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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/12/2025, n. 5996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5996 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. AN TO Presidente ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14093 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 06.06.2025 da:
(CF ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati
NA OS (pec: e ES IL (pec: Email_1
in Piove di Sacco (PD), via Valerio, 51, che la rappresentano ed Email_2
assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente
contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Teresa Lo Torto (pec:
e IA AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3 della prima in Venezia, Viale Ancona n. 19, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con provvedimento del giorno 18.11.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti , come da verbale d'udienza del 18.11.2025 che di seguito si riproducono: “affidamento condiviso dei minori e collocamento alternato degli stessi come da accordo sottoscritto in sede di mediazione in data 09.10.2025 avanti la dottoressa Barbara Bononi. La residenza anagrafica dei figli rimarrà fissata presso la casa paterna in Mira (VE), via Bastiette n. 35/c; - il versamento da parte del padre entro il giorno 10 di ogni mese di un assegno mensile di contribuzione al mantenimento dei figli di euro 200,00 complessivi (Euro 100 a figlio), soggetto a rivalutazione ISTAT annualmente;
- le spese per la mensa scolastica saranno a carico per intero di ciascun genitore nei rispettivi giorni di permanenza dei minori presso ciascuno di loro. Ogni genitore provvede perciò direttamente nei giorni di permanenza dei figli a pagare la mensa scolastica;
- le spese di trasporto scolastico integralmente a carico del padre;
- divisione al 50% delle spese di baby-sitter sostenute dalla madre esclusivamente in concomitanza ai turni di lavoro previamente comunicati (anche con poco preavviso). La signora avrà cura di documentare e trasmettere al padre Parte_1
i turni di lavoro ricevuti dal datore di lavoro di volta in volta mentre la baby-sitter invierà a tutti e due i genitori il monte- ore svolto mensilmente in ragione dei turni di lavoro della madre. Le spese di baby-sitter che fossero necessarie al padre rimangono a carico di quest'ultimo - le altre spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Venezia, saranno divise al 50% tra i genitori;
- assegno unico universale per entrambi i figli in favore della madre;
- spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
Conclusioni del P.M: “ voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 06.06.2025 la sig.ra ha chiesto la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed nati rispettivamente il 27/12/2017 e il CP_1 Per_1
24/10/2019 dalla relazione more uxorio con il sig. . Parte_2
La ricorrente rappresenta come la convivenza con il sig. sia divenuta intollerabile a causa di Pt_2
continui scontri e discussioni che hanno reso il clima familiare conflittuale e pregiudizievole per i figli.
Per tale ragione, la sig.ra rappresenta di aver individuato un immobile non lontano dalla casa Parte_1
familiare in cui trasferirsi con i figli e ha chiesto in via preliminare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c., l'autorizzazione al collocamento dei medesimi presso di lei nell'abitazione predetta sita in Mira
(VE), via Don Giuseppe Granzo, n. 3, autorizzando altresì il relativo cambio di residenza, fermo restando l'affido dei figli ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso.
La ricorrente pone a fondamento della propria domanda il pregiudizio derivante ai minori dal permanere nell'abitazione familiare nella quale sono costretti costantemente ad assistere a forti litigi in un clima non consono alla loro crescita. La sig.ra rappresenta inoltre che la mancata collocazione dei figli Parte_1
presso la nuova abitazione esporrebbe i minori ad un ulteriore pregiudizio derivante dalla circostanza che il padre, per motivi di lavoro, non dispone di tempo a sufficienza per la gestione dei figli, i quali si troverebbero, nell'immediato, privi di idoneo accudimento.
Il sig. infatti lavora, salvo il lunedì, tutti i giorni della settimana compresi i weekend e i festivi in Pt_2
quanto svolge attività di ristorazione con chiusura al pubblico alle ore 2.00.
La sig.ra espone di aver sempre provveduto in prima persona alla gestione dei figli, Parte_1
occupandosi della loro quotidianità, dell'organizzazione delle attività extrascolastiche, anche avvalendosi di baby – sitter. Svolgendo attività di lavoro a turni dalle 8:30 alle 14:30 e dalle 14:30 alle 20:30, ha la possibilità di stare con i bambini quando ha il primo turno e di ricorrere alla baby-sitter quando ha il turno pomeridiano.
In considerazione dei propri orari di lavoro e delle esigenze lavorative del padre, la ricorrente ha proposto che quest'ultimo veda i figli infrasettimanalmente con pernotto nella giornata del lunedì e weekend alternati, sia il sabato che la domenica, dalle 8:00 alle 15:30, fermo restando il collocamento presso di lei. Quanto ai provvedimenti economici relativi alla prole, la ricorrente ritiene debba essere posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli, tenendo conto della disparità delle condizioni economiche delle parti e delle maggiori entrate economiche del sig. , che hanno sempre Pt_2
consentito alla famiglia un tenore di vita agiato.
Sul punto precisa, in particolare, di lavorare a tempo indeterminato per l'azienda Cooperativa sociale
Servizi Associati C.S.S.A. S.C.A.R.L. di Spinea con un'entrata mensile di euro 1.300,00 e di essere gravata del pagamento di un canone mensile di locazione di euro 700,00. Il sig. invece è un imprenditore, Pt_2
Amministratore Unico della società Life s.r.l. che svolge attività di ristorazione e gestisce un ristopub denominato “Wallaby”.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto in via preliminare e d'urgenza, autorizzare il collocamento dei figli minori presso la propria abitazione in Mira (VE), via Don Giuseppe Granzo, n. 3, autorizzando, altresì, il cambio residenza dei minori presso l'abitazione sopra specificata.
