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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5070/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. N. 5070/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 5070/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Aversa (CE), alla Via San Girolamo n. 10, presso lo studio dell'Avv.
TR PP (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
mandato in calce al ricorso,
- ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via San Giacomo dei Capri n. 63, presso lo studio dell'Avv. Del Barone Samuele (C.F. ), che la rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._4 CP_3 ), non costituiti;
C.F._5
- CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n.
118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato il 18/05/2023 conveniva in giudizio Parte_1
, e la esponendo che: in data Controparte_2 CP_3 Controparte_4
27/11/2021, alle ore 22:00 circa, l'istante si trovava in Casal di Principe, a Via Bari, presso l'area di parcheggio antistante il bar “Diamante”; mentre era fermo in sella alla propria bici,
il conducente dell'autovettura Fiat 500 tg. VI939305 effettuava una manovra di retromarcia e, non avvedendosi della presenza del ciclista, lo investiva, urtando la parte posteriore del velocipede con la parte posteriore del veicolo;
in conseguenza dell'urto, l'attore riportava lesioni per le quali veniva trasportato a mezzo 118 presso il P.S. dell'Ospedale di
Marcianise, ove i sanitari diagnosticavano una “frattura processo trasverso di destra L2-L3-
L4”; al momento dei fatti, l'autovettura di proprietà di era condotta da Controparte_2
ed era assicurata per la RCA con la CP_3 Controparte_4
nonostante le richieste risarcitorie inoltrate alla convenuta Compagnia, quest'ultima non ha provveduto al ristoro del danno.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: dichiarare l'esclusiva responsabilità
nella produzione del sinistro di e , ciascuno nella rispettiva Controparte_2 CP_3
qualità; condannare tutti i convenuti in solido al pagamento di una somma da quantificarsi in corso di causa a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
contenendo la domanda nei limiti di € 50.000,00; condannare i convenuti in solido al pagamento di spese e competenze di lite, da attribuire in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 18/01/2024 si costituiva tempestivamente nel giudizio la deducendo che: l'attore è tenuto a dimostrare la Controparte_4
legittimazione di tutte le parti processuali, nonché la proponibilità della domanda alla luce degli artt. 149 e 149, co. 2, del D. Lgs. n. 209/2005; le risultanze della banca dati Ivass
evidenziano la plurisinistrosità di tutte le parti coinvolte nel sinistro, in particolare del sig.
il quale si era già precedentemente reso responsabile di un investimento a pedone CP_2 e di un altro investimento a ciclista;
la domanda è inoltre del tutto generica per ciò che concerne il quantum debebatur, avendo l'attore omesso di indicare la natura e l'entità dei postumi invalidanti.
Ciò posto, concludeva chiedendo al Giudice adito di dichiarare la nullità o l'improcedibilità della domanda e, nel merito, di rigettarla siccome infondata, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Benché ritualmente citati, non si costituivano e , onde Controparte_2 CP_3
ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 02/05/2024.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati dall'attore, con ordinanza del 24/02/2025 il
Giudice, ritenuta la maturità della causa per la decisione, rinviava ai sensi degli artt. 281
sexies e terdecies c.p.c. all'udienza del 01/12/2025.
***
1.1. Preliminarmente, quanto all'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione,
sollevata dalla difesa della essa deve ritenersi infondata, Controparte_4
non ricorrendo alcune delle ipotesi tassativamente previste dall'art 163 c.p.c.
In particolare, non è ravvisabile, nella lettura dell'atto di citazione, alcun vizio dell'editio actionis importante la nullità della citazione, essendo nel medesimo indicati tanto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163, n. 4) quanto la cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3). Ed invero, come è noto, la nullità dell'atto di citazione comminata dall'art. 163 c.p.c. in riferimento alle modalità di indicazione del
“petitum”, sussiste solo in caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum stesso,
inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (Cass. n.
28986/2008; Cass. n. 17023/2003), mentre relativamente alla “causa petendi”, va ribadito che il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché
non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati (Cass. n. 15925/2007; Cass. n.
6712/2001). La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda, spettando al giudice il potere di qualificare giuridicamente la domanda dedotta in giudizio.
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio è,
pertanto, infondata.
1.2. Sempre preliminarmente, la domanda può senz'altro ritenersi proponibile ai sensi dell'art. 145 del D. Lgs. n. 209/2005, nonostante i rilievi parte ricorrente, secondo cui l'azione giudiziaria nei confronti dell'assicuratore diventa proponibile, nell'ipotesi di sinistro con danni alla persona, una volta decorso il termine di giorni novanta dal momento in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in osservanza delle modalità e dei contenuti prescritti dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.
Nell'ipotesi in discussione, difatti, parte attrice ha prodotto la raccomandata del
24/06/2022, ricevuta dalla convenuta in data 01/07/2022, con la quale il procuratore dell'attore, nel richiedere l'indennizzo per i danni subiti dal in conseguenza del Parte_1
sinistro oggetto della controversia, comunicava alla Compagnia tutti i dati individuati come essenziali ai fini della formulazione di un'offerta risarcitoria dal citato art. 148, co. 2, cod.
ass., ovverosia il “codice fiscale” del danneggiato, la “descrizione delle circostanze nelle
quali si è verificato il sinistro”, i “dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo
reddito, all'entità delle lesioni subite”, la “attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti”, nonché “la dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2”.
Tale atto, dunque, va senza dubbio considerato idoneo al fine di consentire all'assicuratore di effettuare le dovute verifiche e formulare un'offerta, ovvero, quantomeno,
di chiedere al danneggiato di comunicare i dati o documenti integrativi eventualmente ritenuti opportuni, come espressamente consentito in base al comma quinto dello stesso art. 148 cod. ass..
Nel caso di specie, l'azione è stata introdotta con ricorso del 18/05/2023, ben oltre,
dunque, il termine di novanta giorni dalla richiesta risarcitoria portata a conoscenza della
Compagnia in data 01/07/2022, sicché deve ritenersi ampiamente soddisfatta la condizione di proponibilità della domanda.
1.3. Per completezza, va altresì precisato che, diversamente da come pure sostenuto dalla difesa del , l'omesso invio da parte della Compagnia assicuratrice dell'invito Parte_1
a sottoporsi a visita medico-legale presso un proprio fiduciario è del tutto irrilevante ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, laddove si consideri che l'art. 145 cit.
individua quale condizione di proponibilità dell'azione il solo invio di una richiesta risarcitoria da parte del danneggiato, senza subordinare l'esercizio dell'azione ad ulteriori adempimenti da parte tanto dell'assicurato quanto dell'assicuratore.
Ed invero, l'unica ipotesi normativamente disciplinata che riguardi le attività peritali stragiudiziali è quella prevista dall'art. 148, co. 3, secondo cui, laddove il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose o alla persona, “i
termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non
ritiene di fare offerta sono sospesi”, senza comunque che le conseguenze del rifiuto siano estese sino a comportare la preclusione dell'azione giudiziale.
In assenza di una disposizione che specificamente preveda tale ipotesi, nessun pregiudizio può derivare in capo al danneggiato dall'inerzia dell'assicuratore nel comunicare l'invito a sottoporsi a visita medica.
1.4. Infine, sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle memorie conclusive depositate da parte ricorrente in data del 25.09.2025 e 30.10.2025, in assenza di previa autorizzazione giudiziale, quanto la causa, al termine dell'istruttoria, è
stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In punto di diritto, giova premettere che, in ossequio anche alla regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da un fatto illecito è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Nell'ipotesi di sinistro stradale, tale onere si traduce nella necessità di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e della sua dinamica, il nesso di causalità tra la condotta imputata al convenuto e il danno lamentato, nonché l'effettiva esistenza e consistenza di un danno-conseguenza, di natura patrimoniale o non patrimoniale che sia.
Il convenuto, a sua volta, per andare esente da responsabilità, potrà dimostrare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, dando prova del caso fortuito ovvero del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, così riducendo proporzionalmente il risarcimento dovuto.
2.2. Ebbene, nel caso di specie, la domanda attorea appare gravemente carente non solo sul piano probatorio, ma anche per ciò che concerne le stesse allegazioni, quantomeno in ordine al danno-conseguenza ed al quantum risarcitorio.
Dalla lettura dell'atto introduttivo e dei successivi scritti difensivi, infatti, non emerge, neppure in via del tutto generica, quali siano i postumi invalidanti permanenti e temporanei residuati dall'evento, posto peraltro che non è stata versata in atti alcuna consulenza medico-legale di parte a sostegno della domanda, avendo l'attore scelto di demandare ogni definizione delle componenti e dell'entità del danno all'esito di un'eventuale CTU, il cui espletamento sarebbe stato chiaramente esplorativo e volto a colmare evidenti lacune probatorie.
2.3. Ad ogni buon conto, la domanda è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio quanto al nesso di causalità ed al fatto storico, il cui effettivo accadimento secondo le modalità dedotte non può dirsi dimostrato, alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata e dei rilevanti profili di incertezza che emergono dall'esame delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
Le deposizioni dei testi e , entrambi escussi Tes_1 Testimone_2
all'udienza del 24/02/2025, pur convergendo quanto alla individuazione delle circostanze di tempo e luogo ove il sinistro si è verificato, presentano evidenti contraddizioni ed incongruenze che ne minano gravemente l'attendibilità.
In particolare, il ha ripetuto più volte che, al momento dell'evento, era Tes_2
l'unico a trovarsi all'esterno del bar, mentre le altre persone presenti stavano giocando a carte all'interno del locale, affermazione che esclude in radice la presenza dell'altro teste al momento dell'urto e comunque contraddice quanto affermato dal teste (“io ero al Tes_1
bar in via Bari denominato Bar Diamante in Casal di Principe, erano le 21:30/22:00 ero
fuori al bar, insieme ad un mio parente che si chiama ed alcuni suoi Persona_1
amici che conosco solo di vista e non so dire il nome. Non frequento spesso il bar in
questione. Ero lì perché mi aveva invitato mio cugino dalle ore 19:30/20:00, eravamo 4 o
cinque persone. Eravamo quindi fuori al bar, stavamo parlando (…)”). A tal proposito,
peraltro, nonostante il avesse in un primo momento riferito di aver visto “una Tes_2
macchina fare marcia indietro ed investire una bicicletta con il suo conducente”, il quale
“era fermo ed era solo”, ha poi successivamente precisato “di aver visto solo la macchina di
colore chiaro fare retromarcia” e che nemmeno si era accorto della bicicletta, in quanto la sua “visuale era parzialmente coperta dalla macchina”, tant'è che nulla riferiva in merito ai punti d'urto tra l'auto ed il velocipede (“io ero fuori e guardavo le macchine passare e la
mia attenzione venne immediatamente attirata dalle urla del ciclista che cadeva a terra di
schiena”).
Ulteriori incongruenze, poi, si ravvisano nell'individuazione del veicolo presunto danneggiante (secondo una Fiat 500, mentre per una Fiat Punto o una Tes_1 Tes_2
Fiat Uno) e nel tempo impiegato dal servizio 118 per intervenire sui luoghi ( sostiene Tes_1
di essere rimasto venti minuti e che in tale lasso di tempo l'autoambulanza ancora non fosse arrivata, per contro afferma che essa è sopraggiunta dopo soli dieci minuti). Tes_2
A tanto si aggiungano le ulteriori e numerose lacune o imprecisioni delle dichiarazioni rese, come ad esempio il fatto che il non abbia riferito su quale lato sia Tes_1
caduto il ciclista, che non ricordi il nome della persona cui avrebbe lasciato i propri dati, o che abbia fatto riferimento al danneggiato come “ ”, presumibilmente intendendo CP_2
riferirsi al proprietario del veicolo danneggiante, che non era nemmeno presente sui luoghi di causa, essendo il veicolo di sua proprietà condotto nell'occasione da . CP_3
Il tutto al netto del fatto che, come riferito da entrambi i testi escussi, il bar era situato ad un livello superiore rispetto all'area di sosta dove si è consumato l'evento, con la conseguenza che non è chiaro se la visuale da loro goduta fosse sufficiente per apprezzare la dinamica del sinistro, il che è da escludersi per il teste (il quale ha dichiarato Tes_2
“preciso di aver visto solo la macchina di colore chiaro fare retromarcia nemmeno mi ero
accorto della bicicletta poiché la mia visuale era parzialmente coperta dalla macchina”)
mentre rimane dubbia per l'altro teste escusso.
2.4. Come si vede, la prova testimoniale assunta nel corso del processo non è riuscita a corroborare la tesi attorea, in quanto i tesi sono incorsi tra loro in contraddizione e, di conseguenza, si dubita dell'attendibilità delle dichiarazioni da loro stessi rese. Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché
Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Ebbene, alla luce delle numerose contraddizioni in precedenza evidenziate è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale in oggetto, la cui credibilità non è
stata corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
In definitiva, il Tribunale ritiene che, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel processo, la domanda attorea non può essere accolta per insussistenza della prova - del cui onere l'attore era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
I predetti elementi devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra l'evento ed i danni lamentati.
Per quanto sopra, la domanda va rigettata per non essere stata fornita la prova del fatto, né conseguentemente del nesso di causalità tra l'evento descritto e le lesioni allegate da parte attrice.
In definitiva, quindi, considerata anche l'assenza di rilievi delle autorità, riproduzioni fotografiche dei veicoli e dei luoghi di causa o di altre prove documentali a sostegno della domanda, tenuto conto della scarsissima attendibilità del quadro testimoniale, non può
ritenersi raggiunta la prova del fatto storico né tantomeno quella del nesso causale tra la condotta addebitata ai convenuti e le lesioni riportate dall'attore, non potendo certo risultare sufficiente a tal fine il solo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Marcianise, evento che non consente, in mancanza di altri riscontri oggettivi, di ricondurre con sufficiente grado di certezza l'evento lesivo alla dinamica prospettata nell'atto introduttivo, onde la domanda va respinta, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., parametri minimi (in ragione della ridottissima attività processuale espletata e della semplicità delle questioni trattate) per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad € 52.000,00.
Atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione dei convenuti e Controparte_2
, i quali non hanno dunque espletato alcuna attività processuale né hanno CP_3
dovuto sostenere alcun esborso per la partecipazione al giudizio, le spese di lite nei loro confronti vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5070/2023 del R.G.A.C.,
pendente tra e Parte_1 Controparte_4 e , ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_2 CP_3
provvede:
1. Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per Controparte_4
compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA e IVA, se dovuti, come per legge;
3. dichiara, per il resto, irripetibili le spese di lite nei confronti di CP_2
e .
[...] CP_3
Aversa, 02/12/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola ) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. N. 5070/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 5070/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Aversa (CE), alla Via San Girolamo n. 10, presso lo studio dell'Avv.
TR PP (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
mandato in calce al ricorso,
- ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via San Giacomo dei Capri n. 63, presso lo studio dell'Avv. Del Barone Samuele (C.F. ), che la rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._4 CP_3 ), non costituiti;
C.F._5
- CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n.
118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato il 18/05/2023 conveniva in giudizio Parte_1
, e la esponendo che: in data Controparte_2 CP_3 Controparte_4
27/11/2021, alle ore 22:00 circa, l'istante si trovava in Casal di Principe, a Via Bari, presso l'area di parcheggio antistante il bar “Diamante”; mentre era fermo in sella alla propria bici,
il conducente dell'autovettura Fiat 500 tg. VI939305 effettuava una manovra di retromarcia e, non avvedendosi della presenza del ciclista, lo investiva, urtando la parte posteriore del velocipede con la parte posteriore del veicolo;
in conseguenza dell'urto, l'attore riportava lesioni per le quali veniva trasportato a mezzo 118 presso il P.S. dell'Ospedale di
Marcianise, ove i sanitari diagnosticavano una “frattura processo trasverso di destra L2-L3-
L4”; al momento dei fatti, l'autovettura di proprietà di era condotta da Controparte_2
ed era assicurata per la RCA con la CP_3 Controparte_4
nonostante le richieste risarcitorie inoltrate alla convenuta Compagnia, quest'ultima non ha provveduto al ristoro del danno.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: dichiarare l'esclusiva responsabilità
nella produzione del sinistro di e , ciascuno nella rispettiva Controparte_2 CP_3
qualità; condannare tutti i convenuti in solido al pagamento di una somma da quantificarsi in corso di causa a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
contenendo la domanda nei limiti di € 50.000,00; condannare i convenuti in solido al pagamento di spese e competenze di lite, da attribuire in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 18/01/2024 si costituiva tempestivamente nel giudizio la deducendo che: l'attore è tenuto a dimostrare la Controparte_4
legittimazione di tutte le parti processuali, nonché la proponibilità della domanda alla luce degli artt. 149 e 149, co. 2, del D. Lgs. n. 209/2005; le risultanze della banca dati Ivass
evidenziano la plurisinistrosità di tutte le parti coinvolte nel sinistro, in particolare del sig.
il quale si era già precedentemente reso responsabile di un investimento a pedone CP_2 e di un altro investimento a ciclista;
la domanda è inoltre del tutto generica per ciò che concerne il quantum debebatur, avendo l'attore omesso di indicare la natura e l'entità dei postumi invalidanti.
Ciò posto, concludeva chiedendo al Giudice adito di dichiarare la nullità o l'improcedibilità della domanda e, nel merito, di rigettarla siccome infondata, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Benché ritualmente citati, non si costituivano e , onde Controparte_2 CP_3
ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 02/05/2024.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati dall'attore, con ordinanza del 24/02/2025 il
Giudice, ritenuta la maturità della causa per la decisione, rinviava ai sensi degli artt. 281
sexies e terdecies c.p.c. all'udienza del 01/12/2025.
***
1.1. Preliminarmente, quanto all'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione,
sollevata dalla difesa della essa deve ritenersi infondata, Controparte_4
non ricorrendo alcune delle ipotesi tassativamente previste dall'art 163 c.p.c.
In particolare, non è ravvisabile, nella lettura dell'atto di citazione, alcun vizio dell'editio actionis importante la nullità della citazione, essendo nel medesimo indicati tanto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163, n. 4) quanto la cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3). Ed invero, come è noto, la nullità dell'atto di citazione comminata dall'art. 163 c.p.c. in riferimento alle modalità di indicazione del
“petitum”, sussiste solo in caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum stesso,
inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (Cass. n.
28986/2008; Cass. n. 17023/2003), mentre relativamente alla “causa petendi”, va ribadito che il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché
non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati (Cass. n. 15925/2007; Cass. n.
6712/2001). La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda, spettando al giudice il potere di qualificare giuridicamente la domanda dedotta in giudizio.
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio è,
pertanto, infondata.
1.2. Sempre preliminarmente, la domanda può senz'altro ritenersi proponibile ai sensi dell'art. 145 del D. Lgs. n. 209/2005, nonostante i rilievi parte ricorrente, secondo cui l'azione giudiziaria nei confronti dell'assicuratore diventa proponibile, nell'ipotesi di sinistro con danni alla persona, una volta decorso il termine di giorni novanta dal momento in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in osservanza delle modalità e dei contenuti prescritti dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.
Nell'ipotesi in discussione, difatti, parte attrice ha prodotto la raccomandata del
24/06/2022, ricevuta dalla convenuta in data 01/07/2022, con la quale il procuratore dell'attore, nel richiedere l'indennizzo per i danni subiti dal in conseguenza del Parte_1
sinistro oggetto della controversia, comunicava alla Compagnia tutti i dati individuati come essenziali ai fini della formulazione di un'offerta risarcitoria dal citato art. 148, co. 2, cod.
ass., ovverosia il “codice fiscale” del danneggiato, la “descrizione delle circostanze nelle
quali si è verificato il sinistro”, i “dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo
reddito, all'entità delle lesioni subite”, la “attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti”, nonché “la dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2”.
Tale atto, dunque, va senza dubbio considerato idoneo al fine di consentire all'assicuratore di effettuare le dovute verifiche e formulare un'offerta, ovvero, quantomeno,
di chiedere al danneggiato di comunicare i dati o documenti integrativi eventualmente ritenuti opportuni, come espressamente consentito in base al comma quinto dello stesso art. 148 cod. ass..
Nel caso di specie, l'azione è stata introdotta con ricorso del 18/05/2023, ben oltre,
dunque, il termine di novanta giorni dalla richiesta risarcitoria portata a conoscenza della
Compagnia in data 01/07/2022, sicché deve ritenersi ampiamente soddisfatta la condizione di proponibilità della domanda.
1.3. Per completezza, va altresì precisato che, diversamente da come pure sostenuto dalla difesa del , l'omesso invio da parte della Compagnia assicuratrice dell'invito Parte_1
a sottoporsi a visita medico-legale presso un proprio fiduciario è del tutto irrilevante ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, laddove si consideri che l'art. 145 cit.
individua quale condizione di proponibilità dell'azione il solo invio di una richiesta risarcitoria da parte del danneggiato, senza subordinare l'esercizio dell'azione ad ulteriori adempimenti da parte tanto dell'assicurato quanto dell'assicuratore.
Ed invero, l'unica ipotesi normativamente disciplinata che riguardi le attività peritali stragiudiziali è quella prevista dall'art. 148, co. 3, secondo cui, laddove il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose o alla persona, “i
termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non
ritiene di fare offerta sono sospesi”, senza comunque che le conseguenze del rifiuto siano estese sino a comportare la preclusione dell'azione giudiziale.
In assenza di una disposizione che specificamente preveda tale ipotesi, nessun pregiudizio può derivare in capo al danneggiato dall'inerzia dell'assicuratore nel comunicare l'invito a sottoporsi a visita medica.
1.4. Infine, sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle memorie conclusive depositate da parte ricorrente in data del 25.09.2025 e 30.10.2025, in assenza di previa autorizzazione giudiziale, quanto la causa, al termine dell'istruttoria, è
stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In punto di diritto, giova premettere che, in ossequio anche alla regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da un fatto illecito è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Nell'ipotesi di sinistro stradale, tale onere si traduce nella necessità di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e della sua dinamica, il nesso di causalità tra la condotta imputata al convenuto e il danno lamentato, nonché l'effettiva esistenza e consistenza di un danno-conseguenza, di natura patrimoniale o non patrimoniale che sia.
Il convenuto, a sua volta, per andare esente da responsabilità, potrà dimostrare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, dando prova del caso fortuito ovvero del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, così riducendo proporzionalmente il risarcimento dovuto.
2.2. Ebbene, nel caso di specie, la domanda attorea appare gravemente carente non solo sul piano probatorio, ma anche per ciò che concerne le stesse allegazioni, quantomeno in ordine al danno-conseguenza ed al quantum risarcitorio.
Dalla lettura dell'atto introduttivo e dei successivi scritti difensivi, infatti, non emerge, neppure in via del tutto generica, quali siano i postumi invalidanti permanenti e temporanei residuati dall'evento, posto peraltro che non è stata versata in atti alcuna consulenza medico-legale di parte a sostegno della domanda, avendo l'attore scelto di demandare ogni definizione delle componenti e dell'entità del danno all'esito di un'eventuale CTU, il cui espletamento sarebbe stato chiaramente esplorativo e volto a colmare evidenti lacune probatorie.
2.3. Ad ogni buon conto, la domanda è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio quanto al nesso di causalità ed al fatto storico, il cui effettivo accadimento secondo le modalità dedotte non può dirsi dimostrato, alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata e dei rilevanti profili di incertezza che emergono dall'esame delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
Le deposizioni dei testi e , entrambi escussi Tes_1 Testimone_2
all'udienza del 24/02/2025, pur convergendo quanto alla individuazione delle circostanze di tempo e luogo ove il sinistro si è verificato, presentano evidenti contraddizioni ed incongruenze che ne minano gravemente l'attendibilità.
In particolare, il ha ripetuto più volte che, al momento dell'evento, era Tes_2
l'unico a trovarsi all'esterno del bar, mentre le altre persone presenti stavano giocando a carte all'interno del locale, affermazione che esclude in radice la presenza dell'altro teste al momento dell'urto e comunque contraddice quanto affermato dal teste (“io ero al Tes_1
bar in via Bari denominato Bar Diamante in Casal di Principe, erano le 21:30/22:00 ero
fuori al bar, insieme ad un mio parente che si chiama ed alcuni suoi Persona_1
amici che conosco solo di vista e non so dire il nome. Non frequento spesso il bar in
questione. Ero lì perché mi aveva invitato mio cugino dalle ore 19:30/20:00, eravamo 4 o
cinque persone. Eravamo quindi fuori al bar, stavamo parlando (…)”). A tal proposito,
peraltro, nonostante il avesse in un primo momento riferito di aver visto “una Tes_2
macchina fare marcia indietro ed investire una bicicletta con il suo conducente”, il quale
“era fermo ed era solo”, ha poi successivamente precisato “di aver visto solo la macchina di
colore chiaro fare retromarcia” e che nemmeno si era accorto della bicicletta, in quanto la sua “visuale era parzialmente coperta dalla macchina”, tant'è che nulla riferiva in merito ai punti d'urto tra l'auto ed il velocipede (“io ero fuori e guardavo le macchine passare e la
mia attenzione venne immediatamente attirata dalle urla del ciclista che cadeva a terra di
schiena”).
Ulteriori incongruenze, poi, si ravvisano nell'individuazione del veicolo presunto danneggiante (secondo una Fiat 500, mentre per una Fiat Punto o una Tes_1 Tes_2
Fiat Uno) e nel tempo impiegato dal servizio 118 per intervenire sui luoghi ( sostiene Tes_1
di essere rimasto venti minuti e che in tale lasso di tempo l'autoambulanza ancora non fosse arrivata, per contro afferma che essa è sopraggiunta dopo soli dieci minuti). Tes_2
A tanto si aggiungano le ulteriori e numerose lacune o imprecisioni delle dichiarazioni rese, come ad esempio il fatto che il non abbia riferito su quale lato sia Tes_1
caduto il ciclista, che non ricordi il nome della persona cui avrebbe lasciato i propri dati, o che abbia fatto riferimento al danneggiato come “ ”, presumibilmente intendendo CP_2
riferirsi al proprietario del veicolo danneggiante, che non era nemmeno presente sui luoghi di causa, essendo il veicolo di sua proprietà condotto nell'occasione da . CP_3
Il tutto al netto del fatto che, come riferito da entrambi i testi escussi, il bar era situato ad un livello superiore rispetto all'area di sosta dove si è consumato l'evento, con la conseguenza che non è chiaro se la visuale da loro goduta fosse sufficiente per apprezzare la dinamica del sinistro, il che è da escludersi per il teste (il quale ha dichiarato Tes_2
“preciso di aver visto solo la macchina di colore chiaro fare retromarcia nemmeno mi ero
accorto della bicicletta poiché la mia visuale era parzialmente coperta dalla macchina”)
mentre rimane dubbia per l'altro teste escusso.
2.4. Come si vede, la prova testimoniale assunta nel corso del processo non è riuscita a corroborare la tesi attorea, in quanto i tesi sono incorsi tra loro in contraddizione e, di conseguenza, si dubita dell'attendibilità delle dichiarazioni da loro stessi rese. Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché
Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Ebbene, alla luce delle numerose contraddizioni in precedenza evidenziate è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale in oggetto, la cui credibilità non è
stata corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
In definitiva, il Tribunale ritiene che, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel processo, la domanda attorea non può essere accolta per insussistenza della prova - del cui onere l'attore era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
I predetti elementi devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra l'evento ed i danni lamentati.
Per quanto sopra, la domanda va rigettata per non essere stata fornita la prova del fatto, né conseguentemente del nesso di causalità tra l'evento descritto e le lesioni allegate da parte attrice.
In definitiva, quindi, considerata anche l'assenza di rilievi delle autorità, riproduzioni fotografiche dei veicoli e dei luoghi di causa o di altre prove documentali a sostegno della domanda, tenuto conto della scarsissima attendibilità del quadro testimoniale, non può
ritenersi raggiunta la prova del fatto storico né tantomeno quella del nesso causale tra la condotta addebitata ai convenuti e le lesioni riportate dall'attore, non potendo certo risultare sufficiente a tal fine il solo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Marcianise, evento che non consente, in mancanza di altri riscontri oggettivi, di ricondurre con sufficiente grado di certezza l'evento lesivo alla dinamica prospettata nell'atto introduttivo, onde la domanda va respinta, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., parametri minimi (in ragione della ridottissima attività processuale espletata e della semplicità delle questioni trattate) per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad € 52.000,00.
Atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione dei convenuti e Controparte_2
, i quali non hanno dunque espletato alcuna attività processuale né hanno CP_3
dovuto sostenere alcun esborso per la partecipazione al giudizio, le spese di lite nei loro confronti vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5070/2023 del R.G.A.C.,
pendente tra e Parte_1 Controparte_4 e , ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_2 CP_3
provvede:
1. Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per Controparte_4
compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA e IVA, se dovuti, come per legge;
3. dichiara, per il resto, irripetibili le spese di lite nei confronti di CP_2
e .
[...] CP_3
Aversa, 02/12/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola ) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.