti di previo accertamento e dichiarazione Controparte_1 dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della
2 inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza e, in particolare, per l'assenza di garanzia in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 16 c.g.c. nonché, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
; con condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
In via subordinata si insiste affinchè la controversia venga rimessa in istruttoria con ammissione delle seguenti istanze: emanare a carico della e di Generali ordine di Controparte_2
esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza stipulata tra i due soggetti e che, dalla documentazione versata in atti, è stata colpita dal sinistro oggetto della presente controversia.
Ciò, previa ammissione di prova per interrogatorio formale del rappresentante legale della
[...]
nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova: CP_2
1. vero che la ha sottoscritto una polizza assicurativa professionale, a Parte_2
garanzia sua e del suo personale, a copertura di quanto accaduto nell'aprile 2018, ovvero durante il periodo in cui sono avvenuti i fatti oggetto di contestazione;
2. Vero che tale polizza è stata stipulata con la Compagnia CP_5
3. Indichi il teste il numero identificativo del contratto stipulato dalla con Controparte_2
CP_5
4. Vero che la ha provveduto a denunciare il sinistro della Signora a CP_2 CP_2 CP_4
la quale ha aperto il sinistro;
CP_5
5. Vero che nell'ambito del presente contezioso, ha assunto la difesa diretta (denominata CP_5
anche gestione della lite) della Controparte_2
Si indicano a testimoni il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo della CP_2
entrambi domiciliati presso la sede della medesima Struttura.
[...]
(omissis) chiediamo ammissione di prova per interrogatorio formale del Dott. e del Pt_1
rappresentante legale della nonché prova per testi sui seguenti capitoli di Controparte_2
prova:
6. vero che il Dott. per il periodo in cui è durato il suo rapporto con la Pt_1 Controparte_2 ha esercitato la sua attività professionale pressoché esclusivamente in favore di quest'ultima
(ovvero per una quota superiore all'80% degli interventi complessivamente svolti);
7. vero che, per tutta la durata del rapporto con la il Dott. ha prestato Controparte_2 Pt_1 la sua attività lavorativa all'interno del reparto di chirurgia plastico-estetica, coordinandosi con gli altri componenti e gli altri medici della sezione;
3
8. Vero che la Direzione Sanitaria della organizzava gli interventi e li attribuiva ai singoli CP_2
operatori, fissava orari di lavoro e periodi di ferie, doveva essere avvertita in caso di malattia ed imponeva di rispettare dei turni di reperibilità e delle regole disciplinari;
9. Vero che il Dott. doveva garantire la propria presenza per un numero minimo di ore Pt_1
settimanali;
10. Vero che il Dott. percepiva dei compensi fissi, mensili e predeterminati dalla Pt_1 [...]
CP_2
Si indicano a testimoni il Direttore sanitario ed il Direttore Amministrativo della CP_2
entrambi domiciliati presso la sede della medesima Struttura.”
[...]
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA – Controparte_2
“Stante la condanna al risarcimento del danno in capo al dott. ed alla soc. Pt_1 CP_2
graduarne l'entità e limitare la condanna in misura corrispondente;
confermare l'obbligo in capo al dott. di tenere manlevata, anche in via di regresso, Parte_1 la nella misura del 50% delle somme che quest'ultima è tenuta a Controparte_2
corrispondere a parte attrice in esecuzione della sentenza impugnata, relativamente al danno patrimoniale pari ad € 14.222,59 e nella misura integrale con riferimento alle spese di intervento previamente percepita dal dott. pari originariamente ad € 10.000 e, per l'effetto, condannare Pt_1 il dott. a manlevare la anche ex art. 2055 c.c., da ogni Parte_1 Controparte_2
condanna al risarcimento in favore della IG.ra ; CP_4
Col favore di spese e competenze tutte di lite.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA – CP_4
“Voglia l'On. Collegio adito:
- previa dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità e comunque di infondatezza delle difese avanzate dalla nella propria comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2
- confermare il provvedimento del Tribunale di Cuneo in quanto alla responsabilità solidale della
e del dott. relativamente alla rifusione dei pregiudizi tutti, Controparte_2 Pt_1
patrimoniali e non, subiti dalla IG.ra , come ivi liquidati, CP_4
- con rimessione alla valutazione del Giudice del Gravame quanto all'operatività della polizza sottoscritta dal dott. con . Pt_1 Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio la e CP_4 Controparte_2 il dott. vantando nei loro confronti un danno patrimoniale e non patrimoniale a Parte_1 seguito di due coevi interventi di addominoplastica e blefaroplastica praticati dal dr. presso la Pt_1
Casa di Cura convenuta in data 17.04.2018 e chiedendo la condanna delle convenute al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma equitativamente determinata, comunque non inferiore a € 72.881,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Costituendosi la contestava nel merito la domanda attorea e formulava subordinata domanda CP_2 di manleva “anche a titolo di regresso” nei confronti del dott. Si costituiva quindi il dott. Pt_1 chiedendo il rigetto della domanda principale e di essere autorizzato a chiamare in causa la Pt_1
compagnia a titolo di garanzia in forza della polizza assicurativa n. Controparte_1
130141179 del 3001.2014. Il Tribunale autorizzava la chiamata e, costituendosi, CP_1 eccepiva l'inoperatività della polizza e l'improcedibilità, l'improponibilità e
[...]
l'infondatezza della domanda di rivalsa.
Con ordinanza ex art. 702 bis pubblicata il 10/03/2023 il Tribunale di Cuneo accoglieva parzialmente le domande, precisamente:
- condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
25.882,59 oltre interessi e rivalutazione;
- condannava i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese di lite sia dell'ATP sia del merito;
- poneva a carico dei convenuti in solido le spese della CTU in ATP;
- condannava il dr. rimborsare alla il 50% delle somme che Pt_1 Controparte_2 quest'ultima era tenuta a pagare all'attrice in virtù della sentenza di primo grado, subordinatamente alla prova del suo avvenuto pagamento integrale da parte della
; CP_2
- condannava l rimborso del 50% delle spese di lite dell'ATP e del giudizio;
Pt_1
- rigettava la domanda di garanzia di ontro Pt_1 Controparte_1
- condannava a rimborsare ad le spese di lite dell'ATP e Pt_1 Controparte_1
del merito.
Il Giudice inquadrava la responsabilità medica ricostruendo i principi giurisprudenziali che regolano la materia, affermando la natura contrattuale della responsabilità sia della struttura ospedaliera (cui è assimilabile la casa di cura) sia del medico che svolge la sua attività presso la struttura indipendentemente dal titolo extra/intra moenia e i relativi oneri della prova (Cass. SU
589/1999).
5 Sulla scorta della CTU svolta ex art. 696 bis c.p.c. ante causam, secondo il rito della Legge Bianco-
GE, ritenuto provato il rapporto negoziale intercorrente tra il convenuto e l'attrice, nonché il contratto di spedalità concluso dallo stesso con la struttura , accertava la responsabilità del medico per danno iatrogeno, ovvero la maldestra esecuzione dei due interventi (addominoplastica e blefaroplastica) per avere posto in essere procedure affrettate nei tempi e scorrette nella grossolana esecuzione, con una scarsa ed inadeguata descrizione dell'atto probatorio, cagionando reliquati anatomo-cicatriziali ampiamente difformi rispetto alle ordinarie conseguenze di corretti interventi di quel tipo
Accertava poi la responsabilità contrattuale anche in capo alla Controparte_2
evidenziando che questa potesse discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni
“alberghiere” incombenti a carico della , sia dall'inadempimento della prestazione medico- CP_2 professionale svolta dal dott. quale ausiliario della ai sensi degli artt. 1218; 1228 Pt_1 CP_2
c.c.., anche per il solo fatto di essersi avvalsa dell'attività del chirurgo nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria assunta con la cliente, come nel caso di specie. Nel caso di specie, non poteva valere ad esimere la da responsabilità ex art. 1218 e 1228 c.c. la circostanza che il CP_2 dott. operasse nella citata struttura quale “professionista esterno” e nemmeno che il collegio Pt_1
peritale in sede di ATP avesse evidenziato che non emergevano criticità né da parte della struttura né da parte del personale infermieristico, quanto ad assistenza durante la degenza (erano documentati adeguati controlli da parte del personale, regolare valutazione dei parametri clinici ).
Era peraltro assente o non allegato al diario clinico il foglio di dimissione con le informazioni utili a domicilio per il corretto follow-up chirurgico.
Procedeva a liquidare il danno subito, sulla base di un danno iatrogeno da ritenersi provato nei limiti dell'8%, come appurato dall'ATP, e tenendo conto delle conseguenze psichiche patite dalla paziente a causa del danno estetico. Quantificava il danno non patrimoniale ex art. 139 cod. ass.
(micropermanente) in una somma pari a € 14.222,59, previo incremento del danno morale in misura del 20%, ed esclusione della sussistenza di inabilità temporanea derivante da malpractice, e il danno patrimoniale per spese mediche documentate sostenute per l'intervento pari a € 11.630, per una somma totale di € 25.852,59 (oltre interessi legali sul capitale devalutato e poi rivalutato) Non liquidava i costi per futuri interventi emendativi, venendo già risarcito il danno biologico per intero ed essendo incerta la futura esecuzione di tali correttivi.
