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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4709/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4709/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.04.1974, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Carli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paderno Dugnano (Mi), Via Cesare Battisti n. 77, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.12.1968 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Nicolo' ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Varedo, Via Venezia n. 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI CONGIUNTE Causa assunta in decisione in data 12.11.2025 sulle seguenti condizioni congiunte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
• ordinare al Comune di Cavriana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La figlia maggiorenne vivrà con il padre presso la casa coniugale: per l'effetto, detto Per_1 immobile, sito a Varedo, Viale Brianza, 94, di proprietà esclusiva del sig. Controparte_1
, unitamente alle pertinenze della stessa (box, cantina, taverna, giardino, sottotetto, tutte per la
[...] porzione di ciascuna già in uso al nucleo familiare – viene assegnata allo stesso. CP_1 Pt_1
2) La sig.ra lascerà la casa coniugale entro la data del 01 novembre 2025, al Parte_1 verificarsi delle condizioni di cui al successivo punto 8, asportando i propri oggetti ed effetti personali. In vista del detto trasferimento, e' data facoltà al sig. di riportare alcuni CP_1 indumenti presso la casa coniugale, senza pregiudizio per lo spazio oggi occupato dalla sig.ra nonché di riporre alcuni oggetti in cantina. Pt_1
Per l'ipotesi in cui la signora non dovesse, per detta data, avere reperito una sistemazione Pt_1 definitiva, la stessa potrà depositare, sino alla data in cui avrà la disponibilità del nuovo immobile, nella soffitta della casa coniugale i seguenti propri oggetti ed effetti personali: quadro posto all'ingresso dell'abitazione; televisore;
numero 2 bauli della nonna (già presenti in soffitta); mobile dell'800, posto all'ingresso della casa coniugale, oltre specchiera abbinata (Già presenti in soffitta); 50% delle sedie di plastica, presenti in soffitta;
inoltre, sempre per detto periodo transitorio, i due gatti di proprietà della stessa potranno rimanere nella casa coniugale ed alla cura degli stessi provvederà il figlio , con oneri a carico della sig.ra e senza oneri e responsabilità Per_2 Pt_1 per il sig. . CP_1
Dalla data del rilascio della casa coniugale saranno a carico integrale del sig. Controparte_1
le utenze domestiche, che lo stesso provvederà ad addebitare sul proprio conto personale
[...]
e, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, lo stesso provvederà alla voltura delle dette utenze. 3) provvederà integralmente al mantenimento diretto della figlia . Controparte_1 Per_1
4) terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, Parte_1 secondo i termini e le modalità di cui alle “Linee Guida spese condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 07 maggio 2018.
5) Le detrazioni fiscali saranno richieste dai genitori al 50%; l'assegno unico per la famiglia sarà richiesto e percepito dal padre, con il quale la figlia convivrà, nella misura del 100%.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantar alcunchè, l'uno nei confronti dell'altra, a titolo di assegno di mantenimento e/o alimenti per sé.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 7) Il sig. , a definizione delle questioni economiche tra i coniugi e Controparte_1 pertanto, a tacitazione di ogni qualsiasi pretesa economica di qualsiasi natura, corrisponderà alla moglie la somma complessiva di € 58.000,00=, secondo le seguenti modalità: quanto ad € 10.000.00=, mediante assegno circolare o bonifico istantaneo irrevocabile, da consegnarsi o effettuarsi al momento del rilascio della casa coniugale, contestualmente alla riconsegna delle chiavi;
l'effettuazione del pagamento è da considerarsi condizione essenziale del detto rilascio.
- quanto ad € 48.000,00=, a mezzo di rate costanti mensili, per 120 mesi, pari ad € 400,00= ciascuna, da pagarsi con valuta fissa al giorno 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario effettuato sulle coordinate intestate a e che verranno comunicate in tempo utile per l'incombente. Parte_1
Il pagamento verrà effettuato a condizione che la sig.ra sottoscriva un contratto di locazione Pt_1 ovvero un contratto di compravendita di immobile, di cui dovrà fornire prova al Sig.
[...]
, intestato alla medesima e ne prenderà possesso, pertanto il pagamento verrà Controparte_1 erogato nel momento in cui la Signora avrà lasciato la casa coniugale anche nella fase Pt_1 preliminare rispetto alle sopracitate sottoscrizioni, qualora alla data del 1 novembre 2025, fissata per il rilascio della casa coniugale, le stesse non siano ancora state perfezionate. Sino alla data dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra il sig. continuerà Pt_1 CP_1
a versare a favore della sig.ra il contributo al mantenimento per la figlia , pari ad € Pt_1 Per_1
400.00= mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Monza. 8) I coniugi dichiarano di avere regolato, con le pattuizioni di cui al presente documento, ogni questione economica e/o di rinunciare a qualsiasi pretesa di qualsiasi natura tra gli stessi e di non vantare alcunchè, l'uno nei confronti dell'altra, a nessuno titolo e/o ragione, salvo quanto indicato nel presente atto.
