Art. 30.
Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato della Repubblica, e della Camera dei deputati e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato della Repubblica, e della Camera dei deputati e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .