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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1783/2025
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE composta dai magistrati dott. Fabio Laurenzi Presidente rel. dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento d'appello in oggetto, proposto con ricorso depositato in data 17.06.2025 da
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Maura Piva e dall'avv. Stefano Villa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in calce all'atto introduttivo dell'appello
- RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – in persona del Ministro pro-tempore- RESISTENTE
Con l'intervento del procuratore generale presso la corte d'appello di Milano
Conclusioni per il ricorrente:
“In via preliminare, autorizzare la permanenza in Italia del sig. , Parte_1 sino alla decisione nel merito della presente impugnazione;
nel merito, (…) riconoscere al sig. la protezione internazionale ed in Parte_1 subordine o status di rifugiato politico;
in subordine, che venga riconosciuta la protezione sussidiaria (…), ovvero che lo stesso venga autorizzato ad ottenere un permesso per motivi umanitari (…)”
Conclusioni per il resistente: contumace.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
“Parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
FATTO E PROCESSO 1. è cittadino di El Salvador entrato in Italia nel 2015. Parte_1 Parte_1
In quanto straniero privo di regolare titolo per permanere sul suolo dello Stato, ha presentato istanza alla competente Commissione Territoriale allo scopo di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.
2. In data 27.02.2020 la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza proposta.
1 In particolare, come si evince dalla sentenza di primo grado, la commissione ha ritenuto infondato il rischio per l'incolumità e la vita del ricorrente nel caso in cui questi fosse ritornato in El Salvador e insussistenti i presupposti per il riconoscimento di altre forme di tutela.
3. Successivamente, in data 13.05.2025, il ha presentato ricorso ex art. 35bis Parte_1
D.lgs. 25/2008 al tribunale ordinario di Milano avverso il provvedimento di diniego emesso dalla commissione territoriale. Il ricorrente ha chiesto al tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra e degli artt. 7, 8 e 11 D.lgs. 251/2007; in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/2007; in via di ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria o speciale ai sensi degli artt. 5, co. 6, e 19 D.lgs. 286/1998.
4. All'esito del giudizio, il tribunale ha rigettato il ricorso argomentando nei seguenti termini: quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dallo straniero, all'esito di una valutazione sulla credibilità del che non ha Parte_1 consentito di individuare alcun elemento di “prova circa l'esistenza di un fondato timore di persecuzione personale e diretta” (pag. 6 della sentenza del tribunale). Quanto alla protezione sussidiaria, non ha ritenuto integrati i presupposti richiesti dalla fattispecie disciplinata dall'art. 14 D.lgs. 251/2007 in quanto, in caso di ritorno nel Paese d'origine, il ricorrente non avrebbe rischiato di subire una condanna a morte, torture o trattamenti inumani o degradanti, pericoli per la vita o l'incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
quanto, infine, alla protezione complementare (umanitaria o speciale), ha considerato carente e non aggiornata (risalente soltanto al 2021) la documentazione prodotta a sostegno della domanda e comunque assenti elementi da cui desumere condizioni di peculiare vulnerabilità.
5. Con ricorso ritualmente notificato il ha impugnato il decreto emesso dal Parte_1 tribunale avanti alla corte d'appello di Milano. Secondo il ricorrente, il provvedimento del giudice di prime cure sarebbe privo di una motivazione sufficiente a spiegare le ragioni di fatto e in diritto alla base della decisione, non avendo argomentato adeguatamente riguardo al mancato possesso dei requisiti legali per l'accoglimento dell'istanza di protezione internazionale. Si segnala, al contempo, che nel ricorso in appello il ha contestato pure il provvedimento amministrativo della Parte_1 commissione territoriale provinciale, che aveva rigettato la richiesta di protezione, per le medesime motivazioni di difetto di motivazione. Inoltre, lo straniero ha rappresentato di avere il fondato timore di rischiare per la propria vita/incolumità nel caso in cui ritornasse in El Salvador. Egli sarebbe, infatti, minacciato dalla
“pandillas”, cioè da una banda criminale – non meglio specificata -. Parte ricorrente fa infine presente di contribuire dal punto di vista economico ai bisogni della propria famiglia, attualmente residente in [...]. Infine, il ha evidenziato come la sentenza del tribunale sia “sentita del tutto Parte_1 ingiusta a fronte di un trattamento non uguale avuto nei riguardi di altri propri concittadini fuggiti dal proprio paese, anche solo per motivi di sostentamento economico” (pag. 3 del ricorso in appello).
6. Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la Procura Generale ha chiesto la conferma del decreto impugnato.
2 La ha condiviso le argomentazioni poste dal tribunale;
per l'insussistenza dei Parte_2 presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista per la dalla legge;
per la mancata allegazione o dimostrazione di fatti nuovi.
7. All'udienza del 21.10.2025, viste le note depositate ai sensi dell'art. 127ter cpc il 14.10.2025 dal sostituto PG e dal ricorrente il 15.10.2025, il collegio riunitosi in camera di consiglio ha trattenuto la causa in decisione. DIRITTO
1. L'impugnazione del ha ad oggetto il decreto con cui il tribunale ordinario Parte_1 di Milano ha respinto il ricorso avverso il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di protezione umanitaria emesso dalla commissione territoriale. Ciò chiarito, per la corte appare opportuno chiarire il quadro normativo utile per la risoluzione della controversia. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dagli artt. 35 e 35bis D.lgs. 25/2008. Essi prevedono un'articolata trama normativa che regola il procedimento giurisdizionale nel caso in cui il richiedente impugni il provvedimento amministrativo emesso dalla commissione territoriale deputata a riconoscere o meno la protezione allo straniero. Per quanto d'interesse per la presente causa, l'art. 35bis, co. 13, del citato D.lgs. dispone che:
“Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. (…) La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. (…)”. Si osserva sul punto che la scelta del legislatore è stata quella di indicare, in maniera inequivocabile, uno specifico strumento per impugnare il decreto del tribunale. Esso non è il reclamo (o altro mezzo di gravame) alla corte d'appello, bensì il ricorso per cassazione. Tale conclusione si evince tanto dal dato letterale della disposizione in esame (art. 25bis, co. 13) nella parte in cui sancisce la “non reclamabilità” del decreto e la previsione del ricorso al giudice della legittimità, quanto dalla considerazione che la decisione sul riconoscimento (o meno) della protezione internazionale è già stata determinata e valutata dalla commissione territoriale e dal tribunale.
2. E' noto che in passato era previsto anche un giudizio di appello. Tuttavia, quanto alla soppressione di quest'ultimo, questa corte intende conformarsi alle considerazioni della Suprema Corte (cass. civ., n. 22950/2020) che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35bis, co. 13, D.Lgs. 25/2008, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., co. 1, artt. 24 e 111 Cost. . Nella materia in esame occorre considerare (a) la necessità di soddisfare esigenze di celerità nella definizione della controversia a fronte della delicatezza degli interessi sottesi, (b) l'inesistenza di una copertura costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione di
3 merito e (c) la previsione di una fase amministrativa avanti alla commissione territoriale prima del procedimento giurisdizionale. Per la cassazione è parimenti infondata la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, dell'art. 21 della Carta di Nizza e dell'art. 117 Cost. perché, come rammentato anche dalla Corte EDU (si veda Corte EDU 17.1.1970, Delcourt c. Belgio, Serie A,11 S25 e Corte EDU, 5 luglio 2016, Per_1
A.M. c Paesi Bassi, CE:ECHR:2016:0705JUD002909409, punto 70) e dalla CGUE (si veda CGUE del 26 settembre 2018 nei procedimenti C-175/17 e C-180/17) la CEDU non può assurgere a parametro per invocare un secondo grado di giurisdizione né dalle direttive europee n. 2013/32 e 2008/115 è dato evincere un obbligo degli Stati membri di istituire il grado d'appello. Per quanto concerne la direttiva 2013/32, in particolare, la giurisprudenza ha osservato che
“l'obbligo di effettività del ricorso si riferisce espressamente, come risulta dall'art. 46, paragrafo 3, ai "procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado". Tale obbligo, richiedendo l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, si riferisce unicamente allo svolgimento del procedimento giurisdizionale di primo grado. Di conseguenza, tale obbligo non può, alla luce dell'obiettivo di detta direttiva, essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di istituire un secondo grado di giudizio, né di prevedere una determina modalità di svolgimento del medesimo.”.
3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e sulla base del quadro giuridico così delineato, è possibile concludere nel senso dell'inammissibilità del ricorso proposito dal sig.
. Parte_1
La corte d'appello rileva che lo non ha proposto il ricorso per cassazione, ma ha deciso Parte_3 di presentare appello avverso il decreto del tribunale. Come argomentato in precedenza, tale mezzo di gravame non è previsto dal D.lgs. 25/2008 né può, d'altro canto, essere introdotto in via ermeneutica da questo giudice. Pertanto, l'odierna impugnazione è inammissibile in quanto non prevista dalla legge. L'istanza di sospensiva resta travolta dalla statuizione di cui sopra. In esito si osserva che, a fronte della dichiarata inammissibilità del gravame proposto, alla corte è preclusa qualsiasi valutazione del merito della controversia, cristallizzandosi così la decisione di primo grado.
4. L'omessa costituzione di parte appellata solleva la corte dalla condanna alle spese di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile. Nulla sulle spese Così deciso in Milano, il 23.10.2025 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Andrea Boga.
Il presidente F. Laurenzi
4
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE composta dai magistrati dott. Fabio Laurenzi Presidente rel. dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento d'appello in oggetto, proposto con ricorso depositato in data 17.06.2025 da
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Maura Piva e dall'avv. Stefano Villa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in calce all'atto introduttivo dell'appello
- RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – in persona del Ministro pro-tempore- RESISTENTE
Con l'intervento del procuratore generale presso la corte d'appello di Milano
Conclusioni per il ricorrente:
“In via preliminare, autorizzare la permanenza in Italia del sig. , Parte_1 sino alla decisione nel merito della presente impugnazione;
nel merito, (…) riconoscere al sig. la protezione internazionale ed in Parte_1 subordine o status di rifugiato politico;
in subordine, che venga riconosciuta la protezione sussidiaria (…), ovvero che lo stesso venga autorizzato ad ottenere un permesso per motivi umanitari (…)”
Conclusioni per il resistente: contumace.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
“Parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
FATTO E PROCESSO 1. è cittadino di El Salvador entrato in Italia nel 2015. Parte_1 Parte_1
In quanto straniero privo di regolare titolo per permanere sul suolo dello Stato, ha presentato istanza alla competente Commissione Territoriale allo scopo di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.
2. In data 27.02.2020 la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza proposta.
1 In particolare, come si evince dalla sentenza di primo grado, la commissione ha ritenuto infondato il rischio per l'incolumità e la vita del ricorrente nel caso in cui questi fosse ritornato in El Salvador e insussistenti i presupposti per il riconoscimento di altre forme di tutela.
3. Successivamente, in data 13.05.2025, il ha presentato ricorso ex art. 35bis Parte_1
D.lgs. 25/2008 al tribunale ordinario di Milano avverso il provvedimento di diniego emesso dalla commissione territoriale. Il ricorrente ha chiesto al tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra e degli artt. 7, 8 e 11 D.lgs. 251/2007; in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/2007; in via di ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria o speciale ai sensi degli artt. 5, co. 6, e 19 D.lgs. 286/1998.
4. All'esito del giudizio, il tribunale ha rigettato il ricorso argomentando nei seguenti termini: quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dallo straniero, all'esito di una valutazione sulla credibilità del che non ha Parte_1 consentito di individuare alcun elemento di “prova circa l'esistenza di un fondato timore di persecuzione personale e diretta” (pag. 6 della sentenza del tribunale). Quanto alla protezione sussidiaria, non ha ritenuto integrati i presupposti richiesti dalla fattispecie disciplinata dall'art. 14 D.lgs. 251/2007 in quanto, in caso di ritorno nel Paese d'origine, il ricorrente non avrebbe rischiato di subire una condanna a morte, torture o trattamenti inumani o degradanti, pericoli per la vita o l'incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
quanto, infine, alla protezione complementare (umanitaria o speciale), ha considerato carente e non aggiornata (risalente soltanto al 2021) la documentazione prodotta a sostegno della domanda e comunque assenti elementi da cui desumere condizioni di peculiare vulnerabilità.
5. Con ricorso ritualmente notificato il ha impugnato il decreto emesso dal Parte_1 tribunale avanti alla corte d'appello di Milano. Secondo il ricorrente, il provvedimento del giudice di prime cure sarebbe privo di una motivazione sufficiente a spiegare le ragioni di fatto e in diritto alla base della decisione, non avendo argomentato adeguatamente riguardo al mancato possesso dei requisiti legali per l'accoglimento dell'istanza di protezione internazionale. Si segnala, al contempo, che nel ricorso in appello il ha contestato pure il provvedimento amministrativo della Parte_1 commissione territoriale provinciale, che aveva rigettato la richiesta di protezione, per le medesime motivazioni di difetto di motivazione. Inoltre, lo straniero ha rappresentato di avere il fondato timore di rischiare per la propria vita/incolumità nel caso in cui ritornasse in El Salvador. Egli sarebbe, infatti, minacciato dalla
“pandillas”, cioè da una banda criminale – non meglio specificata -. Parte ricorrente fa infine presente di contribuire dal punto di vista economico ai bisogni della propria famiglia, attualmente residente in [...]. Infine, il ha evidenziato come la sentenza del tribunale sia “sentita del tutto Parte_1 ingiusta a fronte di un trattamento non uguale avuto nei riguardi di altri propri concittadini fuggiti dal proprio paese, anche solo per motivi di sostentamento economico” (pag. 3 del ricorso in appello).
6. Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la Procura Generale ha chiesto la conferma del decreto impugnato.
2 La ha condiviso le argomentazioni poste dal tribunale;
per l'insussistenza dei Parte_2 presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista per la dalla legge;
per la mancata allegazione o dimostrazione di fatti nuovi.
7. All'udienza del 21.10.2025, viste le note depositate ai sensi dell'art. 127ter cpc il 14.10.2025 dal sostituto PG e dal ricorrente il 15.10.2025, il collegio riunitosi in camera di consiglio ha trattenuto la causa in decisione. DIRITTO
1. L'impugnazione del ha ad oggetto il decreto con cui il tribunale ordinario Parte_1 di Milano ha respinto il ricorso avverso il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di protezione umanitaria emesso dalla commissione territoriale. Ciò chiarito, per la corte appare opportuno chiarire il quadro normativo utile per la risoluzione della controversia. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dagli artt. 35 e 35bis D.lgs. 25/2008. Essi prevedono un'articolata trama normativa che regola il procedimento giurisdizionale nel caso in cui il richiedente impugni il provvedimento amministrativo emesso dalla commissione territoriale deputata a riconoscere o meno la protezione allo straniero. Per quanto d'interesse per la presente causa, l'art. 35bis, co. 13, del citato D.lgs. dispone che:
“Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. (…) La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. (…)”. Si osserva sul punto che la scelta del legislatore è stata quella di indicare, in maniera inequivocabile, uno specifico strumento per impugnare il decreto del tribunale. Esso non è il reclamo (o altro mezzo di gravame) alla corte d'appello, bensì il ricorso per cassazione. Tale conclusione si evince tanto dal dato letterale della disposizione in esame (art. 25bis, co. 13) nella parte in cui sancisce la “non reclamabilità” del decreto e la previsione del ricorso al giudice della legittimità, quanto dalla considerazione che la decisione sul riconoscimento (o meno) della protezione internazionale è già stata determinata e valutata dalla commissione territoriale e dal tribunale.
2. E' noto che in passato era previsto anche un giudizio di appello. Tuttavia, quanto alla soppressione di quest'ultimo, questa corte intende conformarsi alle considerazioni della Suprema Corte (cass. civ., n. 22950/2020) che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35bis, co. 13, D.Lgs. 25/2008, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., co. 1, artt. 24 e 111 Cost. . Nella materia in esame occorre considerare (a) la necessità di soddisfare esigenze di celerità nella definizione della controversia a fronte della delicatezza degli interessi sottesi, (b) l'inesistenza di una copertura costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione di
3 merito e (c) la previsione di una fase amministrativa avanti alla commissione territoriale prima del procedimento giurisdizionale. Per la cassazione è parimenti infondata la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, dell'art. 21 della Carta di Nizza e dell'art. 117 Cost. perché, come rammentato anche dalla Corte EDU (si veda Corte EDU 17.1.1970, Delcourt c. Belgio, Serie A,11 S25 e Corte EDU, 5 luglio 2016, Per_1
A.M. c Paesi Bassi, CE:ECHR:2016:0705JUD002909409, punto 70) e dalla CGUE (si veda CGUE del 26 settembre 2018 nei procedimenti C-175/17 e C-180/17) la CEDU non può assurgere a parametro per invocare un secondo grado di giurisdizione né dalle direttive europee n. 2013/32 e 2008/115 è dato evincere un obbligo degli Stati membri di istituire il grado d'appello. Per quanto concerne la direttiva 2013/32, in particolare, la giurisprudenza ha osservato che
“l'obbligo di effettività del ricorso si riferisce espressamente, come risulta dall'art. 46, paragrafo 3, ai "procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado". Tale obbligo, richiedendo l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, si riferisce unicamente allo svolgimento del procedimento giurisdizionale di primo grado. Di conseguenza, tale obbligo non può, alla luce dell'obiettivo di detta direttiva, essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di istituire un secondo grado di giudizio, né di prevedere una determina modalità di svolgimento del medesimo.”.
3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e sulla base del quadro giuridico così delineato, è possibile concludere nel senso dell'inammissibilità del ricorso proposito dal sig.
. Parte_1
La corte d'appello rileva che lo non ha proposto il ricorso per cassazione, ma ha deciso Parte_3 di presentare appello avverso il decreto del tribunale. Come argomentato in precedenza, tale mezzo di gravame non è previsto dal D.lgs. 25/2008 né può, d'altro canto, essere introdotto in via ermeneutica da questo giudice. Pertanto, l'odierna impugnazione è inammissibile in quanto non prevista dalla legge. L'istanza di sospensiva resta travolta dalla statuizione di cui sopra. In esito si osserva che, a fronte della dichiarata inammissibilità del gravame proposto, alla corte è preclusa qualsiasi valutazione del merito della controversia, cristallizzandosi così la decisione di primo grado.
4. L'omessa costituzione di parte appellata solleva la corte dalla condanna alle spese di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile. Nulla sulle spese Così deciso in Milano, il 23.10.2025 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Andrea Boga.
Il presidente F. Laurenzi
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