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Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1997, n. 371
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Legge 9 ottobre 1997, n. 371
Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1997, n. 371
Versione
31 ottobre 1997
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1997
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