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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. SI D'SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9268/2023 promossa
, rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Pietro Diuccio, con il quale elettivamente domicilia in Trentinara (SA), alla via Antonio Marino n. 11;
-opponente-
contro
-U.T.G. – , in persona dell'Ecc.mo sig. Prefetto Controparte_1
p.t., residente in [...], CP_1
domiciliato presso il proprio indirizzo pec Email_1
-opposto-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Motivi della decisone
Con ricorso depositato in data 27/12/23 il ricorrente Parte_1
, proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni 1)
[...] CP_2
PR_SASPC 00072104 III;
2) M_IT PR_SASPC 00072102 AREA III;
3) CP_3
M_IT PR_SASPC 00072105 AREA III emanate dalla , in Controparte_1
pagina 1 di 5 persona del Viceprefetto Dott.ssa in data 13/11/2023 con le CP_4
quali veniva ingiunto di versare, complessivamente, la somma di € 17.976,00,
ragion per cui chiedeva disporsi, dinanzi al Tribunale di Salerno,
l'annullamento dei processi verbali alla base delle ordinanze-ingiunzioni per stato di necessità e bisogno ed, in via subordinata, il ripristino al minimo edittale delle sanzioni.
Alla luce di tali considerazioni, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni, ovvero chiedeva disporsi l'annullamento delle impugnate ordinanze-ingiunzioni con ogni presupposta e/o conseguente statuizione ed in subordine chiede che l'Ill.mo Tribunale di Salerno voglia ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale, con vittoria di spese del giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con il medesimo decreto del 03/01/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione “inaudita altera parte” dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato poiché, dalla documentazione in atti e dai motivi di sospensione, non sussiste il “pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile”.
La , pur ritualmente convenuta, non si costituiva e ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 13/10/2024 il Tribunale invitava parte opponente a dedurre in ordine alla competenza per valore del Tribunale adito, in luogo di quella del Giudice di Pace, in ordine a ciascuna delle ordinanze-ingiunzione opposte.
Con la nota ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 05/02/2025, parte opponente chiedeva, in caso venisse dichiarata l'incompetenza per valore del
Tribunale adito, l'assegnazione del termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di . CP_1
pagina 2 di 5 All'odierna udienza, sulle conclusioni di parte opponente, la causa è stata decisa mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre osservare che il presente giudizio non rientra nell'ipotesi di competenza spettante al Tribunale adito.
Ebbene, nel caso di specie, infatti, non trova applicazione il limite di valore previsto dall'art. 6 del D.lgs. 150/2011, perché come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite del 09.05.2018 n. 11177), “la natura
giuridica della competenza del Giudice di Pace ex art. 6 del Decreto legislativo 1
settembre 2011 n. 150, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a
sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, è competente per
materia, ed in alcune ipotesi con limite di valore”.
Pertanto, anche se nel presente giudizio il valore della sanzione applicata superi la somma di € 15.493,00 non richiama la competenza del Tribunale
poiché tale limite opera soltanto con riferimento alle ipotesi contemplate dalle lettere a e b di cui all'art. 6 del D.lgs 150/2011, non applicabili al caso in esame.
La giurisprudenza di legittimità ha opportunamente precisato che l'oggetto del giudizio di opposizione deve considerarsi il diritto di credito vantato dalla pubblica amministrazione in ragione di un assunto illecito amministrativo, a prescindere dai profili di differenziazione dovuti alle contestazioni relative al diverso titolo (ordinanza-ingiunzione o verbale di accertamento).
Le Sezioni Unite non ravvisano tale divaricazione di disciplina processuale,
poiché individuano la competenza per materia del Giudice di Pace come regola base all'articolo 6 in cui la competenza viene definita “per materia con limite di valore”, in ragione delle disposizioni di cui al comma 4 e 5.
pagina 3 di 5 Ciò posto, la Suprema Corte ha affermato che la competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative rimane del Giudice di Pace, a prescindere dal valore eventualmente raggiunto dal cumulo delle singole sanzioni.
In altre parole, la circostanza che vengano opposte con ricorso cumulativo innanzi al Giudice di Pace, ovvero la circostanza analoga che le sanzioni stesse siano state regolarmente contestate con altrettante opposizioni, poi riunite dal giudice ex art. 274 del c.p.c., non vale a superare la circostanza che la competenza va determinata tenendo conto unicamente della sanzione pecuniaria edittale prevista dalla norma per la singola violazione, trattandosi di competenza per materia con limite di valore.
Alla luce delle anzidette considerazioni, va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito, essendo competente il Giudice di Pace dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9268/2023 r.g. tra Parte_1
–opponente- e -U.T.G. – , in persona dell'Ecc.mo sig. Controparte_1
Prefetto p.t. –opposta- contumace-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Salerno, essendo competente il Giudice di Pace, competente per territorio dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla sentenza.
Così deciso in Salerno il 19/11/2025
Il GOP
SI D'SI
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. SI D'SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9268/2023 promossa
, rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Pietro Diuccio, con il quale elettivamente domicilia in Trentinara (SA), alla via Antonio Marino n. 11;
-opponente-
contro
-U.T.G. – , in persona dell'Ecc.mo sig. Prefetto Controparte_1
p.t., residente in [...], CP_1
domiciliato presso il proprio indirizzo pec Email_1
-opposto-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Motivi della decisone
Con ricorso depositato in data 27/12/23 il ricorrente Parte_1
, proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni 1)
[...] CP_2
PR_SASPC 00072104 III;
2) M_IT PR_SASPC 00072102 AREA III;
3) CP_3
M_IT PR_SASPC 00072105 AREA III emanate dalla , in Controparte_1
pagina 1 di 5 persona del Viceprefetto Dott.ssa in data 13/11/2023 con le CP_4
quali veniva ingiunto di versare, complessivamente, la somma di € 17.976,00,
ragion per cui chiedeva disporsi, dinanzi al Tribunale di Salerno,
l'annullamento dei processi verbali alla base delle ordinanze-ingiunzioni per stato di necessità e bisogno ed, in via subordinata, il ripristino al minimo edittale delle sanzioni.
Alla luce di tali considerazioni, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni, ovvero chiedeva disporsi l'annullamento delle impugnate ordinanze-ingiunzioni con ogni presupposta e/o conseguente statuizione ed in subordine chiede che l'Ill.mo Tribunale di Salerno voglia ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale, con vittoria di spese del giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con il medesimo decreto del 03/01/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione “inaudita altera parte” dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato poiché, dalla documentazione in atti e dai motivi di sospensione, non sussiste il “pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile”.
La , pur ritualmente convenuta, non si costituiva e ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 13/10/2024 il Tribunale invitava parte opponente a dedurre in ordine alla competenza per valore del Tribunale adito, in luogo di quella del Giudice di Pace, in ordine a ciascuna delle ordinanze-ingiunzione opposte.
Con la nota ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 05/02/2025, parte opponente chiedeva, in caso venisse dichiarata l'incompetenza per valore del
Tribunale adito, l'assegnazione del termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di . CP_1
pagina 2 di 5 All'odierna udienza, sulle conclusioni di parte opponente, la causa è stata decisa mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre osservare che il presente giudizio non rientra nell'ipotesi di competenza spettante al Tribunale adito.
Ebbene, nel caso di specie, infatti, non trova applicazione il limite di valore previsto dall'art. 6 del D.lgs. 150/2011, perché come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite del 09.05.2018 n. 11177), “la natura
giuridica della competenza del Giudice di Pace ex art. 6 del Decreto legislativo 1
settembre 2011 n. 150, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a
sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, è competente per
materia, ed in alcune ipotesi con limite di valore”.
Pertanto, anche se nel presente giudizio il valore della sanzione applicata superi la somma di € 15.493,00 non richiama la competenza del Tribunale
poiché tale limite opera soltanto con riferimento alle ipotesi contemplate dalle lettere a e b di cui all'art. 6 del D.lgs 150/2011, non applicabili al caso in esame.
La giurisprudenza di legittimità ha opportunamente precisato che l'oggetto del giudizio di opposizione deve considerarsi il diritto di credito vantato dalla pubblica amministrazione in ragione di un assunto illecito amministrativo, a prescindere dai profili di differenziazione dovuti alle contestazioni relative al diverso titolo (ordinanza-ingiunzione o verbale di accertamento).
Le Sezioni Unite non ravvisano tale divaricazione di disciplina processuale,
poiché individuano la competenza per materia del Giudice di Pace come regola base all'articolo 6 in cui la competenza viene definita “per materia con limite di valore”, in ragione delle disposizioni di cui al comma 4 e 5.
pagina 3 di 5 Ciò posto, la Suprema Corte ha affermato che la competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative rimane del Giudice di Pace, a prescindere dal valore eventualmente raggiunto dal cumulo delle singole sanzioni.
In altre parole, la circostanza che vengano opposte con ricorso cumulativo innanzi al Giudice di Pace, ovvero la circostanza analoga che le sanzioni stesse siano state regolarmente contestate con altrettante opposizioni, poi riunite dal giudice ex art. 274 del c.p.c., non vale a superare la circostanza che la competenza va determinata tenendo conto unicamente della sanzione pecuniaria edittale prevista dalla norma per la singola violazione, trattandosi di competenza per materia con limite di valore.
Alla luce delle anzidette considerazioni, va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito, essendo competente il Giudice di Pace dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9268/2023 r.g. tra Parte_1
–opponente- e -U.T.G. – , in persona dell'Ecc.mo sig. Controparte_1
Prefetto p.t. –opposta- contumace-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Salerno, essendo competente il Giudice di Pace, competente per territorio dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla sentenza.
Così deciso in Salerno il 19/11/2025
Il GOP
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