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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 603/2023 r.g.a. promosso
DA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maria Formica;
[...]
Appellanti
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano CodiceFiscale_4
Scafile e dall'avv. Giuseppe Carrà;
Appellati oggetto: appello avverso la sentenza n. 729/2023 del Tribunale di
Barcellona P.G., pubblicata in data 11.7.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1
n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Lo svolgimento del giudizio di primo grado può sintetizzarsi sulla base di quanto evidenziato nella sentenza impugnata: “con atto di citazione, notificato il 2.1.2013, gli attori chiedevano, in via 1 principale, di “... accertare che parte della stradella confinante con la particella 623 in proprietà ai convenuti è CP_3
ricompresa nella particella di proprietà degli attori ... per l'effetto accertare il diritto dei sig.ri al ripristino del CP_4
preesistente accesso sul loro immobile dalla summenzionata stradella, in parte di proprietà dei medesimi ...”; inoltre, in via subordinata, chiedevano di “...accertare l'esistenza, in capo ai sigg.ri
del diritto di passaggio lungo la stradella de quo, CP_4
esercitato dagli stessi per oltre un ventennio e dalla loro dante causa da tempo immemorabile nonché accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri alla riapertura del varco di accesso lungo la Controparte_4
stradella posta al confine con la proprietà ... - quindi CP_3
- ... in accoglimento della domanda principale e/o di quella subordinata, condannare i sigg.ri alla rimozione dei CP_3
vasi con piante posizionati lungo la stradella ricadente nella proprietà in ogni caso tali da impedirne il godimento CP_4
degli stessi ...” condannando i convenuti al risarcimento dei danni patiti “... a causa dell'atteggiamento ostruzionistico dei convenuti”.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella costituzione dei convenuti, richiamati gli accertamenti compiuti dal ctu e le deposizioni testimoniali, giungeva alla conclusione secondo cui “la stradella confinante con la particella 623 di proprietà dei convenuti ricade parzialmente nella particella 624 degli attori secondo la sovrapposizione catastale di cui all'all.8 della relazione di CTU che fa parte integrante della presente”. Il primo giudice ordinava, quindi,
“il ripristino del preesistente accesso al loto immobile ricadente nel
Comune di Malfa via Conti snc, isola di Salina, attraverso la suddetta stradella secondo il tracciato originario di cui al citato all.8”, e condannava i convenuti “alla rimozione dei vasi con piante e/o di
2 qualsiasi altro ostacolo posizionato lungo la predetta stradella al fine di impedirne il passaggio agli attori”.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello Parte_1
e . Parte_2
Si sono costituiti e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto del gravame.
Con ordinanza del 16.10.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato ritenuto che “la stradella oggetto di causa, ricade in parte sulla particella 624 (parte attrice) ed in parte sulle particelle 621 e 623 (parte convenuta) e questo solo perché ciò risulta catastalmente”.
Evidenziano come l'azione proposta dagli attori in primo grado andasse qualificata in termini di regolamento di confini, ai sensi dell'art. 950 c.c. e come, nella specie, non vi fosse alcuna incertezza nel confine, essendo questo rappresentato da decenni dal muro di delimitazione e recinzione della proprietà degli attori, come del resto emerso dalla ctu.
Aggiungono che “il CTU ha accertato il dato certo costituito dall'esistenza di un confine reale, oggettivo e storico tra i due fondi pacificamente cristallizzato da decenni con un confine obiettivamente
o soggettivamente certo rappresentato dal muro di delimitazione e recinzione della proprietà oggi attorea. Da quanto sopra deriva che non sono utilizzabili in alcun modo le mappe catastali, che hanno, per legge, una funzione sussidiaria. Il Tribunale, così, illegittimamente, non ha rispettato le previsioni dell'art. 950 c.c., che consente al giudice di ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali soltanto in via sussidiaria, in caso cioè di obiettiva e
3 assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo”. Deducono, poi, che “il comportamento nel tempo da parte degli attori conferma tale inconfutabile dato oggettivo e storico;
ad esempio, l'ammissione della spontanea chiusura nel 2005 da parte degli attori di un unico varco esistente nel detto muro di recinzione e prospettante sulla part.621 dei convenuti conferma che la linea di confine è stata sempre per tutti rappresentata dal vecchio muro di recinzione sormontato oggi dalla ringhiera in ferro… anche negli atti progettuali di pertinenza attorea, si descrive una espressa volontà di chiusura nel 2004 da parte attrice del varco alla sua proprietà recintata, tenuto conto che l'autorizzazione edilizia venne rilasciata ai Sigg.ri anche per la “recinzione dell'area di CP_4
proprietà”), per cui, nel 2004, questi ultimi hanno chiesto
l'autorizzazione edilizia sul presupposto inconfutabile che il muro e la rete metallica rappresentassero il confine certo e pacifico della loro proprietà”.
3. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza del
Tribunale per avere il primo giudice accolto la domanda degli attori sulla base della circostanza che fino al 2005 i e avevano CP_4 CP_4
un accesso al loro immobile attraverso la stradella posta al di là della recinzione della loro proprietà. Sul punto deducono che “detta circostanza non poteva avere alcuna rilevanza sulla prova dei confini delle rispettive proprietà, in quanto il passaggio su un terreno non necessariamente avviene perché si è titolari del diritto di proprietà su quel terreno, ma può avvenire perché, ad esempio, si è titolari di un diritto reale di godimento o di un diritto personale d'uso o anche per mera tolleranza del proprietario del terreno attraversato”.
4. Con il terzo motivo i impugnano la sentenza del Parte_3
Tribunale di Barcellona P.G. nella parte in cui non è stata accolta
4 l'eccezione sollevata da essi appellanti in primo grado in ordine al mancato esercizio da anni del potere materiale di fatto sulla cosa da parte dei avendo costoro volontariamente chiuso il CP_5
varco pedonale.
5. Con l'ultimo gli appellanti chiedono la riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali, sia nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame, sia in relazione alla mancata corretta valutazione ad opera del primo giudice della situazione di soccombenza reciproca, dovuta al rigetto delle domande di controparte relative al risarcimento del danno e al rimborso delle spese per il rilascio di una nuova autorizzazione per eseguire la riapertura dell'accesso.
6. L'esame dei motivi d'appello richiede una puntualizzazione preliminare in ordine alla domanda principale proposta dai CP_4
Gli attori in primo grado, proprietari di un immobile censito in
[...]
catasto al foglio 11 particella 624 del Comune di Malfa, hanno rappresentato di avere esercitato l'accesso all'immobile sopra citato attraverso una stradella ricadente nella menzionata particella 624, stradella che i avevano ampliato arretrando il confine CP_3
della loro proprietà. Hanno aggiunto che nel 2005 essi attori
(momentaneamente) non avevano utilizzato tale accesso, stante la creazione di un ingresso nuovo sulla via pubblica, salvo poi richiedere al Comune una autorizzazione (rilasciata nel 2011) per ripristinare il precedente accesso. I quindi, hanno lamentato che gli CP_5
avevano, successivamente, installato all'ingresso della CP_3
stradella in questione un cartello con la dicitura proprietà privata e avevano anche collocato due grossi vasi con piante lungo la porzione di proprietà di essi attori. Sulla base di tali premesse hanno chiesto
“accertare che parte della stradella confinante con la particella 623
5 in proprietà dei convenuti , è ricompresa nella CP_3
particella 624 di proprietà degli attori;
per l'effetto accertare il diritto dei sig.ri al ripristino del preesistente accesso CP_5
sul loro immobile dalla summenzionata stradella…; in subordine,…accertare l'esistenza, in capo ai sigg. del CP_5
diritto di passaggio lungo la stradella de quo, esercitato dagli stessi per oltre un ventennio e dalla loro dante causa da tempo immemorabile…; condannare i sigg.ri alla rimozione CP_3
dei vasi con piante posizionati lungo la porzione di stradella ricadente nella proprietà . CP_5
In buona sostanza, gli attori hanno chiesto, previo accertamento della proprietà della stradella in questione in capo ad essi, la rimozione di una situazione che di fatto impedisce l'uso e il godimento del bene
(costituito dalla stradella) a causa del posizionamento del cartello
“proprietà privata” e dei grossi vasi che ostacolano l'accesso.
L'azione proposta diretta all'accertamento della proprietà in funzione recuperatoria del bene, non utilizzabile per la condotta dei convenuti,
è, quindi, riconducibile alla previsione dell'art. 948 c.c..
Ed invero, l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto (Cassazione 20912/2021).
