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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1068/2025 promossa da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. FILIPPO TRACANNA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SILVIA CP_1
BELOTTI,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 4/06/2025 (v. verbale)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio ormai cessata con;
dalla cui unione è nata la figlia minore il CP_1 Per_1
2.06.2022, chiedeva di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
Il resistente, costituendosi in giudizio, contestava le deduzioni e le conclusioni di controparte.
pagina 1 di 6 All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 4/06/2025, le parti, dopo ampia discussione, aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità dell'accordo così raggiunto.
Le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dai due genitori sono rispondenti all'interesse della figlia minore e a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della Per_1
presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo tenuto conto della tenerissima età della minore e dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. AFFIDA la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, disponendo che sia collocata in via prevalente presso la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le sotto riportate modalità (salvo diverso e migliore accordo tra i due genitori purchè conforme alle esigenze e alla condizione psico-fisica della minore):
a fine settimana alternati, dal venerdì ore 17.00 (quando il padre prenderà la minore dalla scuola/dal cre/dalla casa dei nonni materni) fino al lunedì mattina alle ore 7.30, quando il padre riporterà la minore presso la scuola ovvero l'abitazione dei nonni materni, sita in Torre Boldone, via Cecilia Manna 4;
in occasione della settimana durante la quale la minore pernotterà presso il padre durante il fine settimana, il martedì dalle ore 17.00 (quando il padre prenderà la minore dalla scuola/dal cre/dalla casa dei nonni materni) fino alla mattina successiva alle ore 7.30, quando il padre riporterà la minore presso la scuola ovvero l'abitazione dei nonni materni;
in occasione della settimana durante la quale la minore pernotterà presso la madre durante il fine settimana, il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00, quando il padre prenderà la minore dalla scuola/dal cre/dalla casa dei nonni materni, fino alla mattina successiva alle ore 7.00, quando il padre riporterà la minore a scuola ovvero presso l'abitazione dei nonni materni;
Quanto alle vacanze e festività:
pagina 2 di 6 a) durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la figlia per un periodo fino a tre settimane – non consecutive fino al compimento del quinto anno di età - con esatti periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
b) durante le vacanza natalizie trascorrerà in via alternata di anno in anno il Per_1 giorno della vigilia con uno ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
c) durante le vacanze pasquali alternerà di anno in anno la Pasqua e la Per_1
Festa dell'Angelo con ciascun genitore.
d) Festa del papà con il padre, festa della mamma con la madre;
Santa Lucia mezza giornata ciascuno, alternando la mattina con il pomeriggio.
e) Feste e ponti tutti in via alternata di anno in anno tra i genitori;
2. PONE A CARICO del padre l'obbligo di provvedere al versamento entro il 15 di ogni mese, della somma mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario in favore della figlia con decorrenza da luglio 2025; Per_1
3. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 3 di 6 tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della pagina 4 di 6 patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
4. PRENDE ATTO dell'accordo per cui l'assegno unico e universale sia interamente percepito dalla madre;
5. PRENDE ATTO dell'accordo per cui la minore verrà iscritta e frequenterà presso la scuola dell'infanzia Bruno Munari di Torre Boldone per l'intero ciclo scolastico;
pagina 5 di 6
6. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1068/2025 promossa da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. FILIPPO TRACANNA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SILVIA CP_1
BELOTTI,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 4/06/2025 (v. verbale)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio ormai cessata con;
dalla cui unione è nata la figlia minore il CP_1 Per_1
2.06.2022, chiedeva di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
Il resistente, costituendosi in giudizio, contestava le deduzioni e le conclusioni di controparte.
pagina 1 di 6 All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 4/06/2025, le parti, dopo ampia discussione, aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità dell'accordo così raggiunto.
Le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dai due genitori sono rispondenti all'interesse della figlia minore e a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della Per_1
presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo tenuto conto della tenerissima età della minore e dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. AFFIDA la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, disponendo che sia collocata in via prevalente presso la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le sotto riportate modalità (salvo diverso e migliore accordo tra i due genitori purchè conforme alle esigenze e alla condizione psico-fisica della minore):
a fine settimana alternati, dal venerdì ore 17.00 (quando il padre prenderà la minore dalla scuola/dal cre/dalla casa dei nonni materni) fino al lunedì mattina alle ore 7.30, quando il padre riporterà la minore presso la scuola ovvero l'abitazione dei nonni materni, sita in Torre Boldone, via Cecilia Manna 4;
in occasione della settimana durante la quale la minore pernotterà presso il padre durante il fine settimana, il martedì dalle ore 17.00 (quando il padre prenderà la minore dalla scuola/dal cre/dalla casa dei nonni materni) fino alla mattina successiva alle ore 7.30, quando il padre riporterà la minore presso la scuola ovvero l'abitazione dei nonni materni;
in occasione della settimana durante la quale la minore pernotterà presso la madre durante il fine settimana, il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00, quando il padre prenderà la minore dalla scuola/dal cre/dalla casa dei nonni materni, fino alla mattina successiva alle ore 7.00, quando il padre riporterà la minore a scuola ovvero presso l'abitazione dei nonni materni;
Quanto alle vacanze e festività:
pagina 2 di 6 a) durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la figlia per un periodo fino a tre settimane – non consecutive fino al compimento del quinto anno di età - con esatti periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
b) durante le vacanza natalizie trascorrerà in via alternata di anno in anno il Per_1 giorno della vigilia con uno ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
c) durante le vacanze pasquali alternerà di anno in anno la Pasqua e la Per_1
Festa dell'Angelo con ciascun genitore.
d) Festa del papà con il padre, festa della mamma con la madre;
Santa Lucia mezza giornata ciascuno, alternando la mattina con il pomeriggio.
e) Feste e ponti tutti in via alternata di anno in anno tra i genitori;
2. PONE A CARICO del padre l'obbligo di provvedere al versamento entro il 15 di ogni mese, della somma mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario in favore della figlia con decorrenza da luglio 2025; Per_1
3. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 3 di 6 tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della pagina 4 di 6 patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
4. PRENDE ATTO dell'accordo per cui l'assegno unico e universale sia interamente percepito dalla madre;
5. PRENDE ATTO dell'accordo per cui la minore verrà iscritta e frequenterà presso la scuola dell'infanzia Bruno Munari di Torre Boldone per l'intero ciclo scolastico;
pagina 5 di 6
6. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
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