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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2438/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078044230053076 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso ritualmente notificato alla SO.G.E.T. S.p.a., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2018, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto impugnato;
2) il difetto di motivazione e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni richiesti;
3) la nullità per omesso riconoscimento della detrazione prevista per l'abitazione principale;
4) l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria derivante dalla natura degli immobili;
5) la prescrizione del credito;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
SO.G.E.T. S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente e chiamando in causa l'ente impositore Comune di Corigliano-Rossano.
Il Comune di Corigliano-Rossano si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Invero, l'eccezione di cui al punto 4) risulta essere parzialmente fondata. In tale motivo di ricorso il ricorrente eccepisce:
a) con riferimento agli immobili siti nel Comune di Corigliano Rossano (Area Urbana Corigliano) alla Indirizzo_1, identificati al Indirizzo_3 censiti in categoria catastale C/2, che si tratta di locali autoclave ad uso condominiale, rispettivamente della Scala A e B del CIndirizzo_4
, ricavati nel sottoscala, dove sono posizionati le cisterne e l'impianto autoclave.
L'eccezione è non è comprovata da produzione documentale e, dunque, è infondata. Peraltro, l'uso condominiale non esclude l'assoggettabilità dell'immobile ad imposta.
b) Per quanto concerne gli immobili siti nel Comune di Corigliano Rossano (Area Urbana Corigliano) alla
Indirizzo_2, Indirizzo_5 tutti identificati quali categoria D/1, che nell'anno 2008 è stato promosso, dinanzi a questa Corte, ricorso in opposizione ad avvisi di accertamento catastale con cui era stata effettuata una riclassificazione catastale di detti immobili. Detto ricorso è stato accolto con sentenza n. 5126/2016, passata in giudicato, che ha annullato gli avvisi di accertamento e conseguentemente l'attribuzione della categoria D/1. L'eccezione è, pertanto, fondata, in quanto i predetti immobili oggetto di accertamento non sono suscettibili di essere classificati nella categoria D/1. Ne deriva la necessità di rideterminare la pretesa fiscale, previa corretta attribuzione della categoria catastale.
Nella sua restante parte, il ricorso è infondato.
Nel motivo di ricorso sopraindicato al punto 3) il ricorrente ha affermato che l'immobile sito in Corigliano
Rossano alla Indirizzo_3, identificato al catasto urbano del predetto comune al foglio Indirizzo_6
, sarebbe esente dall'imposta in quanto abitazione principale. A sostegno della propria eccezione, il ricorrente ha prodotto in giudizio di un certificato di stato di famiglia rilasciato dall'ufficio anagrafe del medesimo Comune.
Tale certificato di stato di famiglia è datato 13/02/2024 e non è idoneo a comprovare l'effettiva residenza del ricorrente nell'anno di imposta a cui si riferisce l'atto impugnato (anno 2018).
Si evidenzia, inoltre, che nelle proprie controdeduzioni, la resistente SO.G.E.T. S.p.a. ha rilevato che l'esenzione prevista per l'abitazione principale e per la sua pertinenza è stata applicata agli immobili indicati ai nn. progressivi 109547 e 168460.
In riferimento ai primi due motivi di ricorso, si evidenzia che dalla documentazione prodotta in giudizio dai resistenti, si evince che, diversamente da quanto asserito nel ricorso, l'atto impugnato è stato notificato nelle mani del contribuente.
In ogni caso, secondo la previsione dell'art.156 co.3 c.p.c., il difetto di notifica non può essere pronunciato se l'atto ha raggiunto il suo scopo (cfr., ex plurimis, Cass. nr.12998/1991; nr.10/1996, nr. 84/1996, nr.17762/2002; SS.UU nr.19854/2004; Cass. nr.12010/2006, nr.2079/2008).
Nel caso di specie, dunque, ogni eventuale vizio della procedura notificatoria è sanato dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente, avendo l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Con riguardo all'eccepito vizio motivazionale, si evidenzia che nell'atto impugnato è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e che il ricorrente, dunque, è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria.
Inoltre, per ciò che riguarda le sanzioni, è indicata la percentuale applicata sul tributo dovuto e, con riguardo agli interessi sono indicati gli importi e i tassi applicati per ciascun anno di ritardo nel pagamento.
Infine, con riferimento all'eccezione di cui al punto 5), avente ad oggetto la prescrizione del credito, si evidenzia che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità considera i tributi locali, tra cui l'IMU e la TARI, quali prestazioni periodiche, in quanto erogate a scadenza predefinita e regolare, sicché tali prestazioni sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (ex multis Cass. civ. sent. n. 15674/2022). Pertanto, poiché l'avviso impugnato, avente ad oggetto l'imposta per l'anno 2018,
è stato notificato in data 5 gennaio 2024, considerando la proroga dei termini prescrizionali di cui alla normativa emergenziale Covid-19.
Per i motivi suesposti il ricorso deve essere parzialmente accolto.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- nei limiti indicati in parte motiva accoglie parzialmente il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- rigetta il ricorso nella sua restante parte, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 14.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2438/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078044230053076 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con ricorso ritualmente notificato alla SO.G.E.T. S.p.a., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2018, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto impugnato;
2) il difetto di motivazione e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni richiesti;
3) la nullità per omesso riconoscimento della detrazione prevista per l'abitazione principale;
4) l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria derivante dalla natura degli immobili;
5) la prescrizione del credito;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
SO.G.E.T. S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente e chiamando in causa l'ente impositore Comune di Corigliano-Rossano.
Il Comune di Corigliano-Rossano si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Invero, l'eccezione di cui al punto 4) risulta essere parzialmente fondata. In tale motivo di ricorso il ricorrente eccepisce:
a) con riferimento agli immobili siti nel Comune di Corigliano Rossano (Area Urbana Corigliano) alla Indirizzo_1, identificati al Indirizzo_3 censiti in categoria catastale C/2, che si tratta di locali autoclave ad uso condominiale, rispettivamente della Scala A e B del CIndirizzo_4
, ricavati nel sottoscala, dove sono posizionati le cisterne e l'impianto autoclave.
L'eccezione è non è comprovata da produzione documentale e, dunque, è infondata. Peraltro, l'uso condominiale non esclude l'assoggettabilità dell'immobile ad imposta.
b) Per quanto concerne gli immobili siti nel Comune di Corigliano Rossano (Area Urbana Corigliano) alla
Indirizzo_2, Indirizzo_5 tutti identificati quali categoria D/1, che nell'anno 2008 è stato promosso, dinanzi a questa Corte, ricorso in opposizione ad avvisi di accertamento catastale con cui era stata effettuata una riclassificazione catastale di detti immobili. Detto ricorso è stato accolto con sentenza n. 5126/2016, passata in giudicato, che ha annullato gli avvisi di accertamento e conseguentemente l'attribuzione della categoria D/1. L'eccezione è, pertanto, fondata, in quanto i predetti immobili oggetto di accertamento non sono suscettibili di essere classificati nella categoria D/1. Ne deriva la necessità di rideterminare la pretesa fiscale, previa corretta attribuzione della categoria catastale.
Nella sua restante parte, il ricorso è infondato.
Nel motivo di ricorso sopraindicato al punto 3) il ricorrente ha affermato che l'immobile sito in Corigliano
Rossano alla Indirizzo_3, identificato al catasto urbano del predetto comune al foglio Indirizzo_6
, sarebbe esente dall'imposta in quanto abitazione principale. A sostegno della propria eccezione, il ricorrente ha prodotto in giudizio di un certificato di stato di famiglia rilasciato dall'ufficio anagrafe del medesimo Comune.
Tale certificato di stato di famiglia è datato 13/02/2024 e non è idoneo a comprovare l'effettiva residenza del ricorrente nell'anno di imposta a cui si riferisce l'atto impugnato (anno 2018).
Si evidenzia, inoltre, che nelle proprie controdeduzioni, la resistente SO.G.E.T. S.p.a. ha rilevato che l'esenzione prevista per l'abitazione principale e per la sua pertinenza è stata applicata agli immobili indicati ai nn. progressivi 109547 e 168460.
In riferimento ai primi due motivi di ricorso, si evidenzia che dalla documentazione prodotta in giudizio dai resistenti, si evince che, diversamente da quanto asserito nel ricorso, l'atto impugnato è stato notificato nelle mani del contribuente.
In ogni caso, secondo la previsione dell'art.156 co.3 c.p.c., il difetto di notifica non può essere pronunciato se l'atto ha raggiunto il suo scopo (cfr., ex plurimis, Cass. nr.12998/1991; nr.10/1996, nr. 84/1996, nr.17762/2002; SS.UU nr.19854/2004; Cass. nr.12010/2006, nr.2079/2008).
Nel caso di specie, dunque, ogni eventuale vizio della procedura notificatoria è sanato dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente, avendo l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Con riguardo all'eccepito vizio motivazionale, si evidenzia che nell'atto impugnato è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e che il ricorrente, dunque, è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria.
Inoltre, per ciò che riguarda le sanzioni, è indicata la percentuale applicata sul tributo dovuto e, con riguardo agli interessi sono indicati gli importi e i tassi applicati per ciascun anno di ritardo nel pagamento.
Infine, con riferimento all'eccezione di cui al punto 5), avente ad oggetto la prescrizione del credito, si evidenzia che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità considera i tributi locali, tra cui l'IMU e la TARI, quali prestazioni periodiche, in quanto erogate a scadenza predefinita e regolare, sicché tali prestazioni sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (ex multis Cass. civ. sent. n. 15674/2022). Pertanto, poiché l'avviso impugnato, avente ad oggetto l'imposta per l'anno 2018,
è stato notificato in data 5 gennaio 2024, considerando la proroga dei termini prescrizionali di cui alla normativa emergenziale Covid-19.
Per i motivi suesposti il ricorso deve essere parzialmente accolto.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- nei limiti indicati in parte motiva accoglie parzialmente il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- rigetta il ricorso nella sua restante parte, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 14.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco