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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 6319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6319 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6814/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Letizia D'Elia in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6814/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso per procura in Parte_1 C.F._1
atti dall'Avv. CASERTA MARINO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano VIA
BRERA 6 20121 MILANO
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura comunale, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO
OPPOSTO
CONCLUSIONI delle parti: precisate all'udienza 11.12.2022 come da fogli trasmessi per via telematica
Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il impugnando l'ingiunzione di pagamento da questo emessa n. Controparte_1
20220430567312462858575 di euro 24.486,77 notificata in data 14.12.2022, a titolo di crediti COSAP per occupazione di suolo pubblico difforme da quanto dovuto - 23,5 mq oltre la superficie autorizzata – Canone Occupazione Suolo Pubblico per l'anno 2017 – in relazione al pubblico esercizio “Caffè de Ville” , sito in Milano, Via Dante.
A sostegno delle proprie ragioni, parte istante allegava:
-di essere titolare della concessione di spazio pubblico in Milano, Via Dante, dinanzi al locale commerciale “Cafè de Ville” per mq 33,50 con canone annuo di circa euro 8.500,00 (doc. 2),
-di aver versato anche per l'anno in questione il canone annuo (doc. 3);
-di aver l'Amministrazione Comunale in data 14.12.2022, notificato l'ingiunzione di pagamento n. 20220430567312462858575 di euro 24.486,77; deduceva:
- la nullità e/o annullabilità dell'atto di riscossione per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. motivando che l'occupazione era riferita al 2017 e l'atto era stato notificato nel
2022 e che mancherebbe la prova della notifica dell'atto prodromico all'atto di riscossione impugnato;
- la nullità e/o annullabilità dell'atto di riscossione per omessa e/o carente motivazione; argomentava che l'atto di riscossione sarebbe privo di dettagli relativamente al periodo esatto di occupazione, ad (eventuali) accertamenti, alle (eventuali) occupazioni contestate, ai fatti occorsi, alle prove di notifica degli atti propedeutici, alle (eventuali) controdeduzioni avversarie e, persino, del “documento precedente” (atto prodromico) su cui si basa la richiesta creditoria.
-Illegittimità dell'atto di riscossione per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e intervenuto pagamento del canone relativo all'anno 2017, per essere il credito richiesto non determinato nel suo ammontare, manca la tabella A e non sono chiariti i criteri di calcolo dei conteggi degli interessi.
Pag. 2 a 7 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
-Illegittimità dell'atto per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in quanto la somma richiesta dal appare sproporzionata rispetto al canone annuale regolarmente CP_1 pagato (circa € 8.500,00) e viene richiamato l'art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della PA) e l'art. 3 (eguaglianza).
Il si è costituito con comparsa depositata in data 24.02.2023 e dopo aver Controparte_1
premesso di aver adottato con delibera n.11 del 21.02.2000, decorrente dal 1.1.2000, il
Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche -
COSAP (doc. 1), in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche –
TOSAP; e che tale Regolamento COSAP, applicabile all'epoca degli accertamenti di cui è causa, risulta oggi sostituito dal Regolamento CUP, forniva la propria ricostruzione della vicenda e concludeva chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza di sospensione, e nel merito il rigetto della domanda attorea deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
In particolare, il convenuto si è difeso sostenendo che l'illegittimità deriva da CP_1
un'occupazione abusiva e difforme rispetto alla concessione rilasciata all'opponente, come previsto dall'art. 20 del Regolamento COSAP;
che la prescrizione del canone COSAP è assoggettato al termine ordinario decennale e che la notifica dell'atto prodromico (avviso di pagamento) è avvenuta regolarmente;
che la sentenza del Tribunale (n. 5634/2019) nel proc. promosso da avvero le ordinanze di ingiunzione relative alle sanzioni di cui alla lett. Pt_1
b-c del medesimo art. 20 Reg Cosap, ha già confermato la validità degli accertamenti e delle sanzioni.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 11.12.2022 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e viene ora decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va confermata l'ordinanza emessa in corso di causa sull'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 153, II co c.p.c. che mirava al recupero del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. sul presupposto di un asserito malfunzionamento del sistema PCT.
