TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione collegiale, composto dai magistrati:
IA AS Presidente
TO DI OB Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 2388/2022 avente per oggetto: Divorzio Contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Promossa da:
, nato alla Spezia il 26.05.1973 (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dagli avv.ti Schiaffino e Battaglini
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata alla Spezia il 24.10.1976 (cod. fisc. ), assistita Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Biagi
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a fronte della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Riccò del Golfo (SP), in data 10 Agosto 2002, già Controparte_1 Parte_1 dichiarato con sentenza non definitiva del Tribunale della Spezia del 18.1.2024, con sentenza definitiva dichiarare vincolanti tra le parti le condizioni patrimoniali e di affidamento delle figlie indicate al punto 2.2. del ricorso introduttivo del giudizio, richiamate al punto 2.3. della memoria integrativa e che qui di seguito si riportano (con alcune variazioni che tengono conto di quanto occorso nel presente giudizio): con riguardo alle condizioni di affidamento delle figlie, disporre: a) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale manterranno la propria residenza, attualmente nell'abitazione sita in Riccò del Golfo (SP), Via Roma n.145/D. b) Per le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno nei rispettivi tempi di permanenza con le figlie. Le decisioni di maggiore interesse
1 per le figlie saranno prese congiuntamente, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per c) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e secondo lo schema di frequentazione Persona_1 predisposto nell'ambito della CTU e dell'integrazione di CTU espletate nel corso della causa di separazione n. R.G. 1248/2018 come modificato e integrato dal CTU in seno al pendente procedimento di divorzio;
d) I genitori dovranno ripartire tra loro in misura paritaria gli impegni di accompagnamento delle figlie, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, i trasporti per le visite mediche, le terapie, la partecipazione a corsi sportivi o extrascolastici o alle attività ludiche. e) Quando le due figlie avranno contemporanei impegni scolastici/extrascolastici o visite mediche, i genitori si ripartiranno il relativo onere, per cui una figlia verrà accompagnata dall'uno mentre l'altra dall'altro, nel caso in cui un genitore non possa accompagnare una figlia si potrà far ricorso a terzi soggetti;
nel caso in cui questo non dovesse essere possibile, i genitori cercheranno di trovare una soluzione (eventualmente anche riorganizzando le date degli impegni). Per f) Per l'accompagnamento di alle terapie i genitori si alterneranno, con una turnazione che preveda un eguale carico per ciascun genitore;
g) Ciascun genitore gestirà gli orari delle terapie nel giorno a sé assegnato compatibilmente con i propri orari Per di lavoro e sempre nel primario interesse della bambina. In linea generale, genitori accompagneranno alle terapie (anche in altre città diverse da quella che rappresenta il luogo di residenza) in maniera alternata. h) Per le vacanze natalizie, pasquali e estive i genitori faranno applicazione dello schema di frequentazione stabilito dal CTU nel corso della causa di separazione avente n.R.G. 1248/2018 Tribunale della Spezia. i) Per quanto attiene alla ripartizione delle 3 giornate mensili di permesso e dei mesi di congedo biennale previsti dalla L. 104/1992 per la disabilità di i genitori si regoleranno seguendo le indicazioni Persona_2 contenute nella relazione depositata dal CTU nella causa di separazione avente n. R.G. 1248/2018 Tribunale della Spezia nonché nell'integrazione alla CTU in corso depositata nella medesima causa. Con riguardo alle condizioni di mantenimento delle figlie minori ed ai profili di natura economica: j) Il Signor corrisponderà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento ordinario per Pt_1 CP_1 le figlie, un assegno mensile complessivo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), ossia € 225,00 (duecentoventicinque/00) per ciascuna bambina, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Detta somma sarà accreditata mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla RA , entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese. k) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso a favore del genitore anticipatario previa presentazione all'altro delle ricevute di spesa. I coniugi concordano che, al fine di determinare le spese straordinarie, si farà applicazione delle Linee Guida adottate dal Tribunale della Spezia (attualmente sono in vigore quelle adottate in data 13/12/2018). l) L'assegno unico universale per le figlie spetterà per 3/4 alla signora e per 1/4 al Signor CP_1 Pt_1
(il quale, diversamente, non potrebbe fruire dei benefici economici legati alle detrazioni fiscali di cui ha goduto nel tempo antecedente all'entrata in vigore della nuova legge che ha introdotto l'assegno unico universale). m) Non essendo attualmente possibile ripartire direttamente sul portale dell'INPS l'assegno unico universale nelle misure suindicate, le parti convengono di richiedere, sulla piattaforma INPS, la ripartizione dell'assegno nella misura del 50% ciascuno effettuando poi le necessarie compensazioni con rimborsi, con cadenza semestrale;
n) La signora continuerà a percepire sul proprio conto corrente personale o su carta prepagata alla CP_1 stessa intestata il contributo erogato dal 'Fondo Regionale per la Non Autosufficienza' della Liguria, attualmente pari ad euro 350,00. Con cadenza trimestrale, la RA invierà al Sig. estratto CP_1 Pt_1 conto relativo all'utilizzo del predetto contributo.
2 o) l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS alla figlia continuerà ad essere Persona_2 accreditata sul conto corrente postale n. 1058169259 intestato a;
Persona_2
p) Ciascun genitore è titolare di bancomat con addebito diretto sul conto corrente postale n. 1058169259 e sosterrà, attingendo all'indennità di accompagnamento di Sole, tutte le spese che si renderanno necessarie per la bambina, nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza emessa dal Tribunale della Spezia, dott. TO Di Roberto, il 16/05/2021 nella causa R.G. 1248/2018. Le spese dovranno essere sostenute da ciascun genitore sempre con l'utilizzo del bancomat, in modo che ciascuno potrà verificare l'utilizzo dell'indennità da parte dell'altro e che ogni spesa sia giustificata e tracciabile. Ciascun genitore potrà attingere all'indennità di accompagnamento di Sole per una somma massima mensile pari al 50% dell'importo totale che viene erogato alla bambina. q) I Signori e per individuare le spese da sostenere attingendo al Fondo Controparte_1 Parte_1
Regionale per la Non Autosufficienza' della Liguria e all'indennità di accompagnamento erogati per la Per disabilità di , faranno ricorso alle indicazioni ed ai criteri contenute nell'Ordinanza emessa dal Tribunale della Spezia, in persona del dott. TO Di Roberto, il 16/05/2021 nella causa avente n.R.G. 1248/2018. w) I coniugi sono economicamente indipendenti: nulla sarà pertanto corrisposto da alcuno di essi in favore dell'altro a titolo di assegno di mantenimento. Con condanna della parte resistente alla refusione delle spese e competenze di causa”.
Per la convenuta:
“a) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale manterranno la propria residenza, attualmente nell'abitazione sita in Riccò del Golfo (SP), Via Roma n.145/D. b) Per le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno nei rispettivi tempi di permanenza con le figlie. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno prese congiuntamente, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. c) Le figlie saranno collocate come da schema qui di seguito riportato e redatto dal CTU. …. I genitori si faranno carico di tutti gli impegni e della relativa gestione delle figlie nei rispettivi tempi di collocamento presso di loro, siano essi impegni scolastici o extrascolastici, e delle varie spese in questi frangenti (quali ad esempio: regali di compleanno, medicinali da banco, merende, e così via, come da protocollo di codesto Ill.mo Tribunale). Per Unicamente per la figlia :
- per le visite mediche e/o gli accertamenti (compresi visite ed accertamenti al Cepim o al Gaslini o di logopedia e/o comunque inerenti la sua disabilità, o per cure dentistiche e comunque per ogni necessità medica e diagnostica, sia presso la ASL sia privatamente, nessuna esclusa ad eccezione di mere visite ordinarie presso la pediatra di base) si dovrà far riferimento al regime dell'alternanza (valutata in base alla natura logistica della prestazione, ossia alternanza per visite a La Spezia, alternanza per Visite a Genova, e così via).
- Per le terapie e le cure di qualsivoglia natura, quali quelle di logopedia o di psicomotricità o comportamentali o di percorsi psicologici e comunque nessuna esclusa, si dovrà fare riferimento al calendario Per del collocamento e pertanto se ne occuperà il genitore presso il quale quel giorno è effettivamente collocata. Per Nel caso di visite da effettuarsi nel corso della mattina, verrà presa in carico dal genitore che la dovrà accompagnare la sera prima, dopo cena, alle 21,30. Per le vacanze natalizie, pasquali ed estive i genitori faranno applicazione dello schema di frequentazione stabilito dal CTU del 19/10/2024. Per_3
d) Per quanto attiene alla ripartizione delle 3 giornate mensili di permesso, si chiede che gli stessi vengano assegnati interamente a o in subordine gliene vengano assegnati due su tre. Controparte_1
Per i permessi di congedo biennale previsti dalla L. 104/1992 per la disabilità di , già divisa da Persona_2 precedenti provvedimenti al 50% tra i due genitori, il Sig. e la Sig.ra potranno utilizzare la Pt_1 CP_1
3 rimanente a loro spettante (rispetto appunto al 50 % iniziale cadauno), in caso di reale necessità di Per accudimento di per intere giornate e/o notti e non per poche ore. e) Il Signor corrisponderà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento ordinario per Pt_1 CP_1 le figlie, un assegno mensile complessivo di € 700,00 (settecento euro/00), ossia € 350,00 per ciascuna, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito della presente memoria, secondo la variazione degli indici ISTAT. Detta somma sarà accreditata mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
Contestualmente all'aumento del suddetto assegno di mantenimento delle figlie minori nella somma richiesta o in quella ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, si disporrà che l'assegno unico universale per i figli verrà attribuito nella misura del 50% a ciascuno dei genitori. La ripartizione/attribuzione dell'assegno unico sul portale dell'INPS avverrà al momento del deposito della sentenza e per l'anno corrente si opereranno le opportune compensazioni alla luce della precedente ripartizione, a fronte della quale sono già state percepite delle percentuali dai genitori, in base al numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno; f) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso a favore del genitore anticipatario previa presentazione all'altro delle ricevute di spesa. I coniugi concordano che, al fine di determinare le spese straordinarie, si farà applicazione delle Linee Guida adottate dal Tribunale della Spezia (attualmente sono in vigore quelle adottate in data 13/12/2018). g) È espressamente vietata ogni forma di compensazione ed in particolare tra spese di mantenimento e spese straordinarie. Per h) Gestione delle somme che pervengono alla figlia a titolo di indennità di accompagnamento. I genitori hanno provveduto all'apertura del conto corrente postale n. 1058169259 intestato a e fanno Persona_2 accreditare, sullo stesso, l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS alla figlia. Ciascun genitore è titolare di bancomat con addebito diretto sul conto corrente postale n. 1058169259 e sosterrà, attingendo all'indennità di accompagnamento di Sole, tutte le spese qui di seguito descritte: spese mediche sanitarie (visite mediche presso Strutture pubbliche o Private;
acquisto di farmaci, parafarmaci, dispositivi medici;
creme viso/corpo e per l'igiene personale specifici per la pelle, come prescritti dal pediatra o dottore;
scarpe ortopediche e plantari;
occhiali, lenti e prodotti per la pulizia degli occhiali;
spese per i complementi d'arredo particolari necessarie al supporto della sua disabilità, sedie ergonomiche e simili, sempre su indicazione del medico o di figure specialistiche). Ed ancora spese per l'acquisto di supporti informatico software da utilizzare Per per la didattica, per le terapie, per lo sviluppo delle capacità cognitive, creative, relazionali di (computer, tablet, iPad, telecamera, macchina fotografica, ecc) come specifiche da indicazioni del medico specialista o Per medico di base e di docenti che seguono . Ed ancora spese specifiche di supporto alla disabilità sempre su consiglio e prescrizione medica come materiale specifico per lo studio. Nel caso in cui detta indennità non fosse sufficiente a coprire le spese mediche, terapiche e scolastiche/didattiche e/o per supporti alla disabilità Per di e per eventuali personale specializzato necessario a curare la sua disabilità, le somme eccedenti l'indennità mensile saranno corrisposte dai genitori al 50% ciascuno, in forza sempre del Protocollo del Tribunale della Spezia. Eventuali eccedenze mensili resteranno sul conto, per far fronte appunto alle necessità Per mediche e terapiche o di educative di . Le spese dovranno essere sostenute da ciascun genitore sempre con l'utilizzo del bancomat, in modo che ciascuno potrà verificare l'utilizzo dell'indennità da parte dell'altro e che ogni spesa sia giustificata e tracciabile. Ciascun genitore potrà attingere all'indennità di accompagnamento di Sole per una somma massima mensile pari al 50% dell'importo totale che viene erogato alla bambina o comunque con comune accordo provvedere alla spesa necessaria. Trimestralmente entrambi i genitori provvederanno a scambiarsi e a inoltrarsi idonea rendicontazione delle spese affrontate. i) I coniugi dichiarano fin d'ora di concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto del documento di identità necessario per l'espatrio delle figlie. Con condanna alle spese del Sig. Pt_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
4 e hanno contratto matrimonio in Riccò del Golfo in data 10.08.2002. Pt_1 CP_1
Per_ Dalla loro unione sono nate due figlie, (il 20.08.2008) e (il 14.06.2014). Persona_1
La separazione è stata pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza n. 304/2022 del
28.04.2022, ove è stato anche preso atto delle condizioni di affidamento, mantenimento e accessorie frutto dell'accordo raggiunto dalle parti in quella sede.
