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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
2960 /2024
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda Sezione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Francesca Aratari Giudice rel.
Dott. Elisabetta Trimani Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di scioglimento del matrimonio, iscritta al VG 2960 proposta da C.F. con l'avv. LUBRANO Parte_1 C.F._1
MI e da C.F. con l'avv. TROISI Parte_2 C.F._2
IM con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO;
vista la sentenza non definitiva di separazione, ormai passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria acquisita;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 20.11.2025 con allegate le condizioni di divorzio rimodulate dalle parti con rinuncia di comparizione personale all'udienza; rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni indicate nella sentenza di separazione non definitiva come di seguito modificate:
“Piano genitoriale per la figlia minorenne 1) La figlia minore verrà affidata ad Per_1 entrambi i genitori, che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento. Le decisioni di maggiore importanza saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni della figlia minore;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 2) La figlia minore abiterà abitualmente con la madre a Per_1
Colleferro, in via Traiana n. 70 e ivi sarà fissata la sua residenza anagrafica. 3) I tempi di permanenza di presso i genitori saranno liberamente concordati fra essi, ferma Per_1
restando la sua allocazione in via prevalente presso la residenza materna, tenuto conto dei desideri, degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della figlia. In difetto di accordo, comunque tenuto conto delle esigenze e/o degli impegni della figlia, si stabilisce in via preventiva che trascorrerà con il padre ogni settimana la giornata del martedì e la Per_1
giornata del giovedì, pernottando in entrambi i giorni presso l'abitazione paterna;
ella, inoltre, trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) alternativamente con la madre o con il padre. Resta inteso che, sempre previo accordo fra i genitori e nel rispetto della volontà
e delle esigenze di studio e ricreative della figlia , il sig. potrà tenere con sé la Per_1 Parte_1 minore ulteriori giorni oltre quelli stabiliti. Per quanto concerne le festività natalizie, la figlia trascorrerà la metà delle festività con ciascun genitore;
in particolare la Vigilia di Natale la trascorrerà con la madre mentre il giorno di Natale con il padre;
il giorno di Capodanno sarà trascorso dalla figlia ad anni alterni con ciascun genitore. Del pari relativamente alle vacanze pasquali, trascorrerà la metà delle festività con ciascun genitore alternando Per_1 un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, trascorrerà 30 giorni con ciascun genitore di cui almeno 15 Per_1 giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Relativamente al compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la giornata ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Nell'ambito degli accordi economici relativi al divorzio, le parti pattuiscono quanto segue: 4) Il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra la somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00) Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia . La suddetta somma, da rivalutarsi Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie, sarà corrisposta direttamente alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese mediante Pt_2
versamento da effettuarsi con bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IBAN
[...]. 5) Entrambi i genitori parteciperanno in misura paritaria alle spese straordinarie di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva e ricreativa, necessarie per le figlie, nel rispetto delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, già allegate al ricorso introduttivo. 6) I signori e Parte_1 Pt_2
confermano che l'assegno unico universale spettante per la figlia sarà percepito per Per_1
intero sino alla naturale scadenza dalla sig.ra Parimenti confermate le Parte_2
ulteriori pattuizioni già stabilite nel ricorso introduttivo, che di seguito si riportano: 7)
Nessuna disposizione per l'affidamento e la frequentazione della figlia che avendo Per_2 raggiunto la maggiore età, stabilirà in via autonoma i tempi di permanenza che vorrà trascorrere presso ciascun genitore. 8) Non essendo economicamente indipendente, Per_2
ciascun genitore provvederà in forma diretta al suo mantenimento, partecipando altresì in misura paritaria alle spese straordinarie di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva e ricreativa, nel rispetto delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre
2017, già allegate al ricorso introduttivo. 9) I coniugi, economicamente indipendenti e autosufficienti, continueranno a provvedere ciascuno per sé al proprio mantenimento. 10)
La casa (già) coniugale, sita a Colleferro in Via Achille Grandi n. 57, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella piena disponibilità e in godimento esclusivo al medesimo, Parte_1
che continuerà ovviamente a sostenere in via esclusiva il pagamento dei ratei del mutuo acceso per l'acquisto, per euro 500,00 mensili. La sig.ra dichiara, invero, Parte_2 di rinunciare come in effetti rinuncia all'assegnazione della casa (già) coniugale non essendo in alcun modo interessata ad abitarla, intrattenendo ella una stabile convivenza con il suo compagno presso altra abitazione, nella quale attualmente risiede” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia scioglimento del matrimonio dei coniugi, coniugati in _Palestrina in data
19.6.2015 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Palestrina dell'anno _2015__ Parte II __, Serie C Ufficio 2 n. 23 , alle condizioni riportate nella sentenza non definitiva di separazione.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 20/11/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda Sezione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Francesca Aratari Giudice rel.
Dott. Elisabetta Trimani Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di scioglimento del matrimonio, iscritta al VG 2960 proposta da C.F. con l'avv. LUBRANO Parte_1 C.F._1
MI e da C.F. con l'avv. TROISI Parte_2 C.F._2
IM con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO;
vista la sentenza non definitiva di separazione, ormai passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria acquisita;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 20.11.2025 con allegate le condizioni di divorzio rimodulate dalle parti con rinuncia di comparizione personale all'udienza; rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni indicate nella sentenza di separazione non definitiva come di seguito modificate:
“Piano genitoriale per la figlia minorenne 1) La figlia minore verrà affidata ad Per_1 entrambi i genitori, che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento. Le decisioni di maggiore importanza saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni della figlia minore;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 2) La figlia minore abiterà abitualmente con la madre a Per_1
Colleferro, in via Traiana n. 70 e ivi sarà fissata la sua residenza anagrafica. 3) I tempi di permanenza di presso i genitori saranno liberamente concordati fra essi, ferma Per_1
restando la sua allocazione in via prevalente presso la residenza materna, tenuto conto dei desideri, degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della figlia. In difetto di accordo, comunque tenuto conto delle esigenze e/o degli impegni della figlia, si stabilisce in via preventiva che trascorrerà con il padre ogni settimana la giornata del martedì e la Per_1
giornata del giovedì, pernottando in entrambi i giorni presso l'abitazione paterna;
ella, inoltre, trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) alternativamente con la madre o con il padre. Resta inteso che, sempre previo accordo fra i genitori e nel rispetto della volontà
e delle esigenze di studio e ricreative della figlia , il sig. potrà tenere con sé la Per_1 Parte_1 minore ulteriori giorni oltre quelli stabiliti. Per quanto concerne le festività natalizie, la figlia trascorrerà la metà delle festività con ciascun genitore;
in particolare la Vigilia di Natale la trascorrerà con la madre mentre il giorno di Natale con il padre;
il giorno di Capodanno sarà trascorso dalla figlia ad anni alterni con ciascun genitore. Del pari relativamente alle vacanze pasquali, trascorrerà la metà delle festività con ciascun genitore alternando Per_1 un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, trascorrerà 30 giorni con ciascun genitore di cui almeno 15 Per_1 giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Relativamente al compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la giornata ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Nell'ambito degli accordi economici relativi al divorzio, le parti pattuiscono quanto segue: 4) Il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra la somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00) Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia . La suddetta somma, da rivalutarsi Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie, sarà corrisposta direttamente alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese mediante Pt_2
versamento da effettuarsi con bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IBAN
[...]. 5) Entrambi i genitori parteciperanno in misura paritaria alle spese straordinarie di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva e ricreativa, necessarie per le figlie, nel rispetto delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, già allegate al ricorso introduttivo. 6) I signori e Parte_1 Pt_2
confermano che l'assegno unico universale spettante per la figlia sarà percepito per Per_1
intero sino alla naturale scadenza dalla sig.ra Parimenti confermate le Parte_2
ulteriori pattuizioni già stabilite nel ricorso introduttivo, che di seguito si riportano: 7)
Nessuna disposizione per l'affidamento e la frequentazione della figlia che avendo Per_2 raggiunto la maggiore età, stabilirà in via autonoma i tempi di permanenza che vorrà trascorrere presso ciascun genitore. 8) Non essendo economicamente indipendente, Per_2
ciascun genitore provvederà in forma diretta al suo mantenimento, partecipando altresì in misura paritaria alle spese straordinarie di natura medico-sanitaria, scolastica, sportiva e ricreativa, nel rispetto delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre
2017, già allegate al ricorso introduttivo. 9) I coniugi, economicamente indipendenti e autosufficienti, continueranno a provvedere ciascuno per sé al proprio mantenimento. 10)
La casa (già) coniugale, sita a Colleferro in Via Achille Grandi n. 57, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella piena disponibilità e in godimento esclusivo al medesimo, Parte_1
che continuerà ovviamente a sostenere in via esclusiva il pagamento dei ratei del mutuo acceso per l'acquisto, per euro 500,00 mensili. La sig.ra dichiara, invero, Parte_2 di rinunciare come in effetti rinuncia all'assegnazione della casa (già) coniugale non essendo in alcun modo interessata ad abitarla, intrattenendo ella una stabile convivenza con il suo compagno presso altra abitazione, nella quale attualmente risiede” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia scioglimento del matrimonio dei coniugi, coniugati in _Palestrina in data
19.6.2015 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Palestrina dell'anno _2015__ Parte II __, Serie C Ufficio 2 n. 23 , alle condizioni riportate nella sentenza non definitiva di separazione.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 20/11/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE