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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2557 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
DR RI (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CERRI PAOLO, con domicilio eletto in Saronno al Viale delle Rimembranze n.43, presso il difensore avv. CERRI PAOLO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
COSTRUZIONI BORTOLUSSI SRL (p. iva n. 08002220153), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. MILOTTA GIUSEPPE, con domicilio eletto in CORSO SEMPIONE, 157 LEGNANO, presso il difensore avv. MILOTTA GIUSEPPE;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RI SA ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 589/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di Costruzioni Bortolussi S.r.l. la somma di euro 11.605,00, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento della fattura indicata in ricorso, emessa per le opere eseguite presso l'abitazione dell'opponente in esecuzione del contratto di appalto stipulato inter partes in data 22.01.2022.
Ha eccepito, in particolare, che le parti sottoscrivevano un contratto di appalto a corpo per un importo omnicomprensivo di euro 130.000,00 oltre Iva al 10%; con il ricorso monitorio si chiedeva il pagamento di somme già saldate;
le opere erano affette da vizi riscontrati in sede di perizia di parte.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e ha altresì proposto domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte opposta, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito per un ammontare pari ad euro 44.500,00 oltre IVA.
Si è costituita l'opposta, contestando in fatto ed in diritto la domanda di parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- 1 - La causa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, alla luce della natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma della suddetta norma.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso in favore della società
Costruzioni Bortolussi s.r.l. per il pagamento del compenso dell'appaltatore che ha realizzato i lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di parte opponente e che non sono stati integralmente saldati da parte opponente.
In punto di diritto deve osservarsi che nei contratti di appalto l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto - tanto con azione ordinaria, quanto col ricorso monitorio - ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera in conformità al contratto ed alle regole dell'arte (Cass., 20 gennaio 2010, n. 936).
Ebbene, nel caso di specie, tale prova può ritenersi raggiunta, in quanto le doglianze sollevate da parte opponente non possono trovare accoglimento.
Innanzitutto, parte opponente deduce una circostanza smentita documentalmente dalla semplice e chiara lettura del contratto di appalto.
La parte opponente afferma plurime volte che il contratto di appalto sia a corpo per un importo omnicomprensivo pari ad euro 130.000,00 oltre Iva ( pagina 2 dell'atto di opposizione).
Ebbene tale deduzione è smentita leggendo l'articolo14 del contratto che prevede che il prezzo totale dei lavori
è determinato a misura in contraddittorio tra l'appaltatore e il direttore dei lavori, da verificare in base al computo metrico e alle opere effettivamente realizzate ed è pari indicativamente ad euro 130.823,26.
Smentita in tal modo la prima affermazione di parte opponente, va altresì confutata la circostanza che la parte opponente avrebbe pagato i lavori di cui la parte opposta chiede il pagamento del saldo.
Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che le fatture pagate da parte opponente riportano una intestazione diversa rispetto a quella della fattura azionata in sede monitoria ed avente ad oggetto lavorazioni extra il cui costo totale ( pari ad euro 37.000,00) è stato accettato dall'opponente con la sottoscrizione apposta in calce al documento 2 di parte opposta, la prova che la fattura non sia stata pagata è fornita dalla parte opponente che, in seguito alla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo, ha fatto realizzare una perizia di parte in cui si afferma che la cifra di euro 11605,00 non debba essere saldata per i vizi e difetti ivi riscontrati (confronta punto n. 2° della perizia di parte opponente).
La parte opponente tenta quindi di giustificare il mancato pagamento di questa ulteriore fattura indicando di aver pagato altre fatture che però attengono a lavori diversi e la cui somma non arriva in ogni caso a provare l'integrale soddisfazione della pretesa di parte opposta che ha ad oggetto lavori extra per un importo pari ad euro 37.000,00 solo in parte pagati.
I calcoli d'altronde effettuati dalla parte opposta sin dalla comparsa di costituzione non sono stati adeguatamente confutati da parte opponente.
Ciò detto in relazione alla circostanza che la fattura oggetto di giudizio non è stata saldata va analizzata l'eccezione (prodromica alla domanda di risarcimento del danno) di sussistenza di vizi e difetti dell'opera.
- 2 - Come detto tra le parti è intercorso un contratto di appalto.
A tal proposito va rilevato che, in tema di appalto privato, il momento della consegna, dal punto di vista giuridico
è particolarmente delicato: se ad esso, infatti, si accompagna, espressamente o tacitamente l'accettazione dell'opera, il committente, salvo che si tratti di vizi occulti o che si palesano successivamente, non può più contestare eventuali difformità già presenti in quel momento.
La Suprema Corte, recentemente, ha affermato che la presa in consegna dell'opera, in tema di appalto, da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa e non implica, di per sè, la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera.
In modo più incisivo ha chiarito che, in materia di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificarle l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo anche se non si sia proceduto alla verifica.
In questo contesto, affermano gli ermellini rimarcando la differenza tra i due atti, la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. 21 giugno 2013, n. 15711; Cass. n. 7260 del 2003 e Cass. n. 5131 del 2007).
È infatti contraria al principio della buona fede contrattuale la condotta del committente che, da un lato, non accetta espressamente l'opera mentre, dall'altro, compie altri atti che facciano presumere una accettazione tacita, come l'utilizzo dell'immobile.
Inoltre, trattandosi di appalto privato, la fase del collaudo è sostituita da quella dell'accettazione: nell'appalto privato, infatti, il codice civile non contempla il collaudo - a differenza del capitolato generale per le opere pubbliche - ma solo la verifica dell'opera e l'accettazione della stessa, la quale ultima è posta sia come condizione per il pagamento del corrispettivo, sia come preclusione del diritto di contestare l'esistenza di vizi e difformità dell'"opus". (Corte Appello Roma, sez. II, 16.3.2006).
Ebbene ciò precisato in merito alla non necessità di una fase di collaudo, va rilevato che in tema di appalto,
allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. 10579/2012).
Per ottenere l'eliminazione dei vizi e delle difformità, ovvero la riduzione del prezzo o nei casi più gravi la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno, il committente, ai sensi dell'art. 1667 c.c., deve, infatti, a pena di decadenza provvedere alla denuncia all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta;
mentre,
l'azione si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera, termine soggetto ad interruzione.
- 3 - Secondo il dettato dell'art. 1667 c.c., l'obbligo della denuncia si riferisce soltanto ai vizi occulti: quelli palesi, difatti, devono essere valere in sede di verifica o di accettazione, altrimenti il diritto alla garanzia viene meno.
Ebbene nel caso di specie viene in rilievo la previsione di cui al primo comma di cui all'articolo 1667 c.c.
Infatti, nel caso di specie, essendo tutti i vizi dedotti da parte opponente conosciuti o riconoscibili (essendo stati definiti in sede di perizia di parte visibili a occhio nudo) ed essendovi stata accettazione dell'opera quantomeno dalla data di dichiarazione di fine lavori depositata in data 19.07.2023, la garanzia non è dovuta.
D'altronde se così non fosse il committente avrebbe depositato in Comune una dichiarazione falsa e pertanto delle due l'una: o il RI ha dichiarato il falso, assumendosi dunque con l'odierna difesa ogni responsabilità per la suddetta dichiarazione mendace ovvero al 19 luglio 2023 i lavori erano effettivamente terminati, avendone il RI giocoforza dovuto riscontrare lo stato dell'esecuzione dei lavori presso il proprio appartamento per poter depositare la dichiarazione di fine lavori in Comune.
D'altronde la parte opponente risiede nell'immobile oggetto dei lavori e quindi sulla base dei principi generali ricavati dall'art. 1665 c.c., calati nelle circostanze del caso concreto, l'opera è stata accettata tacitamente dallo stesso in quanto dopo l'ultimazione dei lavori ha tenuto un comportamento che va oltre la mera 'presa in consegna' così dimostrando per facta concludentia il proprio apprezzamento e la volontà di sfruttare l'opera per la funzione a cui è destinata.
Avendo accettato l'opera il committente odierno opponente è decaduto dalla garanzia di cui all'articolo 1667 c.c. non avendo tra l'altro (sino alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo) mai denunziato alcunché (come dimostra la circostanza che la perizia di parte opponente è stata redatta solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo).
Si precisa che la decadenza si applica anche all'azione risarcitoria.
In particolare, la Suprema Corte, con sentenza n. 20839/2017, ha ritenuto che l'art. 1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o difformità destinate ad integrare il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione.
Alla luce di tali motivazioni deve quindi concludersi per il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Rilevato, dunque, che a fronte della prestazione eseguita dall'opposta, l'opponente, sulla quale incombeva il relativo onere ai sensi dell'art. 1218 c.c., non ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico né la non imputabilità dell'inadempimento, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Tutto ciò precisato va altresì dato atto che come concordemente affermato dalle parti in sede di udienza di discussione a seguito della concessione, da parte del precedente giudice istruttore, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente ha corrisposto la somma ingiunta in via monitoria.
- 4 - Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, il giudice, che riconosce fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario” (Corte di Cassazione, sen. n. 13027/1995).
Alla luce di tali motivazioni, seppure le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione non fossero fondate va accertato e dichiarato che il credito di Costruzioni Bortolussi s.r.l. nei confronti di RI SA alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 11605,00 oltre interessi nella misura contrattuale del 5% ma, alla luce del pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa per un importo di cui non è contestata l'erroneità da parte dell'opposto, il decreto ingiuntivo va revocato e nessuna ulteriore statuizione di condanna deve essere prevista sul punto in dispositivo.
Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503;
Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in -omissis--
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764; Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare integralmente sulla parte opponente alla luce del pagamento dell'importo dovuto solo a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto e alla luce dell'infondatezza delle eccezioni proposte.
Pertanto, sebbene il decreto va revocato le spese della fase monitoria (anch'esse già pagate) restano a carico della parte opponente.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, i parametri minimi per la fase istruttoria (limitata al solo deposito delle memorie integrative) e per la fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) all'interno dello scaglione compreso tra 26.000,01 e
52.000,00 euro alla luce della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
Come affermato dalla Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, n.6481 infatti “La domanda riconvenzionale, se di valore eccedente a quella principale, comporta l'applicazione dello scaglione superiore, perché amplia il thema decidendum e impone all'avvocato una maggiore attività difensiva”.
- 5 - Quanto alla richiesta formulata da parte opposta di condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. va osservato quanto segue.
Nel caso di specie la condotta processuale dell'opponente merita la sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata da parte opposta, in quanto, a prescindere dalla circostanza che, nonostante il contratto riportasse in maniera chiara e senza possibilità di incertezze interpretative che il prezzo dell'appalto fosse stabilito a misura, la parte opponente ha dedotto che il prezzo dell'appalto fosse stabilito a corpo (in spregio ad un comportamento improntato a buona fede) deve osservarsi che l'opponente ha dedotto di aver corrisposto la somma richiesta in via monitoria in contrasto con quanto dedotto dal proprio consulente di parte ( cui è stato conferito incarico per accertare i vizi solo successivamente alla ricezione del decreto ingiuntivo) il quale ha affermato che la somma non era dovuta per la presenza di vizi e quindi, a contrario, dimostrando che la somma ingiunta non fosse stata già corrisposta.
Il pagamento in corso di causa e solo alla luce della concessione della provvisoria esecutività del decreto concessa dal giudice non costituisce una circostanza a favore della parte opponente in quanto la sanzione di cui all'articolo 96 c.p.c. è volta a scoraggiare la proposizione di domande che la parte avrebbe dovuto evitare di proporre così che il pagamento in corso di causa non fa sì che venga meno la ratio per la quale l'istituto è stato previsto.
Alla luce di tali motivazioni deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività
intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell'art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.
Ed invero, è jus receptum che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative.
E questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato.
Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all'allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non "ragionevole".
- 6 - In tal senso, va ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la parte opposta va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opponente equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da RI SA avverso il decreto ingiuntivo n. 589/2024, emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 24.04.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che il credito di Costruzioni Bortolussi s.r.l. nei confronti di RI SA alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 11605,00 oltre interessi nella misura contrattuale del 5%;
2) dato atto del pagamento in corso di causa da parte di RI SA e in favore di Costruzioni
Bortolussi s.r.l. della somma di euro 11.605,00 comprensivo di spese legali ed interessi della procedura monitoria dichiara la parte opponente tenuta al pagamento del suddetto importo ma revoca, in virtù del suddetto pagamento, il decreto ingiuntivo n. 589/2024 del 24.04.2024;
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da SA RI;
4) condanna SA RI al pagamento in favore di Costruzioni Bortolussi s.r.l. delle spese processuali che liquida in complessivi € 5261,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) condanna SA RI ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., ad una pena pecuniaria in favore di
Costruzioni Bortolussi s.r.l. che liquida in complessivi 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
- 7 - 6) condanna SA RI ai sensi dell'articolo 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della
Cassa delle Ammende di una somma pari ad euro 2.500,00.
Così deciso in Busto Arsizio, il 12/03/2025 Il Giudice
Carlo Barile
- 8 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2557 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
DR RI (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CERRI PAOLO, con domicilio eletto in Saronno al Viale delle Rimembranze n.43, presso il difensore avv. CERRI PAOLO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
COSTRUZIONI BORTOLUSSI SRL (p. iva n. 08002220153), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. MILOTTA GIUSEPPE, con domicilio eletto in CORSO SEMPIONE, 157 LEGNANO, presso il difensore avv. MILOTTA GIUSEPPE;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RI SA ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 589/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di Costruzioni Bortolussi S.r.l. la somma di euro 11.605,00, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento della fattura indicata in ricorso, emessa per le opere eseguite presso l'abitazione dell'opponente in esecuzione del contratto di appalto stipulato inter partes in data 22.01.2022.
Ha eccepito, in particolare, che le parti sottoscrivevano un contratto di appalto a corpo per un importo omnicomprensivo di euro 130.000,00 oltre Iva al 10%; con il ricorso monitorio si chiedeva il pagamento di somme già saldate;
le opere erano affette da vizi riscontrati in sede di perizia di parte.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e ha altresì proposto domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte opposta, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito per un ammontare pari ad euro 44.500,00 oltre IVA.
Si è costituita l'opposta, contestando in fatto ed in diritto la domanda di parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- 1 - La causa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, alla luce della natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma della suddetta norma.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso in favore della società
Costruzioni Bortolussi s.r.l. per il pagamento del compenso dell'appaltatore che ha realizzato i lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di parte opponente e che non sono stati integralmente saldati da parte opponente.
In punto di diritto deve osservarsi che nei contratti di appalto l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto - tanto con azione ordinaria, quanto col ricorso monitorio - ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera in conformità al contratto ed alle regole dell'arte (Cass., 20 gennaio 2010, n. 936).
Ebbene, nel caso di specie, tale prova può ritenersi raggiunta, in quanto le doglianze sollevate da parte opponente non possono trovare accoglimento.
Innanzitutto, parte opponente deduce una circostanza smentita documentalmente dalla semplice e chiara lettura del contratto di appalto.
La parte opponente afferma plurime volte che il contratto di appalto sia a corpo per un importo omnicomprensivo pari ad euro 130.000,00 oltre Iva ( pagina 2 dell'atto di opposizione).
Ebbene tale deduzione è smentita leggendo l'articolo14 del contratto che prevede che il prezzo totale dei lavori
è determinato a misura in contraddittorio tra l'appaltatore e il direttore dei lavori, da verificare in base al computo metrico e alle opere effettivamente realizzate ed è pari indicativamente ad euro 130.823,26.
Smentita in tal modo la prima affermazione di parte opponente, va altresì confutata la circostanza che la parte opponente avrebbe pagato i lavori di cui la parte opposta chiede il pagamento del saldo.
Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che le fatture pagate da parte opponente riportano una intestazione diversa rispetto a quella della fattura azionata in sede monitoria ed avente ad oggetto lavorazioni extra il cui costo totale ( pari ad euro 37.000,00) è stato accettato dall'opponente con la sottoscrizione apposta in calce al documento 2 di parte opposta, la prova che la fattura non sia stata pagata è fornita dalla parte opponente che, in seguito alla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo, ha fatto realizzare una perizia di parte in cui si afferma che la cifra di euro 11605,00 non debba essere saldata per i vizi e difetti ivi riscontrati (confronta punto n. 2° della perizia di parte opponente).
La parte opponente tenta quindi di giustificare il mancato pagamento di questa ulteriore fattura indicando di aver pagato altre fatture che però attengono a lavori diversi e la cui somma non arriva in ogni caso a provare l'integrale soddisfazione della pretesa di parte opposta che ha ad oggetto lavori extra per un importo pari ad euro 37.000,00 solo in parte pagati.
I calcoli d'altronde effettuati dalla parte opposta sin dalla comparsa di costituzione non sono stati adeguatamente confutati da parte opponente.
Ciò detto in relazione alla circostanza che la fattura oggetto di giudizio non è stata saldata va analizzata l'eccezione (prodromica alla domanda di risarcimento del danno) di sussistenza di vizi e difetti dell'opera.
- 2 - Come detto tra le parti è intercorso un contratto di appalto.
A tal proposito va rilevato che, in tema di appalto privato, il momento della consegna, dal punto di vista giuridico
è particolarmente delicato: se ad esso, infatti, si accompagna, espressamente o tacitamente l'accettazione dell'opera, il committente, salvo che si tratti di vizi occulti o che si palesano successivamente, non può più contestare eventuali difformità già presenti in quel momento.
La Suprema Corte, recentemente, ha affermato che la presa in consegna dell'opera, in tema di appalto, da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa e non implica, di per sè, la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera.
In modo più incisivo ha chiarito che, in materia di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificarle l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo anche se non si sia proceduto alla verifica.
In questo contesto, affermano gli ermellini rimarcando la differenza tra i due atti, la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. 21 giugno 2013, n. 15711; Cass. n. 7260 del 2003 e Cass. n. 5131 del 2007).
È infatti contraria al principio della buona fede contrattuale la condotta del committente che, da un lato, non accetta espressamente l'opera mentre, dall'altro, compie altri atti che facciano presumere una accettazione tacita, come l'utilizzo dell'immobile.
Inoltre, trattandosi di appalto privato, la fase del collaudo è sostituita da quella dell'accettazione: nell'appalto privato, infatti, il codice civile non contempla il collaudo - a differenza del capitolato generale per le opere pubbliche - ma solo la verifica dell'opera e l'accettazione della stessa, la quale ultima è posta sia come condizione per il pagamento del corrispettivo, sia come preclusione del diritto di contestare l'esistenza di vizi e difformità dell'"opus". (Corte Appello Roma, sez. II, 16.3.2006).
Ebbene ciò precisato in merito alla non necessità di una fase di collaudo, va rilevato che in tema di appalto,
allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. 10579/2012).
Per ottenere l'eliminazione dei vizi e delle difformità, ovvero la riduzione del prezzo o nei casi più gravi la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno, il committente, ai sensi dell'art. 1667 c.c., deve, infatti, a pena di decadenza provvedere alla denuncia all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta;
mentre,
l'azione si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera, termine soggetto ad interruzione.
- 3 - Secondo il dettato dell'art. 1667 c.c., l'obbligo della denuncia si riferisce soltanto ai vizi occulti: quelli palesi, difatti, devono essere valere in sede di verifica o di accettazione, altrimenti il diritto alla garanzia viene meno.
Ebbene nel caso di specie viene in rilievo la previsione di cui al primo comma di cui all'articolo 1667 c.c.
Infatti, nel caso di specie, essendo tutti i vizi dedotti da parte opponente conosciuti o riconoscibili (essendo stati definiti in sede di perizia di parte visibili a occhio nudo) ed essendovi stata accettazione dell'opera quantomeno dalla data di dichiarazione di fine lavori depositata in data 19.07.2023, la garanzia non è dovuta.
D'altronde se così non fosse il committente avrebbe depositato in Comune una dichiarazione falsa e pertanto delle due l'una: o il RI ha dichiarato il falso, assumendosi dunque con l'odierna difesa ogni responsabilità per la suddetta dichiarazione mendace ovvero al 19 luglio 2023 i lavori erano effettivamente terminati, avendone il RI giocoforza dovuto riscontrare lo stato dell'esecuzione dei lavori presso il proprio appartamento per poter depositare la dichiarazione di fine lavori in Comune.
D'altronde la parte opponente risiede nell'immobile oggetto dei lavori e quindi sulla base dei principi generali ricavati dall'art. 1665 c.c., calati nelle circostanze del caso concreto, l'opera è stata accettata tacitamente dallo stesso in quanto dopo l'ultimazione dei lavori ha tenuto un comportamento che va oltre la mera 'presa in consegna' così dimostrando per facta concludentia il proprio apprezzamento e la volontà di sfruttare l'opera per la funzione a cui è destinata.
Avendo accettato l'opera il committente odierno opponente è decaduto dalla garanzia di cui all'articolo 1667 c.c. non avendo tra l'altro (sino alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo) mai denunziato alcunché (come dimostra la circostanza che la perizia di parte opponente è stata redatta solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo).
Si precisa che la decadenza si applica anche all'azione risarcitoria.
In particolare, la Suprema Corte, con sentenza n. 20839/2017, ha ritenuto che l'art. 1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o difformità destinate ad integrare il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione.
Alla luce di tali motivazioni deve quindi concludersi per il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Rilevato, dunque, che a fronte della prestazione eseguita dall'opposta, l'opponente, sulla quale incombeva il relativo onere ai sensi dell'art. 1218 c.c., non ha provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico né la non imputabilità dell'inadempimento, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Tutto ciò precisato va altresì dato atto che come concordemente affermato dalle parti in sede di udienza di discussione a seguito della concessione, da parte del precedente giudice istruttore, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente ha corrisposto la somma ingiunta in via monitoria.
- 4 - Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, il giudice, che riconosce fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario” (Corte di Cassazione, sen. n. 13027/1995).
Alla luce di tali motivazioni, seppure le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione non fossero fondate va accertato e dichiarato che il credito di Costruzioni Bortolussi s.r.l. nei confronti di RI SA alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 11605,00 oltre interessi nella misura contrattuale del 5% ma, alla luce del pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa per un importo di cui non è contestata l'erroneità da parte dell'opposto, il decreto ingiuntivo va revocato e nessuna ulteriore statuizione di condanna deve essere prevista sul punto in dispositivo.
Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503;
Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in -omissis--
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764; Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare integralmente sulla parte opponente alla luce del pagamento dell'importo dovuto solo a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto e alla luce dell'infondatezza delle eccezioni proposte.
Pertanto, sebbene il decreto va revocato le spese della fase monitoria (anch'esse già pagate) restano a carico della parte opponente.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, i parametri minimi per la fase istruttoria (limitata al solo deposito delle memorie integrative) e per la fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) all'interno dello scaglione compreso tra 26.000,01 e
52.000,00 euro alla luce della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
Come affermato dalla Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, n.6481 infatti “La domanda riconvenzionale, se di valore eccedente a quella principale, comporta l'applicazione dello scaglione superiore, perché amplia il thema decidendum e impone all'avvocato una maggiore attività difensiva”.
- 5 - Quanto alla richiesta formulata da parte opposta di condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. va osservato quanto segue.
Nel caso di specie la condotta processuale dell'opponente merita la sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata da parte opposta, in quanto, a prescindere dalla circostanza che, nonostante il contratto riportasse in maniera chiara e senza possibilità di incertezze interpretative che il prezzo dell'appalto fosse stabilito a misura, la parte opponente ha dedotto che il prezzo dell'appalto fosse stabilito a corpo (in spregio ad un comportamento improntato a buona fede) deve osservarsi che l'opponente ha dedotto di aver corrisposto la somma richiesta in via monitoria in contrasto con quanto dedotto dal proprio consulente di parte ( cui è stato conferito incarico per accertare i vizi solo successivamente alla ricezione del decreto ingiuntivo) il quale ha affermato che la somma non era dovuta per la presenza di vizi e quindi, a contrario, dimostrando che la somma ingiunta non fosse stata già corrisposta.
Il pagamento in corso di causa e solo alla luce della concessione della provvisoria esecutività del decreto concessa dal giudice non costituisce una circostanza a favore della parte opponente in quanto la sanzione di cui all'articolo 96 c.p.c. è volta a scoraggiare la proposizione di domande che la parte avrebbe dovuto evitare di proporre così che il pagamento in corso di causa non fa sì che venga meno la ratio per la quale l'istituto è stato previsto.
Alla luce di tali motivazioni deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività
intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell'art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.
Ed invero, è jus receptum che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative.
E questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato.
Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all'allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non "ragionevole".
- 6 - In tal senso, va ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la parte opposta va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opponente equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da RI SA avverso il decreto ingiuntivo n. 589/2024, emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 24.04.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che il credito di Costruzioni Bortolussi s.r.l. nei confronti di RI SA alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 11605,00 oltre interessi nella misura contrattuale del 5%;
2) dato atto del pagamento in corso di causa da parte di RI SA e in favore di Costruzioni
Bortolussi s.r.l. della somma di euro 11.605,00 comprensivo di spese legali ed interessi della procedura monitoria dichiara la parte opponente tenuta al pagamento del suddetto importo ma revoca, in virtù del suddetto pagamento, il decreto ingiuntivo n. 589/2024 del 24.04.2024;
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da SA RI;
4) condanna SA RI al pagamento in favore di Costruzioni Bortolussi s.r.l. delle spese processuali che liquida in complessivi € 5261,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) condanna SA RI ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., ad una pena pecuniaria in favore di
Costruzioni Bortolussi s.r.l. che liquida in complessivi 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
- 7 - 6) condanna SA RI ai sensi dell'articolo 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della
Cassa delle Ammende di una somma pari ad euro 2.500,00.
Così deciso in Busto Arsizio, il 12/03/2025 Il Giudice
Carlo Barile
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