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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5983 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Frongia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Frongia, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/12/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 5 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno sarà libero di stabilire la propria residenza dove riterrà, dandone tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
2) I genitori eserciteranno, sui figli minori, congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
invece ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3) Ai fini anagrafici e come collocamento principale i minori saranno iscritti presso il domicilio della madre, che sarà la casa coniugale, sita in Cagliari nella Via Lunigiana 23, che rimane a lei assegnata con quanto l'arreda.
4) Il genitore non collocatario potrà vedere i figli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità:
a) Periodi in cui i bambini vanno a scuola.
- Prima settimana: il padre il lunedì, mercoledì e venerdì prenderà da scuola i bambini e li terrà con sé fino all'ora di cena che, volendo, potrà essere consumata presso la casa coniugale e pure il signor potrà rimanere CP_1 fino a quando i bambini non saranno a letto;
la madre terrà i bambini i giorni di martedì e giovedì ed il fine settimana.
- Seconda settimana: il padre il lunedì prenderà da scuola i bambini e li terrà con sé fino all'ora di cena che, volendo, potrà essere consumata presso la casa coniugale e pure il signor potrà rimanere fino a quando i bambini CP_1 non saranno a letto;
ancora, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla
Pag. 2 di 5 domenica alle 19,00 i bambini staranno con il padre;
la madre terrà i bambini con sé i giorni di martedì, mercoledì e giovedì.
E così nelle settimane successive, sempre secondo la regola dell'alternanza.
In ogni caso tutte le mattine il signor accompagnerà i bambini a CP_1 scuola.
b) Periodi e giorni in cui i bambini non vanno a scuola.
- Prima settimana: il padre il lunedì, mercoledì e venerdì prenderà i bambini da casa alle 9,00 del mattino e li terrà con sé fino all'ora di cena che, volendo, potrà essere consumata presso la casa coniugale e pure il signor potrà rimanere fino a quando i bambini non saranno a letto;
la madre CP_1 terrà i bambini i giorni di martedì e giovedì ed il fine settimana.
- Seconda settimana: il padre il lunedì prenderà da casa alle ore 9,00 i bambini e li terrà con sé fino all'ora di cena che, volendo, potrà essere consumata presso la casa coniugale e pure il signor potrà rimanere CP_1 fino a quando i bambini non saranno a letto;
ancora, dal venerdì alle 9,00 fino alla domenica alle 19,00 i bambini staranno con il padre;
la madre terrà i bambini con sé i giorni di lunedì, martedì e giovedì.
E così nelle settimane successive, sempre secondo la regola dell'alternanza.
Rimane inteso che quando il signor avrà reperito abitazione idonea ad CP_1 ospitare i bambini sarà rivisto l'eventuale pernottamento dei piccoli presso l'abitazione paterna, anche al fine di rendere più agevole ai bambini gli spostamenti, in particolare durante il periodo scolastico.
Così pure quando i bambini staranno male durante l'orario di lezione e nei periodi in cui entrambi i genitori sono impegnati con il lavoro, a giorni alterni si fanno carico di occuparsi dei o del figlio.
c) Festività natalizie e pasquali.
- Dalle vacanze a scuola fino al 30 di dicembre i bambini staranno con un genitore e dal 30 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro, secondo la regola dell'alternanza.
- Sempre secondo la regola dell'alternanza i bambini trascorreranno la sera del 24 fino alle 10,00 del 25 con un genitore e tutta la giornata del 25 fino alle 20,00 con l'altro.
- Ancora, secondo la regola dell'alternanza, i bambini trascorreranno la sera del 31 fino alle 10,00 del primo con un genitore e tutta la giornata del primo dell'anno fino alle 20,00 con l'altro.
- Il giorno dell'Epifania staranno ad anni alterni con un genitore.
- A Pasqua e Pasquetta staranno ad anni alterni un giorno con la madre ed un giorno con il padre.
Pag. 3 di 5 d) Compleanni.
- I genitori si impegnano a festeggiare insieme la festa di compleanno dei loro bimbi e tutte le feste che li riguarderanno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Comunioni, Cresime).
Parte
- Il giorno del compleanno della signora i bambini staranno con la mamma, anche la notte del giorno prima, ove già non fosse giorno in cui i bambini devono stare con lei.
- Il giorno del compleanno del signor i bambini staranno con il padre, CP_1 anche la notte del giorno prima, ove già non fosse giorno in cui i bambini devono stare con lui.
e) Ferie estive.
- I bambini staranno 15 giorni consecutivi con un genitore e gli altri 15 con l'altro.
I giorni dovranno essere concordati sin dal mese di aprile.
I coniugi garantiscono almeno due videochiamate al giorno al genitore che in quei giorni non avrà i bambini.
I presenti accordi possono essere modificati per accordo dei genitori e, comunque, per espressa volontà dei piccoli.
Le parti si impegnano a non offendere l'altro genitore con i figli e pure si impegnano a collaborare nell'educazione dei bambini.
5) Il signor percepisce uno stipendio di circa 4.700,00 euro, di cui 700,00 CP_1 vengono versati per estinguere il debito contratto con il fratello per l'acquisto della quota dell'immobile adibito a casa coniugale;
il signor percepisce, CP_1 altresì un affitto di altro immobile che a breve, però, non percepirà più dovendolo destinare a propria abitazione.
Parte 6) la signora ha un reddito netto mensile, nell'ultimo anno di circa 1.550,00 euro, non ha debiti e a lei viene assegnata la casa coniugale dove abiterà con i bambini.
Svolge la sua attività di Avvocato in due immobili di proprietà del marito, uno sito in Cagliari, nella via Lunigiana n. 23 e uno sito in Gonnosfanadiga nella via Della Croce nn. 3/5.
7) Pertanto sulle questioni economiche viene statuito quanto segue:
a) Casa coniugale.
Parte
- Viene assegnata alla signora he vi abiterà con i figli;
tutte le spese di consumo, anche condominiali e di manutenzione ordinaria sono a carico Parte della signora quelle straordinarie a carico del signor . CP_1
b) Immobili adibiti a studio professionale.
Pag. 4 di 5 Parte
- Rimangono nella disponibilità della signora a titolo di comodato precario, affinché possa esercitare l'attività professionale unitamente alla collega Persona_1
Non è ammesso concedere in godimento a terzi - diversi dal citato avvocato - Parte a qualsiasi titolo detti immobili da parte della signora
Tutte le spese di consumo, anche condominiali e di manutenzione ordinaria Parte sono a carico della signora quelle straordinarie a carico del signor
. CP_1
c) Mantenimento per i figli.
- Il signor verserà a titolo di mantenimento per i due minori la somma di CP_1 euro 1.500,00 mensile, a partire dal primo di agosto;
il pagamento dovrà avvenire al seguente IBAN: [...]; la somma sarà rivalutata annualmente come per legge.
- L'intero assegno unico sarà a beneficio della madre e sin d'ora il signor si impegna a firmare quanto necessario. CP_1
- Tutto il mese di luglio 2025 il signor Carta si impegna a pagare lo stipendio ed accessori a favore dell'attuale babysitter;
dal mese di agosto ciascun genitore sarà libero di assumere eventuale personale che si occupi dei bambini e la spesa rimarrà a suo esclusivo carico.
- Il signor si accolla integramente il pagamento delle spese CP_1 straordinarie a favore dei figli, espressamente concordate.
