Articolo 6 della Legge 25 aprile 1938, n. 897
Articolo 5Articolo 7
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15 febbraio 2008
Art. 6.

I Collegi dei ragionieri e le Commissioni per i Collegi medesimi sono aboliti e le loro attribuzioni sono deferite ai Direttori dei Sindacati periferici di categoria, i quali le esercitano osservate le disposizioni stabilite dal vigente ordinamento della professione di ragioniere.
Avverso le decisioni dei Direttori dei Sindacati in materia di iscrizione negli albi ed in materia disciplinare e' dato ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio, secondo le norme applicabili per i ricorsi avverso le decisioni nelle stesse materie dei Direttori dei Sindacati dei dottori in economia e commercio.
Quando la Commissione centrale di cui all' art. 12 del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 588 , decide su ricorsi riguardanti esercenti in economia e commercio sono chiamati a farne parte, quali componenti di designazione sindacale, cinque dottori in economia e commercio iscritti negli albi nominati tra quelli all'uopo designati in numero doppio dal Sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio.
Quando invece la Commissione decide su ricorsi riguardanti ragionieri, i cinque membri di cui al precedente comma sono sostituiti da altri cinque membri iscritti negli albi dei ragionieri, nominati su designazione in numero doppio del Sindacato nazionale fascista dei ragionieri.
Nulla e' innovato riguardo alla nomina degli altri membri della Commissione.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2008