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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 06/08/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 138 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
c.f. ), elettivamente domiciliata in Alghero presso Parte_1 C.F._1
lo studio l'Avv. Franco Dore che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello.
-
appellante -
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti rogito Notaio del 22.10.2021 in atti. Per_1
- appellata -
in punto a: giudizio ex art.616 cpc
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“In accoglimento della proposta impugnazione, in totale riforma della sentenza impugnata e rigettata ogni diversa eccezione, deduzione o domanda;
1. darsi atto del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 429/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Sassari in data 13 luglio 2021 e conseguentemente dichiararsi la assoluta mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile che potesse legittimare l'emissione della ingiunzione di pagamento posta a fondamento dell'intrapresa esecuzione ed affermarsi, conseguentemente, la inesistenza di un diritto di a CP_1
procedere ad esecuzione forzata.
2. Dichiararsi che ha intrapreso l'esecuzione in CP_1
carenza di un titolo esecutivo ed a soddisfazione di un credito non esistente e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione a favore della Signora della somma di € 5.082,63 Parte_1
incamerata a seguito del pagamento effettuato da terzo pignorato - per effetto Controparte_2
dell'ordinanza di assegnazione del 23 gennaio, a titolo di capitale, spese nel giudizio, accessori ed interessi, oltre interessi maturandi fino al saldo.
3. Dichiararsi, in ogni caso e comunque, che l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 non aveva funzione di precetto e titolo esecutivo ma valore meramente accertativo.
4. dichiararsi, altresì, che all'esecuzione per la riscossione delle somme portate dall'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 al più si doveva procedere a norma del D.P.R. n. 602 del 1973 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute. 5.
dichiararsi, ancora, che - in forza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro CP_1
dell'Economia e delle Finanze con decreto del 30 dicembre 2015, del combinato disposto di cui all'art. 17 - commi 2), 3 bis e 3 ter del decreto legislativo n. 46/1999 ed in coerenza con quanto statuito dalla
Suprema Corte di Cassazione con le pronunce richiamate in atti ed in specie con l'ordinanza n. 17628
del 29 agosto 2011 - doveva ritenersi legittimata esclusivamente a procedere alla riscossione coattiva della tariffa del servizio idrico integrato con la procedura del ruolo disciplinata dal D.P.R. 602/1973.
6. dichiarare per l'effetto e per le ragioni tutte di cui all'espositiva che precede ed a contrasto della impugnata sentenza - la inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata CP_1
secondo le procedure previste dal cod. proc. civ.
7. condannarsi al risarcimento del CP_1
danno - sia patrimoniale che non patrimoniale - a favore dell'opponente - appellante ai sensi dell'art. 96, commi primo e secondo cod. proc. civ.
8. condannarsi, in ogni caso e comunque, la medesima
2 al pagamento a favore dell'opponente di una somma equitativamente determinata, ai CP_1
sensi del disposto di cui al terzo comma dell'art. 96, cod. proc. civ. per aver dovuto subire non solo una indebita espropriazione ma anche un reiterato abuso del processo.
9. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase cautelare, della fase di reclamo e del giudizio di merito, oltre che del presente grado e con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Il Procuratore della appellata chiede e conclude: CP_1
“In via preliminare: a) dichiarare inammissibile, l'appello proposto dalla sig.ra , Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., e comunque b) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 942/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Sassari, non notificata, nella persona del Giudice
Unico Dott.ssa Tamara Greco a conclusione del procedimento contraddistinto all'R.G. 3598/2018; in via principale: c) confermare in toto, per i motivi dedotti in narrativa, la sentenza n. 942/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Sassari, nella persona del Giudico Unico Dott.ssa Tamara Greco a conclusione del procedimento contraddistinto all'RG 3598/2018; d) per i motivi meglio esposti in narrativa, previo rigetto di ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione dichiarare che l'atto di ingiunzione di pagamento ex R.d. 639/1910 assolve la funzione di titolo esecutivo e precetto;
e) dichiarare legittimata a poter procedere alla riscossione “diretta” tramite ingiunzione CP_1
di pagamento ex R.d. 639/1910; f) dichiarare legittimata a procedere ad esecuzione CP_1
forzata previa notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910; g) condannare la sig.ra alla rifusione delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese Parte_1
generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 25.10.2018 ha evocato in giudizio nanti il Tribunale di Parte_1
Sassari la soc. esponendo che: CP_1
1) con atto di ingiunzione di pagamento n. 3665/2017 del 17.3.2017 le aveva intimato il CP_1
pagamento della somma di euro 3394,04, asseritamente dovuta a titolo di consumi idrici, avvertendola che, in caso di mancato integrale pagamento entro trenta giorni dalla notifica, avrebbe dato “corso
3 agli atti esecutivi nelle modalità di legge” (ingiunzione avverso la quale in data 5.5.2017 essa Pt_1
aveva proposto opposizione nanti il Giudice di Pace di Sassari);
2) a seguito della omessa corresponsione della somma ingiunta, in data 4.7.2017 le aveva CP_1
notificato atto di pignoramento di crediti del debitore presso terzi fino alla concorrenza della somma di euro 5091,06: il pignoramento era caduto sulle somme che l'esponente aveva depositate presso il
Banco di Sardegna e presso;
CP_2
3) ella aveva, quindi, proposto opposizione all'esecuzione nanti il Tribunale di Sassari ritenendo che non avesse titolo per far valere esecutivamente il proprio credito mediante la promossa CP_1
espropriazione: invero, l'autorizzazione di cui al Decreto del Ministero della Economia e delle
Finanze 30.12.2015 legittimava solo ed esclusivamente la riscossione coattiva mediante ruolo (e quindi mediante Concessionario) dei crediti vantati nei confronti degli utenti a titolo di corrispettivo per la somministrazione del SII;
l'ingiunzione costituiva soltanto lo strumento prodromico e funzionale alla formazione del ruolo che costituiva il titolo esecutivo in forza del quale - attraverso l'intervento del concessionario - poteva essere realizzata l'esecuzione;
4) ivi aveva, inoltre, dedotto che per dare avvio all'esecuzione forzata non era sufficiente l'esistenza di un titolo esecutivo (pure negata) ma occorreva che il credito fosse – v. art.474 cpc - certo, liquido ed esigibile: requisiti nella specie assenti dal momento che la pretesa creditoria di fondata CP_1
su fattura, era stata contrastata mediante l'opposizione cit.;
5) il Tribunale di Sassari aveva rigettato l'istanza di sospensione assegnando alla opponente il termine di 45 gg per l'introduzione del giudizio di merito;
il medesimo Giudice aveva anche rimesso gli atti al G.E. perché provvedesse alla assegnazione delle somme;
6) il Collegio, con ordinanza 14.9.2018, aveva rigettato l'interposto reclamo.
La ha quindi introdotto il giudizio di merito – v. art.616 cpc – nel quale, con ampiezza di Pt_1
riferimenti normativi e giurisprudenziali e per quello che qui espressamente rileva – ha dedotto la illiceità della azione intrapresa da (che aveva promosso l'esecuzione pur essendo priva di CP_1
un titolo esecutivo abilitante) in quanto A) l'ingiunzione fiscale ex art.2, R.D. n.639/1910, aveva perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo e conservato un valore meramente accertativo;
B)
4 alla esecuzione per la riscossione delle somme portate dall'ingiunzione fiscale doveva procedersi attraverso le procedure previste dal D.P.R. n.602/1973 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Ha chiesto dichiararsi 1) che l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del RD 639/2010 aveva perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo ed aveva conservato un valore meramente accertativo;
2) che all'esecuzione per la riscossione delle somme portate dall'ingiunzione si doveva procedere a norma del D.P.R. n. 602/73 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute;
3) che doveva ritenersi CP_1
legittimata esclusivamente a procedere alla riscossione coattiva della tariffa del SII con la procedura del ruolo disciplinata dal D.P.R. 602/1973; 4) la inesistenza del diritto di a procedere ad CP_1
esecuzione forzata;
5) la assoluta mancanza di prova di un credito certo, liquido ed esigibile;
6) per l'effetto, la liberazione delle somme staggite dal vincolo del pignoramento, ovvero, ove nel frattempo le stesse venissero assegnate alla opposta, condannarsi la stessa alla loro restituzione;
7) la condanna di al risarcimento dei danni, anche ex art.96 cpc, spese rifuse. CP_1
All'atto della sua costituzione in giudizio la convenuta ha in limine denunziato la inammissibilità del giudizio in quanto promosso tardivamente.
Ha, indi, replicato che 1) ella doveva ritenersi legittimata a procedere con la riscossione diretta ex
R.D. 639/1910 attesa la efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento;
2) anche le Sezioni
Unite della Suprema Corte avevano riconosciuto la (rinnovata) vigenza dello strumento giuridico della ingiunzione fiscale e la sua funzione di titolo esecutivo sul quale fondare l'esecuzione forzata;
3) tanto era stato anche confermato dall'art.7, II co, lett. gg-quater del D.L. 70/2011; 4) infondato doveva altresì ritenersi l'assunto secondo cui la riscossione coattiva, anche se fondata su ingiunzione di pagamento, dovesse comunque essere effettuata attraverso le procedure previste dal D.P.R. n.
602/1973, cioè col ruolo del concessionario;
5) a seguito dell'abrogazione disposta dall'art.229 del
D.Lgs 51/98 dell'art.2, II co, del RD 639/2010 l'ingiunzione fiscale doveva ritenersi esecutiva di diritto come anche, del resto, emergeva dal disposto degli artt.32 e 5, D.Lvo 150/2011.
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del giudizio in quanto promosso in violazione dei termini assegnati con l'ordinanza 26.4.2018; nel merito, perché fosse accertato che l'ingiunzione di
5 pagamento assolveva la funzione di titolo esecutivo e di precetto e che essa legittimava a procedere a riscossione diretta, vinte le spese.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con le note in data 16.7.2021 l'attrice ha prodotto in giudizio copia della sentenza resa dall'adito
Giudice di Pace di Sassari con la quale il medesimo aveva statuito che “ non aveva titolo CP_1
all'emissione dell'ingiunzione di pagamento de qua” e disposto a carico di quest'ultima “la ricontabilizzazione dei consumi di cui alla fattura posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento de qua”.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n.942/2021, pubblicata il 20.09.2021, ha rigettato l'opposizione argomentando che era “legittimata all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per il CP_1
recupero dei crediti afferenti il servizio idrico integrato per i Comuni facenti parte della società”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha proposto appello la Pt_1
Ella ha lamentato l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado introducendo i motivi di gravame di cui in appresso.
I) Aveva errato il Tribunale a non considerare la sentenza resa dal Giudice di Pace: ed infatti la statuizione resa da detto Giudice importava che - non avendo un credito certo, liquido ed CP_1
esigibile - neppure aveva titolo per formare l'ingiunzione di pagamento e, conseguentemente, non aveva alcun titolo per promuovere l'esecuzione con espropriazione presso terzi contrastata dall'odierna appellante.
Conseguenza di quanto esposto era che doveva “dichiararsi e disporsi la liberazione delle somme staggite dal vincolo del pignoramento” e condannarsi alla restituzione delle somme CP_1
“indebitamente incamerate fino al momento della pronuncia della emananda sentenza”.
II) Il Tribunale aveva anche errato nell'individuare le ragioni della opposizione: essa appellante non aveva mai contestato la possibilità di di fare ricorso all'ingiunzione di cui al R.D. 639/2010 CP_1
ma aveva, più propriamente, affermato la regola secondo cui detta ingiunzione aveva perso la funzione di titolo esecutivo e di atto di precetto (avendo conservato un valore meramente accertativo) di tal che l'appellata doveva ritenersi legittimata esclusivamente a procedere alla riscossione coattiva
6 della tariffa del servizio idrico integrato con la procedura del ruolo disciplinata dal D.P.R. 602/1973
e non anche mediante il ricorso alle procedure disciplinate dal codice di procedura civile.
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituita in giudizio, ha resistito al grave concludendo come sopra. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
17 Gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni introdotte dalle parti in lite possono trovare soluzione secondo le precisazioni di cui in appresso.
Risulta per tabulas che con sentenza n.429/2021 il Giudice di Pace di Sassari (nanti il quale la Pt_1
aveva proposto opposizione avverso la ingiunzione di pagamento n.3665/2017 emessa in data
13.3.2017 da ha 1) affermato che alla ingiunzione in disamina non poteva essere attribuito CP_1
valore di titolo esecutivo (posto che “il DPR 28.1.1988 n.43 non aveva espunto dall'ordinamento
l'ingiunzione fiscale ma ne aveva ridotto la portata ad una mera funzione accertativa, comunque
privando la stessa della funzione di precetto e di titolo esecutivo che in precedenza le era riconosciuto”); 2) ritenuto fondata anche nel merito la domanda della – con consequenziale Pt_1
annullamento della fattura contenente la indebita e contrastata pretesa economica di - CP_1
avendo detta società “posto in essere una pratica commerciale scorretta ed aggressiva, sostanziante abusi di diritto, violando i diritti fondamentali dei consumatori ed utenti” ed avendo l'attrice, “per
quanto attiene alle specifiche voci di pagamento, dimostrato che i consumi effettuati sono di gran lunga inferiori a quelli pretesi in pagamento con la fattura de qua”.
All'esito, il Giudice di Pace ha: A) accolto l'eccezione pregiudiziale di parte attrice e dichiarato che non aveva titolo all'emissione dell'ingiunzione di pagamento de qua” (e dove la trascritta CP_1
statuizione non può che essere intesa in correlazione alla motivazione di cui al superiore punto 1); B)
7 disposto “contestualmente la ricontabilizzazione dei consumi di cui alla fattura posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento”.
Avverso detta statuizione decisoria alcuna delle parti in lite ha proposto impugnazione di tal che la pronuncia è divenuta irrevocabile il 13.2.2022 (come da attestazione in atti).
A tale proposito rileva questa Corte che non pertinenti devono apprezzarsi le censure introdotte da in parte qua osservandosi che la produzione della sentenza del Giudice di Pace, corredata CP_1
dalla certificazione di passaggio in giudicato in data 13.2.2022, è successiva alla definizione del giudizio di primo grado, conclusosi con il deposito della sentenza in data 20.9.2021: trattasi pertanto di documento non ancora venuto a giuridica esistenza al momento della definizione di quel giudizio
(cosicché il medesimo si è reso producibile solo nel presente giudizio di appello).
Quanto, poi, all'eccezione di giudicato (di cui la appellata lamentata la inammissibilità per il divieto di cui all'art.345 cpc) vale replicare che l'eccezione di giudicato esterno - rispondendo alla finalità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni - non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito e ciò “in quanto prescinde da
qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico (cosicché la stessa è rilevabile anche d'ufficio”) – così v. ex multis Cass. 48/2021.
Orbene, l'accertamento contenuto nella sentenza resa dal Giudice di Pace (in giudicato) è destinata a produrre effetti preclusivi ex art.2909 c.c. anche nel presente giudizio dal momento che ha ritenuto
non iure quello stesso atto, contestato dalla che ha posto a fondamento della sua Pt_1 CP_1
pretesa (anche) del presente giudizio.
È infatti principio di diritto quello per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la
8 premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (v. ex multis Cass. 2526/72016).
Portato di quanto precede è che anche nella presente sede deve ritenersi acclarato/a (posto che la statuizione del G.d.P. è vincolante per ogni altro giudizio inter partes in cui la stessa questione venga in rilievo):
1) che alla ingiunzione in disamina non poteva essere attribuito valore di titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione promossa da 2) la infondatezza, anche nel merito, della pretesa dalla CP_1
medesima azionata (infondatezza dalla quale è conseguita la statuizione di annullamento della fattura
contenente la indebita e contrastata pretesa economica notificata alla attrice).
Dall'effetto preclusivo di cui si è detto consegue un'ulteriore conseguenza pratica.
Deve rilevarsi che in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo non definitivo (come nella specie) la sopravvenuta caducazione del titolo azionato (come deve ritenersi avvenuto nella vicenda in disamina per effetto del passaggio in giudicato della sentenza resa dal Giudice di Pace)
importa che il presente giudizio vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere (per una applicazione del principio v. Cass. S.U. n.25478/2021, anche applicabile per identità di ratio nella presente vertenza).
Ed infatti, posto che l'accertamento delle condizioni per l'accoglimento e/o il rigetto della domanda ab origine introdotta (e fatta salva la disciplina in punto di governo delle spese del procedimento di cui si dirà) va effettuato in riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia, la sopravvenuta caducazione del titolo di cui si è detto sopra deve ritenersi aver determinato la cessazione della materia del contendere.
Sul punto, si rileva che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese,
9 che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (così v. Cass. Sez. U., n. 10553/2009).
Conseguenza di quanto precede – potendovi procedere anche d'ufficio questa Corte: v. Cass.
1496/2025 – è che nella presente sede deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle domande ab origine proposte e, per l'effetto, riformata la sentenza del Giudice di primo grado, dovendo pronunciarsi in conformità.
Dalla statuizione di cui si è detto consegue anche la condanna di alla restituzione della CP_1
somma di € 5082,63, oltre interessi legali ex art.1284, I co, cpc con decorrenza dalla dazione alla effettiva restituzione.
Ogni altro motivo e ogni altra pronuncia devono intendersi superati e assorbiti.
*
Si è detto sopra che le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere liquidate sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Portato di quanto precede è che la parte obbligata a rimborsare all'altra parte le spese che ha anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.
Facendo applicazione del principio di cui sopra si è detto è evidente che il soggetto “soccombente” nella specie deve individuarsi nella persona dell'appellata la quale – v. sentenza GdP in CP_1
giudicato – ha avviato una esecuzione forzata in forza di un titolo affermato come non esecutivo nonché in forza di una pretesa economica risultata non fondata.
Deve allora, qui statuirsi la condanna dell'appellata alla rifusione in favore della delle spese di Pt_1
lite di entrambi i gradi del giudizio (e dove la liquidazione delle stesse viene effettuata in applicazione dei medi tariffari dello scaglione di riferimento – v. art.17 cpc - del D.M. vigente ratione temporis per
10 il giudizio di primo grado;
dei minimi tariffari per il giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già esposti nanti il Tribunale).
Del pari, le risultanze probatorie emerse indurrebbero a pronunciare condanna di ex art.96 CP_1
cpc, avendo quest'ultima agito in giudizio se non con dolo, quanto meno con colpa grave: peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17902/2010) l'accoglimento della domanda de qua presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito sia dell'elemento oggettivo
(ovvero dell'entità del danno sofferto), dovendo ritenersi che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.
Nella specie, alcunché risulta dimostrato, dovendo pronunziarsi in conformità.
Sussistono, per contro, i presupposti per la condanna di ex art.96, III co, cpc CP_1
Il riconoscimento dell'indennizzo ivi previsto costituisce vera e propria pena pecuniaria finalizzata a sanzionare chi abbia abusato dello strumento processuale, appesantendo inutilmente il corso della giustizia e agendo o resistendo con imprudenza, colpa o dolo e dove il riconoscimento dell'indennizzo
è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario.
Nella specie, l'esecuzione forzata intrapresa da si è rivelata illegittima, sia per la CP_1
mancanza di un titolo esecutivo sia per l'assenza di credito valido.
Ed allora, optando per un'interpretazione della fattispecie in parola, intesa come rimedio al pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa, conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo irragionevole ed evitabile con la ordinaria diligenza e prudenza, ne consegue la condanna di al pagamento di un indennizzo in favore della che, in via equitativa (e CP_1 Pt_1
avuto riguardo alla durata del giudizio), può essere liquidato all'attualità nella somma di€ 3500,00
(pari a € 500,00 per ogni anno).
Su detta somma sono dovuti gli interessi di mora dalla presente decisione al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata,
- dichiara cessata la materia del contendere;
11 - condanna Abbanoa alla restituzione in favore di della somma di euro 5082,63, Parte_1
oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di € 3500,00 in favore di CP_1 [...]
a titolo di indennizzo ex art. 96, III co, c.p.c., oltre interessi di mora dalla presente Parte_2
decisione al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_2
giudizio di primo grado che liquida in € 125,00 per spese e € 2430,00 per compensi professionali,
oltre accessori di legge da corrispondersi in favore del procuratore antistatario;
- condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 385,50 per spese e € 1458,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge da corrispondersi in favore del Procuratore antistatario.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 138 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
c.f. ), elettivamente domiciliata in Alghero presso Parte_1 C.F._1
lo studio l'Avv. Franco Dore che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello.
-
appellante -
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti rogito Notaio del 22.10.2021 in atti. Per_1
- appellata -
in punto a: giudizio ex art.616 cpc
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“In accoglimento della proposta impugnazione, in totale riforma della sentenza impugnata e rigettata ogni diversa eccezione, deduzione o domanda;
1. darsi atto del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 429/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Sassari in data 13 luglio 2021 e conseguentemente dichiararsi la assoluta mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile che potesse legittimare l'emissione della ingiunzione di pagamento posta a fondamento dell'intrapresa esecuzione ed affermarsi, conseguentemente, la inesistenza di un diritto di a CP_1
procedere ad esecuzione forzata.
2. Dichiararsi che ha intrapreso l'esecuzione in CP_1
carenza di un titolo esecutivo ed a soddisfazione di un credito non esistente e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione a favore della Signora della somma di € 5.082,63 Parte_1
incamerata a seguito del pagamento effettuato da terzo pignorato - per effetto Controparte_2
dell'ordinanza di assegnazione del 23 gennaio, a titolo di capitale, spese nel giudizio, accessori ed interessi, oltre interessi maturandi fino al saldo.
3. Dichiararsi, in ogni caso e comunque, che l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 non aveva funzione di precetto e titolo esecutivo ma valore meramente accertativo.
4. dichiararsi, altresì, che all'esecuzione per la riscossione delle somme portate dall'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 al più si doveva procedere a norma del D.P.R. n. 602 del 1973 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute. 5.
dichiararsi, ancora, che - in forza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro CP_1
dell'Economia e delle Finanze con decreto del 30 dicembre 2015, del combinato disposto di cui all'art. 17 - commi 2), 3 bis e 3 ter del decreto legislativo n. 46/1999 ed in coerenza con quanto statuito dalla
Suprema Corte di Cassazione con le pronunce richiamate in atti ed in specie con l'ordinanza n. 17628
del 29 agosto 2011 - doveva ritenersi legittimata esclusivamente a procedere alla riscossione coattiva della tariffa del servizio idrico integrato con la procedura del ruolo disciplinata dal D.P.R. 602/1973.
6. dichiarare per l'effetto e per le ragioni tutte di cui all'espositiva che precede ed a contrasto della impugnata sentenza - la inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata CP_1
secondo le procedure previste dal cod. proc. civ.
7. condannarsi al risarcimento del CP_1
danno - sia patrimoniale che non patrimoniale - a favore dell'opponente - appellante ai sensi dell'art. 96, commi primo e secondo cod. proc. civ.
8. condannarsi, in ogni caso e comunque, la medesima
2 al pagamento a favore dell'opponente di una somma equitativamente determinata, ai CP_1
sensi del disposto di cui al terzo comma dell'art. 96, cod. proc. civ. per aver dovuto subire non solo una indebita espropriazione ma anche un reiterato abuso del processo.
9. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase cautelare, della fase di reclamo e del giudizio di merito, oltre che del presente grado e con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Il Procuratore della appellata chiede e conclude: CP_1
“In via preliminare: a) dichiarare inammissibile, l'appello proposto dalla sig.ra , Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., e comunque b) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 942/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Sassari, non notificata, nella persona del Giudice
Unico Dott.ssa Tamara Greco a conclusione del procedimento contraddistinto all'R.G. 3598/2018; in via principale: c) confermare in toto, per i motivi dedotti in narrativa, la sentenza n. 942/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Sassari, nella persona del Giudico Unico Dott.ssa Tamara Greco a conclusione del procedimento contraddistinto all'RG 3598/2018; d) per i motivi meglio esposti in narrativa, previo rigetto di ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione dichiarare che l'atto di ingiunzione di pagamento ex R.d. 639/1910 assolve la funzione di titolo esecutivo e precetto;
e) dichiarare legittimata a poter procedere alla riscossione “diretta” tramite ingiunzione CP_1
di pagamento ex R.d. 639/1910; f) dichiarare legittimata a procedere ad esecuzione CP_1
forzata previa notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910; g) condannare la sig.ra alla rifusione delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese Parte_1
generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 25.10.2018 ha evocato in giudizio nanti il Tribunale di Parte_1
Sassari la soc. esponendo che: CP_1
1) con atto di ingiunzione di pagamento n. 3665/2017 del 17.3.2017 le aveva intimato il CP_1
pagamento della somma di euro 3394,04, asseritamente dovuta a titolo di consumi idrici, avvertendola che, in caso di mancato integrale pagamento entro trenta giorni dalla notifica, avrebbe dato “corso
3 agli atti esecutivi nelle modalità di legge” (ingiunzione avverso la quale in data 5.5.2017 essa Pt_1
aveva proposto opposizione nanti il Giudice di Pace di Sassari);
2) a seguito della omessa corresponsione della somma ingiunta, in data 4.7.2017 le aveva CP_1
notificato atto di pignoramento di crediti del debitore presso terzi fino alla concorrenza della somma di euro 5091,06: il pignoramento era caduto sulle somme che l'esponente aveva depositate presso il
Banco di Sardegna e presso;
CP_2
3) ella aveva, quindi, proposto opposizione all'esecuzione nanti il Tribunale di Sassari ritenendo che non avesse titolo per far valere esecutivamente il proprio credito mediante la promossa CP_1
espropriazione: invero, l'autorizzazione di cui al Decreto del Ministero della Economia e delle
Finanze 30.12.2015 legittimava solo ed esclusivamente la riscossione coattiva mediante ruolo (e quindi mediante Concessionario) dei crediti vantati nei confronti degli utenti a titolo di corrispettivo per la somministrazione del SII;
l'ingiunzione costituiva soltanto lo strumento prodromico e funzionale alla formazione del ruolo che costituiva il titolo esecutivo in forza del quale - attraverso l'intervento del concessionario - poteva essere realizzata l'esecuzione;
4) ivi aveva, inoltre, dedotto che per dare avvio all'esecuzione forzata non era sufficiente l'esistenza di un titolo esecutivo (pure negata) ma occorreva che il credito fosse – v. art.474 cpc - certo, liquido ed esigibile: requisiti nella specie assenti dal momento che la pretesa creditoria di fondata CP_1
su fattura, era stata contrastata mediante l'opposizione cit.;
5) il Tribunale di Sassari aveva rigettato l'istanza di sospensione assegnando alla opponente il termine di 45 gg per l'introduzione del giudizio di merito;
il medesimo Giudice aveva anche rimesso gli atti al G.E. perché provvedesse alla assegnazione delle somme;
6) il Collegio, con ordinanza 14.9.2018, aveva rigettato l'interposto reclamo.
La ha quindi introdotto il giudizio di merito – v. art.616 cpc – nel quale, con ampiezza di Pt_1
riferimenti normativi e giurisprudenziali e per quello che qui espressamente rileva – ha dedotto la illiceità della azione intrapresa da (che aveva promosso l'esecuzione pur essendo priva di CP_1
un titolo esecutivo abilitante) in quanto A) l'ingiunzione fiscale ex art.2, R.D. n.639/1910, aveva perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo e conservato un valore meramente accertativo;
B)
4 alla esecuzione per la riscossione delle somme portate dall'ingiunzione fiscale doveva procedersi attraverso le procedure previste dal D.P.R. n.602/1973 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Ha chiesto dichiararsi 1) che l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del RD 639/2010 aveva perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo ed aveva conservato un valore meramente accertativo;
2) che all'esecuzione per la riscossione delle somme portate dall'ingiunzione si doveva procedere a norma del D.P.R. n. 602/73 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute;
3) che doveva ritenersi CP_1
legittimata esclusivamente a procedere alla riscossione coattiva della tariffa del SII con la procedura del ruolo disciplinata dal D.P.R. 602/1973; 4) la inesistenza del diritto di a procedere ad CP_1
esecuzione forzata;
5) la assoluta mancanza di prova di un credito certo, liquido ed esigibile;
6) per l'effetto, la liberazione delle somme staggite dal vincolo del pignoramento, ovvero, ove nel frattempo le stesse venissero assegnate alla opposta, condannarsi la stessa alla loro restituzione;
7) la condanna di al risarcimento dei danni, anche ex art.96 cpc, spese rifuse. CP_1
All'atto della sua costituzione in giudizio la convenuta ha in limine denunziato la inammissibilità del giudizio in quanto promosso tardivamente.
Ha, indi, replicato che 1) ella doveva ritenersi legittimata a procedere con la riscossione diretta ex
R.D. 639/1910 attesa la efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento;
2) anche le Sezioni
Unite della Suprema Corte avevano riconosciuto la (rinnovata) vigenza dello strumento giuridico della ingiunzione fiscale e la sua funzione di titolo esecutivo sul quale fondare l'esecuzione forzata;
3) tanto era stato anche confermato dall'art.7, II co, lett. gg-quater del D.L. 70/2011; 4) infondato doveva altresì ritenersi l'assunto secondo cui la riscossione coattiva, anche se fondata su ingiunzione di pagamento, dovesse comunque essere effettuata attraverso le procedure previste dal D.P.R. n.
602/1973, cioè col ruolo del concessionario;
5) a seguito dell'abrogazione disposta dall'art.229 del
D.Lgs 51/98 dell'art.2, II co, del RD 639/2010 l'ingiunzione fiscale doveva ritenersi esecutiva di diritto come anche, del resto, emergeva dal disposto degli artt.32 e 5, D.Lvo 150/2011.
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del giudizio in quanto promosso in violazione dei termini assegnati con l'ordinanza 26.4.2018; nel merito, perché fosse accertato che l'ingiunzione di
5 pagamento assolveva la funzione di titolo esecutivo e di precetto e che essa legittimava a procedere a riscossione diretta, vinte le spese.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con le note in data 16.7.2021 l'attrice ha prodotto in giudizio copia della sentenza resa dall'adito
Giudice di Pace di Sassari con la quale il medesimo aveva statuito che “ non aveva titolo CP_1
all'emissione dell'ingiunzione di pagamento de qua” e disposto a carico di quest'ultima “la ricontabilizzazione dei consumi di cui alla fattura posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento de qua”.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n.942/2021, pubblicata il 20.09.2021, ha rigettato l'opposizione argomentando che era “legittimata all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per il CP_1
recupero dei crediti afferenti il servizio idrico integrato per i Comuni facenti parte della società”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha proposto appello la Pt_1
Ella ha lamentato l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado introducendo i motivi di gravame di cui in appresso.
I) Aveva errato il Tribunale a non considerare la sentenza resa dal Giudice di Pace: ed infatti la statuizione resa da detto Giudice importava che - non avendo un credito certo, liquido ed CP_1
esigibile - neppure aveva titolo per formare l'ingiunzione di pagamento e, conseguentemente, non aveva alcun titolo per promuovere l'esecuzione con espropriazione presso terzi contrastata dall'odierna appellante.
Conseguenza di quanto esposto era che doveva “dichiararsi e disporsi la liberazione delle somme staggite dal vincolo del pignoramento” e condannarsi alla restituzione delle somme CP_1
“indebitamente incamerate fino al momento della pronuncia della emananda sentenza”.
II) Il Tribunale aveva anche errato nell'individuare le ragioni della opposizione: essa appellante non aveva mai contestato la possibilità di di fare ricorso all'ingiunzione di cui al R.D. 639/2010 CP_1
ma aveva, più propriamente, affermato la regola secondo cui detta ingiunzione aveva perso la funzione di titolo esecutivo e di atto di precetto (avendo conservato un valore meramente accertativo) di tal che l'appellata doveva ritenersi legittimata esclusivamente a procedere alla riscossione coattiva
6 della tariffa del servizio idrico integrato con la procedura del ruolo disciplinata dal D.P.R. 602/1973
e non anche mediante il ricorso alle procedure disciplinate dal codice di procedura civile.
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituita in giudizio, ha resistito al grave concludendo come sopra. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
17 Gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni introdotte dalle parti in lite possono trovare soluzione secondo le precisazioni di cui in appresso.
Risulta per tabulas che con sentenza n.429/2021 il Giudice di Pace di Sassari (nanti il quale la Pt_1
aveva proposto opposizione avverso la ingiunzione di pagamento n.3665/2017 emessa in data
13.3.2017 da ha 1) affermato che alla ingiunzione in disamina non poteva essere attribuito CP_1
valore di titolo esecutivo (posto che “il DPR 28.1.1988 n.43 non aveva espunto dall'ordinamento
l'ingiunzione fiscale ma ne aveva ridotto la portata ad una mera funzione accertativa, comunque
privando la stessa della funzione di precetto e di titolo esecutivo che in precedenza le era riconosciuto”); 2) ritenuto fondata anche nel merito la domanda della – con consequenziale Pt_1
annullamento della fattura contenente la indebita e contrastata pretesa economica di - CP_1
avendo detta società “posto in essere una pratica commerciale scorretta ed aggressiva, sostanziante abusi di diritto, violando i diritti fondamentali dei consumatori ed utenti” ed avendo l'attrice, “per
quanto attiene alle specifiche voci di pagamento, dimostrato che i consumi effettuati sono di gran lunga inferiori a quelli pretesi in pagamento con la fattura de qua”.
All'esito, il Giudice di Pace ha: A) accolto l'eccezione pregiudiziale di parte attrice e dichiarato che non aveva titolo all'emissione dell'ingiunzione di pagamento de qua” (e dove la trascritta CP_1
statuizione non può che essere intesa in correlazione alla motivazione di cui al superiore punto 1); B)
7 disposto “contestualmente la ricontabilizzazione dei consumi di cui alla fattura posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento”.
Avverso detta statuizione decisoria alcuna delle parti in lite ha proposto impugnazione di tal che la pronuncia è divenuta irrevocabile il 13.2.2022 (come da attestazione in atti).
A tale proposito rileva questa Corte che non pertinenti devono apprezzarsi le censure introdotte da in parte qua osservandosi che la produzione della sentenza del Giudice di Pace, corredata CP_1
dalla certificazione di passaggio in giudicato in data 13.2.2022, è successiva alla definizione del giudizio di primo grado, conclusosi con il deposito della sentenza in data 20.9.2021: trattasi pertanto di documento non ancora venuto a giuridica esistenza al momento della definizione di quel giudizio
(cosicché il medesimo si è reso producibile solo nel presente giudizio di appello).
Quanto, poi, all'eccezione di giudicato (di cui la appellata lamentata la inammissibilità per il divieto di cui all'art.345 cpc) vale replicare che l'eccezione di giudicato esterno - rispondendo alla finalità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni - non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito e ciò “in quanto prescinde da
qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico (cosicché la stessa è rilevabile anche d'ufficio”) – così v. ex multis Cass. 48/2021.
Orbene, l'accertamento contenuto nella sentenza resa dal Giudice di Pace (in giudicato) è destinata a produrre effetti preclusivi ex art.2909 c.c. anche nel presente giudizio dal momento che ha ritenuto
non iure quello stesso atto, contestato dalla che ha posto a fondamento della sua Pt_1 CP_1
pretesa (anche) del presente giudizio.
È infatti principio di diritto quello per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la
8 premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (v. ex multis Cass. 2526/72016).
Portato di quanto precede è che anche nella presente sede deve ritenersi acclarato/a (posto che la statuizione del G.d.P. è vincolante per ogni altro giudizio inter partes in cui la stessa questione venga in rilievo):
1) che alla ingiunzione in disamina non poteva essere attribuito valore di titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione promossa da 2) la infondatezza, anche nel merito, della pretesa dalla CP_1
medesima azionata (infondatezza dalla quale è conseguita la statuizione di annullamento della fattura
contenente la indebita e contrastata pretesa economica notificata alla attrice).
Dall'effetto preclusivo di cui si è detto consegue un'ulteriore conseguenza pratica.
Deve rilevarsi che in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo non definitivo (come nella specie) la sopravvenuta caducazione del titolo azionato (come deve ritenersi avvenuto nella vicenda in disamina per effetto del passaggio in giudicato della sentenza resa dal Giudice di Pace)
importa che il presente giudizio vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere (per una applicazione del principio v. Cass. S.U. n.25478/2021, anche applicabile per identità di ratio nella presente vertenza).
Ed infatti, posto che l'accertamento delle condizioni per l'accoglimento e/o il rigetto della domanda ab origine introdotta (e fatta salva la disciplina in punto di governo delle spese del procedimento di cui si dirà) va effettuato in riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia, la sopravvenuta caducazione del titolo di cui si è detto sopra deve ritenersi aver determinato la cessazione della materia del contendere.
Sul punto, si rileva che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese,
9 che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (così v. Cass. Sez. U., n. 10553/2009).
Conseguenza di quanto precede – potendovi procedere anche d'ufficio questa Corte: v. Cass.
1496/2025 – è che nella presente sede deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle domande ab origine proposte e, per l'effetto, riformata la sentenza del Giudice di primo grado, dovendo pronunciarsi in conformità.
Dalla statuizione di cui si è detto consegue anche la condanna di alla restituzione della CP_1
somma di € 5082,63, oltre interessi legali ex art.1284, I co, cpc con decorrenza dalla dazione alla effettiva restituzione.
Ogni altro motivo e ogni altra pronuncia devono intendersi superati e assorbiti.
*
Si è detto sopra che le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere liquidate sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Portato di quanto precede è che la parte obbligata a rimborsare all'altra parte le spese che ha anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.
Facendo applicazione del principio di cui sopra si è detto è evidente che il soggetto “soccombente” nella specie deve individuarsi nella persona dell'appellata la quale – v. sentenza GdP in CP_1
giudicato – ha avviato una esecuzione forzata in forza di un titolo affermato come non esecutivo nonché in forza di una pretesa economica risultata non fondata.
Deve allora, qui statuirsi la condanna dell'appellata alla rifusione in favore della delle spese di Pt_1
lite di entrambi i gradi del giudizio (e dove la liquidazione delle stesse viene effettuata in applicazione dei medi tariffari dello scaglione di riferimento – v. art.17 cpc - del D.M. vigente ratione temporis per
10 il giudizio di primo grado;
dei minimi tariffari per il giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già esposti nanti il Tribunale).
Del pari, le risultanze probatorie emerse indurrebbero a pronunciare condanna di ex art.96 CP_1
cpc, avendo quest'ultima agito in giudizio se non con dolo, quanto meno con colpa grave: peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17902/2010) l'accoglimento della domanda de qua presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito sia dell'elemento oggettivo
(ovvero dell'entità del danno sofferto), dovendo ritenersi che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.
Nella specie, alcunché risulta dimostrato, dovendo pronunziarsi in conformità.
Sussistono, per contro, i presupposti per la condanna di ex art.96, III co, cpc CP_1
Il riconoscimento dell'indennizzo ivi previsto costituisce vera e propria pena pecuniaria finalizzata a sanzionare chi abbia abusato dello strumento processuale, appesantendo inutilmente il corso della giustizia e agendo o resistendo con imprudenza, colpa o dolo e dove il riconoscimento dell'indennizzo
è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario.
Nella specie, l'esecuzione forzata intrapresa da si è rivelata illegittima, sia per la CP_1
mancanza di un titolo esecutivo sia per l'assenza di credito valido.
Ed allora, optando per un'interpretazione della fattispecie in parola, intesa come rimedio al pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa, conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo irragionevole ed evitabile con la ordinaria diligenza e prudenza, ne consegue la condanna di al pagamento di un indennizzo in favore della che, in via equitativa (e CP_1 Pt_1
avuto riguardo alla durata del giudizio), può essere liquidato all'attualità nella somma di€ 3500,00
(pari a € 500,00 per ogni anno).
Su detta somma sono dovuti gli interessi di mora dalla presente decisione al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza impugnata,
- dichiara cessata la materia del contendere;
11 - condanna Abbanoa alla restituzione in favore di della somma di euro 5082,63, Parte_1
oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di € 3500,00 in favore di CP_1 [...]
a titolo di indennizzo ex art. 96, III co, c.p.c., oltre interessi di mora dalla presente Parte_2
decisione al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_2
giudizio di primo grado che liquida in € 125,00 per spese e € 2430,00 per compensi professionali,
oltre accessori di legge da corrispondersi in favore del procuratore antistatario;
- condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 385,50 per spese e € 1458,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge da corrispondersi in favore del Procuratore antistatario.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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