Accoglieva parzialmente la domanda di rivalsa della nei confronti del dott. CP_2 Pt_1
ritenendo fondata l'azione di regresso esercitata preventivamente sia ex art. 1299 c.c. sia ai sensi dell'art. 9 della Legge GE, valutando la sussistenza della colpa grave in capo al chirurgo (grave imperizia nell'esecuzione dell'intervento estetico), non operando i limiti quantitativi previsti dal
6 comma 6 dell'art. 9 cit. perché il medico aveva allegato di avere operato in regime libero- professionale;
provvedeva quindi alla ripartizione interna delle rispettive quote di responsabilità al
50%, tenuto conto del difetto di allegazioni ad opera della circa l'abnormità della condotta CP_2
del sanitario, tale da poterla ritenere eccezionale ed inescusabilmente grave ed imprevedibile quale devianza al programma condiviso di tutela della saluta cui la struttura si era obbligata che in base alla all'art. 2055 comma 3 era da presumersi uguale in capo alle parti, non avendo ritenuto il
Tribunale elementi idonei a consentire di discostarsi da tale previsione.
Rigettava la domanda di garanzia del dott. nei confronti di Pt_1 Controparte_1 sulla base del contenuto della polizza R.C. n. 130141179. In particolare, l'art. 16 delle
[...] condizioni generali statuiva che: “2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di Org dipendenza e/o intramoenia all'interno di , Casa di Cura, Ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio oltre il massimale assicurato dell'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente.
3) in caso risultino stipulate altre assicurazioni con altri Assicuratori dell'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opera in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza”
4)Nel caso in cui la la Casa di Cura o l'Ente Ospedalieri, ovvero i relativi assicuratori Pt_3
agiscano in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata”.
Nel caso di specie era pacifico che l'attività professionale del dott. fonte dei danni si fosse Pt_1 svolta all'interno della struttura ospedaliera, ma il dott. non aveva provveduto nemmeno ad Pt_1
allegare la sussistenza dei requisiti richiesti, ovvero: a) la mancanza di altra polizza assicurativa per il medesimo rischio;
b) l'assenza di copertura assicurativa della struttura, ovvero lo stato di insolvenza della stessa. Anche volendo considerare acquisito il dato della sussistenza di una polizza stipulata dalla posto che aveva preso parte all' ATP, pur Controparte_6 CP_5
non essendovi stata evocata, il Tribunale evidenziava che tale garanzia, così come allegato dalla nelle sue difese, non opererebbe in ragione della clausola c.d. , non CP_2 Organizzazione_2
risultando nemmeno allegato un possibile stato di insolvenza della Controparte_2
Appello:
7 1.Il dott. con un unico motivo di appello chiede la riforma parziale dell'ordinanza impugnata Pt_1
ove non ha accolto la domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata in causa in primo grado Controparte_1
L'appellante si duole dell'ordinanza impugnata in punto interpretazione della clausola di cui all'art. 16 delle condizioni generali della polizza R.C. n. 130141179 per palese violazione degli artt. 1362,
1363, 1370 c.c.
In particolare, non ritiene applicabile la suddetta clausola alla luce della propria qualità di medico chirurgo che svolge l'attività come libero professionista in struttura privata e/o accreditata. Il mero fatto che l'attività chirurgica sia stata svolta all'interno della non è Controparte_2
idoneo a provare il rapporto di lavoro subordinato o in regime intramoenia richiesto per l'applicazione dell'art. 16 punto 2) delle condizioni generali della polizza.
Facendo fede al senso letterale delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1363 c.c., con riguardo a punto 3) del citato articolo della polizza R.C. ritiene evidente che il dettato debba riferirsi ad ipotesi di una responsabilità ulteriore e diretta in capo alla struttura sanitario o agli altri operatori, evenienza che nel caso de quo non si è verificata. Infatti, in via generale, la polizza in oggetto opera per conto proprio, coprendo solo (§1) le quote di responsabilità dirette dell'assicurato nonché il suo patrimonio, mentre solo per le ipotesi eccezionali di cui all'art. 16 § 3) opera anche per conto altrui, garantendo così per l'impoverimento patrimoniale non dell'assicurato bensì della struttura sanitaria.
Sono queste le ipotesi in cui la polizza in questione opera a “secondo rischio” rispetto ad un'altra polizza dell'ente che copre il medesimo rischio. Tuttavia, nel caso di specie il rischio per cui è assicurata la non può essere assimilato al rischio oggetto della polizza Controparte_2
R.C. stipulata dal dott. visto che le polizze stipulate sono a tutela di patrimoni differenti. Pt_1
Non potendo una polizza R.C. stipulata a garanzia di una operare in eccesso alle CP_2
assicurazioni personali dei medici, non essendovi coincidenza di rischio. Infine, non rileva un'eventuale polizza firmata dalla struttura sanitaria in favore del medico-sanitario, essendo il dott. un libero professionista. Richiama Cass. Civ. sez III civ. 12.03.2015 n. 4936. Pt_1
Secondo quando disposto dall'art. 25 della polizza in oggetto, la garanzia è a copertura sia degli oneri per responsabilità civile professionale e per la rivalsa che per la tutela giudiziaria.
Pertanto, dovrà essere condannata a tenere indenne per quanto è Controparte_1 Pt_1
tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento del danno e/o di rivalsa e delle spese legali.
2. Parte_4
in giudizio ai soli effetti della litis denuntiatio, si è costituita la
[...] Controparte_2 in data 10.10.2023, chiedendo la conferma dell'obbligo in capo dal dott. di tenere manlevata Pt_1 anche in via di regresso la , nei termini stabiliti dall'ordinanza, ovvero per il 50%. Parte_2
8 Lamenta tuttavia, poi, che le spese mediche (costi dell'intervento) per cui vi è condanna a favore della danneggiata per € 10.000 attenessero solo all'onorario percepito esclusivamente dal dott.
e quindi sostiene che tale importo debba essere posto esclusivamente a carico del dott. Pt_1 Pt_1
a titolo di restituzione delle somme percepite.
Formula conclusioni nel senso di graduare l'entità del risarcimento e limitare la condanna in misura corrispondente. conferma della manleva da parte del dott. anche in via di regresso al 50%, ma Pt_1
relativamente al danno patrimoniale da spese di intervento, chiede manleva integrale da parte del chirurgo, anche ex art. 2055 c.c. da ogni condanna al risarcimento in favore della IGnora
[...]
CP_4
3.Difese di Controparte_1
chiede la conferma integrale della sentenza impugnata nonché il Controparte_1 rigetto dell'appello. L'appellata richiama le argomentazioni proposte dal Giudice di primo grado ed evidenzia che, come appare dal combinato disposto degli artt.
2-16 n. 3 delle Condizioni Generali di contratto, la polizza stipulata da con l' è una polizza a secondo Pt_1 Controparte_1
rischio operante in eccedenza ai massimali pagati da altre assicurazioni. Nel caso de quo, CP_2
ha stipulato una polizza self insurance retention (SIR) con a copertura anche
[...] Controparte_6 dell'attività dei propri medici collaboratori, garantendo pertanto non solo il patrimonio della struttura sanitaria, ma anche quello personale dei medici che vi lavorano, in ottemperanza alla
Legge GE-Bianco, limitatamente ai sinistri di importo superiore a € 100.000. La circostanza dell'inoperatività di questa polizza sarebbe indifferente rispetto alle pattuizioni intercorse fra Pt_1
ed , in quanto esse prevedono che il massimale del contratto di o di Controparte_1 CP_5
altre assicurazioni contratte con altri assicuratori dell'assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria costituisca franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni.
Contesta quindi le difese della e afferma che la sia obbligata a tenere CP_2 Parte_2 indenne il dott. in forza del regime S.I.R., operando eventualmente la polizza di Pt_1 CP_1
esclusivamente a secondo rischio, oltre quindi la somma di € 100.000, quindi, in
[...]
questo caso, non operando affatto.
Ammette peraltro che la garanzia operi per la rivalsa.
L'art. 16 n. 2 presuppone che la non abbia stipulato alcuna polizza in favore del CP_2
medico e che la stessa sia insolvente, evenienza di cui non è stata data alcuna prova.
Richiama Giurisprudenza di merito e di legittimità che avrebbe pronunciato a favore di in relazione allo stesso contratto assicurativo stipulato in ottemperanza alle Controparte_1
disposizioni della Legge GE (Cass. 22532/2022. C. App. Milano n. 3921/18).
9 In sintesi, ove esista una polizza della struttura che garantisca anche la responsabilità personale del medico che opera all'interno della struttura, la polizza della convenzione o stipulata in Org_3
ottemperanza alla legge GE , oltre a garantire il patrimonio aziendale garantisce anche quello del medico e la polizza del medico opera a secondo rischio;
ove la non abbia stipulato una CP_2
polizza aziendale che garantisca anche la responsabilità civile personale dei medici che svolgono la loro attività a qualunque titolo a favore dell'ente, la polizza opera a primo rischio, ma a condizione che la struttura sia insolvente. Era onere dell'assicurato provare l'operatività della polizza, cosa che non ha fatto, essendo chiaramente in bonis. CP_2
In via subordinata, ove occorra, insiste affinché la causa venga rimessa in istruttoria. Con ammissione delle prove per interpello e testi articolate a pagg. 26,27 e 28 della comparsa costitutiva
(di primo grado) che riproduce nelle conclusioni dell'appello.
4.Difese di CP_4
La IGnora , evocata a sua volta solo per litis denuntiatio, si è costituita, rilevando che CP_4
l'impugnazione non riguarda la sua posizione, ma evidenzia le contraddittorie difese e conclusioni svolte da che da un lato conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, CP_2 ma dall'altro tenterebbe di ampliare il thema decidendum ,invocando una manleva da parte del dott. che la sentenza non avrebbe disposto e formulando, tardivamente, domande senza avere Pt_1
proposto un vero e proprio appello incidentale. Censura per tale ragione la condotta processuale della difesa della , invocando l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. Parte_2
5. La causa è stata trattata secondo il c.d. “nuovo rito Cartabia” con trattazione monocratica.
Nelle note scritte di trattazione la difesa eccepisce l'inammissibilità delle richieste e Pt_1
conclusioni di in quanto non oggetto di uno specifico gravame e richiama CP_2
documentazione prodotta già in primo grado da volta a comprovare che il compenso versato CP_4 dalla paziente per l'intervento era stato incassato da una società terza, la “ ” che gestiva tutti i CP_7 pagamenti per il tramite del a cui era stato bonificato l'importo di Organizzazione_4
€ 10.000 di cui viene chiesta la restituzione al Pt_1
Anche nelle note ha eccepito l'inammissibilità delle conclusioni di CP_4 CP_2
Il C.I. ha invitato a chiarire se avesse inteso proporre un appello incidentale tardivo. CP_2
In sede di p.c. le conclusioni rese da tale parte sono rimaste invariate. Nella comparsa conclusionale la difesa della afferma che si tratta di un appello incidentale nei confronti del solo dr. CP_2 Pt_1
e che va considerato tempestivo, secondo la scansione degli artt. 343 e 349 bis c.p.c., essendo stata la comparsa di risposta depositata entro i venti gg. antecedenti alla data dell'udienza (9.11.23). Dà atto di non avere impugnato la propria condanna per la quota del 50% in ossequio alla recente giurisprudenza della Cassazione in punto riparto del danno fra struttura e medico, ma insiste sulla
10 domanda di manleva di nei suoi confronti per il danno patrimoniale liquidato nella sentenza Pt_1
impugnata.
La causa è stata quindi tratta a decisione ex art. 352 c.p.c. previo deposito ad opera di tutte le parti delle note di precisazione conclusione e delle comparse conclusionali. La sola non ha CP_2
poi depositato la memoria di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE.
1.La causa viene a decisione in principalità sull'appello promosso dal dott. nei soli confronti Pt_1 di in relazione al capo dell'ordinanza del Tribunale di Cuneo concernente la Controparte_1
garanzia assicurativa.
Questa Corte ritiene l'appello fondato.
Il dr. ha stipulato la polizza n. 130/141/1179 denominata ” “Polizza Pt_1 Organizzazione_5
Young R.C. professionale del Giovane Medico Chirurgo Plastico estetico”, riservata agli specialisti di età inferiore ai 40 anni , pacificamente vigente temporalmente in relazione al sinistro assicurativo, a copertura del rischio della propria responsabilità professionale derivante dall'attività sanitaria di sua competenza quale libero professionista che svolge la propria attività in una struttura accreditata (così l'assicurato si è dichiarato in sede di stipula barrando le corrispondenti caselle sul frontespizio della polizza).
Sono di rilievo, per quanto qui di interesse, le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali del contratto, sezione delle “norme che regolano la garanzia responsabilità civile”, art. 16-
Oggetto dell'Assicurazione.
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico chirurgo specialista in chirurgia plastica o di medico chirurgo che esercita l'attività di chirurgia plastica-estetica funzionale e ricostruttiva, chirurgia maxillo-facciale, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente Parte_5
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 della garanzia Tutela Giudiziaria) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai soli pazienti.
Inoltre:
1)L'Assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale.
11 “2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia Org all'interno di , Casa di Cura, Ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio oltre il massimale assicurato dell'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente.
3) in caso risultino stipulate altre assicurazioni con altri Assicuratori dell'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opera in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza”
4)Nel caso in cui la la Casa di Cura o l'Ente Ospedalieri, ovvero i relativi assicuratori Pt_3
agiscano in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata”.
Ferma restando la limitazione della garanzia alla quota di responsabilità diretta del sanitario assicurato (sub. 1) che non viene nemmeno contestata, l'interpretazione letterale della clausola sub.
2 , secondo buona fede e in conformità con il criterio della conservazione del contratto e con la stessa normativa invocata dall'impresa assicuratrice, conduce a ritenere che il presupposto indefettibile a cui si ricollegano le condizioni limitative valorizzate dal primo giudice (operatività a secondo rischio oltre il massimale assicurato dall'Ente, ovvero in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, lo stato di insolvenza di questo) sia la condizione di lavoratore subordinato/dipendente o di prestazione dell'attività in regime intra moenia da parte del sanitario assicurato. Trattasi del resto di presupposto coerente con la disciplina introdotta dalla legge Pt_6
che ben distingue le attività svolte dai sanitari in regime di dipendenza da un ente sanitario da
[...]
quelle extra moenia e svolte in regime di libera professione (art. 10 L. 24/17). Affinchè, pertanto, scatti l'operatività a secondo rischio o subordinata allo stato di capienza dell'Ente, non è sufficiente che gli interventi da cui è scaturita la responsabilità siano stati eseguiti all'interno della , ma CP_2
è necessario, per quanto riguarda il caso in esame in questa sede:
a. che il dott. abbia operato in qualità di dipendente della struttura o in regime intra Pt_1
moenia;
b. che la alle cui dipendenze fosse provato che stabilmente operasse avesse stipulato CP_2
una polizza assicurativa a tutela del medesimo rischio, ovvero;
c. in mancanza di stipulazione della polizza sub b. ovvero di mancanza di copertura, che la fosse insolvente. CP_2
12 Non è assolutamente possibile separare il requisito sub a. dagli altri due, trattandosi di un'unica clausola costruita tutta in dipendenza del periodo ipotetico iniziale “qualora l'attività del Medico
Assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia” che riveste una inequivoca valenza di contorno della clausola limitativa dell'oggetto della copertura.
Tale requisito preliminare e condizionante tutto il resto non è stato provato.
Al contrario, il dr. ha prodotto il testo della polizza da cui si evince chiaramente in Pt_1 frontespizio che al momento della stipula era stata barrata sul frontespizio la casella dell'attività libero-professionale, dichiarazione la cui veridicità non è stata contestata dall'Assicurazione tramite eccezione ex art. 1892-1893 c.c. e che è corroborata dalla circostanza, incontestata da
[...]
e vantata dalla che non sia stata a fatturare Parte_7 Controparte_2 CP_2
direttamente alla paziente il proprio compenso per la prestazione chirurgica.
La prestazione effettuata in regime libero professionale si desume anche dalla documentazione depositata in primo grado dalla IGnora (doc 1-richiesta di prenotazione tramite CP_4
intermediazione di per l'intervento in cui è indicato come sia già Organizzazione_6 intercorso accordo privato fra la paziente ed il dr. indicato come chirurgo platico libero Pt_1
professionista e si richiede il coordinamento da parte del Poliambulatorio dei rapporti fra paziente, medico e clinica, da individuarsi fra la ovvero diversa struttura, la Sedes Sapientiae-). CP_2
I capi di prova dedotti dalla Compagnia non sono idonei ad inficiare tale conclusione, dal momento che il capo 6 è generico quanto a riferimento temporale dell'attività del sanitario, irrilevante laddove deduce circostante non risolutive e vaghe e ove pretende di far desumere dall'esercizio di un'attività “pressochè” esclusiva un giudizio di certezza della condizione di subordinazione lavorativa, rispetto ad altro parametro ignoto, valutativo in relazione alla percentuale della quota di interventi richiamata di cui non sono indicati i riferimenti;
il capo 7 nuovamente generico con riferimento alla durata e alla natura del rapporto fra e la e non risolutivo, in quanto Pt_1 CP_2
descrive un coordinamento necessario anche per chi agisca in qualità di libero professionista esterno nell'ambito di una équipe chirurgica, il capo 8 è generico e non menziona tempi, persone, né il dr. fra i destinatari dei pretesi turni e regole;
il capo 10 contraddetto dalla documentazione Pt_1
sopra richiamata e dalle stesse allegazioni di . CP_2
Escluso il requisito primario, non merita approfondimento la circostanza (rimasta priva di prova quanto al contenuto del contratto e non provabile per testi) della avvenuta stipulazione o meno di altra polizza a copertura della responsabilità dello stesso medico (e non già di quella della , Parte_8
che sarebbe un rischio diverso), rilevante agli effetti della clausola sub 16.2 o 16.3, né quella dell'insolvenza, poiché la clausola limitativa dell'oggetto della copertura di cui si discute non è operante.
13 Inconferente è anche il richiamo alla clausola del secondo rischio Art. 2 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, che, secondo il dato letterale, regola in tutta evidenza, la situazione di stipulazione di più di una polizza per lo stesso rischio da parte dello stesso assicurato, ovvero una situazione diversa da quella dedotta in giudizio dalla Compagnia, disciplinata dalle regole speciali relative alla garanzia per responsabilità civile professionale.
Inconferente pare anche il richiamo operato da alla sentenza della Cass. Controparte_1
Civ. sez. III 4.9.2023 n. 25772 (est. Rossetti) che riguarderebbe la stessa clausola 16 della stessa polizza (che a quanto sembra sta ingenerando un notevole e diffuso contenzioso).
Si rileva, infatti, che la pronuncia richiamata, in realtà, demanda al giudice del rinvio la rivalutazione circa l'operatività della polizza, in una situazione in cui non si discuteva della circostanza se il medico assicurato fosse o meno dipendente della struttura (e dunque la circostanza non viene trattata dalla S.C. perché non dedotta al suo esame) e censura, in realtà, una interpretazione ritenuta erronea della Corte di merito per avere questa ritenuto operante la garanzia del medico anche per la quota di responsabilità della struttura, trattando sì la questione del secondo rischio e dell'insolvenza, ma facendo sempre riferimento ai “propri medici” ovvero a medici che sembrano essere pacificamenti dipendenti della struttura, diversamente dal caso di specie.
Interessante, peraltro, è il commento finale dell'estensore della suddetta sentenza, allorchè rileva le anomalie della struttura della polizza, laddove operativa la clausola de qua, definita come
“inusitata” perché, più che la responsabilità dei medici verso terzi, di fatto copre il rischio di insolvenza dell'ospedale rispetto all'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. proposta dall'assicurato che, escusso dal terzo, avesse dovuto risarcirlo integralmente, sicchè, nella sostanza, garantisce un diritto di credito e non la responsabilità civile, esprimendo dubbi sull'adeguatezza del contratto, rispetto alle eIGenze assicurative del medico, questione non potuta trattare perché preclusa dalla mancata censura sul punto da parte dell'assicurato, al pari di quanto avviene nel presente giudizio.
Inconferente, per la tesi della Compagnia, appare anche il richiamo alla pronuncia della Cass. Civ. sez III n. 22532/22 (est ), per clausola identica (caso in cui era stata denegata copertura da Per_1 altra Corte d' Appello) ma in un caso di malpractice avvenuta all'interno di un'Azienda ospedaliera da parte dell'équipe chirurgica interna, sentenza che interpreta l'art. 16 comma 2 sul presupposto che valga per i medici dipendenti o intra moenia, ovvero per i soli casi in cui il medico operi per conto della stessa e non sulla base di accordi economici direttamente intercorsi con il paziente essendo stato comunque accertato in quel processo che la polizza della struttura copriva sia la struttura che i medici dipendenti.
Ogni altro profilo è assorbito.
14 L'ordinanza impugnata viene pertanto parzialmente riformata, accertandosi l'operatività del contratto assicurativo a favore del dr a primo rischio limitatamente alla sua quota di Pt_1
responsabilità solidale come accertata in primo grado (50%) e con la franchigia del 10% per sinistro di natura estetica come da clausola 20 (limiti di indennizzo), rimanendo il sinistro ampiamente al di sotto della franchigia, con conseguente condanna della Compagnia a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato in conformità, anche per le spese di CTU e di lite dell'ATP e giudizio di merito Part di primo grado nei confronti della danneggiata a cui il D' stato condannato in primo grado e, in virtù (non solo) della clausola di Tutela legale contenuta in polizza (ma anche) della soccombenza, al rimborso delle spese di lite di ambedue i gradi del giudizio.
2.Si prende quindi in esame quello che la difesa di ha chiarito in comparsa CP_2 conclusionale costituire un appello incidentale nei confronti del dr. Sebbene la costituzione Pt_1
della sia effettivamente tempestiva rispetto alla data indicata in atto di citazione in appello CP_2
come prima udienza di comparizione, siffatto appello incidentale risulta inammissibile in quanto tardivo rispetto al passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nei confronti della
. (Cfr. Cass. Civ. SS.UU 28.3.24 n. 8486, SS.UU. n. 24267/2007). CP_2
Si osserva infatti che l'appellante principale non ha promosso impugnazione alcuna nei confronti di nei cui confronti l'atto è stato notificato, espressamente “ai soli fini di conoscenza” CP_2
senza che siano state formulate conclusioni di sorta nei suoi confronti, ma ha censurato il solo capo relativo alla copertura assicurativa denegata, nei confronti della sua Assicurazione.
L'impugnazione da parte della del capo della sentenza autonomo relativo alla condanna al CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali non è dunque una conseguenza necessitata dall'impugnazione principale, che riguarda altro soggetto ed altro capo autonomo della pronuncia, non derivando per nulla l'interesse della dall'appello principale (dal cui accoglimento non trae alcun CP_2
nocumento, anzi in realtà se ne giova in termini di certezza del recupero della quota per cui è stata accolta la sua domanda di regresso).
La avrebbe pertanto dovuto muovere la propria censura in via principale o comunque entro CP_2 il termine di cui all'art. 702 quater c.p.c. e così non ha fatto.
Anche la richiesta della di confermarsi l'obbligo in capo al dott. di tenere manlevata CP_2 Pt_1 anche in via di regresso la Casa di Cura nei termini stabiliti dall'ordinanza, ovvero per il 50% si stima inammissibile per superfluità dal momento che nessuna parte ha censurato tale capo dell'ordinanza che è già passato in giudicato.
3.Le spese seguono la soccombenza.
15 Pertanto, come già accennatosi nel § 2:
- viene condannata al rimborso del 50% delle spese di lite del primo Controparte_1 grado e dell'ATP a favore del proprio assicurato. Dette spese vengono liquidate in conformità dei parametri medi di cui al dm 147/22, valore compreso fra € 5.201 e 26.000
(dovendosi considerare la quota di risarcimento a carico del nei rapporti con Pt_1
l'assicurazione, all'esito complessivo del giudizio, a tutti gli effetti) per le attività svolte e così, complessivamente, per l'accertamento tecnico preventivo € 2337 (per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria), per il giudizio di merito di primo grado € 3397 (fasi di studio , introduttiva e trattazione- trattandosi di rito sommario), oltre a rimborso forfetario spese generali, CPA, IVA come per legge, somme tutte di cui il 50% a carico della compagnia assicuratrice, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Faillace, dichiaratasi antistataria ed il
50% compensato fra le parti;
- e vengono entrambe condannate, per metà ciascuna, Parte_7 CP_2 alla rifusione a favore del dott. delle spese del giudizio di appello, liquidate Pt_1 complessivamente in € 3966 per compensi professionali per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta istruttoria in appello, più € 777 per CU e € 27 per iscrizione a ruolo, oltre a rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA come per legge e successive occorrende, con distrazione diretta all'antistataria Avv. Faillace;
- le spese di lite dell'appello della posizione vengono poste integralmente a carico di CP_4
dal momento che, sebbene la danneggiata non fosse stata destinataria di un CP_2
appello e fosse stata evocata solo per litis denuntiatio, le sue difese non possono stimarsi superflue, essendo ella portatrice dell'interesse a contrastare l'appello incidentale tardivo della , suscettibile di incidere sul proprio diritto al ristoro del danno, e liquidate CP_2
secondo i criteri e importi sopraindicati.
Non si ravvisano gli estremi per una condanna di ex art. 96 c.p.c., come invocato da CP_2
, non ravvisandosi nella condotta della parte dolo o colpa grave. CP_4
All'inammissibilità dell'appello incidentale consegue l'obbligo per l'appellante incidentale di pagamento di un importo pari al CU versato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
20.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
16 dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_2 in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da avverso l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Cuneo pubblicata il 10-03-2023 e comunicata il 13.03.2023, dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne il Controparte_1 proprio assicurato , limitatamente alla sua quota di responsabilità solidale accertata Parte_1 nell'ordinanza impugnata , pari al 50%, e con la franchigia del 10% sul risarcimento liquidato, in ordine alle somme al cui pagamento egli è tenuto in forza dell'ordinanza medesima, nei confronti di per capitale, rivalutazione, interessi e spese di accertamento tecnico preventivo e CP_4
del giudizio di primo grado, nonché delle spese di CTU.
Dichiara tenuta e condanna l pagamento a favore di Controparte_1 [...]
del 50% delle spese di lite per l'accertamento tecnico preventivo e per il giudizio di Pt_1 primo grado, spese liquidate, per l'intero, quanto all'A.T.P., in € 2337 e, per il giudizio di merito di primo grado, in € 3397, oltre a rimborso forfetario spese generali, CPA, IVA come per legge, somme tutte di cui il 50% a carico della compagnia assicuratrice, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Faillace, dichiaratasi antistataria, ed il 50% compensato fra le parti, nonché al rimborso del 50% delle spese di CTU sostenute dal Dott. Pt_1
Conferma nel resto l'impugnata ordinanza.
Dichiara tenute e condanna e Controparte_1 Controparte_2
per metà ciascuna, al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello a favore del
[...] dott. , spese che liquida, complessivamente, in € 3966 per compensi, € 804 per Parte_1
esposti, oltre a rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA come per legge e successive occorrende, con distrazione diretta all'antistataria Avv. Faillace.
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese del giudizio di secondo Controparte_2 grado a favore di spese liquidate in € 3966 per compensi, oltre a rimborso forfetario CP_4
spese generali, CPA ed IVA come per legge e successive occorrende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 con riferimento alla parte appellante incidentale CP_2
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 16/04/2024 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello di Torino.
La Presidente Est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
17 La Corte dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
La Presidente
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Ombretta Salvetti Presidente rel.
Dott. Anna Bonfilio ConIGliere
Dott. Silvia Orlando ConIGliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado
Al n. 545/2023
Avente ad oggetto: Responsabilità Professionale
Proposta da: elettivamente domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 193 – Parte_1
Galleria Capitol, presso lo studio del proprio difensore avv. Oriana Faillace, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente del ConIGlio di Controparte_1
Amministrazione e legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesca Squillace e Luigi Nuzzo, elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in
Torino, via Federico Campana, n. 36.
APPELLATA
E contro in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in Novara, via Controparte_3
1 Passalacqua n.10, presso lo studio dei propri difensori avv.ti Roberto Cota e Andrea Zonca, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
E contro
, elettivamente domiciliata in Cuneo, corso Nizza n. 48, presso lo studio dei CP_4
propri difensori avv.ti Giovanni Maria Dalmasso e Davide Dalmasso, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
Udienza monocratica del 04/04/2024 celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter con riserva per trattenimento della causa a decisione sciolta con ordinanza del 05/04/2024.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“Accertare e dichiarare la validità e la piena operatività della garanzia di cui alla polizza n.
130141179, stipulata dal dr. con la a copertura dei Parte_1 Controparte_1 rischi professionali connessi alla responsabilità civile e riformare l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Cuneo repertorio n. 334/2023 resa nel giudizio incardinato al numero R.G.
2870/2020, pubblicata in data 10.03.2023, e per l'effetto, in accoglimento della domanda di manleva condannarla a tenere indenne il dott. da ogni pregiudizio di natura Parte_1
economica derivatagli dalla impugnata ordinanza, ivi compreso quanto richiesto a titolo di rivalsa dalla Controparte_2
Dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità e comunque infondatezza delle difese avanzate dalla con comparsa di costituzione e risposta, in quanto non oggetto di specifico gravame;
CP_2
Rigettare perché inammissibili e/o comunque infondate le difese e le richieste avanzate dalla
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite da attribuire al procuratore antistatario.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA – Controparte_1 piaccia all'Ecc.te Corte d'Appello adita: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cuneo repertorio n. 334/2023 resa nel giudizio incardinato al numero R.G. 2870/2020, pubblicata in data 10.03.2023 con rigetto dell'appello proposto dal dott. e, quindi, respingere la domanda di manleva formulata dal Pt_1
medesimo nei confronti di previo accertamento e dichiarazione Controparte_1 dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della
2 inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza e, in particolare, per l'assenza di garanzia in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 16 c.g.c. nonché, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
; con condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
In via subordinata si insiste affinchè la controversia venga rimessa in istruttoria con ammissione delle seguenti istanze: emanare a carico della e di Generali ordine di Controparte_2
esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza stipulata tra i due soggetti e che, dalla documentazione versata in atti, è stata colpita dal sinistro oggetto della presente controversia.
Ciò, previa ammissione di prova per interrogatorio formale del rappresentante legale della
[...]
nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova: CP_2
1. vero che la ha sottoscritto una polizza assicurativa professionale, a Parte_2
garanzia sua e del suo personale, a copertura di quanto accaduto nell'aprile 2018, ovvero durante il periodo in cui sono avvenuti i fatti oggetto di contestazione;
2. Vero che tale polizza è stata stipulata con la Compagnia CP_5
3. Indichi il teste il numero identificativo del contratto stipulato dalla con Controparte_2
CP_5
4. Vero che la ha provveduto a denunciare il sinistro della Signora a CP_2 CP_2 CP_4
la quale ha aperto il sinistro;
CP_5
5. Vero che nell'ambito del presente contezioso, ha assunto la difesa diretta (denominata CP_5
anche gestione della lite) della Controparte_2
Si indicano a testimoni il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo della CP_2
entrambi domiciliati presso la sede della medesima Struttura.
[...]
(omissis) chiediamo ammissione di prova per interrogatorio formale del Dott. e del Pt_1
rappresentante legale della nonché prova per testi sui seguenti capitoli di Controparte_2
prova:
6. vero che il Dott. per il periodo in cui è durato il suo rapporto con la Pt_1 Controparte_2 ha esercitato la sua attività professionale pressoché esclusivamente in favore di quest'ultima
(ovvero per una quota superiore all'80% degli interventi complessivamente svolti);
7. vero che, per tutta la durata del rapporto con la il Dott. ha prestato Controparte_2 Pt_1 la sua attività lavorativa all'interno del reparto di chirurgia plastico-estetica, coordinandosi con gli altri componenti e gli altri medici della sezione;
3
8. Vero che la Direzione Sanitaria della organizzava gli interventi e li attribuiva ai singoli CP_2
operatori, fissava orari di lavoro e periodi di ferie, doveva essere avvertita in caso di malattia ed imponeva di rispettare dei turni di reperibilità e delle regole disciplinari;
9. Vero che il Dott. doveva garantire la propria presenza per un numero minimo di ore Pt_1
settimanali;
10. Vero che il Dott. percepiva dei compensi fissi, mensili e predeterminati dalla Pt_1 [...]
CP_2
Si indicano a testimoni il Direttore sanitario ed il Direttore Amministrativo della CP_2
entrambi domiciliati presso la sede della medesima Struttura.”
[...]
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA – Controparte_2
“Stante la condanna al risarcimento del danno in capo al dott. ed alla soc. Pt_1 CP_2
graduarne l'entità e limitare la condanna in misura corrispondente;
confermare l'obbligo in capo al dott. di tenere manlevata, anche in via di regresso, Parte_1 la nella misura del 50% delle somme che quest'ultima è tenuta a Controparte_2
corrispondere a parte attrice in esecuzione della sentenza impugnata, relativamente al danno patrimoniale pari ad € 14.222,59 e nella misura integrale con riferimento alle spese di intervento previamente percepita dal dott. pari originariamente ad € 10.000 e, per l'effetto, condannare Pt_1 il dott. a manlevare la anche ex art. 2055 c.c., da ogni Parte_1 Controparte_2
condanna al risarcimento in favore della IG.ra ; CP_4
Col favore di spese e competenze tutte di lite.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA – CP_4
“Voglia l'On. Collegio adito:
- previa dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità e comunque di infondatezza delle difese avanzate dalla nella propria comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2
- confermare il provvedimento del Tribunale di Cuneo in quanto alla responsabilità solidale della
e del dott. relativamente alla rifusione dei pregiudizi tutti, Controparte_2 Pt_1
patrimoniali e non, subiti dalla IG.ra , come ivi liquidati, CP_4
- con rimessione alla valutazione del Giudice del Gravame quanto all'operatività della polizza sottoscritta dal dott. con . Pt_1 Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio la e CP_4 Controparte_2 il dott. vantando nei loro confronti un danno patrimoniale e non patrimoniale a Parte_1 seguito di due coevi interventi di addominoplastica e blefaroplastica praticati dal dr. presso la Pt_1
Casa di Cura convenuta in data 17.04.2018 e chiedendo la condanna delle convenute al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma equitativamente determinata, comunque non inferiore a € 72.881,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Costituendosi la contestava nel merito la domanda attorea e formulava subordinata domanda CP_2 di manleva “anche a titolo di regresso” nei confronti del dott. Si costituiva quindi il dott. Pt_1 chiedendo il rigetto della domanda principale e di essere autorizzato a chiamare in causa la Pt_1
compagnia a titolo di garanzia in forza della polizza assicurativa n. Controparte_1
130141179 del 3001.2014. Il Tribunale autorizzava la chiamata e, costituendosi, CP_1 eccepiva l'inoperatività della polizza e l'improcedibilità, l'improponibilità e
[...]
l'infondatezza della domanda di rivalsa.
Con ordinanza ex art. 702 bis pubblicata il 10/03/2023 il Tribunale di Cuneo accoglieva parzialmente le domande, precisamente:
- condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
25.882,59 oltre interessi e rivalutazione;
- condannava i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese di lite sia dell'ATP sia del merito;
- poneva a carico dei convenuti in solido le spese della CTU in ATP;
- condannava il dr. rimborsare alla il 50% delle somme che Pt_1 Controparte_2 quest'ultima era tenuta a pagare all'attrice in virtù della sentenza di primo grado, subordinatamente alla prova del suo avvenuto pagamento integrale da parte della
; CP_2
- condannava l rimborso del 50% delle spese di lite dell'ATP e del giudizio;
Pt_1
- rigettava la domanda di garanzia di ontro Pt_1 Controparte_1
- condannava a rimborsare ad le spese di lite dell'ATP e Pt_1 Controparte_1
del merito.
Il Giudice inquadrava la responsabilità medica ricostruendo i principi giurisprudenziali che regolano la materia, affermando la natura contrattuale della responsabilità sia della struttura ospedaliera (cui è assimilabile la casa di cura) sia del medico che svolge la sua attività presso la struttura indipendentemente dal titolo extra/intra moenia e i relativi oneri della prova (Cass. SU
589/1999).
5 Sulla scorta della CTU svolta ex art. 696 bis c.p.c. ante causam, secondo il rito della Legge Bianco-
GE, ritenuto provato il rapporto negoziale intercorrente tra il convenuto e l'attrice, nonché il contratto di spedalità concluso dallo stesso con la struttura , accertava la responsabilità del medico per danno iatrogeno, ovvero la maldestra esecuzione dei due interventi (addominoplastica e blefaroplastica) per avere posto in essere procedure affrettate nei tempi e scorrette nella grossolana esecuzione, con una scarsa ed inadeguata descrizione dell'atto probatorio, cagionando reliquati anatomo-cicatriziali ampiamente difformi rispetto alle ordinarie conseguenze di corretti interventi di quel tipo
Accertava poi la responsabilità contrattuale anche in capo alla Controparte_2
evidenziando che questa potesse discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni
“alberghiere” incombenti a carico della , sia dall'inadempimento della prestazione medico- CP_2 professionale svolta dal dott. quale ausiliario della ai sensi degli artt. 1218; 1228 Pt_1 CP_2
c.c.., anche per il solo fatto di essersi avvalsa dell'attività del chirurgo nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria assunta con la cliente, come nel caso di specie. Nel caso di specie, non poteva valere ad esimere la da responsabilità ex art. 1218 e 1228 c.c. la circostanza che il CP_2 dott. operasse nella citata struttura quale “professionista esterno” e nemmeno che il collegio Pt_1
peritale in sede di ATP avesse evidenziato che non emergevano criticità né da parte della struttura né da parte del personale infermieristico, quanto ad assistenza durante la degenza (erano documentati adeguati controlli da parte del personale, regolare valutazione dei parametri clinici ).
Era peraltro assente o non allegato al diario clinico il foglio di dimissione con le informazioni utili a domicilio per il corretto follow-up chirurgico.
