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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G, Dott.ssa Lucia
Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 1779/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto TRANSAZIONE, pendente
TRA
con sede in Sant'Antonio Parte_1
Abate (Na), alla Via Battimelli n. 25, P. Iva n. e c.f. P.IVA_1
n. , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, dott. ; Parte_2
con sede in Napoli alla Via Parte_3
Calata San Marco n. 4, P. Iva e C.F. , in persona del P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, dott. , Parte_4 tutti rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luciano Imparato (c.f. C.F._1
), con il quale elettivamente domiciliano in Napoli al Viale
[...]
A. Gramsci 17b ATTORI E (C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_4 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in VIA DELLE LIBERTÀ N.60 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. BRUNO GAETANO (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice premetteva quanto segue:
- con atto per Notar del 23 novembre 1994, Persona_1 rep. n. 74.591 e racc. n. 11.134, la Parte_1
(all'epoca con denominazione sociale
[...] CP_2
si era resa cessionaria del credito vantato dalla
[...] nei confronti della Controparte_3
Parte_5
, accompagnato dalla garanzia dei signori
[...] Pt_5
, ed , nonché delle
[...] Parte_5 Parte_5 società e oltre Parte_6 Parte_7 che dalle garanzie reali ipotecarie descritte nel medesimo atto;
- disponendo del titolo rappresentato dalla cessione di credito, dalla ingiunzione di pagamento definitiva resa dal Tribunale di Salerno, nonché dall'atto di erogazione e quietanza del mutuo bancario, la si Parte_1 insinuava al passivo fallimentare della Parte_5
e dei soci in proprio e intraprendeva una procedura
[...] esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, contrassegnata al n. 56/2013 R.G.E., sulla base dell'atto di precetto notificato in data 4 gennaio 2013, per complessivi € 20.439.242,58;
- nell'ambito di tale procedura, richiedeva ed otteneva l'assegnazione di n. 52 beni immobili staggiti al valore di perizia di € 7.865.000,00, poi disposta con decreto di trasferimento del 14 febbraio 2017;
- di conseguenza, la diveniva Parte_1 proprietaria di n. 52 immobili;
- in aggiunta, la risultava anche Parte_1 proprietaria dei 1/14 del cespite immobiliare posto in Angri (Sa), alla Via Campia, composto da cinque capannoni da e così meglio individuato al Catasto degli immobili del comune: foglio 9, particelle numeri 72, 73, 428, 497, 499, 500 e 501; Par
- avendo consapevolezza dei titoli nella disponibilità della
N.R.G. 1779/2020 - G.M. Controparte_4 il signor e il signor
[...] Parte_5
(suocero e genero), spendendo il Controparte_5 nome della ebbero a proporre, ad essa CP_1 [...]
di rendersene cessionari;
Parte_1
- dal canto suo, la accettava di Parte_1 rendersi cedente del credito e dei diritti di proprietà suddetti, sicché le parti addivenivano alla predisposizione di una apposita bozza denominata “Protocollo d'intesa a valere quale preliminare di compravendita”, che veniva redatta dal legale degli attori, Avv. Adriano Bellacosa, anche legato da risalenti rapporti professionali e amicali coi signori Pt_5
e ; CP_5
- tale atto prevedeva che, a fronte di dette cessioni, la società indicata dai signori e si impegnasse a Pt_5 CP_5 corrispondere ad la somma Parte_1 complessiva di € 3.600.000,00;
- avendo esigenza di giustificare la ragione per cui il compendio fosse alienato per un valore ampiamente più ridotto rispetto a quello determinato dal Tribunale al momento della assegnazione, nel Protocollo si dette atto della pendenza di tre distinti giudizi, avviati dalla CP_1
e dal signor , ancorché essi fossero palesemente CP_5 infondati: di questo le parti avevano sempre parlato in termini espliciti, così come del fatto che il signor in Pt_5 particolare ci tenesse alla definizione dell'accordo, perché si trattava di beni o attività riconducibili alla sua attività d'impresa, andata in crisi verso la fine degli anni '80;
- nelle more del perfezionamento di tale accordo, le parti si incontravano più volte, sia presso lo studio dell'Avv. Adriano Bellacosa sia presso la sede della Parte_1
e ogni volta i promissari acquirenti chiedevano di
[...] rivedere l'ammontare del corrispettivo (originariamente richiesto in non meno di 4 milioni di euro) e anche i tempi di pagamento: in particolare, gli incontri si ripetevano nel periodo compreso tra il 27/11/2017 e il 4/7/2018, fino a quando i signori e presero ad accampare Pt_5 CP_5 varie giustificazioni per rinviare i successivi appuntamenti;
- la pur essendo stata una Parte_1 delle società più importanti in Europa per la lavorazione del pomodoro, aveva subito gli effetti della crisi nel settore di
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 riferimento, che determinavano una contrazione significativa dei ricavi dalla gestione caratteristica che da € 53.983.888,00 ml. nell'anno 2014, si riducevano ad € 322.604,00 nell'anno 2017; per cui, la decisione dell'attrice di vendere alla convenuta il compendio ad un corrispettivo obiettivamente inferiore rispetto al reale valore degli immobili, così come del credito e della quota sulla proprietà in Angri era legata alla esigenza di procurarsi ulteriore liquidità; e di tale circostanza, nel corso degli incontri susseguitisi coi signori e non si era mai fatto Pt_5 CP_5 mistero;
- l'attrice dopo aver atteso, per diversi mesi, che i signori e dessero riscontro alle molteplici Pt_5 CP_5 sollecitazioni per la sottoscrizione del Protocollo, si determinava alla stipula di svariati contratti preliminari di compravendita, al precipuo fine di acquisire la liquidità necessaria a far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento;
- nelle more, la aveva conferito Parte_1
l'intero compendio immobiliare alla Parte_3 che nei fatti è una “società di scopo” assuntrice dell'obbligo di liquidare quel patrimonio immobiliare, per far fronte alla cospicua debitoria della società conferente (tant'è che anche il debito è stato oggetto di conferimento);
- avendo appreso tale circostanza, dopo essersene lamentata con l'Avv. Bellacosa, la società pienamente CP_1 consapevole delle difficoltà finanziarie in cui versava
[...]
notificava in data 5 ottobre 2018 Parte_1 atto di citazione diretto ad accertare e dichiarare che i beni siti in Angri nel c.d. Palazzo Vaccaro, fossero di proprietà esclusiva della stessa e dunque di revocare l'atto intervenuto tra la e la Parte_1 Parte_3
per quindi condannarle alla loro restituzione:
[...]
l'atto, però, non veniva trascritto solamente sugli immobili rispetto ai quali pendeva il giudizio di opposizione alla esecuzione prima evocato – che non poteva essere fatto Par valere in pregiudizio della , che aveva beneficiato di un decreto di trasferimento oramai irrevocabile –, ma su tutti quanti gli immobili oggetto di assegnazione;
- la trascrizione dell'atto di citazione su tutto il compendio
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 immobiliare aveva quale principale e diretto effetto quello di impedire alla società attrice di procedere alla vendita degli immobili per i quali aveva stipulato i preliminari di vendita;
- difatti, la trascrizione pregiudizievole era diretta proprio a bloccare la stipula dei contratti definitivi e dunque costringere a Controparte_6
a trovare un accordo per restituire parte degli
[...] immobili alla CP_1
- in ragione dello stato di forte tensione finanziaria in cui versava, e dunque costretta dall'esigenza impellente di vendere gli immobili compromessi per conseguire la liquidità necessaria per finanziare il proprio piano di risanamento, la e la si Parte_1 Parte_3 trovavano costrette a stipulare, in data 7 novembre 2018, atto transattivo per Notar rep. 158031 Persona_1 racc.ta 42518, mediante il quale cedevano gratuitamente n. 14 (e neanche 13, quanti erano quelli coinvolti nell'evocato giudizio di opposizione alla esecuzione) immobili alla CP_1
, nonché il credito ancora vantato nei confronti della
[...] società e dei suoi garanti, con l'impegno a trasferire Pt_5
i diritti pari a 1/14 dello stabilimento industriale di Angri, Via Campia;
- la pienamente consapevole dello stato di difficoltà CP_1 Par finanziaria in cui versava , aveva preordinato una precisa strategia per conseguire un indebito vantaggio, ossia notificare un atto di citazione che si rivelasse strumentale a bloccare la vendita del compendio immobiliare, i cui ricavi si rivelavano essenziali per l'attrice. Allo stesso tempo, evitando di corrispondere a quest'ultima l'importo convenuto durante le trattative che avevano preceduto la stipula della bozza del documento denominato “Protocollo d'intesa a valere quale preliminare di compravendita”.
Tanto premesso, parte attrice agiva per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto di transazione stipulato per i seguenti motivi: A. violazione dell'art. 1971 c.c. essendo stato l'atto transattivo indotto dalla lite temeraria promossa dalla convenuta, che aveva il fine esclusivo ed unico di conseguire a costo zero parte del compendio immobiliare che la stessa originariamente
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 aveva fatto intendere che lo avrebbe acquistato per un valore di € 3.600.000,00, B. configurabilità dell'art. 1438 cc. con conseguente annullabilità del contratto di transazione impugnato e restituzione agli attori del compendio immobiliare trasferito, unitamente all'ammontare del credito ceduto;
C. configurabilità della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. con conseguente annullamento del contratto come risarcimento in forma specifica;
4. configurabilità dell'abuso del diritto.
La e la Parte_1 [...]
concludevano, pertanto, chiedendo: Parte_3
a) di accertare e dichiarare l'annullamento dell'atto di transazione del 7/11/2018 per TA , Persona_1 repertorio n. 158031 e raccolta n. 42518, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Salerno in data 8/11/2018 ai numeri 42927, 33021, 42928, 33022 con il quale la
[...]
e Parte_1 Parte_3 avevano ceduto senza corrispettivo alla società CP_1
n°14 unità immobiliari esattamente individuate nel corpo di detto atto, nonché il credito vantato nei confronti della dichiarata fallita con sentenza Parte_5
n.27/07 del Tribunale di Nocera Inferiore, insinuato in chirografo al passivo del fallimento della medesima società, ed infine recante l'obbligo da parte di Parte_1
di trasferire 1/14 della proprietà in Angri alla Via Campia
[...]
e per l'effetto, di annullare l'atto transattivo sottoscritto, con condanna della convenuta al trasferimento dell'intero compendio immobiliare ceduto, nonché al pagamento delle somme nelle more recuperate da detta procedura fallimentare, relative al credito ceduto;
b) di emettere, per l'effetto, ogni provvedimento utile e/o necessario per l'adeguamento, anche ai fini pubblicitari ed esonerando il competente Conservatore dei RR. II. da ogni responsabilità, dell'intestazione dei cespiti alla titolarità degli stessi e per la trascrizione dell'emananda sentenza;
c) per l'ipotesi che la convenuta non sia in grado di restituire gli immobili, di condannarla, ai sensi dell'art. 948 c.c., al pagamento del controvalore degli stessi, oltre interessi e
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., ed al risarcimento del danno;
d) in via gradata, di accertare l'esercizio abusivo del diritto da parte della società e in ogni caso la violazione CP_1 dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, di condannare la stessa ai gravi danni cagionati ad e Parte_1 [...]
diretti ed indiretti, provocati dal suo illecito Parte_8 contegno complessivo, per un ammontare complessivo pari ad € 2.000.000,00, oltre che all'importo recuperato dalla convenuta nei confronti del Parte_9
, relativo al credito ceduto;
[...]
e) di condannare la società alla refusione delle CP_1 spese di lite.
In data 2/9/2020, si costituiva la contestando la CP_1 fondatezza delle domande attoree. 1) con riguardo alla domanda di annullamento dell'atto di transazione per TA del 7 novembre Persona_1
2018, repertorio n. 158031 e raccolta n. 42518, per violazione dell'art. 1971 c.c., per avere la società CP_1 Par interrotto le trattative di acquisto degli immobili di e notificato l'atto di citazione trascritto, evidenziava quanto segue:
- con atto notificato in data 27/2/2013, la società
[...] pignorava in danno della società Parte_1 [...]
n.52 immobili, compresi i diritti sulle Parte_7 parti comuni, del fabbricato sito in Angri, via Ponte Aiello, palazzo . L'esecuzione immobiliare prendeva il Pt_5 numero 56/2013 RGE del Tribunale di Nocera Inferiore.
- con ricorso del 24/3/2016, la società proponeva CP_1 opposizione di terzo alla suddetta esecuzione, rivendicando la proprietà di una parte dei beni pignorati, in quanto proprietaria esclusiva degli stessi in virtù di atto di compravendita per TA del 16 ottobre Persona_2
1987, repertorio n. 14029, trascritto a Salerno il 20 ottobre 1987 ai numeri 28452/22721, con cui la Parte_7
in persona dell'Amministratore dell'epoca
[...] [...]
, aveva venduto alla Immobiliare Tea di Vaccaro CP_7
EV e AN s.a.s., poi trasformatasi in con CP_1 atto per TA del 4/6/2008, repertorio n. Persona_3
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 53943, gli appartamenti facenti parte dei beni pignorati. Con il predetto ricorso, la deduceva che, sebbene CP_1
l'atto di acquisto degli immobili per TA di Persona_2
Pagani del 16 ottobre 1987, repertorio n. 14029, registrato e trascritto, fosse stato dichiarato simulato con sentenza n. 67/15 del 20 gennaio 2015 della Corte di Appello di Salerno, poiché la sentenza non era passata in giudicato, pendendo il giudizio di impugnativa dinanzi alla Corte di Cassazione, e non era esecutiva data la sua natura dichiarativa, la
[...] era ancora legittima proprietaria dei beni immobili CP_1 pignorati in danno della Parte_7
Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'esecuzione limitatamente ai beni di sua proprietà. Con ordinanza del 7 giugno 2016 il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, nei cui confronti, con atto del 16 giugno 2016, la proponeva reclamo. Il Tribunale di Nocera CP_1
Inferiore, in composizione collegiale, con ordinanza del 6 dicembre 2016, pubblicata il 25 ottobre 2017, accoglieva il reclamo e sospendeva la procedura esecutiva con riferimento ai beni acquistati dalla con atto per CP_1 TA del 14.9.1987. Nell'ordinanza di accoglimento il Per_2
Tribunale motivava che alcun dubbio può sussistere in ordine all'attuale diritto di proprietà del terzo CP_1 sui cespiti indicati nel ricorso in opposizione, per averli acquistati con atto per TA del 14/9/1987, e che la Per_2 sentenza che dichiarava la simulazione del predetto atto, impugnata dinanzi alla Cassazione, aveva natura dichiarativa e, quindi, non era passata in giudicato, per cui l'atto di acquisto era opponibile e la procedura immobiliare andava sospesa con riferimento ai beni immobili di proprietà del terzo. Nelle more, tuttavia, il Giudice dell'Esecuzione – pur consapevole della pendenza del reclamo ed incurante dello stesso – accoglieva l'istanza di assegnazione della creditrice e con decreto del Parte_1
14/2/2017, corretto in data 14/5/2018, li trasferiva;
- la introduceva il giudizio di merito CP_1 dell'opposizione con citazione notificata in data 20 luglio 2016 (n. 4820/16 R.G. Tribunale Nocera G.I. dott. Bobbio). La società per evitare che, in Parte_1 caso di accoglimento delle istanze della CP_1
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 quest'ultima ritornasse proprietaria dei beni e chiedesse i danni, creava altra società denominata
[...]
e, con atto per TA del Parte_3 Per_1
6/12/2017, le conferiva tutti i beni immobili derivanti dall'assegnazione. La pertanto, ancora pendente CP_1 il ricorso alla Corte di Cassazione, precisando che l'azione di simulazione era di mero accertamento e che la sentenza aveva contenuto esclusivamente dichiarativo, al fine di garantire i propri diritti, con atto di citazione del 4/10/2018, conveniva le due società e Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Nocera Parte_3
Inferiore per accertare la sua proprietà relativa ai beni immobili che le erano pervenuti con l'atto per TA Per_2 del 1987 e l'annullamento del suddetto conferimento. L'atto introduttivo del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2643 e 2652 c.c., veniva obbligatoriamente trascritto. Successivamente le parti, con la partecipazione e assistenza dei propri difensori, avevano concordato liberamente di transigere tutte le loro liti con l'atto di transazione per TA del 7 novembre Persona_1
2018, repertorio n. 158031 e raccolta n. 42518, registrato a Pagani in data 8/11/2018 al n. 10318 e trascritto a Salerno in data 8/11/2018 ai numeri 42927/33021, 42928/33022. L'atto di transazione, notificato a tutte le parti del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, veniva depositato in giudizio e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9963 del 9 gennaio 2020, pubblicata il 27 maggio 2020, dichiarava cessata la materia del contendere;
- non ricorreva pertanto alcuna ipotesi di lite temeraria, in quanto la proprietà della derivava da un acquisto CP_1 con atto per TA del 16 ottobre 1987, risalente a Per_2 ben 26 anni prima del pignoramento di Parte_1 del 2013, con la conseguenza che le azioni
[...] intraprese da erano legittime, in quanto volte a CP_1 tutelare il proprio diritto di proprietà fino alla pronuncia della Par Corte di Cassazione. Mentre la società Parte_1
in pendenza del reclamo sulla sospensione
[...] dell'esecuzione, accolto dal Tribunale in composizione collegiale, si era affrettata a chiedere al Giudice dell'Esecuzione l'assegnazione dei beni pignorati e,
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 successivamente, accolto il reclamo, a conferirli alla società
appositamente creata, per Parte_3 sottrarli ad una pronuncia di accoglimento delle legittime pretese della in caso di vittoria in Cassazione. CP_1
2) con riguardo alla domanda di annullamento dell'atto di transazione per TA del 7 novembre Persona_1
2018, repertorio n. 158031 e raccolta n. 42518, per violazione degli articoli 1435 e 1438 c.c., parte attrice evidenziava quanto segue:
- l'art. 1970 c.c. statuisce che la transazione non può essere impugnata per causa di lesione, per cui le argomentazioni riportate dalle società attrici a supporto della domanda di annullamento, siccome riguardanti una infondata questione di stato di bisogno, comportano, prima di tutto, la inammissibilità della domanda;
- nel merito evidenziava che, per pacifica giurisprudenza, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio;
con la conseguenza che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 e segg. c.c., ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte;
- nel caso in esame non vi era mai stata alcuna violenza o minaccia di far valere un diritto, in quanto la CP_1 aveva iniziato il giudizio di opposizione di terzo già nell'anno 2016, al fine di opporre, come terzo, la proprietà legittimamente acquistata con atto TAile, diritto di proprietà che era sub iudice dinanzi alla Corte di Cassazione, per cui il successivo atto di citazione del 2018 non poteva rappresentare alcuna minaccia, ma aveva la finalità di conseguire la tutela della a seguito CP_1
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 dell'accoglimento del reclamo da parte del Tribunale, in composizione collegiale, che aveva sospeso l'esecuzione immobiliare. La società invece, in Parte_1 pendenza del reclamo sulla sospensione dell'esecuzione, accolto dal Tribunale in composizione collegiale, si era affrettata a chiedere al Giudice dell'Esecuzione l'assegnazione dei beni pignorati e, successivamente, accolto il reclamo, a conferirli alla società
[...]
appositamente creata, per sottrarli ad una Parte_3 pronuncia di accoglimento delle legittime pretese della
Trattandosi, pertanto, di errore di diritto, in CP_1 applicazione dell'art. 1969 c.c., la transazione non poteva essere annullata;
3) con riguardo alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., per dolo incidente e per abuso del diritto, ne eccepiva l'infondatezza avendo la società intrapreso i CP_1 giudizi solo per garantire i propri diritti nascenti dalla compravendita degli appartamenti nel lontano 1987 con atto per TA , regolarmente trascritto. La società Persona_2
quando aveva eseguito, nel 2013, Parte_1 il pignoramento dei beni immobili in danno della società
aveva l'obbligo di escludere gli Parte_7 appartamenti e i diritti precedentemente compravenduti con il suddetto atto pubblico trascritto. Invece, contro legge, aveva staggito anche questi immobili, obbligando, in tal modo, la ad iniziare il giudizio per garantire i CP_1 propri diritti. Si trattava, pertanto, non di abuso del diritto da parte di ma di legittimo esercizio del diritto, CP_1 senza utilizzo di raggiri o di qualsiasi altro mezzo, se non quello della tutela giudiziaria.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande, specialmente quelle avanzate in violazione degli articoli 1969, 1970 e 2043 c.c.;
2) nel merito, di rigettare di tutte le domande proposte dalle società attrici perché infondate in fatto e in diritto;
3) di condannare le società e Parte_1 al pagamento, in solido, delle Parte_3 spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, cassa
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 ed iva, con attribuzione al procuratore antistatario.
Istruita la causa, escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta stipulata tra la la Parte_1 Parte_3
e la in data 7 novembre 2018, atto
[...] CP_1 transattivo per Notar rep. 158031 racc.ta 42518, Persona_1 mediante il quale venivano trasferiti n. 14 immobili alla , CP_1 il credito ancora vantato nei confronti della società e dei Pt_5 suoi garanti, con l'impegno a trasferire i diritti pari a 1/14 dello stabilimento industriale di Angri, Via Campia, rinunciando tutte le parti alle controversie in corso. Parte attrice agiva in giudizio affinché fosse dichiarata la nullità o fosse annullata la transazione. In primo luogo, parte attrice eccepiva l'applicazione dell'art. 1971 c.c., con conseguente annullabilità della transazione, per temerarietà della pretesa posta a base della transazione. In proposito evidenziava che la dopo aver richiesto la CP_1 cessione dei crediti vantati dalla a seguito Parte_1 del decreto di assegnazione del 14/2/2017, avente ad oggetto n. 52 immobili e di 1/14 del cespite immobiliare posto in Angri (Sa), alla Via Campia per € 3.600.000,00 e dopo la predisposizione di un “Protocollo d'intesa a valere quale preliminare di compravendita”, interrompeva le trattative, non dando riscontro alle molteplici richieste di sottoscrizione dello stesso. Stante la mancata sottoscrizione del protocollo, l'attrice, che necessitava di liquidità per far fronte ad una serie di obbligazioni, stipulava una serie di contratti preliminari di compravendita e conferiva l'intero compendio immobiliare alla Parte_3
al fine di liquidare il patrimonio immobiliare, per far
[...] fronte alla cospicua debitoria della società conferente. La consapevole delle difficoltà finanziarie in cui versava CP_1
notificava in data 5/10/2018 atto Parte_1 di citazione diretto ad accertare e dichiarare che i beni siti in Angri nel c.d. Palazzo Vaccaro, fossero di proprietà esclusiva della stessa e dunque di revocare l'atto intervenuto tra la Parte_1
e la per condannarle alla loro
[...] Parte_3 restituzione. Tale atto veniva trascritto su tutti quanti gli immobili
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 oggetto di assegnazione, per impedire alla società attrice di procedere alla vendita degli immobili per i quali aveva stipulato i preliminari di vendita e costringere a e Parte_1 [...]
a trovare un accordo per restituire parte Controparte_6 degli immobili alla CP_1
Da qui la stipula della transazione, fondata su una domanda temeraria, con cui venivano ceduti gratuitamente i beni e i crediti, che invece la convenuta originariamente aveva fatto intendere che li avrebbe acquistati per € 3.600.000,00. In primo luogo, va rilevato come il protocollo non risulti sottoscritto tra le parti, trattandosi di una mera bozza e non risulti provato che la convenuta intendesse acquistare gli immobili di cui si riteneva proprietaria per € 3.600.000,00 I testi escussi hanno, infatti, riferito che l'attrice aveva proposto alla convenuta l'acquisto degli ulteriori immobili per il prezzo sopra indicato, che non riguardava i beni di cui la convenuta era già proprietaria, ma l'intero compendio immobiliare, ad esclusione degli immobili per i quali erano stati già stipulati i preliminari. Secondo la Cassazione l'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta (Cass. 12744/2022). Secondo la Cassazione, la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l'annullamento, deve essere assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè, vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La mancanza di detto presupposto esclude, di per sé, l'annullamento, e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto più che l'art. 1971 cit., richiedendo, per l'annullamento della transazione la consapevolezza, in una delle parti, della temerarietà della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo (giurisprudenza risalente: v. Cass. nr. 5139 del 2003; più di recente, Cass., sez.lav., nr. 19023 del 2015 seguita, tra le tante,
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 da Cass. nr.14294 del 2017 e da Cass. nr.9206 del 2020). Nel caso di specie, deve ritenersi non sussista la temerarietà eccepita. Infatti, la citazione trascritta si fondava sull'ordinanza del 6/12/2016, pubblicata il 25 ottobre 2017, che aveva accolto il reclamo proposto dalla e aveva sospeso la procedura CP_1 esecutiva, in relazione ai beni di cui era proprietaria esclusiva la avendoli acquistati con atto per TA del CP_1 Per_2
14/9/1987, dal momento che la sentenza n. 67/15 del 20 gennaio 2015 della Corte di Appello di Salerno che aveva dichiarato simulato l'atto di compravendita, pendendo il ricorso per Cassazione, non era definitiva e non era esecutiva, in quanto dichiarativa. Nella pendenza del reclamo, il Giudice dell'Esecuzione, aveva accolto l'istanza di assegnazione della creditrice
[...]
e con decreto del 14/2/2017, corretto in data Parte_1
14/5/2018, aveva trasferito i beni, costringendo la ad CP_1 agire giudizialmente per tutelare il suo diritto di proprietà. L'atto introduttivo del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2643 e 2652 c.c., doveva essere obbligatoriamente trascritto. Avendo la citazione ad oggetto l'atto di conferimento del compendio immobiliare per TA , del 6/12/2017, Per_1 doveva avere ad oggetto tutti gli immobili conferiti, dal momento che la trascrizione della domanda deve riprodurre l'oggetto dell'atto del quale si chiede l'inefficacia e quindi di tutti gli immobili in esso ricompresi. Pertanto, non sussiste né l'obiettiva infondatezza della pretesa, né l'elemento soggettivo della mala fede, con conseguente rigetto della domanda. Parte attrice chiedeva, altresì, l'annullamento della transazione per la configurabilità dell'art. 1438 cc. Secondo la Cassazione, la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto;
il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo,
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (Cass. 17523/2011). Nel caso di specie la tutela del proprio diritto di proprietà attraverso un atto di citazione trascritto, avendo ad oggetto un'azione giudiziaria legittima, non può configurare la minaccia di cui all'art. 1438 c.c. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 e segg. c.c., ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (Cass. n. 20305/2015) Né può ritenersi fondata la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., per dolo incidente e per abuso del diritto, avendo la società
[...] intrapreso i giudizi solo per garantire i propri diritti nascenti CP_1 dall'acquisto degli immobili nel 1987 e quindi risalente a ben 26 anni prima del pignoramento di del 2013. Parte_1
La domanda attrice va pertanto rigettata.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1779/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto TRANSAZIONE, pendente tra
[...]
Parte_1 Parte_3
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...] CP_1
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al Parte_3 pagamento, in favore di delle spese di giudizio CP_1 che si liquidano in € 37951,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G, Dott.ssa Lucia
Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 1779/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto TRANSAZIONE, pendente
TRA
con sede in Sant'Antonio Parte_1
Abate (Na), alla Via Battimelli n. 25, P. Iva n. e c.f. P.IVA_1
n. , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, dott. ; Parte_2
con sede in Napoli alla Via Parte_3
Calata San Marco n. 4, P. Iva e C.F. , in persona del P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, dott. , Parte_4 tutti rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luciano Imparato (c.f. C.F._1
), con il quale elettivamente domiciliano in Napoli al Viale
[...]
A. Gramsci 17b ATTORI E (C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_4 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in VIA DELLE LIBERTÀ N.60 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. BRUNO GAETANO (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice premetteva quanto segue:
- con atto per Notar del 23 novembre 1994, Persona_1 rep. n. 74.591 e racc. n. 11.134, la Parte_1
(all'epoca con denominazione sociale
[...] CP_2
si era resa cessionaria del credito vantato dalla
[...] nei confronti della Controparte_3
Parte_5
, accompagnato dalla garanzia dei signori
[...] Pt_5
, ed , nonché delle
[...] Parte_5 Parte_5 società e oltre Parte_6 Parte_7 che dalle garanzie reali ipotecarie descritte nel medesimo atto;
- disponendo del titolo rappresentato dalla cessione di credito, dalla ingiunzione di pagamento definitiva resa dal Tribunale di Salerno, nonché dall'atto di erogazione e quietanza del mutuo bancario, la si Parte_1 insinuava al passivo fallimentare della Parte_5
e dei soci in proprio e intraprendeva una procedura
[...] esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, contrassegnata al n. 56/2013 R.G.E., sulla base dell'atto di precetto notificato in data 4 gennaio 2013, per complessivi € 20.439.242,58;
- nell'ambito di tale procedura, richiedeva ed otteneva l'assegnazione di n. 52 beni immobili staggiti al valore di perizia di € 7.865.000,00, poi disposta con decreto di trasferimento del 14 febbraio 2017;
- di conseguenza, la diveniva Parte_1 proprietaria di n. 52 immobili;
- in aggiunta, la risultava anche Parte_1 proprietaria dei 1/14 del cespite immobiliare posto in Angri (Sa), alla Via Campia, composto da cinque capannoni da e così meglio individuato al Catasto degli immobili del comune: foglio 9, particelle numeri 72, 73, 428, 497, 499, 500 e 501; Par
- avendo consapevolezza dei titoli nella disponibilità della
N.R.G. 1779/2020 - G.M. Controparte_4 il signor e il signor
[...] Parte_5
(suocero e genero), spendendo il Controparte_5 nome della ebbero a proporre, ad essa CP_1 [...]
di rendersene cessionari;
Parte_1
- dal canto suo, la accettava di Parte_1 rendersi cedente del credito e dei diritti di proprietà suddetti, sicché le parti addivenivano alla predisposizione di una apposita bozza denominata “Protocollo d'intesa a valere quale preliminare di compravendita”, che veniva redatta dal legale degli attori, Avv. Adriano Bellacosa, anche legato da risalenti rapporti professionali e amicali coi signori Pt_5
e ; CP_5
- tale atto prevedeva che, a fronte di dette cessioni, la società indicata dai signori e si impegnasse a Pt_5 CP_5 corrispondere ad la somma Parte_1 complessiva di € 3.600.000,00;
- avendo esigenza di giustificare la ragione per cui il compendio fosse alienato per un valore ampiamente più ridotto rispetto a quello determinato dal Tribunale al momento della assegnazione, nel Protocollo si dette atto della pendenza di tre distinti giudizi, avviati dalla CP_1
e dal signor , ancorché essi fossero palesemente CP_5 infondati: di questo le parti avevano sempre parlato in termini espliciti, così come del fatto che il signor in Pt_5 particolare ci tenesse alla definizione dell'accordo, perché si trattava di beni o attività riconducibili alla sua attività d'impresa, andata in crisi verso la fine degli anni '80;
- nelle more del perfezionamento di tale accordo, le parti si incontravano più volte, sia presso lo studio dell'Avv. Adriano Bellacosa sia presso la sede della Parte_1
e ogni volta i promissari acquirenti chiedevano di
[...] rivedere l'ammontare del corrispettivo (originariamente richiesto in non meno di 4 milioni di euro) e anche i tempi di pagamento: in particolare, gli incontri si ripetevano nel periodo compreso tra il 27/11/2017 e il 4/7/2018, fino a quando i signori e presero ad accampare Pt_5 CP_5 varie giustificazioni per rinviare i successivi appuntamenti;
- la pur essendo stata una Parte_1 delle società più importanti in Europa per la lavorazione del pomodoro, aveva subito gli effetti della crisi nel settore di
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 riferimento, che determinavano una contrazione significativa dei ricavi dalla gestione caratteristica che da € 53.983.888,00 ml. nell'anno 2014, si riducevano ad € 322.604,00 nell'anno 2017; per cui, la decisione dell'attrice di vendere alla convenuta il compendio ad un corrispettivo obiettivamente inferiore rispetto al reale valore degli immobili, così come del credito e della quota sulla proprietà in Angri era legata alla esigenza di procurarsi ulteriore liquidità; e di tale circostanza, nel corso degli incontri susseguitisi coi signori e non si era mai fatto Pt_5 CP_5 mistero;
- l'attrice dopo aver atteso, per diversi mesi, che i signori e dessero riscontro alle molteplici Pt_5 CP_5 sollecitazioni per la sottoscrizione del Protocollo, si determinava alla stipula di svariati contratti preliminari di compravendita, al precipuo fine di acquisire la liquidità necessaria a far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento;
- nelle more, la aveva conferito Parte_1
l'intero compendio immobiliare alla Parte_3 che nei fatti è una “società di scopo” assuntrice dell'obbligo di liquidare quel patrimonio immobiliare, per far fronte alla cospicua debitoria della società conferente (tant'è che anche il debito è stato oggetto di conferimento);
- avendo appreso tale circostanza, dopo essersene lamentata con l'Avv. Bellacosa, la società pienamente CP_1 consapevole delle difficoltà finanziarie in cui versava
[...]
notificava in data 5 ottobre 2018 Parte_1 atto di citazione diretto ad accertare e dichiarare che i beni siti in Angri nel c.d. Palazzo Vaccaro, fossero di proprietà esclusiva della stessa e dunque di revocare l'atto intervenuto tra la e la Parte_1 Parte_3
per quindi condannarle alla loro restituzione:
[...]
l'atto, però, non veniva trascritto solamente sugli immobili rispetto ai quali pendeva il giudizio di opposizione alla esecuzione prima evocato – che non poteva essere fatto Par valere in pregiudizio della , che aveva beneficiato di un decreto di trasferimento oramai irrevocabile –, ma su tutti quanti gli immobili oggetto di assegnazione;
- la trascrizione dell'atto di citazione su tutto il compendio
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 immobiliare aveva quale principale e diretto effetto quello di impedire alla società attrice di procedere alla vendita degli immobili per i quali aveva stipulato i preliminari di vendita;
- difatti, la trascrizione pregiudizievole era diretta proprio a bloccare la stipula dei contratti definitivi e dunque costringere a Controparte_6
a trovare un accordo per restituire parte degli
[...] immobili alla CP_1
- in ragione dello stato di forte tensione finanziaria in cui versava, e dunque costretta dall'esigenza impellente di vendere gli immobili compromessi per conseguire la liquidità necessaria per finanziare il proprio piano di risanamento, la e la si Parte_1 Parte_3 trovavano costrette a stipulare, in data 7 novembre 2018, atto transattivo per Notar rep. 158031 Persona_1 racc.ta 42518, mediante il quale cedevano gratuitamente n. 14 (e neanche 13, quanti erano quelli coinvolti nell'evocato giudizio di opposizione alla esecuzione) immobili alla CP_1
, nonché il credito ancora vantato nei confronti della
[...] società e dei suoi garanti, con l'impegno a trasferire Pt_5
i diritti pari a 1/14 dello stabilimento industriale di Angri, Via Campia;
- la pienamente consapevole dello stato di difficoltà CP_1 Par finanziaria in cui versava , aveva preordinato una precisa strategia per conseguire un indebito vantaggio, ossia notificare un atto di citazione che si rivelasse strumentale a bloccare la vendita del compendio immobiliare, i cui ricavi si rivelavano essenziali per l'attrice. Allo stesso tempo, evitando di corrispondere a quest'ultima l'importo convenuto durante le trattative che avevano preceduto la stipula della bozza del documento denominato “Protocollo d'intesa a valere quale preliminare di compravendita”.
Tanto premesso, parte attrice agiva per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto di transazione stipulato per i seguenti motivi: A. violazione dell'art. 1971 c.c. essendo stato l'atto transattivo indotto dalla lite temeraria promossa dalla convenuta, che aveva il fine esclusivo ed unico di conseguire a costo zero parte del compendio immobiliare che la stessa originariamente
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 aveva fatto intendere che lo avrebbe acquistato per un valore di € 3.600.000,00, B. configurabilità dell'art. 1438 cc. con conseguente annullabilità del contratto di transazione impugnato e restituzione agli attori del compendio immobiliare trasferito, unitamente all'ammontare del credito ceduto;
C. configurabilità della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. con conseguente annullamento del contratto come risarcimento in forma specifica;
4. configurabilità dell'abuso del diritto.
La e la Parte_1 [...]
concludevano, pertanto, chiedendo: Parte_3
a) di accertare e dichiarare l'annullamento dell'atto di transazione del 7/11/2018 per TA , Persona_1 repertorio n. 158031 e raccolta n. 42518, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Salerno in data 8/11/2018 ai numeri 42927, 33021, 42928, 33022 con il quale la
[...]
e Parte_1 Parte_3 avevano ceduto senza corrispettivo alla società CP_1
n°14 unità immobiliari esattamente individuate nel corpo di detto atto, nonché il credito vantato nei confronti della dichiarata fallita con sentenza Parte_5
n.27/07 del Tribunale di Nocera Inferiore, insinuato in chirografo al passivo del fallimento della medesima società, ed infine recante l'obbligo da parte di Parte_1
di trasferire 1/14 della proprietà in Angri alla Via Campia
[...]
e per l'effetto, di annullare l'atto transattivo sottoscritto, con condanna della convenuta al trasferimento dell'intero compendio immobiliare ceduto, nonché al pagamento delle somme nelle more recuperate da detta procedura fallimentare, relative al credito ceduto;
b) di emettere, per l'effetto, ogni provvedimento utile e/o necessario per l'adeguamento, anche ai fini pubblicitari ed esonerando il competente Conservatore dei RR. II. da ogni responsabilità, dell'intestazione dei cespiti alla titolarità degli stessi e per la trascrizione dell'emananda sentenza;
c) per l'ipotesi che la convenuta non sia in grado di restituire gli immobili, di condannarla, ai sensi dell'art. 948 c.c., al pagamento del controvalore degli stessi, oltre interessi e
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., ed al risarcimento del danno;
d) in via gradata, di accertare l'esercizio abusivo del diritto da parte della società e in ogni caso la violazione CP_1 dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, di condannare la stessa ai gravi danni cagionati ad e Parte_1 [...]
diretti ed indiretti, provocati dal suo illecito Parte_8 contegno complessivo, per un ammontare complessivo pari ad € 2.000.000,00, oltre che all'importo recuperato dalla convenuta nei confronti del Parte_9
, relativo al credito ceduto;
[...]
e) di condannare la società alla refusione delle CP_1 spese di lite.
In data 2/9/2020, si costituiva la contestando la CP_1 fondatezza delle domande attoree. 1) con riguardo alla domanda di annullamento dell'atto di transazione per TA del 7 novembre Persona_1
2018, repertorio n. 158031 e raccolta n. 42518, per violazione dell'art. 1971 c.c., per avere la società CP_1 Par interrotto le trattative di acquisto degli immobili di e notificato l'atto di citazione trascritto, evidenziava quanto segue:
- con atto notificato in data 27/2/2013, la società
[...] pignorava in danno della società Parte_1 [...]
n.52 immobili, compresi i diritti sulle Parte_7 parti comuni, del fabbricato sito in Angri, via Ponte Aiello, palazzo . L'esecuzione immobiliare prendeva il Pt_5 numero 56/2013 RGE del Tribunale di Nocera Inferiore.
- con ricorso del 24/3/2016, la società proponeva CP_1 opposizione di terzo alla suddetta esecuzione, rivendicando la proprietà di una parte dei beni pignorati, in quanto proprietaria esclusiva degli stessi in virtù di atto di compravendita per TA del 16 ottobre Persona_2
1987, repertorio n. 14029, trascritto a Salerno il 20 ottobre 1987 ai numeri 28452/22721, con cui la Parte_7
in persona dell'Amministratore dell'epoca
[...] [...]
, aveva venduto alla Immobiliare Tea di Vaccaro CP_7
EV e AN s.a.s., poi trasformatasi in con CP_1 atto per TA del 4/6/2008, repertorio n. Persona_3
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 53943, gli appartamenti facenti parte dei beni pignorati. Con il predetto ricorso, la deduceva che, sebbene CP_1
l'atto di acquisto degli immobili per TA di Persona_2
Pagani del 16 ottobre 1987, repertorio n. 14029, registrato e trascritto, fosse stato dichiarato simulato con sentenza n. 67/15 del 20 gennaio 2015 della Corte di Appello di Salerno, poiché la sentenza non era passata in giudicato, pendendo il giudizio di impugnativa dinanzi alla Corte di Cassazione, e non era esecutiva data la sua natura dichiarativa, la
[...] era ancora legittima proprietaria dei beni immobili CP_1 pignorati in danno della Parte_7
Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'esecuzione limitatamente ai beni di sua proprietà. Con ordinanza del 7 giugno 2016 il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, nei cui confronti, con atto del 16 giugno 2016, la proponeva reclamo. Il Tribunale di Nocera CP_1
Inferiore, in composizione collegiale, con ordinanza del 6 dicembre 2016, pubblicata il 25 ottobre 2017, accoglieva il reclamo e sospendeva la procedura esecutiva con riferimento ai beni acquistati dalla con atto per CP_1 TA del 14.9.1987. Nell'ordinanza di accoglimento il Per_2
Tribunale motivava che alcun dubbio può sussistere in ordine all'attuale diritto di proprietà del terzo CP_1 sui cespiti indicati nel ricorso in opposizione, per averli acquistati con atto per TA del 14/9/1987, e che la Per_2 sentenza che dichiarava la simulazione del predetto atto, impugnata dinanzi alla Cassazione, aveva natura dichiarativa e, quindi, non era passata in giudicato, per cui l'atto di acquisto era opponibile e la procedura immobiliare andava sospesa con riferimento ai beni immobili di proprietà del terzo. Nelle more, tuttavia, il Giudice dell'Esecuzione – pur consapevole della pendenza del reclamo ed incurante dello stesso – accoglieva l'istanza di assegnazione della creditrice e con decreto del Parte_1
14/2/2017, corretto in data 14/5/2018, li trasferiva;
- la introduceva il giudizio di merito CP_1 dell'opposizione con citazione notificata in data 20 luglio 2016 (n. 4820/16 R.G. Tribunale Nocera G.I. dott. Bobbio). La società per evitare che, in Parte_1 caso di accoglimento delle istanze della CP_1
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 quest'ultima ritornasse proprietaria dei beni e chiedesse i danni, creava altra società denominata
[...]
e, con atto per TA del Parte_3 Per_1
6/12/2017, le conferiva tutti i beni immobili derivanti dall'assegnazione. La pertanto, ancora pendente CP_1 il ricorso alla Corte di Cassazione, precisando che l'azione di simulazione era di mero accertamento e che la sentenza aveva contenuto esclusivamente dichiarativo, al fine di garantire i propri diritti, con atto di citazione del 4/10/2018, conveniva le due società e Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Nocera Parte_3
Inferiore per accertare la sua proprietà relativa ai beni immobili che le erano pervenuti con l'atto per TA Per_2 del 1987 e l'annullamento del suddetto conferimento. L'atto introduttivo del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2643 e 2652 c.c., veniva obbligatoriamente trascritto. Successivamente le parti, con la partecipazione e assistenza dei propri difensori, avevano concordato liberamente di transigere tutte le loro liti con l'atto di transazione per TA del 7 novembre Persona_1
2018, repertorio n. 158031 e raccolta n. 42518, registrato a Pagani in data 8/11/2018 al n. 10318 e trascritto a Salerno in data 8/11/2018 ai numeri 42927/33021, 42928/33022. L'atto di transazione, notificato a tutte le parti del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, veniva depositato in giudizio e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9963 del 9 gennaio 2020, pubblicata il 27 maggio 2020, dichiarava cessata la materia del contendere;
- non ricorreva pertanto alcuna ipotesi di lite temeraria, in quanto la proprietà della derivava da un acquisto CP_1 con atto per TA del 16 ottobre 1987, risalente a Per_2 ben 26 anni prima del pignoramento di Parte_1 del 2013, con la conseguenza che le azioni
[...] intraprese da erano legittime, in quanto volte a CP_1 tutelare il proprio diritto di proprietà fino alla pronuncia della Par Corte di Cassazione. Mentre la società Parte_1
in pendenza del reclamo sulla sospensione
[...] dell'esecuzione, accolto dal Tribunale in composizione collegiale, si era affrettata a chiedere al Giudice dell'Esecuzione l'assegnazione dei beni pignorati e,
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 successivamente, accolto il reclamo, a conferirli alla società
appositamente creata, per Parte_3 sottrarli ad una pronuncia di accoglimento delle legittime pretese della in caso di vittoria in Cassazione. CP_1
2) con riguardo alla domanda di annullamento dell'atto di transazione per TA del 7 novembre Persona_1
2018, repertorio n. 158031 e raccolta n. 42518, per violazione degli articoli 1435 e 1438 c.c., parte attrice evidenziava quanto segue:
- l'art. 1970 c.c. statuisce che la transazione non può essere impugnata per causa di lesione, per cui le argomentazioni riportate dalle società attrici a supporto della domanda di annullamento, siccome riguardanti una infondata questione di stato di bisogno, comportano, prima di tutto, la inammissibilità della domanda;
- nel merito evidenziava che, per pacifica giurisprudenza, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio;
con la conseguenza che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 e segg. c.c., ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte;
- nel caso in esame non vi era mai stata alcuna violenza o minaccia di far valere un diritto, in quanto la CP_1 aveva iniziato il giudizio di opposizione di terzo già nell'anno 2016, al fine di opporre, come terzo, la proprietà legittimamente acquistata con atto TAile, diritto di proprietà che era sub iudice dinanzi alla Corte di Cassazione, per cui il successivo atto di citazione del 2018 non poteva rappresentare alcuna minaccia, ma aveva la finalità di conseguire la tutela della a seguito CP_1
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 dell'accoglimento del reclamo da parte del Tribunale, in composizione collegiale, che aveva sospeso l'esecuzione immobiliare. La società invece, in Parte_1 pendenza del reclamo sulla sospensione dell'esecuzione, accolto dal Tribunale in composizione collegiale, si era affrettata a chiedere al Giudice dell'Esecuzione l'assegnazione dei beni pignorati e, successivamente, accolto il reclamo, a conferirli alla società
[...]
appositamente creata, per sottrarli ad una Parte_3 pronuncia di accoglimento delle legittime pretese della
Trattandosi, pertanto, di errore di diritto, in CP_1 applicazione dell'art. 1969 c.c., la transazione non poteva essere annullata;
3) con riguardo alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., per dolo incidente e per abuso del diritto, ne eccepiva l'infondatezza avendo la società intrapreso i CP_1 giudizi solo per garantire i propri diritti nascenti dalla compravendita degli appartamenti nel lontano 1987 con atto per TA , regolarmente trascritto. La società Persona_2
quando aveva eseguito, nel 2013, Parte_1 il pignoramento dei beni immobili in danno della società
aveva l'obbligo di escludere gli Parte_7 appartamenti e i diritti precedentemente compravenduti con il suddetto atto pubblico trascritto. Invece, contro legge, aveva staggito anche questi immobili, obbligando, in tal modo, la ad iniziare il giudizio per garantire i CP_1 propri diritti. Si trattava, pertanto, non di abuso del diritto da parte di ma di legittimo esercizio del diritto, CP_1 senza utilizzo di raggiri o di qualsiasi altro mezzo, se non quello della tutela giudiziaria.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande, specialmente quelle avanzate in violazione degli articoli 1969, 1970 e 2043 c.c.;
2) nel merito, di rigettare di tutte le domande proposte dalle società attrici perché infondate in fatto e in diritto;
3) di condannare le società e Parte_1 al pagamento, in solido, delle Parte_3 spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, cassa
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 ed iva, con attribuzione al procuratore antistatario.
Istruita la causa, escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta stipulata tra la la Parte_1 Parte_3
e la in data 7 novembre 2018, atto
[...] CP_1 transattivo per Notar rep. 158031 racc.ta 42518, Persona_1 mediante il quale venivano trasferiti n. 14 immobili alla , CP_1 il credito ancora vantato nei confronti della società e dei Pt_5 suoi garanti, con l'impegno a trasferire i diritti pari a 1/14 dello stabilimento industriale di Angri, Via Campia, rinunciando tutte le parti alle controversie in corso. Parte attrice agiva in giudizio affinché fosse dichiarata la nullità o fosse annullata la transazione. In primo luogo, parte attrice eccepiva l'applicazione dell'art. 1971 c.c., con conseguente annullabilità della transazione, per temerarietà della pretesa posta a base della transazione. In proposito evidenziava che la dopo aver richiesto la CP_1 cessione dei crediti vantati dalla a seguito Parte_1 del decreto di assegnazione del 14/2/2017, avente ad oggetto n. 52 immobili e di 1/14 del cespite immobiliare posto in Angri (Sa), alla Via Campia per € 3.600.000,00 e dopo la predisposizione di un “Protocollo d'intesa a valere quale preliminare di compravendita”, interrompeva le trattative, non dando riscontro alle molteplici richieste di sottoscrizione dello stesso. Stante la mancata sottoscrizione del protocollo, l'attrice, che necessitava di liquidità per far fronte ad una serie di obbligazioni, stipulava una serie di contratti preliminari di compravendita e conferiva l'intero compendio immobiliare alla Parte_3
al fine di liquidare il patrimonio immobiliare, per far
[...] fronte alla cospicua debitoria della società conferente. La consapevole delle difficoltà finanziarie in cui versava CP_1
notificava in data 5/10/2018 atto Parte_1 di citazione diretto ad accertare e dichiarare che i beni siti in Angri nel c.d. Palazzo Vaccaro, fossero di proprietà esclusiva della stessa e dunque di revocare l'atto intervenuto tra la Parte_1
e la per condannarle alla loro
[...] Parte_3 restituzione. Tale atto veniva trascritto su tutti quanti gli immobili
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 oggetto di assegnazione, per impedire alla società attrice di procedere alla vendita degli immobili per i quali aveva stipulato i preliminari di vendita e costringere a e Parte_1 [...]
a trovare un accordo per restituire parte Controparte_6 degli immobili alla CP_1
Da qui la stipula della transazione, fondata su una domanda temeraria, con cui venivano ceduti gratuitamente i beni e i crediti, che invece la convenuta originariamente aveva fatto intendere che li avrebbe acquistati per € 3.600.000,00. In primo luogo, va rilevato come il protocollo non risulti sottoscritto tra le parti, trattandosi di una mera bozza e non risulti provato che la convenuta intendesse acquistare gli immobili di cui si riteneva proprietaria per € 3.600.000,00 I testi escussi hanno, infatti, riferito che l'attrice aveva proposto alla convenuta l'acquisto degli ulteriori immobili per il prezzo sopra indicato, che non riguardava i beni di cui la convenuta era già proprietaria, ma l'intero compendio immobiliare, ad esclusione degli immobili per i quali erano stati già stipulati i preliminari. Secondo la Cassazione l'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta (Cass. 12744/2022). Secondo la Cassazione, la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l'annullamento, deve essere assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè, vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La mancanza di detto presupposto esclude, di per sé, l'annullamento, e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto più che l'art. 1971 cit., richiedendo, per l'annullamento della transazione la consapevolezza, in una delle parti, della temerarietà della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo (giurisprudenza risalente: v. Cass. nr. 5139 del 2003; più di recente, Cass., sez.lav., nr. 19023 del 2015 seguita, tra le tante,
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 da Cass. nr.14294 del 2017 e da Cass. nr.9206 del 2020). Nel caso di specie, deve ritenersi non sussista la temerarietà eccepita. Infatti, la citazione trascritta si fondava sull'ordinanza del 6/12/2016, pubblicata il 25 ottobre 2017, che aveva accolto il reclamo proposto dalla e aveva sospeso la procedura CP_1 esecutiva, in relazione ai beni di cui era proprietaria esclusiva la avendoli acquistati con atto per TA del CP_1 Per_2
14/9/1987, dal momento che la sentenza n. 67/15 del 20 gennaio 2015 della Corte di Appello di Salerno che aveva dichiarato simulato l'atto di compravendita, pendendo il ricorso per Cassazione, non era definitiva e non era esecutiva, in quanto dichiarativa. Nella pendenza del reclamo, il Giudice dell'Esecuzione, aveva accolto l'istanza di assegnazione della creditrice
[...]
e con decreto del 14/2/2017, corretto in data Parte_1
14/5/2018, aveva trasferito i beni, costringendo la ad CP_1 agire giudizialmente per tutelare il suo diritto di proprietà. L'atto introduttivo del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2643 e 2652 c.c., doveva essere obbligatoriamente trascritto. Avendo la citazione ad oggetto l'atto di conferimento del compendio immobiliare per TA , del 6/12/2017, Per_1 doveva avere ad oggetto tutti gli immobili conferiti, dal momento che la trascrizione della domanda deve riprodurre l'oggetto dell'atto del quale si chiede l'inefficacia e quindi di tutti gli immobili in esso ricompresi. Pertanto, non sussiste né l'obiettiva infondatezza della pretesa, né l'elemento soggettivo della mala fede, con conseguente rigetto della domanda. Parte attrice chiedeva, altresì, l'annullamento della transazione per la configurabilità dell'art. 1438 cc. Secondo la Cassazione, la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto;
il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo,
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (Cass. 17523/2011). Nel caso di specie la tutela del proprio diritto di proprietà attraverso un atto di citazione trascritto, avendo ad oggetto un'azione giudiziaria legittima, non può configurare la minaccia di cui all'art. 1438 c.c. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 e segg. c.c., ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (Cass. n. 20305/2015) Né può ritenersi fondata la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., per dolo incidente e per abuso del diritto, avendo la società
[...] intrapreso i giudizi solo per garantire i propri diritti nascenti CP_1 dall'acquisto degli immobili nel 1987 e quindi risalente a ben 26 anni prima del pignoramento di del 2013. Parte_1
La domanda attrice va pertanto rigettata.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1779/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto TRANSAZIONE, pendente tra
[...]
Parte_1 Parte_3
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...] CP_1
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al Parte_3 pagamento, in favore di delle spese di giudizio CP_1 che si liquidano in € 37951,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 N.R.G. 1779/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16