L'odierno giudizio di divorzio è stato introdotto da in data 12.12.2022. Pt_1
Costituitasi anche parte convenuta, si è tenuta l'udienza presidenziale, il giorno 14.2.2023.
Con i provvedimenti temporanei e urgenti successivamente assunti sono state confermate le precedenti condizioni di separazione.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata quindi dichiarata con sentenza parziale n.
75/2024.
In corso di istruttoria si è proceduto all'ascolto assistito di (cfr. verbale d'udienza del Per_1
28.2.2024) ed è stata disposta una nuova CTU sul nucleo familiare.
L'elaborato, a firma del dott. (lo stesso professionista che aveva svolto le operazioni Per_3 peritali nel precedente giudizio) è stato depositato in data 19.10.2024.
Vanno ora decise le restanti domande delle parti, all'esito del deposito degli scritti conclusioni di rito.
Si evidenzia in primo luogo come continui a non esservi questione sulla condivisione dell'affidamento delle due minori ad entrambi i genitori e sulla loro collocazione prevalente presso la madre.
Quanto, invece, al regime delle visite paterne, aveva formulato alcune contestazioni, CP_1 rappresentando in particolare la situazione di disagio vissuta da Per_1
Sono stati pertanto disposti gli approfondimenti di cui alle premesse.
Le attività svolte in ambito peritale hanno consentito di superare il contrasto insorto tra le parti, mediante il suggerimento di un nuovo calendario (cfr. pagina 21 di CTU), approvato sia dal ricorrente sia dalla convenuta.
Detto calendario è strutturato su quattro settimane (non più su tre come era in sede di separazione). Per_ Esso prevede: quanto a , che ella stia con il padre a settimane alterne dal martedì alle ore 21.00 al mercoledì alle ore 21.00 e nelle altre due settimane nel week end, dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 20.00; quanto ad che ella stia con il padre dal martedì al mercoledì Per_1 della terza e della quarta settimana (in un caso quindi insieme alla sorella) e nei week end, dal sabato Per_ alla domenica, della prima e della seconda settimana (in un caso quindi di nuovo insieme a .
E' ora calendarizzato, diversamente da prima, un fine settimana che entrambe le sorelle trascorrono presso la madre.
5 Altra novità rilevante è la permanenza di Sole presso il padre nei fine settimana anticipata già dal venerdì.
Il CTU ha esposto nel dettaglio le ragioni dei cambiamenti proposti, tenendo conto in particolare delle Per_ esigenze e delle condizioni sia di (che affetta da Sindrome di Down), sia di Per_1
Il Tribunale può, dunque, senz'altro provvedere in conformità a tali indicazioni, anche considerato il consenso manifestato dai genitori.
Quanto alle vacanze estive, natalizie e pasquali, continuerà a farsi riferimento alle condizioni di separazione.
Va aggiunto che è venuto meno l'accordo tra le parti circa la ripartizione paritaria (a prescindere, cioè, dai rispettivi tempi di calendario) dei complessivi oneri di accompagnamento delle due figlie
(per esempio per i trasporti per le visite mediche e per le terapie, per la partecipazione a corsi sportivi o extrascolastici o alle attività ludiche, ecc.).
Gentile, infatti, nella presente sede ha lamentato (producendo numerose mail scambiate con l'ex marito nel periodo di interesse) che controparte di fatto abbia spesso disatteso gli impegni assunto al riguardo in sede di separazione. ha contestato, sostenendo di aver di regola adempiuto ai suoi doveri, sempre Pt_1 compatibilmente con i propri turni di lavoro.
Sul punto ci si può limitare a prendere atto del sopravvenuto contrasto, provvedendo quindi nel senso ordinario, come richiesto dalla madre, così che i genitori, salvi diversi accordi, si faranno carico di tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici in questione e della relativa gestione nei tempi di collocamento delle figlie presso di loro;
tanto con la sola eccezione delle visite mediche e/o degli Per_ accertamenti per per cui continuerà a valere il regime dell'alternanza.
Passando agli aspetti economici, occorre accertare le attuali condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, al fine di determinare la misura congrua del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della prole. continua a lavorare come autista alle dipendenze di ATC e il suo reddito, quale risultante Pt_1 dall'ultima certificazione unica in atti (per l'anno 2024) è di 33.696,49 euro lordi, con imposta netta di poco meno di 7.000,00 euro, analogo in sostanza a quello dei due anni precedenti.
Il ricorrente vive con la nuova compagna (che lavora come operatrice scolastica) in Riccò del Golfo, in immobile condotto in locazione (canone di 500,00 euro).
Anche per i redditi di , impiegata come insegnante nella scuola pubblica, può farsi riferimento CP_1 alla Certificazione Unica 2025, risultando quasi 26.000,00 euro lordi, con imposta netta di circa
3.800,00 euro, analogamente a quanto dichiarato negli anni precedenti.
6 La convenuta, che si è risposata da pochi mesi, in attuazione degli accordi di separazione è divenuta proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale sita in Riccò del Golfo e deve far fronte agli oneri legati al finanziamento contratto per il costo di tale immobile, pari 250,00 euro al mese, oltre a quelli per il prestito contratto per l'auto (230,00 euro al mese).
Ulteriormente, va rilevato che nelle more del giudizio sono venuti meno i presupposti per l'erogazione dei 350,00 euro del 'Fondo Regionale per la Non Autosufficienza' della Liguria precedentemente Per_ percepiti da e utilizzati per sostenere varie spese nell'interesse di CP_1
Altresì, risultano da ultimo ridotte le ore di cui l'odierna convenuta può beneficiare settimanalmente per l'assistenza domiciliare.
Il nucleo continua, invece, a beneficiare dell'indennità di accompagnamento erogata da INPS per la figlia.
Può quindi prendersi atto del perdurante accordo tra le parti in merito all'accredito dei relativi importi sul conto corrente postale n. 1058169259 intestato alla minore e all'utilizzo dei bancomat nella loro titolarità per attingere, ciascuno per una somma massima mensile pari al 50% dell'importo totale Per_ erogato, a quanto necessario per sostenere le spese per
Quanto all'individuazione delle tipologie di spesa da coprire con l'indennità in oggetto, il Collegio ritiene, in assenza di specifiche ragioni di segno contrario dedotte in atti, di continuare a fare riferimento a quanto indicato all'epoca del giudizio di separazione nell'ordinanza emessa da G.I. in data 16.05.2021 (laddove è stato fatto riferimento a: “spese mediche/sanitarie - visite mediche presso
Strutture Pubbliche o Private;
acquisto di farmaci, parafarmaci, dispositivi medici;
creme viso/corpo e prodotti per l'igiene personale specifici per la pelle, come prescritti dal pediatra;
scarpe ortopediche e plantari;
occhiali e prodotti per la pulizia degli occhiali;
spese per complementi d'arredo particolari, sedie ergonomiche e simili, sempre su indicazione del pediatra;
spese di Per_ trasporto - per accompagnare alle terapie o alle attività extrascolastiche/motorie/sportive; per il rimborso dovendosi considerare i costi effettivamente sostenuti, come documentati;
spese per l'acquisto di libri di ogni genere o di giochi con finalità didattiche o ricreative;
spese per attività ludiche e ricreative come gite in parchi a tema e simili, specificamente consigliate come supporto alla disabilità (con possibilità di acquisire una certificazione o indicazione da parte del pediatra); spese per l'acquisto di abbigliamento, scarpe o attrezzi richiesti per lo svolgimento di terapie, attività extrascolastiche, sportive o motorie, ad es. abbigliamento o attrezzi per la ginnastica o la piscina;
spese per l'acquisto di strumenti informatici o software da utilizzare per la didattica, per le terapie o per lo sviluppo delle capacità cognitive, creative e relazionali di Sole, computer, tablet, Ipad, telecamera, macchina fotografica, ecc., come giustificate da specifiche indicazioni del pediatra o Per_ degli insegnanti che seguono;
spese per educatrice/baby sitter”).
7 Ebbene, valutati complessivamente tutti gli elementi sopra sinteticamente riportati, così come le ultime documentate sopravvenienze, si ritiene che le modifiche richieste da siano congrue. CP_1
Può pertanto disporsi: da un lato, che l'assegno unico sia percepito al 50% (non più per ¾ da ), CP_1 in considerazione dell'impossibilità di ottenere direttamente da INPS quote non paritarie e dell'opportunità di semplificare la successiva gestione del dare/avere tra le parti;
dall'altro, che il contributo dovuto dal ricorrente sia aumentato fino a 700,00 euro mensili complessivamente, in luogo dei precedenti 450,00 euro, tenuto conto della maggiore somma che d'ora in avanti verrà percepita da a titolo di assegno unico, della necessaria rivalutazione dell'assegno e del venire meno Pt_1 del sostegno costituito dal fondo regionale di cui sopra.
Ultima questione discussa è quella relativa ai tre giorni di permesso mensili concessi ai sensi della legge 104/92.
Al riguardo si ritiene che la domanda formulata da non sia meritevole di accoglimento: il CP_1 mantenimento della ripartizione paritaria già concordata, infatti, si giustifica alla luce del regime dell'alternanza disposto anche in questa sede in merito alla gestione delle visite mediche e/o degli accertamenti per Sole, oltre che della possibilità contrattuale di cui solo dispone con il suo CP_1 datore di lavoro di frazionare i giorni di spettanza in mezze giornate ed ore.
Nulla da provvedere, infine, sui permessi di congedo biennale previsti sempre dalla L. 104/1992, visto che sulla loro ripartizione paritaria le parti continuano a concordare, per il resto non potendo che essere rimessa al prudente apprezzamento di ciascun genitore ogni valutazione circa l'uso più opportuno, sempre nei presupposti di legge, del relativo beneficio, tenuto conto delle esigenze da soddisfare e dell'eventuale possibilità nel singolo caso di ricorrere ad altri strumenti a disposizione o modi di organizzarsi.
Le spese di lite vengono compensate, stanti natura ed esito del giudizio e considerata in ogni caso l'attività svolta nell'interesse delle minori.
Il costo di CTU, come liquidato in corso di causa con apposito decreto del 18.11.2024, nei rapporti interni è posto a carico di entrambe le parti, in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2388/2022 R.G.A.C., dato atto della sentenza parziale n. 75/2024 che ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così provvede: Per_ dispone l'affidamento condiviso delle figlie delle parti, e ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente delle stesse presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le due minori, di regola, secondo lo schema di cui a pagina 21 della CTU depositata nel presente giudizio, come specificato in parte motiva;
8 dispone, sempre salvi diversi accordi fra le parti, che le minori: durante le vacanze natalizie trascorreranno i giorni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, continuando a rispettare l'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze pasquali trascorrano con un genitore tre giorni che includeranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche continuative, in periodi da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
dispone che i genitori si facciano carico di tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e della relativa gestione nei rispettivi tempi di collocamento delle stesse presso di loro, fatta eccezione per le visite mediche e/o degli accertamenti per Sole, per i quali va applicato il regime dell'alternanza; pone a carico di un contributo per il mantenimento della prole di 700,00 euro al mese Pt_1 complessivamente (350,00 euro per ciascuna figlia), da versarsi entro il 5 di ogni mese in favore dell'odierna convenuta, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle due minori, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18; dispone che l'assegno unico per il nucleo sia percepito da entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna;
prende atto del perdurante accordo tra le parti in merito all'accredito dell'indennità di Per_ accompagnamento erogata dall'INPS in favore di sul conto corrente postale n. 1058169259 intestato alla minore e all'utilizzo dei bancomat nella loro titolarità per attingere, ciascuno per una somma massima mensile pari al 50% dell'importo totale erogato, all'indennità suddetta per sostenere le spese necessarie per la figlia;
disponendo che dette spese siano individuate sulla scorta di quanto specificato in parte motiva;
dispone che i permessi concessi ai sensi della legge 104/92 siano ripartiti in pari quota tra le parti;
dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo della CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso alla Spezia in data 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
TO DI OB IA AS
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione collegiale, composto dai magistrati:
IA AS Presidente
TO DI OB Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 2388/2022 avente per oggetto: Divorzio Contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Promossa da:
, nato alla Spezia il 26.05.1973 (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dagli avv.ti Schiaffino e Battaglini
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata alla Spezia il 24.10.1976 (cod. fisc. ), assistita Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Biagi
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a fronte della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Riccò del Golfo (SP), in data 10 Agosto 2002, già Controparte_1 Parte_1 dichiarato con sentenza non definitiva del Tribunale della Spezia del 18.1.2024, con sentenza definitiva dichiarare vincolanti tra le parti le condizioni patrimoniali e di affidamento delle figlie indicate al punto 2.2. del ricorso introduttivo del giudizio, richiamate al punto 2.3. della memoria integrativa e che qui di seguito si riportano (con alcune variazioni che tengono conto di quanto occorso nel presente giudizio): con riguardo alle condizioni di affidamento delle figlie, disporre: a) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale manterranno la propria residenza, attualmente nell'abitazione sita in Riccò del Golfo (SP), Via Roma n.145/D. b) Per le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno nei rispettivi tempi di permanenza con le figlie. Le decisioni di maggiore interesse
1 per le figlie saranno prese congiuntamente, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per c) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e secondo lo schema di frequentazione Persona_1 predisposto nell'ambito della CTU e dell'integrazione di CTU espletate nel corso della causa di separazione n. R.G. 1248/2018 come modificato e integrato dal CTU in seno al pendente procedimento di divorzio;
d) I genitori dovranno ripartire tra loro in misura paritaria gli impegni di accompagnamento delle figlie, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, i trasporti per le visite mediche, le terapie, la partecipazione a corsi sportivi o extrascolastici o alle attività ludiche. e) Quando le due figlie avranno contemporanei impegni scolastici/extrascolastici o visite mediche, i genitori si ripartiranno il relativo onere, per cui una figlia verrà accompagnata dall'uno mentre l'altra dall'altro, nel caso in cui un genitore non possa accompagnare una figlia si potrà far ricorso a terzi soggetti;
nel caso in cui questo non dovesse essere possibile, i genitori cercheranno di trovare una soluzione (eventualmente anche riorganizzando le date degli impegni). Per f) Per l'accompagnamento di alle terapie i genitori si alterneranno, con una turnazione che preveda un eguale carico per ciascun genitore;
g) Ciascun genitore gestirà gli orari delle terapie nel giorno a sé assegnato compatibilmente con i propri orari Per di lavoro e sempre nel primario interesse della bambina. In linea generale, genitori accompagneranno alle terapie (anche in altre città diverse da quella che rappresenta il luogo di residenza) in maniera alternata. h) Per le vacanze natalizie, pasquali e estive i genitori faranno applicazione dello schema di frequentazione stabilito dal CTU nel corso della causa di separazione avente n.R.G. 1248/2018 Tribunale della Spezia. i) Per quanto attiene alla ripartizione delle 3 giornate mensili di permesso e dei mesi di congedo biennale previsti dalla L. 104/1992 per la disabilità di i genitori si regoleranno seguendo le indicazioni Persona_2 contenute nella relazione depositata dal CTU nella causa di separazione avente n. R.G. 1248/2018 Tribunale della Spezia nonché nell'integrazione alla CTU in corso depositata nella medesima causa. Con riguardo alle condizioni di mantenimento delle figlie minori ed ai profili di natura economica: j) Il Signor corrisponderà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento ordinario per Pt_1 CP_1 le figlie, un assegno mensile complessivo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), ossia € 225,00 (duecentoventicinque/00) per ciascuna bambina, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Detta somma sarà accreditata mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla RA , entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese. k) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso a favore del genitore anticipatario previa presentazione all'altro delle ricevute di spesa. I coniugi concordano che, al fine di determinare le spese straordinarie, si farà applicazione delle Linee Guida adottate dal Tribunale della Spezia (attualmente sono in vigore quelle adottate in data 13/12/2018). l) L'assegno unico universale per le figlie spetterà per 3/4 alla signora e per 1/4 al Signor CP_1 Pt_1
(il quale, diversamente, non potrebbe fruire dei benefici economici legati alle detrazioni fiscali di cui ha goduto nel tempo antecedente all'entrata in vigore della nuova legge che ha introdotto l'assegno unico universale). m) Non essendo attualmente possibile ripartire direttamente sul portale dell'INPS l'assegno unico universale nelle misure suindicate, le parti convengono di richiedere, sulla piattaforma INPS, la ripartizione dell'assegno nella misura del 50% ciascuno effettuando poi le necessarie compensazioni con rimborsi, con cadenza semestrale;
n) La signora continuerà a percepire sul proprio conto corrente personale o su carta prepagata alla CP_1 stessa intestata il contributo erogato dal 'Fondo Regionale per la Non Autosufficienza' della Liguria, attualmente pari ad euro 350,00. Con cadenza trimestrale, la RA invierà al Sig. estratto CP_1 Pt_1 conto relativo all'utilizzo del predetto contributo.
2 o) l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS alla figlia continuerà ad essere Persona_2 accreditata sul conto corrente postale n. 1058169259 intestato a;
Persona_2
p) Ciascun genitore è titolare di bancomat con addebito diretto sul conto corrente postale n. 1058169259 e sosterrà, attingendo all'indennità di accompagnamento di Sole, tutte le spese che si renderanno necessarie per la bambina, nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza emessa dal Tribunale della Spezia, dott. TO Di Roberto, il 16/05/2021 nella causa R.G. 1248/2018. Le spese dovranno essere sostenute da ciascun genitore sempre con l'utilizzo del bancomat, in modo che ciascuno potrà verificare l'utilizzo dell'indennità da parte dell'altro e che ogni spesa sia giustificata e tracciabile. Ciascun genitore potrà attingere all'indennità di accompagnamento di Sole per una somma massima mensile pari al 50% dell'importo totale che viene erogato alla bambina. q) I Signori e per individuare le spese da sostenere attingendo al Fondo Controparte_1 Parte_1
Regionale per la Non Autosufficienza' della Liguria e all'indennità di accompagnamento erogati per la Per disabilità di , faranno ricorso alle indicazioni ed ai criteri contenute nell'Ordinanza emessa dal Tribunale della Spezia, in persona del dott. TO Di Roberto, il 16/05/2021 nella causa avente n.R.G. 1248/2018. w) I coniugi sono economicamente indipendenti: nulla sarà pertanto corrisposto da alcuno di essi in favore dell'altro a titolo di assegno di mantenimento. Con condanna della parte resistente alla refusione delle spese e competenze di causa”.
Per la convenuta:
“a) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale manterranno la propria residenza, attualmente nell'abitazione sita in Riccò del Golfo (SP), Via Roma n.145/D. b) Per le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno nei rispettivi tempi di permanenza con le figlie. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno prese congiuntamente, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. c) Le figlie saranno collocate come da schema qui di seguito riportato e redatto dal CTU. …. I genitori si faranno carico di tutti gli impegni e della relativa gestione delle figlie nei rispettivi tempi di collocamento presso di loro, siano essi impegni scolastici o extrascolastici, e delle varie spese in questi frangenti (quali ad esempio: regali di compleanno, medicinali da banco, merende, e così via, come da protocollo di codesto Ill.mo Tribunale). Per Unicamente per la figlia :
- per le visite mediche e/o gli accertamenti (compresi visite ed accertamenti al Cepim o al Gaslini o di logopedia e/o comunque inerenti la sua disabilità, o per cure dentistiche e comunque per ogni necessità medica e diagnostica, sia presso la ASL sia privatamente, nessuna esclusa ad eccezione di mere visite ordinarie presso la pediatra di base) si dovrà far riferimento al regime dell'alternanza (valutata in base alla natura logistica della prestazione, ossia alternanza per visite a La Spezia, alternanza per Visite a Genova, e così via).
- Per le terapie e le cure di qualsivoglia natura, quali quelle di logopedia o di psicomotricità o comportamentali o di percorsi psicologici e comunque nessuna esclusa, si dovrà fare riferimento al calendario Per del collocamento e pertanto se ne occuperà il genitore presso il quale quel giorno è effettivamente collocata. Per Nel caso di visite da effettuarsi nel corso della mattina, verrà presa in carico dal genitore che la dovrà accompagnare la sera prima, dopo cena, alle 21,30. Per le vacanze natalizie, pasquali ed estive i genitori faranno applicazione dello schema di frequentazione stabilito dal CTU del 19/10/2024. Per_3
d) Per quanto attiene alla ripartizione delle 3 giornate mensili di permesso, si chiede che gli stessi vengano assegnati interamente a o in subordine gliene vengano assegnati due su tre. Controparte_1
Per i permessi di congedo biennale previsti dalla L. 104/1992 per la disabilità di , già divisa da Persona_2 precedenti provvedimenti al 50% tra i due genitori, il Sig. e la Sig.ra potranno utilizzare la Pt_1 CP_1
3 rimanente a loro spettante (rispetto appunto al 50 % iniziale cadauno), in caso di reale necessità di Per accudimento di per intere giornate e/o notti e non per poche ore. e) Il Signor corrisponderà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento ordinario per Pt_1 CP_1 le figlie, un assegno mensile complessivo di € 700,00 (settecento euro/00), ossia € 350,00 per ciascuna, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito della presente memoria, secondo la variazione degli indici ISTAT. Detta somma sarà accreditata mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
Contestualmente all'aumento del suddetto assegno di mantenimento delle figlie minori nella somma richiesta o in quella ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, si disporrà che l'assegno unico universale per i figli verrà attribuito nella misura del 50% a ciascuno dei genitori. La ripartizione/attribuzione dell'assegno unico sul portale dell'INPS avverrà al momento del deposito della sentenza e per l'anno corrente si opereranno le opportune compensazioni alla luce della precedente ripartizione, a fronte della quale sono già state percepite delle percentuali dai genitori, in base al numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno; f) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso a favore del genitore anticipatario previa presentazione all'altro delle ricevute di spesa. I coniugi concordano che, al fine di determinare le spese straordinarie, si farà applicazione delle Linee Guida adottate dal Tribunale della Spezia (attualmente sono in vigore quelle adottate in data 13/12/2018). g) È espressamente vietata ogni forma di compensazione ed in particolare tra spese di mantenimento e spese straordinarie. Per h) Gestione delle somme che pervengono alla figlia a titolo di indennità di accompagnamento. I genitori hanno provveduto all'apertura del conto corrente postale n. 1058169259 intestato a e fanno Persona_2 accreditare, sullo stesso, l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS alla figlia. Ciascun genitore è titolare di bancomat con addebito diretto sul conto corrente postale n. 1058169259 e sosterrà, attingendo all'indennità di accompagnamento di Sole, tutte le spese qui di seguito descritte: spese mediche sanitarie (visite mediche presso Strutture pubbliche o Private;
acquisto di farmaci, parafarmaci, dispositivi medici;
creme viso/corpo e per l'igiene personale specifici per la pelle, come prescritti dal pediatra o dottore;
scarpe ortopediche e plantari;
occhiali, lenti e prodotti per la pulizia degli occhiali;
spese per i complementi d'arredo particolari necessarie al supporto della sua disabilità, sedie ergonomiche e simili, sempre su indicazione del medico o di figure specialistiche). Ed ancora spese per l'acquisto di supporti informatico software da utilizzare Per per la didattica, per le terapie, per lo sviluppo delle capacità cognitive, creative, relazionali di (computer, tablet, iPad, telecamera, macchina fotografica, ecc) come specifiche da indicazioni del medico specialista o Per medico di base e di docenti che seguono . Ed ancora spese specifiche di supporto alla disabilità sempre su consiglio e prescrizione medica come materiale specifico per lo studio. Nel caso in cui detta indennità non fosse sufficiente a coprire le spese mediche, terapiche e scolastiche/didattiche e/o per supporti alla disabilità Per di e per eventuali personale specializzato necessario a curare la sua disabilità, le somme eccedenti l'indennità mensile saranno corrisposte dai genitori al 50% ciascuno, in forza sempre del Protocollo del Tribunale della Spezia. Eventuali eccedenze mensili resteranno sul conto, per far fronte appunto alle necessità Per mediche e terapiche o di educative di . Le spese dovranno essere sostenute da ciascun genitore sempre con l'utilizzo del bancomat, in modo che ciascuno potrà verificare l'utilizzo dell'indennità da parte dell'altro e che ogni spesa sia giustificata e tracciabile. Ciascun genitore potrà attingere all'indennità di accompagnamento di Sole per una somma massima mensile pari al 50% dell'importo totale che viene erogato alla bambina o comunque con comune accordo provvedere alla spesa necessaria. Trimestralmente entrambi i genitori provvederanno a scambiarsi e a inoltrarsi idonea rendicontazione delle spese affrontate. i) I coniugi dichiarano fin d'ora di concedersi reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto del documento di identità necessario per l'espatrio delle figlie. Con condanna alle spese del Sig. Pt_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
4 e hanno contratto matrimonio in Riccò del Golfo in data 10.08.2002. Pt_1 CP_1
Per_ Dalla loro unione sono nate due figlie, (il 20.08.2008) e (il 14.06.2014). Persona_1
La separazione è stata pronunciata dal Tribunale della Spezia con sentenza n. 304/2022 del
28.04.2022, ove è stato anche preso atto delle condizioni di affidamento, mantenimento e accessorie frutto dell'accordo raggiunto dalle parti in quella sede.
L'odierno giudizio di divorzio è stato introdotto da in data 12.12.2022. Pt_1
Costituitasi anche parte convenuta, si è tenuta l'udienza presidenziale, il giorno 14.2.2023.
Con i provvedimenti temporanei e urgenti successivamente assunti sono state confermate le precedenti condizioni di separazione.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata quindi dichiarata con sentenza parziale n.
75/2024.
In corso di istruttoria si è proceduto all'ascolto assistito di (cfr. verbale d'udienza del Per_1
28.2.2024) ed è stata disposta una nuova CTU sul nucleo familiare.
L'elaborato, a firma del dott. (lo stesso professionista che aveva svolto le operazioni Per_3 peritali nel precedente giudizio) è stato depositato in data 19.10.2024.
Vanno ora decise le restanti domande delle parti, all'esito del deposito degli scritti conclusioni di rito.
Si evidenzia in primo luogo come continui a non esservi questione sulla condivisione dell'affidamento delle due minori ad entrambi i genitori e sulla loro collocazione prevalente presso la madre.
Quanto, invece, al regime delle visite paterne, aveva formulato alcune contestazioni, CP_1 rappresentando in particolare la situazione di disagio vissuta da Per_1
Sono stati pertanto disposti gli approfondimenti di cui alle premesse.
Le attività svolte in ambito peritale hanno consentito di superare il contrasto insorto tra le parti, mediante il suggerimento di un nuovo calendario (cfr. pagina 21 di CTU), approvato sia dal ricorrente sia dalla convenuta.
Detto calendario è strutturato su quattro settimane (non più su tre come era in sede di separazione). Per_ Esso prevede: quanto a , che ella stia con il padre a settimane alterne dal martedì alle ore 21.00 al mercoledì alle ore 21.00 e nelle altre due settimane nel week end, dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 20.00; quanto ad che ella stia con il padre dal martedì al mercoledì Per_1 della terza e della quarta settimana (in un caso quindi insieme alla sorella) e nei week end, dal sabato Per_ alla domenica, della prima e della seconda settimana (in un caso quindi di nuovo insieme a .
E' ora calendarizzato, diversamente da prima, un fine settimana che entrambe le sorelle trascorrono presso la madre.
5 Altra novità rilevante è la permanenza di Sole presso il padre nei fine settimana anticipata già dal venerdì.
Il CTU ha esposto nel dettaglio le ragioni dei cambiamenti proposti, tenendo conto in particolare delle Per_ esigenze e delle condizioni sia di (che affetta da Sindrome di Down), sia di Per_1
Il Tribunale può, dunque, senz'altro provvedere in conformità a tali indicazioni, anche considerato il consenso manifestato dai genitori.
Quanto alle vacanze estive, natalizie e pasquali, continuerà a farsi riferimento alle condizioni di separazione.
Va aggiunto che è venuto meno l'accordo tra le parti circa la ripartizione paritaria (a prescindere, cioè, dai rispettivi tempi di calendario) dei complessivi oneri di accompagnamento delle due figlie
(per esempio per i trasporti per le visite mediche e per le terapie, per la partecipazione a corsi sportivi o extrascolastici o alle attività ludiche, ecc.).
Gentile, infatti, nella presente sede ha lamentato (producendo numerose mail scambiate con l'ex marito nel periodo di interesse) che controparte di fatto abbia spesso disatteso gli impegni assunto al riguardo in sede di separazione. ha contestato, sostenendo di aver di regola adempiuto ai suoi doveri, sempre Pt_1 compatibilmente con i propri turni di lavoro.
Sul punto ci si può limitare a prendere atto del sopravvenuto contrasto, provvedendo quindi nel senso ordinario, come richiesto dalla madre, così che i genitori, salvi diversi accordi, si faranno carico di tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici in questione e della relativa gestione nei tempi di collocamento delle figlie presso di loro;
tanto con la sola eccezione delle visite mediche e/o degli Per_ accertamenti per per cui continuerà a valere il regime dell'alternanza.
Passando agli aspetti economici, occorre accertare le attuali condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, al fine di determinare la misura congrua del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della prole. continua a lavorare come autista alle dipendenze di ATC e il suo reddito, quale risultante Pt_1 dall'ultima certificazione unica in atti (per l'anno 2024) è di 33.696,49 euro lordi, con imposta netta di poco meno di 7.000,00 euro, analogo in sostanza a quello dei due anni precedenti.
Il ricorrente vive con la nuova compagna (che lavora come operatrice scolastica) in Riccò del Golfo, in immobile condotto in locazione (canone di 500,00 euro).
Anche per i redditi di , impiegata come insegnante nella scuola pubblica, può farsi riferimento CP_1 alla Certificazione Unica 2025, risultando quasi 26.000,00 euro lordi, con imposta netta di circa
3.800,00 euro, analogamente a quanto dichiarato negli anni precedenti.
6 La convenuta, che si è risposata da pochi mesi, in attuazione degli accordi di separazione è divenuta proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale sita in Riccò del Golfo e deve far fronte agli oneri legati al finanziamento contratto per il costo di tale immobile, pari 250,00 euro al mese, oltre a quelli per il prestito contratto per l'auto (230,00 euro al mese).
Ulteriormente, va rilevato che nelle more del giudizio sono venuti meno i presupposti per l'erogazione dei 350,00 euro del 'Fondo Regionale per la Non Autosufficienza' della Liguria precedentemente Per_ percepiti da e utilizzati per sostenere varie spese nell'interesse di CP_1
Altresì, risultano da ultimo ridotte le ore di cui l'odierna convenuta può beneficiare settimanalmente per l'assistenza domiciliare.
Il nucleo continua, invece, a beneficiare dell'indennità di accompagnamento erogata da INPS per la figlia.
Può quindi prendersi atto del perdurante accordo tra le parti in merito all'accredito dei relativi importi sul conto corrente postale n. 1058169259 intestato alla minore e all'utilizzo dei bancomat nella loro titolarità per attingere, ciascuno per una somma massima mensile pari al 50% dell'importo totale Per_ erogato, a quanto necessario per sostenere le spese per
Quanto all'individuazione delle tipologie di spesa da coprire con l'indennità in oggetto, il Collegio ritiene, in assenza di specifiche ragioni di segno contrario dedotte in atti, di continuare a fare riferimento a quanto indicato all'epoca del giudizio di separazione nell'ordinanza emessa da G.I. in data 16.05.2021 (laddove è stato fatto riferimento a: “spese mediche/sanitarie - visite mediche presso
Strutture Pubbliche o Private;
acquisto di farmaci, parafarmaci, dispositivi medici;
creme viso/corpo e prodotti per l'igiene personale specifici per la pelle, come prescritti dal pediatra;
scarpe ortopediche e plantari;
occhiali e prodotti per la pulizia degli occhiali;
spese per complementi d'arredo particolari, sedie ergonomiche e simili, sempre su indicazione del pediatra;
spese di Per_ trasporto - per accompagnare alle terapie o alle attività extrascolastiche/motorie/sportive; per il rimborso dovendosi considerare i costi effettivamente sostenuti, come documentati;
spese per l'acquisto di libri di ogni genere o di giochi con finalità didattiche o ricreative;
spese per attività ludiche e ricreative come gite in parchi a tema e simili, specificamente consigliate come supporto alla disabilità (con possibilità di acquisire una certificazione o indicazione da parte del pediatra); spese per l'acquisto di abbigliamento, scarpe o attrezzi richiesti per lo svolgimento di terapie, attività extrascolastiche, sportive o motorie, ad es. abbigliamento o attrezzi per la ginnastica o la piscina;
spese per l'acquisto di strumenti informatici o software da utilizzare per la didattica, per le terapie o per lo sviluppo delle capacità cognitive, creative e relazionali di Sole, computer, tablet, Ipad, telecamera, macchina fotografica, ecc., come giustificate da specifiche indicazioni del pediatra o Per_ degli insegnanti che seguono;
spese per educatrice/baby sitter”).
7 Ebbene, valutati complessivamente tutti gli elementi sopra sinteticamente riportati, così come le ultime documentate sopravvenienze, si ritiene che le modifiche richieste da siano congrue. CP_1
Può pertanto disporsi: da un lato, che l'assegno unico sia percepito al 50% (non più per ¾ da ), CP_1 in considerazione dell'impossibilità di ottenere direttamente da INPS quote non paritarie e dell'opportunità di semplificare la successiva gestione del dare/avere tra le parti;
dall'altro, che il contributo dovuto dal ricorrente sia aumentato fino a 700,00 euro mensili complessivamente, in luogo dei precedenti 450,00 euro, tenuto conto della maggiore somma che d'ora in avanti verrà percepita da a titolo di assegno unico, della necessaria rivalutazione dell'assegno e del venire meno Pt_1 del sostegno costituito dal fondo regionale di cui sopra.
Ultima questione discussa è quella relativa ai tre giorni di permesso mensili concessi ai sensi della legge 104/92.
Al riguardo si ritiene che la domanda formulata da non sia meritevole di accoglimento: il CP_1 mantenimento della ripartizione paritaria già concordata, infatti, si giustifica alla luce del regime dell'alternanza disposto anche in questa sede in merito alla gestione delle visite mediche e/o degli accertamenti per Sole, oltre che della possibilità contrattuale di cui solo dispone con il suo CP_1 datore di lavoro di frazionare i giorni di spettanza in mezze giornate ed ore.
Nulla da provvedere, infine, sui permessi di congedo biennale previsti sempre dalla L. 104/1992, visto che sulla loro ripartizione paritaria le parti continuano a concordare, per il resto non potendo che essere rimessa al prudente apprezzamento di ciascun genitore ogni valutazione circa l'uso più opportuno, sempre nei presupposti di legge, del relativo beneficio, tenuto conto delle esigenze da soddisfare e dell'eventuale possibilità nel singolo caso di ricorrere ad altri strumenti a disposizione o modi di organizzarsi.
Le spese di lite vengono compensate, stanti natura ed esito del giudizio e considerata in ogni caso l'attività svolta nell'interesse delle minori.
Il costo di CTU, come liquidato in corso di causa con apposito decreto del 18.11.2024, nei rapporti interni è posto a carico di entrambe le parti, in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2388/2022 R.G.A.C., dato atto della sentenza parziale n. 75/2024 che ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così provvede: Per_ dispone l'affidamento condiviso delle figlie delle parti, e ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente delle stesse presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le due minori, di regola, secondo lo schema di cui a pagina 21 della CTU depositata nel presente giudizio, come specificato in parte motiva;
8 dispone, sempre salvi diversi accordi fra le parti, che le minori: durante le vacanze natalizie trascorreranno i giorni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, continuando a rispettare l'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze pasquali trascorrano con un genitore tre giorni che includeranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche continuative, in periodi da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
dispone che i genitori si facciano carico di tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e della relativa gestione nei rispettivi tempi di collocamento delle stesse presso di loro, fatta eccezione per le visite mediche e/o degli accertamenti per Sole, per i quali va applicato il regime dell'alternanza; pone a carico di un contributo per il mantenimento della prole di 700,00 euro al mese Pt_1 complessivamente (350,00 euro per ciascuna figlia), da versarsi entro il 5 di ogni mese in favore dell'odierna convenuta, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle due minori, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18; dispone che l'assegno unico per il nucleo sia percepito da entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna;
prende atto del perdurante accordo tra le parti in merito all'accredito dell'indennità di Per_ accompagnamento erogata dall'INPS in favore di sul conto corrente postale n. 1058169259 intestato alla minore e all'utilizzo dei bancomat nella loro titolarità per attingere, ciascuno per una somma massima mensile pari al 50% dell'importo totale erogato, all'indennità suddetta per sostenere le spese necessarie per la figlia;
disponendo che dette spese siano individuate sulla scorta di quanto specificato in parte motiva;
dispone che i permessi concessi ai sensi della legge 104/92 siano ripartiti in pari quota tra le parti;
dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo della CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso alla Spezia in data 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
TO DI OB IA AS
9