Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2025, proposto dalla signora NU TA, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 538 del 7 agosto 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. DA De AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siena:
A) ha condannato « il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente NU TA, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, della somma totale di € 4.762,27 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo »;
B) ha accertato « il diritto del/la ricorrente – NU TA - all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 (5 annualità) e condanna [to] il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore del/la docente ricorrente tramite la Carta dell’importo nominale complessivo di euro di € 500,00 per l’annualità per le finalità e secondo le modalità attributive di cui all’art. 1, comma 121, della l. 2015/n. 107, oltre interessi legali »;
C) ha accertato « nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito il diritto di NU TA al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti, con conseguente condanna del Ministero convenuto resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del MIUR della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, pari entro il limite prescrizionale ad € 746,86, comprensivi di 13ma e TFR ».
Il tutto oltre al rimborso delle spese processuali, liquidate « in € 2.695,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per studio, fase introduttiva, trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre € 118,50 per spese (c.u.) ».
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 7.08.2024.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 12.08.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
La parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, ma non ha formulato deduzioni sul merito delle pretese di parte ricorrente.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito.
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute.
Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
Deve infine disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA La RD, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
DA De AZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA De AZ | IA La RD |
IL SEGRETARIO