Pag. 3 a 7 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
Va rilevato che la rimessione in termini presuppone la duplice prova dell'evento impeditivo e della sua imprevedibilità ed inevitabilità, da allegarsi e documentarsi con immediatezza.
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a produrre una generica dichiarazione di impossibilità a procedere in data 4.09.2023 (ovvero l'ultimo giorno utile) all'inoltro della busta contenente l'atto per un «blocco improvviso» del pct;
l'istanza è apparsa non circostanziata e non supportata da elementi di prova da cui poter ricavare la sussistenza di un'impossibilità assoluta al deposito dell'atto nel termine perentorio previsto dall'art. 183 co 6 c.p.c.; infatti, dalla documentazione versata in atti, si ricava unicamente una prima PEC proveniente dal gestore dei servizi telematici di questo Tribunale ed indirizzata alla PEC del difensore, datata 5.09.2023, ovvero quando il termine per il deposito era già spirato, che è all'evidenza inconferente con il presente giudizio, in quanto riporta quale oggetto del deposito “CAFE
E B - - ATTO RIS - deposito note scritte in sostituzione d'udienza”; difetta, CP_1
dunque, il riscontro dell'imprevedibilità e della non imputabilità dell'inadempimento, con conseguente rigetto dell'istanza e irrimediabile decadenza dalla memoria tardiva. (cfr verbale del 4 ottobre 2023).
Quanto al merito della vicenda, risultano documentati per quanto qui d'interesse:
-la concessione n. PG 357705/2012 del 27 agosto 2012 con cui il di Milano CP_1
autorizzava a occupare 33,50 m² di suolo pubblico in Via Dante (categoria Parte_1
viaria B12) per l'esercizio di somministrazione denominato «Caffè de Ville», dietro corresponsione di canone COSAP annuo di € 8.308,45;
- il verbale di accertamento (n. 7663271-0) del 12.09.2017 con cui la Polizia Locale di Milano riscontrava un'occupazione “difforme ed eccedente” la concessione, quantificata in 6,10 × 9,30
(= 57 m²) mediante tavoli, sedie, ombrelloni, paraventi mobili, fioriera e leggii menú,
- l'invito di pagamento di euro € 23.619,35 del Settore Riscossioni (atto PG 512720/2017 notificato il 22 dicembre 2017), emesso a titolo di indennità per occupazione abusiva (art. 20,
§ 3, lett. a Reg. COSAP), calcolata su 57 m² per l'intero anno 2017, comprensiva della maggiorazione del 30 %;
Pag. 4 a 7 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
- le ordinanze di ingiunzione nn. 9870 e 9871/2018 con cui il irrogava a le CP_1 Pt_1
sanzioni di cui alle lett. b-c del citato art. 20 Reg Cosap;
.
- la sentenza divenuta irrevocabile del 16 luglio 2019 n. 5634, con cui il Tribunale di Milano nel proc. RG 37097/2018 di opposizione promossa da rigettava il ricorso, ritenendo Pt_1
legittimi verbale, avviso 177/2017 e durata annuale dell'occupazione;
- l'atto di riscossione n. 2022 0430567312462858575, impugnato per euro 24.486,77
(indennità, interessi e spese), notificato lo stesso giorno, emesso dal in data CP_1
14 dicembre 2022.
Tanto premesso, si osserva:
L'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico, prevista dal regolamento Cosap del
Comune di Milano ha natura indennitaria e trova fondamento nell'art. 63 D.Lgs 446/1997. Essa non configura una sanzione amministrativa, né un'obbligazione risarcitoria, bensì un'obbligazione pecuniaria nascente da occupazione di fatto del suolo pubblico.
Trattandosi di credito non periodico e non risarcitorio, la relativa prescrizione è quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. come confermato da consolidata giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale e da giurisprudenza di legittimità, -tra le tante, Cass ord. n. 3710 del
08.02.2019, secondo cui “In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone c.d.
"COSAP" rappresenta il corrispettivo della concessione, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948
c.c.”..
Il termine, pertanto, decorre dalla cessazione dell'occupazione ma è suscettibile di interruzione ai sensi dell'art. 2943 c.c. L'avviso di pagamento n. 177/2017, notificato il 22 dicembre 2017, ha validamente interrotto la prescrizione decorrente dall'accertamento del 12 settembre 2017:
l'atto di riscossione del 14 dicembre 2022 interviene quindi entro il nuovo termine decennale
(22 dicembre 2027) e resiste all'eccezione di parte opponente, che invoca, senza fondamento,
l'art. 2947 c.c. o, in subordine, l'art. 2948 n. 4 c.c.
Pag. 5 a 7 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
È infondato anche il secondo motivo di opposizione, relativo alla riferita omessa e/o carente motivazione dell'atto impugnato;
infatti, contrariamente a quanto allegato dall'opponente,
l'atto impugnato riproduce integralmente i dati salienti dell'avviso n. 177/2017 – superficie, coefficienti tariffari, maggiorazione del 30 %, norma di riferimento – e ne indica il numero di protocollo, la data e l'oggetto; sicché, l'atto di riscossione risulta sufficientemente motivato per relationem;
in proposito, si ricorda che la motivazione per relationem è pacificamente ammessa, purché il provvedimento richiamato sia conosciuto o conoscibile dal destinatario e venga in ogni caso messo a sua disposizione.
Nel caso in esame, si rinvengono nel fascicolo di causa copia dell'avviso, la prova della sua notifica e, altresì, la sentenza di questo Tribunale n. 5634/2019 che ne ha confermato la correttezza dell'accertamento dell'abuso.
Ne discende che l'amministrazione ha assolto all'onere motivazionale imposto dagli artt. 3 L. 241/1990 e 7 l. 212/2000.
Inoltre, la pronuncia passata in giudicato n. 5634/2019 di questo Tribunale ha accertato in via decisoria ex art. 2909 c.c. la coincidenza tra l'area oggetto di verbale (6,10 × 9,30 m) e la porzione di suolo pubblico effettivamente occupata, nonché la permanenza dell'occupazione per l'intero anno 2017.
Accertata, dunque, la portata vincolante del giudicato, e passando alla determinazione del quantum, il debito dell'opponente deve essere parametricamente commisurato all'intera superficie. L'art. 20, § 3, lett. a) del Regolamento impone di considerare “l'area effettivamente occupata in difformità”, prescindendo da eventuali porzioni già assentite in concessione: il legislatore locale ha così inteso neutralizzare il vantaggio competitivo che deriverebbe dal superamento dei limiti autorizzati. Il calcolo operato dal Settore Riscossioni – tariffa base € 75, coefficiente viario B12 2,83333, coefficiente attività 1,50, maggiorazione 30 % – conduce all'importo di € 23.619,35, cui si sommano gli accessori (€ 867,42) per un totale di € 24.486,77.
Pag. 6 a 7 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
Dunque, il pagamento del canone concessorio (€ 8.308,45) costituisce adempimento di obbligazione diversa e autonoma, e la pretesa compensatio si rivela giuridicamente inconsistente ed è pertanto infondata.
Le doglianze sull'asserita sproporzione dell'indennità si infrangono sul principio di autoresponsabilità dell'occupante, cui compete evitare la protrazione dell'abuso: in difetto di riscontri oggettivi atti a dimostrare la sua temporaneità, opera la presunzione di durata annuale accolta dal Regolamento e avallata dalla sentenza del 2019 sopra citata.
Va, pertanto, respinta l'opposizione e confermata l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al valore minimo in considerazione dell'istruzione solo documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di riscossione Parte_1
n. 20220430567312462858575 del;
Controparte_1
2. conferma il suddetto atto di riscossione e conseguentemente condanna l'opponente al pagamento, in favore del , della somma di € 24.486,77, oltre interessi Controparte_1
legali dalla notifica dell'atto al saldo;
3. condanna l'opponente a rifondere al di Milano le Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre
15 % per rimborso forfetario oltre oneri riflessi.
Milano, 30 luglio 2025.