9) Le domande contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, formulate dalla sig.ra incompatibili con le pattuizioni di cui sopra, sono da intendersi rinunciate. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 04.07.2025, così provvede: Controparte_1
I. Omologa la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio concordatario in Cavriana il giorno 24 maggio 2003 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cavriana al n. 4 parte II serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavriana (MN) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4709/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.04.1974, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Carli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paderno Dugnano (Mi), Via Cesare Battisti n. 77, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.12.1968 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Nicolo' ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Varedo, Via Venezia n. 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI CONGIUNTE Causa assunta in decisione in data 12.11.2025 sulle seguenti condizioni congiunte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
• ordinare al Comune di Cavriana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La figlia maggiorenne vivrà con il padre presso la casa coniugale: per l'effetto, detto Per_1 immobile, sito a Varedo, Viale Brianza, 94, di proprietà esclusiva del sig. Controparte_1
, unitamente alle pertinenze della stessa (box, cantina, taverna, giardino, sottotetto, tutte per la
[...] porzione di ciascuna già in uso al nucleo familiare – viene assegnata allo stesso. CP_1 Pt_1
2) La sig.ra lascerà la casa coniugale entro la data del 01 novembre 2025, al Parte_1 verificarsi delle condizioni di cui al successivo punto 8, asportando i propri oggetti ed effetti personali. In vista del detto trasferimento, e' data facoltà al sig. di riportare alcuni CP_1 indumenti presso la casa coniugale, senza pregiudizio per lo spazio oggi occupato dalla sig.ra nonché di riporre alcuni oggetti in cantina. Pt_1
Per l'ipotesi in cui la signora non dovesse, per detta data, avere reperito una sistemazione Pt_1 definitiva, la stessa potrà depositare, sino alla data in cui avrà la disponibilità del nuovo immobile, nella soffitta della casa coniugale i seguenti propri oggetti ed effetti personali: quadro posto all'ingresso dell'abitazione; televisore;
numero 2 bauli della nonna (già presenti in soffitta); mobile dell'800, posto all'ingresso della casa coniugale, oltre specchiera abbinata (Già presenti in soffitta); 50% delle sedie di plastica, presenti in soffitta;
inoltre, sempre per detto periodo transitorio, i due gatti di proprietà della stessa potranno rimanere nella casa coniugale ed alla cura degli stessi provvederà il figlio , con oneri a carico della sig.ra e senza oneri e responsabilità Per_2 Pt_1 per il sig. . CP_1
Dalla data del rilascio della casa coniugale saranno a carico integrale del sig. Controparte_1
le utenze domestiche, che lo stesso provvederà ad addebitare sul proprio conto personale
[...]
e, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, lo stesso provvederà alla voltura delle dette utenze. 3) provvederà integralmente al mantenimento diretto della figlia . Controparte_1 Per_1
4) terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, Parte_1 secondo i termini e le modalità di cui alle “Linee Guida spese condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 07 maggio 2018.
5) Le detrazioni fiscali saranno richieste dai genitori al 50%; l'assegno unico per la famiglia sarà richiesto e percepito dal padre, con il quale la figlia convivrà, nella misura del 100%.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantar alcunchè, l'uno nei confronti dell'altra, a titolo di assegno di mantenimento e/o alimenti per sé.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 7) Il sig. , a definizione delle questioni economiche tra i coniugi e Controparte_1 pertanto, a tacitazione di ogni qualsiasi pretesa economica di qualsiasi natura, corrisponderà alla moglie la somma complessiva di € 58.000,00=, secondo le seguenti modalità: quanto ad € 10.000.00=, mediante assegno circolare o bonifico istantaneo irrevocabile, da consegnarsi o effettuarsi al momento del rilascio della casa coniugale, contestualmente alla riconsegna delle chiavi;
l'effettuazione del pagamento è da considerarsi condizione essenziale del detto rilascio.
- quanto ad € 48.000,00=, a mezzo di rate costanti mensili, per 120 mesi, pari ad € 400,00= ciascuna, da pagarsi con valuta fissa al giorno 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario effettuato sulle coordinate intestate a e che verranno comunicate in tempo utile per l'incombente. Parte_1
Il pagamento verrà effettuato a condizione che la sig.ra sottoscriva un contratto di locazione Pt_1 ovvero un contratto di compravendita di immobile, di cui dovrà fornire prova al Sig.
[...]
, intestato alla medesima e ne prenderà possesso, pertanto il pagamento verrà Controparte_1 erogato nel momento in cui la Signora avrà lasciato la casa coniugale anche nella fase Pt_1 preliminare rispetto alle sopracitate sottoscrizioni, qualora alla data del 1 novembre 2025, fissata per il rilascio della casa coniugale, le stesse non siano ancora state perfezionate. Sino alla data dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra il sig. continuerà Pt_1 CP_1
a versare a favore della sig.ra il contributo al mantenimento per la figlia , pari ad € Pt_1 Per_1
400.00= mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Monza. 8) I coniugi dichiarano di avere regolato, con le pattuizioni di cui al presente documento, ogni questione economica e/o di rinunciare a qualsiasi pretesa di qualsiasi natura tra gli stessi e di non vantare alcunchè, l'uno nei confronti dell'altra, a nessuno titolo e/o ragione, salvo quanto indicato nel presente atto.
9) Le domande contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, formulate dalla sig.ra incompatibili con le pattuizioni di cui sopra, sono da intendersi rinunciate. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 04.07.2025, così provvede: Controparte_1
I. Omologa la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio concordatario in Cavriana il giorno 24 maggio 2003 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cavriana al n. 4 parte II serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavriana (MN) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi