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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/08/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 387 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Denaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tidei, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti dichiaravano di aderire alle conclusioni congiunte depositate telematicamente il 9.10.2024 ed il Giudice, preso atto, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art 473 bis. 28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.02.24, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 ha dedotto:
- di avere contratto matrimonio in Civitavecchia (RM) il 20.10.2001 con
, registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2001, Controparte_1 atto n.58, parte I;
Pers
- che dalla loro unione nasceva in Civitavecchia (RM) la figlia in data
20.11.2000;
- che durante il periodo matrimoniale, il marito non le permetteva di lavorare e che l'Esperto disponeva del suo stipendio soltanto per le sue esigenze, lasciandola con poche centinaia di euro con le quali doveva provvedere alle esigenze della casa e della famiglia;
- che dopo vent'anni di matrimonio, veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito;
- che tale episodio determinava di fatto la cessazione della comunione materiale e spirituale della coppia;
- che la casa ove attualmente vivono i coniugi è di proprietà della figlia delle parti.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, disponendo in capo all'Esperto l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante versamento della somma di € 900,00 mensili, oltre all' assegnazione della casa familiare in suo favore.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione
2 complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 14.05.24 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione e assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, ha richiesto il rigetto della domanda di addebito, ed ha chiesto al Tribunale disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della Pt_1 quantificato in € 550,00.
All'udienza presidenziale del 19 giugno 2024 comparivano le parti personalmente insieme ai propri difensori ed il presidente, sentiti i coniugi, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando all'udienza del 18 aprile 2025 per audizione di due testi per parte.
Nelle more del procedimento le parti hanno dedotto di avere raggiunto un accordo e rassegnato conclusioni congiunte depositate telematicamente il
9.10.2024.
All'udienza del 17.04.25 le parti hanno dichiarato di aderire alle conclusioni congiunte depositate in atti ed il Giudice, preso atto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art 473 bis. 28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 387/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Civitavecchia (RM) il 21.07.1968 e , nato a [...] Controparte_1
3 (RM) l'1.08.1954, aventi contratto matrimonio in Civitavecchia il 20.10.2001, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2001, atto n. 58, parte
I;
B) la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra con quanto in essa Parte_1 contenuto;
C) il sig. Esperto corrisponderà alla sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 700,00 (settecento,00) a far data dal mese di sottoscrizione dell'accordo, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra al Pt_1 domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
D) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 5 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 387 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Denaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tidei, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti dichiaravano di aderire alle conclusioni congiunte depositate telematicamente il 9.10.2024 ed il Giudice, preso atto, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art 473 bis. 28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.02.24, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 ha dedotto:
- di avere contratto matrimonio in Civitavecchia (RM) il 20.10.2001 con
, registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2001, Controparte_1 atto n.58, parte I;
Pers
- che dalla loro unione nasceva in Civitavecchia (RM) la figlia in data
20.11.2000;
- che durante il periodo matrimoniale, il marito non le permetteva di lavorare e che l'Esperto disponeva del suo stipendio soltanto per le sue esigenze, lasciandola con poche centinaia di euro con le quali doveva provvedere alle esigenze della casa e della famiglia;
- che dopo vent'anni di matrimonio, veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito;
- che tale episodio determinava di fatto la cessazione della comunione materiale e spirituale della coppia;
- che la casa ove attualmente vivono i coniugi è di proprietà della figlia delle parti.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, disponendo in capo all'Esperto l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante versamento della somma di € 900,00 mensili, oltre all' assegnazione della casa familiare in suo favore.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione
2 complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 14.05.24 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione e assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, ha richiesto il rigetto della domanda di addebito, ed ha chiesto al Tribunale disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della Pt_1 quantificato in € 550,00.
All'udienza presidenziale del 19 giugno 2024 comparivano le parti personalmente insieme ai propri difensori ed il presidente, sentiti i coniugi, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando all'udienza del 18 aprile 2025 per audizione di due testi per parte.
Nelle more del procedimento le parti hanno dedotto di avere raggiunto un accordo e rassegnato conclusioni congiunte depositate telematicamente il
9.10.2024.
All'udienza del 17.04.25 le parti hanno dichiarato di aderire alle conclusioni congiunte depositate in atti ed il Giudice, preso atto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art 473 bis. 28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 387/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Civitavecchia (RM) il 21.07.1968 e , nato a [...] Controparte_1
3 (RM) l'1.08.1954, aventi contratto matrimonio in Civitavecchia il 20.10.2001, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2001, atto n. 58, parte
I;
B) la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra con quanto in essa Parte_1 contenuto;
C) il sig. Esperto corrisponderà alla sig.ra un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 700,00 (settecento,00) a far data dal mese di sottoscrizione dell'accordo, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra al Pt_1 domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
D) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 5 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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