CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2649/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12890/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: non i oppone all'estinzione del giudizio per cessata materia ed insiste sulla condanna di controparte alle spese di lite;
Resistente: estinzione del giudizio per cessata materia con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale contesta l'omessa dichiarazione per l'applicazione di Ta.Ri. e TEFA per gli anni d'imposta dal 2018 al 2023, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, e chiede di pagare la somma di euro 2.998,00.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Nullità/illegittimità dell'accertamento per avvenuto pagamento della somma pretesa. Il sig. Ricorrente_1 adduce di avere regolarmente corrisposto, per l'immobile accertato, la Ta.Ri. e la Tasi relative al periodo 2018 - 2023, per l'importo complessivo di euro
1.528,86, come da ricevute di pagamento allegate al ricorso;
2. Prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi pretesi per l'anno 2018, atteso che il credito tributario “de quo” è soggetto alla prescrizione quinquennale.
Parte ricorrente chiede di annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Con memoria depositata in data 12.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, il quale dichiara che, a seguito del riesame della posizione del ricorrente, ha emesso in data 7/05/2025 il provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, che allega in copia. Chiede, quindi, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza pubblica, il difensore di parte ricorrente non si oppone all'estinzione del giudizio ma insiste per la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese di lite. Il rappresentante del Comune si riportano alla memoria di costituzione e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice prende atto dell'avvenuto totale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e della volontà delle parti di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, l'ente impositore dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, atteso il grave ritardo nell'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela, in applicazione del principio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass. Civ. Sez. 5, ord. 860/2024; CGT II
Puglia, n. 3225/2022).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al rimborso delle spese di lite che liquida in euro mille, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso il 15 dicembre 2025 Il giudice Antonio Di Stazio
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2649/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474772 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12890/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: non i oppone all'estinzione del giudizio per cessata materia ed insiste sulla condanna di controparte alle spese di lite;
Resistente: estinzione del giudizio per cessata materia con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale contesta l'omessa dichiarazione per l'applicazione di Ta.Ri. e TEFA per gli anni d'imposta dal 2018 al 2023, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, e chiede di pagare la somma di euro 2.998,00.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Nullità/illegittimità dell'accertamento per avvenuto pagamento della somma pretesa. Il sig. Ricorrente_1 adduce di avere regolarmente corrisposto, per l'immobile accertato, la Ta.Ri. e la Tasi relative al periodo 2018 - 2023, per l'importo complessivo di euro
1.528,86, come da ricevute di pagamento allegate al ricorso;
2. Prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi pretesi per l'anno 2018, atteso che il credito tributario “de quo” è soggetto alla prescrizione quinquennale.
Parte ricorrente chiede di annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Con memoria depositata in data 12.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, il quale dichiara che, a seguito del riesame della posizione del ricorrente, ha emesso in data 7/05/2025 il provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, che allega in copia. Chiede, quindi, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza pubblica, il difensore di parte ricorrente non si oppone all'estinzione del giudizio ma insiste per la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese di lite. Il rappresentante del Comune si riportano alla memoria di costituzione e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice prende atto dell'avvenuto totale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e della volontà delle parti di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, l'ente impositore dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, atteso il grave ritardo nell'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela, in applicazione del principio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass. Civ. Sez. 5, ord. 860/2024; CGT II
Puglia, n. 3225/2022).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al rimborso delle spese di lite che liquida in euro mille, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso il 15 dicembre 2025 Il giudice Antonio Di Stazio