6 In tale prospettiva, nonostante l'erronea qualificazione dell'azione in termini di regolamento di confine prospettata dagli appellanti, nondimeno la prova dell'estensione della proprietà non può essere rimessa alle risultanze catastali.
In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto, infatti, innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria (Cassazione 5131/2009).
In tale prospettiva l'appello è fondato.
Ed invero, dall'esame del titolo posto a fondamento della domanda
(atto di compravendita del 9.2.1983) i confini dell'immobile acquistato dai coniugi (casa per civile abitazione CP_5
identificata in catasto alla partita n. 301, foglio 1 particelle 624 e 838) risultano essere i seguenti: , , strada Parte_4 Parte_5
comunale e strada vicinale.
Ebbene dalle risultanze della ctu emerge che l'immobile dei CP_6
(part. 624) nella sua attuale consistenza risulta delimitato da un
[...]
un muretto dello spessore di mt 0,40 e di altezza media di mt 0,80 con sovrastante ringhiera in ferro, muretto che il ctu definisce di vecchia fattura. Tale muro di fatto separa l'immobile dei dalla CP_5
7 stradella privata di cui gli attori in primo grado reclamavano la proprietà.
Gli stessi attori in primo grado deducevano che la stradella in questione era stata ampliata dai convenuti mediante arretramento del confine della loro proprietà.
Dalla planimetria redatta dal ctu raffigurante i luoghi oggetto di causa emerge che l'immobile dei confina con la via pubblica CP_5
Conti e con una strada vicinale. Non vi sono altri confini con altre vie.
Pertanto, deve ritenersi che la strada vicinale indicata nell'atto di provenienza della proprietà attorea come uno dei confini dell'immobile compravenduto va identificato proprio nella strada privata oggetto di causa, la quale è stata ampliata dai convenuti non già in danno della proprietà dei ma mediante CP_5
arretramento del confine della loro proprietà, come dedotto dagli stessi attori.
Del resto la vetustà del muro, accertata dal ctu, lascia intendere che la strada vicinale nella sua originaria consistenza non abbia subito modifiche a danno dell'immobile dell'attore.
Dal titolo emerge, quindi, come la proprietà dei si fermi CP_4
a margine della strada comunale in corrispondenza del muro descritto dal ctu.
La decisione del primo giudice è errata in quanto fondata sulle risultanze della ctu, che a sua volta ha accertato che il confine della particella 624 costituito dal muretto sopra descritto non coincide con quello catastale. Il Tribunale ha attribuiti, quindi, valenza decisiva nella soluzione della controversia alle risultanze catastali, le quali, come sopra evidenziato, hanno solo valore indiziario e sussidiario.
L'appello va, quindi, accolto, con rigetto della domanda dei CP_4
[...]
8 Va puntualizzato che la domanda subordinata proposta in primo grado dai volta al riconoscimento dell'acquisto per CP_5
usucapione del diritto di passaggio esercitato da oltre un ventennio, domanda sulla quale il primo giudice non si è pronunciato in quanto assorbita dall'accoglimento in primo grado della domanda principale, non è stata esplicitamente riproposta con la comparsa di costituzione in appello dagli appellati ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo
(per il primo grado sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 previsti per la cause di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la proposizione della domanda risarcitoria indeterminata avanzata dagli originari attori, e per il secondo grado sulla base del valore dichiarato dall'appellante, inferiore a € 1.100,00), devono porsi a carico dei soccombenti, ivi comprese le spese di CP_5
c.t.u..
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 729/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di e di , così decide: Controparte_1 Controparte_2
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e da con Controparte_1 Controparte_2
citazione del 2.1.2013 nei confronti di e Parte_1 Pt_2
;
[...]
condanna e da al rimborso, in Controparte_1 Controparte_2
favore di e , delle spese processuali Parte_1 Parte_2
liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 4.000,00 per compensi
(€ 900,00 fase studio, € 700,00 fase introduttiva, € 1.000,00 fase istruttoria, € 1.400,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali,
9 CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di appello, in €
64,50 per spese ed € 980,00 per compensi (€ 190,00 fase studio, €
190,00 fase introduttiva, € 300,00 fase trattazione, € 300,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico di e Controparte_1 CP_2
le spese di c.t.u.
[...]