Procedeva a liquidare il danno subito, sulla base di un danno iatrogeno da ritenersi provato nei limiti dell'8%, come appurato dall'ATP, e tenendo conto delle conseguenze psichiche patite dalla paziente a causa del danno estetico. Quantificava il danno non patrimoniale ex art. 139 cod. ass.
(micropermanente) in una somma pari a € 14.222,59, previo incremento del danno morale in misura del 20%, ed esclusione della sussistenza di inabilità temporanea derivante da malpractice, e il danno patrimoniale per spese mediche documentate sostenute per l'intervento pari a € 11.630, per una somma totale di € 25.852,59 (oltre interessi legali sul capitale devalutato e poi rivalutato) Non liquidava i costi per futuri interventi emendativi, venendo già risarcito il danno biologico per intero ed essendo incerta la futura esecuzione di tali correttivi.
Accoglieva parzialmente la domanda di rivalsa della nei confronti del dott. CP_2 Pt_1
ritenendo fondata l'azione di regresso esercitata preventivamente sia ex art. 1299 c.c. sia ai sensi dell'art. 9 della Legge GE, valutando la sussistenza della colpa grave in capo al chirurgo (grave imperizia nell'esecuzione dell'intervento estetico), non operando i limiti quantitativi previsti dal
6 comma 6 dell'art. 9 cit. perché il medico aveva allegato di avere operato in regime libero- professionale;
provvedeva quindi alla ripartizione interna delle rispettive quote di responsabilità al
50%, tenuto conto del difetto di allegazioni ad opera della circa l'abnormità della condotta CP_2
del sanitario, tale da poterla ritenere eccezionale ed inescusabilmente grave ed imprevedibile quale devianza al programma condiviso di tutela della saluta cui la struttura si era obbligata che in base alla all'art. 2055 comma 3 era da presumersi uguale in capo alle parti, non avendo ritenuto il
Tribunale elementi idonei a consentire di discostarsi da tale previsione.
Rigettava la domanda di garanzia del dott. nei confronti di Pt_1 Controparte_1 sulla base del contenuto della polizza R.C. n. 130141179. In particolare, l'art. 16 delle
[...] condizioni generali statuiva che: “2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di Org dipendenza e/o intramoenia all'interno di , Casa di Cura, Ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio oltre il massimale assicurato dell'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente.
3) in caso risultino stipulate altre assicurazioni con altri Assicuratori dell'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opera in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza”
4)Nel caso in cui la la Casa di Cura o l'Ente Ospedalieri, ovvero i relativi assicuratori Pt_3
agiscano in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata”.
Nel caso di specie era pacifico che l'attività professionale del dott. fonte dei danni si fosse Pt_1 svolta all'interno della struttura ospedaliera, ma il dott. non aveva provveduto nemmeno ad Pt_1
allegare la sussistenza dei requisiti richiesti, ovvero: a) la mancanza di altra polizza assicurativa per il medesimo rischio;
b) l'assenza di copertura assicurativa della struttura, ovvero lo stato di insolvenza della stessa. Anche volendo considerare acquisito il dato della sussistenza di una polizza stipulata dalla posto che aveva preso parte all' ATP, pur Controparte_6 CP_5
non essendovi stata evocata, il Tribunale evidenziava che tale garanzia, così come allegato dalla nelle sue difese, non opererebbe in ragione della clausola c.d. , non CP_2 Organizzazione_2
risultando nemmeno allegato un possibile stato di insolvenza della Controparte_2
Appello:
7 1.Il dott. con un unico motivo di appello chiede la riforma parziale dell'ordinanza impugnata Pt_1
ove non ha accolto la domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata in causa in primo grado Controparte_1
L'appellante si duole dell'ordinanza impugnata in punto interpretazione della clausola di cui all'art. 16 delle condizioni generali della polizza R.C. n. 130141179 per palese violazione degli artt. 1362,
1363, 1370 c.c.
In particolare, non ritiene applicabile la suddetta clausola alla luce della propria qualità di medico chirurgo che svolge l'attività come libero professionista in struttura privata e/o accreditata. Il mero fatto che l'attività chirurgica sia stata svolta all'interno della non è Controparte_2
idoneo a provare il rapporto di lavoro subordinato o in regime intramoenia richiesto per l'applicazione dell'art. 16 punto 2) delle condizioni generali della polizza.
Facendo fede al senso letterale delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1363 c.c., con riguardo a punto 3) del citato articolo della polizza R.C. ritiene evidente che il dettato debba riferirsi ad ipotesi di una responsabilità ulteriore e diretta in capo alla struttura sanitario o agli altri operatori, evenienza che nel caso de quo non si è verificata. Infatti, in via generale, la polizza in oggetto opera per conto proprio, coprendo solo (§1) le quote di responsabilità dirette dell'assicurato nonché il suo patrimonio, mentre solo per le ipotesi eccezionali di cui all'art. 16 § 3) opera anche per conto altrui, garantendo così per l'impoverimento patrimoniale non dell'assicurato bensì della struttura sanitaria.
Sono queste le ipotesi in cui la polizza in questione opera a “secondo rischio” rispetto ad un'altra polizza dell'ente che copre il medesimo rischio. Tuttavia, nel caso di specie il rischio per cui è assicurata la non può essere assimilato al rischio oggetto della polizza Controparte_2
R.C. stipulata dal dott. visto che le polizze stipulate sono a tutela di patrimoni differenti. Pt_1
Non potendo una polizza R.C. stipulata a garanzia di una operare in eccesso alle CP_2
assicurazioni personali dei medici, non essendovi coincidenza di rischio. Infine, non rileva un'eventuale polizza firmata dalla struttura sanitaria in favore del medico-sanitario, essendo il dott. un libero professionista. Richiama Cass. Civ. sez III civ. 12.03.2015 n. 4936. Pt_1
Secondo quando disposto dall'art. 25 della polizza in oggetto, la garanzia è a copertura sia degli oneri per responsabilità civile professionale e per la rivalsa che per la tutela giudiziaria.
Pertanto, dovrà essere condannata a tenere indenne per quanto è Controparte_1 Pt_1
tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento del danno e/o di rivalsa e delle spese legali.
2. Parte_4
in giudizio ai soli effetti della litis denuntiatio, si è costituita la
[...] Controparte_2 in data 10.10.2023, chiedendo la conferma dell'obbligo in capo dal dott. di tenere manlevata Pt_1 anche in via di regresso la , nei termini stabiliti dall'ordinanza, ovvero per il 50%. Parte_2
8 Lamenta tuttavia, poi, che le spese mediche (costi dell'intervento) per cui vi è condanna a favore della danneggiata per € 10.000 attenessero solo all'onorario percepito esclusivamente dal dott.
e quindi sostiene che tale importo debba essere posto esclusivamente a carico del dott. Pt_1 Pt_1
a titolo di restituzione delle somme percepite.
Formula conclusioni nel senso di graduare l'entità del risarcimento e limitare la condanna in misura corrispondente. conferma della manleva da parte del dott. anche in via di regresso al 50%, ma Pt_1
relativamente al danno patrimoniale da spese di intervento, chiede manleva integrale da parte del chirurgo, anche ex art. 2055 c.c. da ogni condanna al risarcimento in favore della IGnora
[...]
CP_4
3.Difese di Controparte_1
chiede la conferma integrale della sentenza impugnata nonché il Controparte_1 rigetto dell'appello. L'appellata richiama le argomentazioni proposte dal Giudice di primo grado ed evidenzia che, come appare dal combinato disposto degli artt.
2-16 n. 3 delle Condizioni Generali di contratto, la polizza stipulata da con l' è una polizza a secondo Pt_1 Controparte_1
rischio operante in eccedenza ai massimali pagati da altre assicurazioni. Nel caso de quo, CP_2
ha stipulato una polizza self insurance retention (SIR) con a copertura anche
[...] Controparte_6 dell'attività dei propri medici collaboratori, garantendo pertanto non solo il patrimonio della struttura sanitaria, ma anche quello personale dei medici che vi lavorano, in ottemperanza alla
Legge GE-Bianco, limitatamente ai sinistri di importo superiore a € 100.000. La circostanza dell'inoperatività di questa polizza sarebbe indifferente rispetto alle pattuizioni intercorse fra Pt_1
ed , in quanto esse prevedono che il massimale del contratto di o di Controparte_1 CP_5
altre assicurazioni contratte con altri assicuratori dell'assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria costituisca franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni.
Contesta quindi le difese della e afferma che la sia obbligata a tenere CP_2 Parte_2 indenne il dott. in forza del regime S.I.R., operando eventualmente la polizza di Pt_1 CP_1
esclusivamente a secondo rischio, oltre quindi la somma di € 100.000, quindi, in
[...]
questo caso, non operando affatto.
Ammette peraltro che la garanzia operi per la rivalsa.
L'art. 16 n. 2 presuppone che la non abbia stipulato alcuna polizza in favore del CP_2
medico e che la stessa sia insolvente, evenienza di cui non è stata data alcuna prova.
Richiama Giurisprudenza di merito e di legittimità che avrebbe pronunciato a favore di in relazione allo stesso contratto assicurativo stipulato in ottemperanza alle Controparte_1
disposizioni della Legge GE (Cass. 22532/2022. C. App. Milano n. 3921/18).
