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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2480/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 2480 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in Oleggio (NO), Via Del Moro n. 77 presso lo studio dell'avv. GOFFREDI PAOLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliata in Oleggio (NO), Via Del Moro n. 77 presso lo studio dell'avv. GOFFREDI PAOLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellinzago Novarese e del Comune di Novara l'annotazione della separazione personale nei pubblici registri.
2. Assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Bellinzago Novarese, Via Ada Negri n. 94. Il Signor si è già CP_1 trasferito altrove.
3. Nulla disporre in punto affidamento e diritto di visita essendo entrambi i figli ormai maggiorenni.
4. Dare atto che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, mediante versamento entro il giorno 15 di ogni mese della somma di € 400,00= direttamente a mani del figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario come individuate nel protocollo della Corte d'Appello di Torino applicato dal Tribunale di Novara;
Per_
5. Dare atto che il Sig. per la figlia provvederà al rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario CP_1 come individuate nel protocollo della Corte d'Appello di Torino applicato dal Tribunale di Novara;
6. Dare atto che i coniugi hanno già regolato tutti i rapporti economici tra di loro pendenti.
7. I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il P.M.
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Cavagliano, Parte_1 Controparte_1 in data 24 aprile 1999 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 1999. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (25.08.1999), maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente e (20.09.2005), maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 19/09/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Parte_1 data 15/11/1976 e , nato a [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
…… IL PRESIDENTE Dr. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dr.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 2480 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in Oleggio (NO), Via Del Moro n. 77 presso lo studio dell'avv. GOFFREDI PAOLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliata in Oleggio (NO), Via Del Moro n. 77 presso lo studio dell'avv. GOFFREDI PAOLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellinzago Novarese e del Comune di Novara l'annotazione della separazione personale nei pubblici registri.
2. Assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Bellinzago Novarese, Via Ada Negri n. 94. Il Signor si è già CP_1 trasferito altrove.
3. Nulla disporre in punto affidamento e diritto di visita essendo entrambi i figli ormai maggiorenni.
4. Dare atto che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, mediante versamento entro il giorno 15 di ogni mese della somma di € 400,00= direttamente a mani del figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario come individuate nel protocollo della Corte d'Appello di Torino applicato dal Tribunale di Novara;
Per_
5. Dare atto che il Sig. per la figlia provvederà al rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario CP_1 come individuate nel protocollo della Corte d'Appello di Torino applicato dal Tribunale di Novara;
6. Dare atto che i coniugi hanno già regolato tutti i rapporti economici tra di loro pendenti.
7. I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il P.M.
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Cavagliano, Parte_1 Controparte_1 in data 24 aprile 1999 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 1999. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (25.08.1999), maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente e (20.09.2005), maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 19/09/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Parte_1 data 15/11/1976 e , nato a [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
…… IL PRESIDENTE Dr. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dr.ssa Maria Amoruso