Messina, 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr.ssa V. Randazzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 603/2023 r.g.a. promosso
DA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maria Formica;
[...]
Appellanti
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano CodiceFiscale_4
Scafile e dall'avv. Giuseppe Carrà;
Appellati oggetto: appello avverso la sentenza n. 729/2023 del Tribunale di
Barcellona P.G., pubblicata in data 11.7.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1
n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Lo svolgimento del giudizio di primo grado può sintetizzarsi sulla base di quanto evidenziato nella sentenza impugnata: “con atto di citazione, notificato il 2.1.2013, gli attori chiedevano, in via 1 principale, di “... accertare che parte della stradella confinante con la particella 623 in proprietà ai convenuti è CP_3
ricompresa nella particella di proprietà degli attori ... per l'effetto accertare il diritto dei sig.ri al ripristino del CP_4
preesistente accesso sul loro immobile dalla summenzionata stradella, in parte di proprietà dei medesimi ...”; inoltre, in via subordinata, chiedevano di “...accertare l'esistenza, in capo ai sigg.ri
del diritto di passaggio lungo la stradella de quo, CP_4
esercitato dagli stessi per oltre un ventennio e dalla loro dante causa da tempo immemorabile nonché accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri alla riapertura del varco di accesso lungo la Controparte_4
stradella posta al confine con la proprietà ... - quindi CP_3
- ... in accoglimento della domanda principale e/o di quella subordinata, condannare i sigg.ri alla rimozione dei CP_3
vasi con piante posizionati lungo la stradella ricadente nella proprietà in ogni caso tali da impedirne il godimento CP_4
degli stessi ...” condannando i convenuti al risarcimento dei danni patiti “... a causa dell'atteggiamento ostruzionistico dei convenuti”.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella costituzione dei convenuti, richiamati gli accertamenti compiuti dal ctu e le deposizioni testimoniali, giungeva alla conclusione secondo cui “la stradella confinante con la particella 623 di proprietà dei convenuti ricade parzialmente nella particella 624 degli attori secondo la sovrapposizione catastale di cui all'all.8 della relazione di CTU che fa parte integrante della presente”. Il primo giudice ordinava, quindi,
“il ripristino del preesistente accesso al loto immobile ricadente nel
Comune di Malfa via Conti snc, isola di Salina, attraverso la suddetta stradella secondo il tracciato originario di cui al citato all.8”, e condannava i convenuti “alla rimozione dei vasi con piante e/o di
2 qualsiasi altro ostacolo posizionato lungo la predetta stradella al fine di impedirne il passaggio agli attori”.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello Parte_1
e . Parte_2
Si sono costituiti e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto del gravame.
Con ordinanza del 16.10.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato ritenuto che “la stradella oggetto di causa, ricade in parte sulla particella 624 (parte attrice) ed in parte sulle particelle 621 e 623 (parte convenuta) e questo solo perché ciò risulta catastalmente”.
Evidenziano come l'azione proposta dagli attori in primo grado andasse qualificata in termini di regolamento di confini, ai sensi dell'art. 950 c.c. e come, nella specie, non vi fosse alcuna incertezza nel confine, essendo questo rappresentato da decenni dal muro di delimitazione e recinzione della proprietà degli attori, come del resto emerso dalla ctu.
Aggiungono che “il CTU ha accertato il dato certo costituito dall'esistenza di un confine reale, oggettivo e storico tra i due fondi pacificamente cristallizzato da decenni con un confine obiettivamente
o soggettivamente certo rappresentato dal muro di delimitazione e recinzione della proprietà oggi attorea. Da quanto sopra deriva che non sono utilizzabili in alcun modo le mappe catastali, che hanno, per legge, una funzione sussidiaria. Il Tribunale, così, illegittimamente, non ha rispettato le previsioni dell'art. 950 c.c., che consente al giudice di ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali soltanto in via sussidiaria, in caso cioè di obiettiva e
3 assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo”. Deducono, poi, che “il comportamento nel tempo da parte degli attori conferma tale inconfutabile dato oggettivo e storico;
ad esempio, l'ammissione della spontanea chiusura nel 2005 da parte degli attori di un unico varco esistente nel detto muro di recinzione e prospettante sulla part.621 dei convenuti conferma che la linea di confine è stata sempre per tutti rappresentata dal vecchio muro di recinzione sormontato oggi dalla ringhiera in ferro… anche negli atti progettuali di pertinenza attorea, si descrive una espressa volontà di chiusura nel 2004 da parte attrice del varco alla sua proprietà recintata, tenuto conto che l'autorizzazione edilizia venne rilasciata ai Sigg.ri anche per la “recinzione dell'area di CP_4
proprietà”), per cui, nel 2004, questi ultimi hanno chiesto
l'autorizzazione edilizia sul presupposto inconfutabile che il muro e la rete metallica rappresentassero il confine certo e pacifico della loro proprietà”.
3. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza del
Tribunale per avere il primo giudice accolto la domanda degli attori sulla base della circostanza che fino al 2005 i e avevano CP_4 CP_4
un accesso al loro immobile attraverso la stradella posta al di là della recinzione della loro proprietà. Sul punto deducono che “detta circostanza non poteva avere alcuna rilevanza sulla prova dei confini delle rispettive proprietà, in quanto il passaggio su un terreno non necessariamente avviene perché si è titolari del diritto di proprietà su quel terreno, ma può avvenire perché, ad esempio, si è titolari di un diritto reale di godimento o di un diritto personale d'uso o anche per mera tolleranza del proprietario del terreno attraversato”.
4. Con il terzo motivo i impugnano la sentenza del Parte_3
Tribunale di Barcellona P.G. nella parte in cui non è stata accolta
4 l'eccezione sollevata da essi appellanti in primo grado in ordine al mancato esercizio da anni del potere materiale di fatto sulla cosa da parte dei avendo costoro volontariamente chiuso il CP_5
varco pedonale.
5. Con l'ultimo gli appellanti chiedono la riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali, sia nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame, sia in relazione alla mancata corretta valutazione ad opera del primo giudice della situazione di soccombenza reciproca, dovuta al rigetto delle domande di controparte relative al risarcimento del danno e al rimborso delle spese per il rilascio di una nuova autorizzazione per eseguire la riapertura dell'accesso.
6. L'esame dei motivi d'appello richiede una puntualizzazione preliminare in ordine alla domanda principale proposta dai CP_4
Gli attori in primo grado, proprietari di un immobile censito in
[...]
catasto al foglio 11 particella 624 del Comune di Malfa, hanno rappresentato di avere esercitato l'accesso all'immobile sopra citato attraverso una stradella ricadente nella menzionata particella 624, stradella che i avevano ampliato arretrando il confine CP_3
della loro proprietà. Hanno aggiunto che nel 2005 essi attori
(momentaneamente) non avevano utilizzato tale accesso, stante la creazione di un ingresso nuovo sulla via pubblica, salvo poi richiedere al Comune una autorizzazione (rilasciata nel 2011) per ripristinare il precedente accesso. I quindi, hanno lamentato che gli CP_5
avevano, successivamente, installato all'ingresso della CP_3
stradella in questione un cartello con la dicitura proprietà privata e avevano anche collocato due grossi vasi con piante lungo la porzione di proprietà di essi attori. Sulla base di tali premesse hanno chiesto
“accertare che parte della stradella confinante con la particella 623
5 in proprietà dei convenuti , è ricompresa nella CP_3
particella 624 di proprietà degli attori;
per l'effetto accertare il diritto dei sig.ri al ripristino del preesistente accesso CP_5
sul loro immobile dalla summenzionata stradella…; in subordine,…accertare l'esistenza, in capo ai sigg. del CP_5
diritto di passaggio lungo la stradella de quo, esercitato dagli stessi per oltre un ventennio e dalla loro dante causa da tempo immemorabile…; condannare i sigg.ri alla rimozione CP_3
dei vasi con piante posizionati lungo la porzione di stradella ricadente nella proprietà . CP_5
In buona sostanza, gli attori hanno chiesto, previo accertamento della proprietà della stradella in questione in capo ad essi, la rimozione di una situazione che di fatto impedisce l'uso e il godimento del bene
(costituito dalla stradella) a causa del posizionamento del cartello
“proprietà privata” e dei grossi vasi che ostacolano l'accesso.
L'azione proposta diretta all'accertamento della proprietà in funzione recuperatoria del bene, non utilizzabile per la condotta dei convenuti,
è, quindi, riconducibile alla previsione dell'art. 948 c.c..
Ed invero, l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto (Cassazione 20912/2021).
6 In tale prospettiva, nonostante l'erronea qualificazione dell'azione in termini di regolamento di confine prospettata dagli appellanti, nondimeno la prova dell'estensione della proprietà non può essere rimessa alle risultanze catastali.
In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto, infatti, innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria (Cassazione 5131/2009).
In tale prospettiva l'appello è fondato.
Ed invero, dall'esame del titolo posto a fondamento della domanda
(atto di compravendita del 9.2.1983) i confini dell'immobile acquistato dai coniugi (casa per civile abitazione CP_5
identificata in catasto alla partita n. 301, foglio 1 particelle 624 e 838) risultano essere i seguenti: , , strada Parte_4 Parte_5
comunale e strada vicinale.
Ebbene dalle risultanze della ctu emerge che l'immobile dei CP_6
(part. 624) nella sua attuale consistenza risulta delimitato da un
[...]
un muretto dello spessore di mt 0,40 e di altezza media di mt 0,80 con sovrastante ringhiera in ferro, muretto che il ctu definisce di vecchia fattura. Tale muro di fatto separa l'immobile dei dalla CP_5
7 stradella privata di cui gli attori in primo grado reclamavano la proprietà.
Gli stessi attori in primo grado deducevano che la stradella in questione era stata ampliata dai convenuti mediante arretramento del confine della loro proprietà.
Dalla planimetria redatta dal ctu raffigurante i luoghi oggetto di causa emerge che l'immobile dei confina con la via pubblica CP_5
Conti e con una strada vicinale. Non vi sono altri confini con altre vie.
Pertanto, deve ritenersi che la strada vicinale indicata nell'atto di provenienza della proprietà attorea come uno dei confini dell'immobile compravenduto va identificato proprio nella strada privata oggetto di causa, la quale è stata ampliata dai convenuti non già in danno della proprietà dei ma mediante CP_5
arretramento del confine della loro proprietà, come dedotto dagli stessi attori.
Del resto la vetustà del muro, accertata dal ctu, lascia intendere che la strada vicinale nella sua originaria consistenza non abbia subito modifiche a danno dell'immobile dell'attore.
Dal titolo emerge, quindi, come la proprietà dei si fermi CP_4
a margine della strada comunale in corrispondenza del muro descritto dal ctu.
La decisione del primo giudice è errata in quanto fondata sulle risultanze della ctu, che a sua volta ha accertato che il confine della particella 624 costituito dal muretto sopra descritto non coincide con quello catastale. Il Tribunale ha attribuiti, quindi, valenza decisiva nella soluzione della controversia alle risultanze catastali, le quali, come sopra evidenziato, hanno solo valore indiziario e sussidiario.
L'appello va, quindi, accolto, con rigetto della domanda dei CP_4
[...]
8 Va puntualizzato che la domanda subordinata proposta in primo grado dai volta al riconoscimento dell'acquisto per CP_5
usucapione del diritto di passaggio esercitato da oltre un ventennio, domanda sulla quale il primo giudice non si è pronunciato in quanto assorbita dall'accoglimento in primo grado della domanda principale, non è stata esplicitamente riproposta con la comparsa di costituzione in appello dagli appellati ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo
(per il primo grado sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 previsti per la cause di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la proposizione della domanda risarcitoria indeterminata avanzata dagli originari attori, e per il secondo grado sulla base del valore dichiarato dall'appellante, inferiore a € 1.100,00), devono porsi a carico dei soccombenti, ivi comprese le spese di CP_5
c.t.u..
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 729/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di e di , così decide: Controparte_1 Controparte_2
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e da con Controparte_1 Controparte_2
citazione del 2.1.2013 nei confronti di e Parte_1 Pt_2
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condanna e da al rimborso, in Controparte_1 Controparte_2
favore di e , delle spese processuali Parte_1 Parte_2
liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 4.000,00 per compensi
(€ 900,00 fase studio, € 700,00 fase introduttiva, € 1.000,00 fase istruttoria, € 1.400,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali,
9 CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di appello, in €
64,50 per spese ed € 980,00 per compensi (€ 190,00 fase studio, €
190,00 fase introduttiva, € 300,00 fase trattazione, € 300,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico di e Controparte_1 CP_2
le spese di c.t.u.
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Messina, 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr.ssa V. Randazzo
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