Nel merito ha chiesto disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, indicando altresì modalità e tempi di frequentazione e visita del padre, in conformità del piano genitoriale in atti. Ha chiesto inoltre porre a carico del sig. l'obbligo di Pt_2
provvedere al pagamento dell'importo mensile di € 1.600,00 (€ 800,00 per ciascun figlio) – o della diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia o risultante dall'istruttoria – oltre alle spese straordinarie,
compresa la baby-sitter, nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia;
porre infine le spese per la scuola privata frequentata da interamente a carico del padre. Assegno unico al Per_1
100% in favore della madre.
******
Si è costituito in giudizio il sig. , contestando quanto dedotto dalla ricorrente e richiamandosi alle Pt_2
deduzioni versate nella memoria dimessa nel sub procedimento avente ad oggetto la domanda di provvedimenti urgenti ex art 474 bis n. 15, di cui ha negato i presupposti.
Il convenuto rappresenta che il piano genitoriale proposto da controparte - nella prospettiva della definitiva cessazione della convivenza con il signor - prevede la pressoché totale cancellazione Pt_2 della figura del padre, e di conseguenza anche dei nonni paterni, dalla vita quotidiana dei minori. Precisa che i nonni, i quali vivono a pochi metri dalla casa familiare, rappresentano da sempre una presenza costante e radicata nella quotidianità dei minori e un punto di riferimento affettivo essenziale
Il sig. espone inoltre di occuparsi da sempre di tutti gli incombenti riguardanti i figli: prenota le Pt_2
visite mediche, li accompagna dal medico, controlla lo svolgimento dei compiti, partecipa ai colloqui con le insegnanti e rimane con loro nelle giornate di malattia in cui non possono andare a scuola. La sig.ra
, viceversa, ha sempre demandato a lui e ai nonni paterni i compiti genitoriali e, avendo Parte_1
intrapreso una relazione con un altro uomo, ha introdotto nella vita dei figli una figura maschile alternativa a quella paterna.
Ritiene pertanto che corrisponda al miglior interesse dei minori la collocazione prevalente presso di lui,
e che il loro trasferimento in una diversa abitazione, ove verosimilmente potrebbe trasferirsi anche il nuovo partner di vita della sig.ra , non sarebbe confacente alle loro necessità e bisogni, non Parte_1
garantendo loro la stabilità e la serenità cui sono abituati nella casa familiare.
L'allontanamento dalla casa familiare sarebbe tanto più pregiudizievole per i minori in considerazione della circostanza che, con riguardo ad , sono state riscontrate delle fragilità in relazione “all'area CP_1
dei Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico nell'infanzia” che richiedono particolari attenzioni in ambito familiare, oltre a un sostegno psicologico e un percorso scolastico di sostegno mirati.
Anche a sua volta, manifesta delle difficoltà, tanto da essere sempre alla ricerca di rassicurazioni Per_1
e conferme da parte dei genitori.
Quanto alla propria situazione economica e patrimoniale, il convenuto espone di lavorare come dipendente presso l'attività di famiglia che consiste nella gestione familiare di un bar e di percepire un reddito mensile di circa € 1.400,00 per 12 mensilità. È proprietario della casa familiare che tuttavia è gravata da mutuo ipotecario per il quale paga una rata mensile di euro 376,14.
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto nel merito e in via riconvenzionale, affidare i minori ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione paterna, indicando le modalità e i tempi di frequentazione e visita della madre. Ha chiesto inoltre disporre a carico della sig.ra l'obbligo di provvedere al pagamento della somma mensile di euro 400,00 (euro Parte_1
200,00 ciascuno), o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre a rivalutazione secondo gli indici Istat e al 50 % delle spese straordinarie, come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia. Assegno unico interamente a favore del padre
In via istruttoria il convenuto ha chiesto nominarsi CTU, affinché – attraverso colloqui congiunti ed individuali dei genitori, estesa l'indagine anche alle loro condizioni psicofisiche, alla qualità della relazione genitoriale, al rapporto con la famiglia di origine, all'ambiente familiare e sociale frequentato dai minori
(abitazione, scuola, nonni) – sia accertata la capacità genitoriale delle parti e fornite tutte le informazioni necessarie a stabilire quale sia il regime di affidamento e di collocazione più idonei a salvaguardare l'equilibrato sviluppo dei figli.
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A scioglimento della riserva assunta nel subprocedimento promosso ai sensi dell'art 473 bis. 15 c.p.c., avendo le parti concordano in ordine all'avvio di un percorso di mediazione/facilitazione genitoriale,
Giudice Delegato ha nominato la Dott.ssa Barbara Bononi, quale ausiliario incaricato di procedere con una presa in carico del nucleo familiare al fine di individuare gli interventi di facilitazione genitoriale ritenuti più opportuni per superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e individuare la loro più opportuna collocazione ed i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori da individuarsi nel preminente interesse dei medesimi.
Depositate dalle parti le memorie ex art 473-bis. 17 e dimessa dall'ausiliario del Giudice, dott.ssa Bononi, la documentazione delle intese raggiunte in sede di mediazione familiare, all'udienza del 18.11.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento dei figli minori, come riportate in epigrafe.
Il Giudice viste le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti, ritenuto non essere necessari ulteriori chiarimenti né acquisire ulteriore documentazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Il pubblico Ministero intervenuto ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni dimesse dalle parti e riportate in epigrafe.
Gli accordi raggiunti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli minori appaiono infatti conformi alla legge e all'interesse morale e materiale degli stessi, atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura degli stessi e a preservare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. In considerazione della natura del giudizio ed avendo le parti formulato conclusioni congiunte, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- Compensa le spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa AN TO