Il giudice
Letizia D'Elia
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Letizia D'Elia in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6814/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso per procura in Parte_1 C.F._1
atti dall'Avv. CASERTA MARINO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano VIA
BRERA 6 20121 MILANO
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura comunale, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO
OPPOSTO
CONCLUSIONI delle parti: precisate all'udienza 11.12.2022 come da fogli trasmessi per via telematica
Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il impugnando l'ingiunzione di pagamento da questo emessa n. Controparte_1
20220430567312462858575 di euro 24.486,77 notificata in data 14.12.2022, a titolo di crediti COSAP per occupazione di suolo pubblico difforme da quanto dovuto - 23,5 mq oltre la superficie autorizzata – Canone Occupazione Suolo Pubblico per l'anno 2017 – in relazione al pubblico esercizio “Caffè de Ville” , sito in Milano, Via Dante.
A sostegno delle proprie ragioni, parte istante allegava:
-di essere titolare della concessione di spazio pubblico in Milano, Via Dante, dinanzi al locale commerciale “Cafè de Ville” per mq 33,50 con canone annuo di circa euro 8.500,00 (doc. 2),
-di aver versato anche per l'anno in questione il canone annuo (doc. 3);
-di aver l'Amministrazione Comunale in data 14.12.2022, notificato l'ingiunzione di pagamento n. 20220430567312462858575 di euro 24.486,77; deduceva:
- la nullità e/o annullabilità dell'atto di riscossione per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. motivando che l'occupazione era riferita al 2017 e l'atto era stato notificato nel
2022 e che mancherebbe la prova della notifica dell'atto prodromico all'atto di riscossione impugnato;
- la nullità e/o annullabilità dell'atto di riscossione per omessa e/o carente motivazione; argomentava che l'atto di riscossione sarebbe privo di dettagli relativamente al periodo esatto di occupazione, ad (eventuali) accertamenti, alle (eventuali) occupazioni contestate, ai fatti occorsi, alle prove di notifica degli atti propedeutici, alle (eventuali) controdeduzioni avversarie e, persino, del “documento precedente” (atto prodromico) su cui si basa la richiesta creditoria.
-Illegittimità dell'atto di riscossione per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e intervenuto pagamento del canone relativo all'anno 2017, per essere il credito richiesto non determinato nel suo ammontare, manca la tabella A e non sono chiariti i criteri di calcolo dei conteggi degli interessi.
Pag. 2 a 7 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
-Illegittimità dell'atto per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in quanto la somma richiesta dal appare sproporzionata rispetto al canone annuale regolarmente CP_1 pagato (circa € 8.500,00) e viene richiamato l'art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della PA) e l'art. 3 (eguaglianza).
Il si è costituito con comparsa depositata in data 24.02.2023 e dopo aver Controparte_1
premesso di aver adottato con delibera n.11 del 21.02.2000, decorrente dal 1.1.2000, il
Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche -
COSAP (doc. 1), in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche –
TOSAP; e che tale Regolamento COSAP, applicabile all'epoca degli accertamenti di cui è causa, risulta oggi sostituito dal Regolamento CUP, forniva la propria ricostruzione della vicenda e concludeva chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza di sospensione, e nel merito il rigetto della domanda attorea deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
In particolare, il convenuto si è difeso sostenendo che l'illegittimità deriva da CP_1
un'occupazione abusiva e difforme rispetto alla concessione rilasciata all'opponente, come previsto dall'art. 20 del Regolamento COSAP;
che la prescrizione del canone COSAP è assoggettato al termine ordinario decennale e che la notifica dell'atto prodromico (avviso di pagamento) è avvenuta regolarmente;
che la sentenza del Tribunale (n. 5634/2019) nel proc. promosso da avvero le ordinanze di ingiunzione relative alle sanzioni di cui alla lett. Pt_1
b-c del medesimo art. 20 Reg Cosap, ha già confermato la validità degli accertamenti e delle sanzioni.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 11.12.2022 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e viene ora decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va confermata l'ordinanza emessa in corso di causa sull'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 153, II co c.p.c. che mirava al recupero del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. sul presupposto di un asserito malfunzionamento del sistema PCT.
Pag. 3 a 7 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
Va rilevato che la rimessione in termini presuppone la duplice prova dell'evento impeditivo e della sua imprevedibilità ed inevitabilità, da allegarsi e documentarsi con immediatezza.
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a produrre una generica dichiarazione di impossibilità a procedere in data 4.09.2023 (ovvero l'ultimo giorno utile) all'inoltro della busta contenente l'atto per un «blocco improvviso» del pct;
l'istanza è apparsa non circostanziata e non supportata da elementi di prova da cui poter ricavare la sussistenza di un'impossibilità assoluta al deposito dell'atto nel termine perentorio previsto dall'art. 183 co 6 c.p.c.; infatti, dalla documentazione versata in atti, si ricava unicamente una prima PEC proveniente dal gestore dei servizi telematici di questo Tribunale ed indirizzata alla PEC del difensore, datata 5.09.2023, ovvero quando il termine per il deposito era già spirato, che è all'evidenza inconferente con il presente giudizio, in quanto riporta quale oggetto del deposito “CAFE
E B - - ATTO RIS - deposito note scritte in sostituzione d'udienza”; difetta, CP_1
dunque, il riscontro dell'imprevedibilità e della non imputabilità dell'inadempimento, con conseguente rigetto dell'istanza e irrimediabile decadenza dalla memoria tardiva. (cfr verbale del 4 ottobre 2023).
Quanto al merito della vicenda, risultano documentati per quanto qui d'interesse:
-la concessione n. PG 357705/2012 del 27 agosto 2012 con cui il di Milano CP_1
autorizzava a occupare 33,50 m² di suolo pubblico in Via Dante (categoria Parte_1
viaria B12) per l'esercizio di somministrazione denominato «Caffè de Ville», dietro corresponsione di canone COSAP annuo di € 8.308,45;
- il verbale di accertamento (n. 7663271-0) del 12.09.2017 con cui la Polizia Locale di Milano riscontrava un'occupazione “difforme ed eccedente” la concessione, quantificata in 6,10 × 9,30
(= 57 m²) mediante tavoli, sedie, ombrelloni, paraventi mobili, fioriera e leggii menú,
- l'invito di pagamento di euro € 23.619,35 del Settore Riscossioni (atto PG 512720/2017 notificato il 22 dicembre 2017), emesso a titolo di indennità per occupazione abusiva (art. 20,
§ 3, lett. a Reg. COSAP), calcolata su 57 m² per l'intero anno 2017, comprensiva della maggiorazione del 30 %;
Pag. 4 a 7 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
- le ordinanze di ingiunzione nn. 9870 e 9871/2018 con cui il irrogava a le CP_1 Pt_1
sanzioni di cui alle lett. b-c del citato art. 20 Reg Cosap;
.
- la sentenza divenuta irrevocabile del 16 luglio 2019 n. 5634, con cui il Tribunale di Milano nel proc. RG 37097/2018 di opposizione promossa da rigettava il ricorso, ritenendo Pt_1
legittimi verbale, avviso 177/2017 e durata annuale dell'occupazione;
- l'atto di riscossione n. 2022 0430567312462858575, impugnato per euro 24.486,77
(indennità, interessi e spese), notificato lo stesso giorno, emesso dal in data CP_1
14 dicembre 2022.
Tanto premesso, si osserva:
L'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico, prevista dal regolamento Cosap del
Comune di Milano ha natura indennitaria e trova fondamento nell'art. 63 D.Lgs 446/1997. Essa non configura una sanzione amministrativa, né un'obbligazione risarcitoria, bensì un'obbligazione pecuniaria nascente da occupazione di fatto del suolo pubblico.
Trattandosi di credito non periodico e non risarcitorio, la relativa prescrizione è quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. come confermato da consolidata giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale e da giurisprudenza di legittimità, -tra le tante, Cass ord. n. 3710 del
08.02.2019, secondo cui “In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone c.d.
"COSAP" rappresenta il corrispettivo della concessione, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948
c.c.”..
Il termine, pertanto, decorre dalla cessazione dell'occupazione ma è suscettibile di interruzione ai sensi dell'art. 2943 c.c. L'avviso di pagamento n. 177/2017, notificato il 22 dicembre 2017, ha validamente interrotto la prescrizione decorrente dall'accertamento del 12 settembre 2017:
l'atto di riscossione del 14 dicembre 2022 interviene quindi entro il nuovo termine decennale
(22 dicembre 2027) e resiste all'eccezione di parte opponente, che invoca, senza fondamento,
l'art. 2947 c.c. o, in subordine, l'art. 2948 n. 4 c.c.
Pag. 5 a 7 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
È infondato anche il secondo motivo di opposizione, relativo alla riferita omessa e/o carente motivazione dell'atto impugnato;
infatti, contrariamente a quanto allegato dall'opponente,
l'atto impugnato riproduce integralmente i dati salienti dell'avviso n. 177/2017 – superficie, coefficienti tariffari, maggiorazione del 30 %, norma di riferimento – e ne indica il numero di protocollo, la data e l'oggetto; sicché, l'atto di riscossione risulta sufficientemente motivato per relationem;
in proposito, si ricorda che la motivazione per relationem è pacificamente ammessa, purché il provvedimento richiamato sia conosciuto o conoscibile dal destinatario e venga in ogni caso messo a sua disposizione.
Nel caso in esame, si rinvengono nel fascicolo di causa copia dell'avviso, la prova della sua notifica e, altresì, la sentenza di questo Tribunale n. 5634/2019 che ne ha confermato la correttezza dell'accertamento dell'abuso.
Ne discende che l'amministrazione ha assolto all'onere motivazionale imposto dagli artt. 3 L. 241/1990 e 7 l. 212/2000.
Inoltre, la pronuncia passata in giudicato n. 5634/2019 di questo Tribunale ha accertato in via decisoria ex art. 2909 c.c. la coincidenza tra l'area oggetto di verbale (6,10 × 9,30 m) e la porzione di suolo pubblico effettivamente occupata, nonché la permanenza dell'occupazione per l'intero anno 2017.
Accertata, dunque, la portata vincolante del giudicato, e passando alla determinazione del quantum, il debito dell'opponente deve essere parametricamente commisurato all'intera superficie. L'art. 20, § 3, lett. a) del Regolamento impone di considerare “l'area effettivamente occupata in difformità”, prescindendo da eventuali porzioni già assentite in concessione: il legislatore locale ha così inteso neutralizzare il vantaggio competitivo che deriverebbe dal superamento dei limiti autorizzati. Il calcolo operato dal Settore Riscossioni – tariffa base € 75, coefficiente viario B12 2,83333, coefficiente attività 1,50, maggiorazione 30 % – conduce all'importo di € 23.619,35, cui si sommano gli accessori (€ 867,42) per un totale di € 24.486,77.
Pag. 6 a 7 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ - RG 6814/2023
Dunque, il pagamento del canone concessorio (€ 8.308,45) costituisce adempimento di obbligazione diversa e autonoma, e la pretesa compensatio si rivela giuridicamente inconsistente ed è pertanto infondata.
Le doglianze sull'asserita sproporzione dell'indennità si infrangono sul principio di autoresponsabilità dell'occupante, cui compete evitare la protrazione dell'abuso: in difetto di riscontri oggettivi atti a dimostrare la sua temporaneità, opera la presunzione di durata annuale accolta dal Regolamento e avallata dalla sentenza del 2019 sopra citata.
Va, pertanto, respinta l'opposizione e confermata l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al valore minimo in considerazione dell'istruzione solo documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di riscossione Parte_1
n. 20220430567312462858575 del;
Controparte_1
2. conferma il suddetto atto di riscossione e conseguentemente condanna l'opponente al pagamento, in favore del , della somma di € 24.486,77, oltre interessi Controparte_1
legali dalla notifica dell'atto al saldo;
3. condanna l'opponente a rifondere al di Milano le Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre
15 % per rimborso forfetario oltre oneri riflessi.
Milano, 30 luglio 2025.
Il giudice
Letizia D'Elia
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