Parte Attualmente tutti i conti risultano cointestati e la Signora si impegna a richiesta del signor e tempestivamente a compiere tutto quanto necessario CP_1 perché rimangano intestati al signor , reale titolare dei conti, e si impegna CP_1 sin dal 1° agosto 2025 a non effettuare operazioni sui conti e restituire le relative carte.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5983 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Frongia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Frongia, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/12/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 5 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno sarà libero di stabilire la propria residenza dove riterrà, dandone tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
2) I genitori eserciteranno, sui figli minori, congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
invece ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3) Ai fini anagrafici e come collocamento principale i minori saranno iscritti presso il domicilio della madre, che sarà la casa coniugale, sita in Cagliari nella Via Lunigiana 23, che rimane a lei assegnata con quanto l'arreda.
4) Il genitore non collocatario potrà vedere i figli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità:
a) Periodi in cui i bambini vanno a scuola.
- Prima settimana: il padre il lunedì, mercoledì e venerdì prenderà da scuola i bambini e li terrà con sé fino all'ora di cena che, volendo, potrà essere consumata presso la casa coniugale e pure il signor potrà rimanere CP_1 fino a quando i bambini non saranno a letto;
la madre terrà i bambini i giorni di martedì e giovedì ed il fine settimana.
- Seconda settimana: il padre il lunedì prenderà da scuola i bambini e li terrà con sé fino all'ora di cena che, volendo, potrà essere consumata presso la casa coniugale e pure il signor potrà rimanere fino a quando i bambini CP_1 non saranno a letto;
ancora, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla
Pag. 2 di 5 domenica alle 19,00 i bambini staranno con il padre;
la madre terrà i bambini con sé i giorni di martedì, mercoledì e giovedì.
E così nelle settimane successive, sempre secondo la regola dell'alternanza.
In ogni caso tutte le mattine il signor accompagnerà i bambini a CP_1 scuola.
b) Periodi e giorni in cui i bambini non vanno a scuola.
- Prima settimana: il padre il lunedì, mercoledì e venerdì prenderà i bambini da casa alle 9,00 del mattino e li terrà con sé fino all'ora di cena che, volendo, potrà essere consumata presso la casa coniugale e pure il signor potrà rimanere fino a quando i bambini non saranno a letto;
la madre CP_1 terrà i bambini i giorni di martedì e giovedì ed il fine settimana.
- Seconda settimana: il padre il lunedì prenderà da casa alle ore 9,00 i bambini e li terrà con sé fino all'ora di cena che, volendo, potrà essere consumata presso la casa coniugale e pure il signor potrà rimanere CP_1 fino a quando i bambini non saranno a letto;
ancora, dal venerdì alle 9,00 fino alla domenica alle 19,00 i bambini staranno con il padre;
la madre terrà i bambini con sé i giorni di lunedì, martedì e giovedì.
E così nelle settimane successive, sempre secondo la regola dell'alternanza.
Rimane inteso che quando il signor avrà reperito abitazione idonea ad CP_1 ospitare i bambini sarà rivisto l'eventuale pernottamento dei piccoli presso l'abitazione paterna, anche al fine di rendere più agevole ai bambini gli spostamenti, in particolare durante il periodo scolastico.
Così pure quando i bambini staranno male durante l'orario di lezione e nei periodi in cui entrambi i genitori sono impegnati con il lavoro, a giorni alterni si fanno carico di occuparsi dei o del figlio.
c) Festività natalizie e pasquali.
- Dalle vacanze a scuola fino al 30 di dicembre i bambini staranno con un genitore e dal 30 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro, secondo la regola dell'alternanza.
- Sempre secondo la regola dell'alternanza i bambini trascorreranno la sera del 24 fino alle 10,00 del 25 con un genitore e tutta la giornata del 25 fino alle 20,00 con l'altro.
- Ancora, secondo la regola dell'alternanza, i bambini trascorreranno la sera del 31 fino alle 10,00 del primo con un genitore e tutta la giornata del primo dell'anno fino alle 20,00 con l'altro.
- Il giorno dell'Epifania staranno ad anni alterni con un genitore.
- A Pasqua e Pasquetta staranno ad anni alterni un giorno con la madre ed un giorno con il padre.
Pag. 3 di 5 d) Compleanni.
- I genitori si impegnano a festeggiare insieme la festa di compleanno dei loro bimbi e tutte le feste che li riguarderanno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Comunioni, Cresime).
Parte
- Il giorno del compleanno della signora i bambini staranno con la mamma, anche la notte del giorno prima, ove già non fosse giorno in cui i bambini devono stare con lei.
- Il giorno del compleanno del signor i bambini staranno con il padre, CP_1 anche la notte del giorno prima, ove già non fosse giorno in cui i bambini devono stare con lui.
e) Ferie estive.
- I bambini staranno 15 giorni consecutivi con un genitore e gli altri 15 con l'altro.
I giorni dovranno essere concordati sin dal mese di aprile.
I coniugi garantiscono almeno due videochiamate al giorno al genitore che in quei giorni non avrà i bambini.
I presenti accordi possono essere modificati per accordo dei genitori e, comunque, per espressa volontà dei piccoli.
Le parti si impegnano a non offendere l'altro genitore con i figli e pure si impegnano a collaborare nell'educazione dei bambini.
5) Il signor percepisce uno stipendio di circa 4.700,00 euro, di cui 700,00 CP_1 vengono versati per estinguere il debito contratto con il fratello per l'acquisto della quota dell'immobile adibito a casa coniugale;
il signor percepisce, CP_1 altresì un affitto di altro immobile che a breve, però, non percepirà più dovendolo destinare a propria abitazione.
Parte 6) la signora ha un reddito netto mensile, nell'ultimo anno di circa 1.550,00 euro, non ha debiti e a lei viene assegnata la casa coniugale dove abiterà con i bambini.
Svolge la sua attività di Avvocato in due immobili di proprietà del marito, uno sito in Cagliari, nella via Lunigiana n. 23 e uno sito in Gonnosfanadiga nella via Della Croce nn. 3/5.
7) Pertanto sulle questioni economiche viene statuito quanto segue:
a) Casa coniugale.
Parte
- Viene assegnata alla signora he vi abiterà con i figli;
tutte le spese di consumo, anche condominiali e di manutenzione ordinaria sono a carico Parte della signora quelle straordinarie a carico del signor . CP_1
b) Immobili adibiti a studio professionale.
Pag. 4 di 5 Parte
- Rimangono nella disponibilità della signora a titolo di comodato precario, affinché possa esercitare l'attività professionale unitamente alla collega Persona_1
Non è ammesso concedere in godimento a terzi - diversi dal citato avvocato - Parte a qualsiasi titolo detti immobili da parte della signora
Tutte le spese di consumo, anche condominiali e di manutenzione ordinaria Parte sono a carico della signora quelle straordinarie a carico del signor
. CP_1
c) Mantenimento per i figli.
- Il signor verserà a titolo di mantenimento per i due minori la somma di CP_1 euro 1.500,00 mensile, a partire dal primo di agosto;
il pagamento dovrà avvenire al seguente IBAN: [...]; la somma sarà rivalutata annualmente come per legge.
- L'intero assegno unico sarà a beneficio della madre e sin d'ora il signor si impegna a firmare quanto necessario. CP_1
- Tutto il mese di luglio 2025 il signor Carta si impegna a pagare lo stipendio ed accessori a favore dell'attuale babysitter;
dal mese di agosto ciascun genitore sarà libero di assumere eventuale personale che si occupi dei bambini e la spesa rimarrà a suo esclusivo carico.
- Il signor si accolla integramente il pagamento delle spese CP_1 straordinarie a favore dei figli, espressamente concordate.
Parte Attualmente tutti i conti risultano cointestati e la Signora si impegna a richiesta del signor e tempestivamente a compiere tutto quanto necessario CP_1 perché rimangano intestati al signor , reale titolare dei conti, e si impegna CP_1 sin dal 1° agosto 2025 a non effettuare operazioni sui conti e restituire le relative carte.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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