9 In sintesi, ove esista una polizza della struttura che garantisca anche la responsabilità personale del medico che opera all'interno della struttura, la polizza della convenzione o stipulata in Org_3
ottemperanza alla legge GE , oltre a garantire il patrimonio aziendale garantisce anche quello del medico e la polizza del medico opera a secondo rischio;
ove la non abbia stipulato una CP_2
polizza aziendale che garantisca anche la responsabilità civile personale dei medici che svolgono la loro attività a qualunque titolo a favore dell'ente, la polizza opera a primo rischio, ma a condizione che la struttura sia insolvente. Era onere dell'assicurato provare l'operatività della polizza, cosa che non ha fatto, essendo chiaramente in bonis. CP_2
In via subordinata, ove occorra, insiste affinché la causa venga rimessa in istruttoria. Con ammissione delle prove per interpello e testi articolate a pagg. 26,27 e 28 della comparsa costitutiva
(di primo grado) che riproduce nelle conclusioni dell'appello.
4.Difese di CP_4
La IGnora , evocata a sua volta solo per litis denuntiatio, si è costituita, rilevando che CP_4
l'impugnazione non riguarda la sua posizione, ma evidenzia le contraddittorie difese e conclusioni svolte da che da un lato conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, CP_2 ma dall'altro tenterebbe di ampliare il thema decidendum ,invocando una manleva da parte del dott. che la sentenza non avrebbe disposto e formulando, tardivamente, domande senza avere Pt_1
proposto un vero e proprio appello incidentale. Censura per tale ragione la condotta processuale della difesa della , invocando l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. Parte_2
5. La causa è stata trattata secondo il c.d. “nuovo rito Cartabia” con trattazione monocratica.
Nelle note scritte di trattazione la difesa eccepisce l'inammissibilità delle richieste e Pt_1
conclusioni di in quanto non oggetto di uno specifico gravame e richiama CP_2
documentazione prodotta già in primo grado da volta a comprovare che il compenso versato CP_4 dalla paziente per l'intervento era stato incassato da una società terza, la “ ” che gestiva tutti i CP_7 pagamenti per il tramite del a cui era stato bonificato l'importo di Organizzazione_4
€ 10.000 di cui viene chiesta la restituzione al Pt_1
Anche nelle note ha eccepito l'inammissibilità delle conclusioni di CP_4 CP_2
Il C.I. ha invitato a chiarire se avesse inteso proporre un appello incidentale tardivo. CP_2
In sede di p.c. le conclusioni rese da tale parte sono rimaste invariate. Nella comparsa conclusionale la difesa della afferma che si tratta di un appello incidentale nei confronti del solo dr. CP_2 Pt_1
e che va considerato tempestivo, secondo la scansione degli artt. 343 e 349 bis c.p.c., essendo stata la comparsa di risposta depositata entro i venti gg. antecedenti alla data dell'udienza (9.11.23). Dà atto di non avere impugnato la propria condanna per la quota del 50% in ossequio alla recente giurisprudenza della Cassazione in punto riparto del danno fra struttura e medico, ma insiste sulla
10 domanda di manleva di nei suoi confronti per il danno patrimoniale liquidato nella sentenza Pt_1
impugnata.
La causa è stata quindi tratta a decisione ex art. 352 c.p.c. previo deposito ad opera di tutte le parti delle note di precisazione conclusione e delle comparse conclusionali. La sola non ha CP_2
poi depositato la memoria di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE.
1.La causa viene a decisione in principalità sull'appello promosso dal dott. nei soli confronti Pt_1 di in relazione al capo dell'ordinanza del Tribunale di Cuneo concernente la Controparte_1
garanzia assicurativa.
Questa Corte ritiene l'appello fondato.
Il dr. ha stipulato la polizza n. 130/141/1179 denominata ” “Polizza Pt_1 Organizzazione_5
Young R.C. professionale del Giovane Medico Chirurgo Plastico estetico”, riservata agli specialisti di età inferiore ai 40 anni , pacificamente vigente temporalmente in relazione al sinistro assicurativo, a copertura del rischio della propria responsabilità professionale derivante dall'attività sanitaria di sua competenza quale libero professionista che svolge la propria attività in una struttura accreditata (così l'assicurato si è dichiarato in sede di stipula barrando le corrispondenti caselle sul frontespizio della polizza).
Sono di rilievo, per quanto qui di interesse, le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali del contratto, sezione delle “norme che regolano la garanzia responsabilità civile”, art. 16-
Oggetto dell'Assicurazione.
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico chirurgo specialista in chirurgia plastica o di medico chirurgo che esercita l'attività di chirurgia plastica-estetica funzionale e ricostruttiva, chirurgia maxillo-facciale, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente Parte_5
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 della garanzia Tutela Giudiziaria) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai soli pazienti.
Inoltre:
1)L'Assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale.
11 “2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia Org all'interno di , Casa di Cura, Ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio oltre il massimale assicurato dell'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente.
3) in caso risultino stipulate altre assicurazioni con altri Assicuratori dell'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opera in eccedenza ai massimali pagati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza”
4)Nel caso in cui la la Casa di Cura o l'Ente Ospedalieri, ovvero i relativi assicuratori Pt_3
agiscano in rivalsa nei confronti del Medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata”.
Ferma restando la limitazione della garanzia alla quota di responsabilità diretta del sanitario assicurato (sub. 1) che non viene nemmeno contestata, l'interpretazione letterale della clausola sub.
2 , secondo buona fede e in conformità con il criterio della conservazione del contratto e con la stessa normativa invocata dall'impresa assicuratrice, conduce a ritenere che il presupposto indefettibile a cui si ricollegano le condizioni limitative valorizzate dal primo giudice (operatività a secondo rischio oltre il massimale assicurato dall'Ente, ovvero in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, lo stato di insolvenza di questo) sia la condizione di lavoratore subordinato/dipendente o di prestazione dell'attività in regime intra moenia da parte del sanitario assicurato. Trattasi del resto di presupposto coerente con la disciplina introdotta dalla legge Pt_6
che ben distingue le attività svolte dai sanitari in regime di dipendenza da un ente sanitario da
[...]
quelle extra moenia e svolte in regime di libera professione (art. 10 L. 24/17). Affinchè, pertanto, scatti l'operatività a secondo rischio o subordinata allo stato di capienza dell'Ente, non è sufficiente che gli interventi da cui è scaturita la responsabilità siano stati eseguiti all'interno della , ma CP_2
è necessario, per quanto riguarda il caso in esame in questa sede:
a. che il dott. abbia operato in qualità di dipendente della struttura o in regime intra Pt_1
moenia;
b. che la alle cui dipendenze fosse provato che stabilmente operasse avesse stipulato CP_2
una polizza assicurativa a tutela del medesimo rischio, ovvero;
c. in mancanza di stipulazione della polizza sub b. ovvero di mancanza di copertura, che la fosse insolvente. CP_2
12 Non è assolutamente possibile separare il requisito sub a. dagli altri due, trattandosi di un'unica clausola costruita tutta in dipendenza del periodo ipotetico iniziale “qualora l'attività del Medico
Assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia” che riveste una inequivoca valenza di contorno della clausola limitativa dell'oggetto della copertura.
Tale requisito preliminare e condizionante tutto il resto non è stato provato.
Al contrario, il dr. ha prodotto il testo della polizza da cui si evince chiaramente in Pt_1 frontespizio che al momento della stipula era stata barrata sul frontespizio la casella dell'attività libero-professionale, dichiarazione la cui veridicità non è stata contestata dall'Assicurazione tramite eccezione ex art. 1892-1893 c.c. e che è corroborata dalla circostanza, incontestata da
[...]
e vantata dalla che non sia stata a fatturare Parte_7 Controparte_2 CP_2
direttamente alla paziente il proprio compenso per la prestazione chirurgica.
La prestazione effettuata in regime libero professionale si desume anche dalla documentazione depositata in primo grado dalla IGnora (doc 1-richiesta di prenotazione tramite CP_4
intermediazione di per l'intervento in cui è indicato come sia già Organizzazione_6 intercorso accordo privato fra la paziente ed il dr. indicato come chirurgo platico libero Pt_1
professionista e si richiede il coordinamento da parte del Poliambulatorio dei rapporti fra paziente, medico e clinica, da individuarsi fra la ovvero diversa struttura, la Sedes Sapientiae-). CP_2
I capi di prova dedotti dalla Compagnia non sono idonei ad inficiare tale conclusione, dal momento che il capo 6 è generico quanto a riferimento temporale dell'attività del sanitario, irrilevante laddove deduce circostante non risolutive e vaghe e ove pretende di far desumere dall'esercizio di un'attività “pressochè” esclusiva un giudizio di certezza della condizione di subordinazione lavorativa, rispetto ad altro parametro ignoto, valutativo in relazione alla percentuale della quota di interventi richiamata di cui non sono indicati i riferimenti;
il capo 7 nuovamente generico con riferimento alla durata e alla natura del rapporto fra e la e non risolutivo, in quanto Pt_1 CP_2
descrive un coordinamento necessario anche per chi agisca in qualità di libero professionista esterno nell'ambito di una équipe chirurgica, il capo 8 è generico e non menziona tempi, persone, né il dr. fra i destinatari dei pretesi turni e regole;
il capo 10 contraddetto dalla documentazione Pt_1
sopra richiamata e dalle stesse allegazioni di . CP_2
Escluso il requisito primario, non merita approfondimento la circostanza (rimasta priva di prova quanto al contenuto del contratto e non provabile per testi) della avvenuta stipulazione o meno di altra polizza a copertura della responsabilità dello stesso medico (e non già di quella della , Parte_8
che sarebbe un rischio diverso), rilevante agli effetti della clausola sub 16.2 o 16.3, né quella dell'insolvenza, poiché la clausola limitativa dell'oggetto della copertura di cui si discute non è operante.
13 Inconferente è anche il richiamo alla clausola del secondo rischio Art. 2 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, che, secondo il dato letterale, regola in tutta evidenza, la situazione di stipulazione di più di una polizza per lo stesso rischio da parte dello stesso assicurato, ovvero una situazione diversa da quella dedotta in giudizio dalla Compagnia, disciplinata dalle regole speciali relative alla garanzia per responsabilità civile professionale.
Inconferente pare anche il richiamo operato da alla sentenza della Cass. Controparte_1
Civ. sez. III 4.9.2023 n. 25772 (est. Rossetti) che riguarderebbe la stessa clausola 16 della stessa polizza (che a quanto sembra sta ingenerando un notevole e diffuso contenzioso).
Si rileva, infatti, che la pronuncia richiamata, in realtà, demanda al giudice del rinvio la rivalutazione circa l'operatività della polizza, in una situazione in cui non si discuteva della circostanza se il medico assicurato fosse o meno dipendente della struttura (e dunque la circostanza non viene trattata dalla S.C. perché non dedotta al suo esame) e censura, in realtà, una interpretazione ritenuta erronea della Corte di merito per avere questa ritenuto operante la garanzia del medico anche per la quota di responsabilità della struttura, trattando sì la questione del secondo rischio e dell'insolvenza, ma facendo sempre riferimento ai “propri medici” ovvero a medici che sembrano essere pacificamenti dipendenti della struttura, diversamente dal caso di specie.
Interessante, peraltro, è il commento finale dell'estensore della suddetta sentenza, allorchè rileva le anomalie della struttura della polizza, laddove operativa la clausola de qua, definita come
“inusitata” perché, più che la responsabilità dei medici verso terzi, di fatto copre il rischio di insolvenza dell'ospedale rispetto all'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. proposta dall'assicurato che, escusso dal terzo, avesse dovuto risarcirlo integralmente, sicchè, nella sostanza, garantisce un diritto di credito e non la responsabilità civile, esprimendo dubbi sull'adeguatezza del contratto, rispetto alle eIGenze assicurative del medico, questione non potuta trattare perché preclusa dalla mancata censura sul punto da parte dell'assicurato, al pari di quanto avviene nel presente giudizio.
Inconferente, per la tesi della Compagnia, appare anche il richiamo alla pronuncia della Cass. Civ. sez III n. 22532/22 (est ), per clausola identica (caso in cui era stata denegata copertura da Per_1 altra Corte d' Appello) ma in un caso di malpractice avvenuta all'interno di un'Azienda ospedaliera da parte dell'équipe chirurgica interna, sentenza che interpreta l'art. 16 comma 2 sul presupposto che valga per i medici dipendenti o intra moenia, ovvero per i soli casi in cui il medico operi per conto della stessa e non sulla base di accordi economici direttamente intercorsi con il paziente essendo stato comunque accertato in quel processo che la polizza della struttura copriva sia la struttura che i medici dipendenti.
Ogni altro profilo è assorbito.
14 L'ordinanza impugnata viene pertanto parzialmente riformata, accertandosi l'operatività del contratto assicurativo a favore del dr a primo rischio limitatamente alla sua quota di Pt_1
responsabilità solidale come accertata in primo grado (50%) e con la franchigia del 10% per sinistro di natura estetica come da clausola 20 (limiti di indennizzo), rimanendo il sinistro ampiamente al di sotto della franchigia, con conseguente condanna della Compagnia a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato in conformità, anche per le spese di CTU e di lite dell'ATP e giudizio di merito Part di primo grado nei confronti della danneggiata a cui il D' stato condannato in primo grado e, in virtù (non solo) della clausola di Tutela legale contenuta in polizza (ma anche) della soccombenza, al rimborso delle spese di lite di ambedue i gradi del giudizio.
2.Si prende quindi in esame quello che la difesa di ha chiarito in comparsa CP_2 conclusionale costituire un appello incidentale nei confronti del dr. Sebbene la costituzione Pt_1
della sia effettivamente tempestiva rispetto alla data indicata in atto di citazione in appello CP_2
come prima udienza di comparizione, siffatto appello incidentale risulta inammissibile in quanto tardivo rispetto al passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nei confronti della
. (Cfr. Cass. Civ. SS.UU 28.3.24 n. 8486, SS.UU. n. 24267/2007). CP_2
Si osserva infatti che l'appellante principale non ha promosso impugnazione alcuna nei confronti di nei cui confronti l'atto è stato notificato, espressamente “ai soli fini di conoscenza” CP_2
senza che siano state formulate conclusioni di sorta nei suoi confronti, ma ha censurato il solo capo relativo alla copertura assicurativa denegata, nei confronti della sua Assicurazione.
L'impugnazione da parte della del capo della sentenza autonomo relativo alla condanna al CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali non è dunque una conseguenza necessitata dall'impugnazione principale, che riguarda altro soggetto ed altro capo autonomo della pronuncia, non derivando per nulla l'interesse della dall'appello principale (dal cui accoglimento non trae alcun CP_2
nocumento, anzi in realtà se ne giova in termini di certezza del recupero della quota per cui è stata accolta la sua domanda di regresso).
La avrebbe pertanto dovuto muovere la propria censura in via principale o comunque entro CP_2 il termine di cui all'art. 702 quater c.p.c. e così non ha fatto.
Anche la richiesta della di confermarsi l'obbligo in capo al dott. di tenere manlevata CP_2 Pt_1 anche in via di regresso la Casa di Cura nei termini stabiliti dall'ordinanza, ovvero per il 50% si stima inammissibile per superfluità dal momento che nessuna parte ha censurato tale capo dell'ordinanza che è già passato in giudicato.
3.Le spese seguono la soccombenza.
15 Pertanto, come già accennatosi nel § 2:
- viene condannata al rimborso del 50% delle spese di lite del primo Controparte_1 grado e dell'ATP a favore del proprio assicurato. Dette spese vengono liquidate in conformità dei parametri medi di cui al dm 147/22, valore compreso fra € 5.201 e 26.000
(dovendosi considerare la quota di risarcimento a carico del nei rapporti con Pt_1
l'assicurazione, all'esito complessivo del giudizio, a tutti gli effetti) per le attività svolte e così, complessivamente, per l'accertamento tecnico preventivo € 2337 (per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria), per il giudizio di merito di primo grado € 3397 (fasi di studio , introduttiva e trattazione- trattandosi di rito sommario), oltre a rimborso forfetario spese generali, CPA, IVA come per legge, somme tutte di cui il 50% a carico della compagnia assicuratrice, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Faillace, dichiaratasi antistataria ed il
50% compensato fra le parti;
- e vengono entrambe condannate, per metà ciascuna, Parte_7 CP_2 alla rifusione a favore del dott. delle spese del giudizio di appello, liquidate Pt_1 complessivamente in € 3966 per compensi professionali per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta istruttoria in appello, più € 777 per CU e € 27 per iscrizione a ruolo, oltre a rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA come per legge e successive occorrende, con distrazione diretta all'antistataria Avv. Faillace;
- le spese di lite dell'appello della posizione vengono poste integralmente a carico di CP_4
dal momento che, sebbene la danneggiata non fosse stata destinataria di un CP_2
appello e fosse stata evocata solo per litis denuntiatio, le sue difese non possono stimarsi superflue, essendo ella portatrice dell'interesse a contrastare l'appello incidentale tardivo della , suscettibile di incidere sul proprio diritto al ristoro del danno, e liquidate CP_2
secondo i criteri e importi sopraindicati.
Non si ravvisano gli estremi per una condanna di ex art. 96 c.p.c., come invocato da CP_2
, non ravvisandosi nella condotta della parte dolo o colpa grave. CP_4
All'inammissibilità dell'appello incidentale consegue l'obbligo per l'appellante incidentale di pagamento di un importo pari al CU versato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
20.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
16 dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_2 in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da avverso l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Cuneo pubblicata il 10-03-2023 e comunicata il 13.03.2023, dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne il Controparte_1 proprio assicurato , limitatamente alla sua quota di responsabilità solidale accertata Parte_1 nell'ordinanza impugnata , pari al 50%, e con la franchigia del 10% sul risarcimento liquidato, in ordine alle somme al cui pagamento egli è tenuto in forza dell'ordinanza medesima, nei confronti di per capitale, rivalutazione, interessi e spese di accertamento tecnico preventivo e CP_4
del giudizio di primo grado, nonché delle spese di CTU.
Dichiara tenuta e condanna l pagamento a favore di Controparte_1 [...]
del 50% delle spese di lite per l'accertamento tecnico preventivo e per il giudizio di Pt_1 primo grado, spese liquidate, per l'intero, quanto all'A.T.P., in € 2337 e, per il giudizio di merito di primo grado, in € 3397, oltre a rimborso forfetario spese generali, CPA, IVA come per legge, somme tutte di cui il 50% a carico della compagnia assicuratrice, con distrazione diretta a favore dell'Avv. Faillace, dichiaratasi antistataria, ed il 50% compensato fra le parti, nonché al rimborso del 50% delle spese di CTU sostenute dal Dott. Pt_1
Conferma nel resto l'impugnata ordinanza.
Dichiara tenute e condanna e Controparte_1 Controparte_2
per metà ciascuna, al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello a favore del
[...] dott. , spese che liquida, complessivamente, in € 3966 per compensi, € 804 per Parte_1
esposti, oltre a rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA come per legge e successive occorrende, con distrazione diretta all'antistataria Avv. Faillace.
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese del giudizio di secondo Controparte_2 grado a favore di spese liquidate in € 3966 per compensi, oltre a rimborso forfetario CP_4
spese generali, CPA ed IVA come per legge e successive occorrende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 con riferimento alla parte appellante incidentale CP_2
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 16/04/2024 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello di Torino.
La Presidente Est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
17 La Corte dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
La Presidente
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