Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/01/2026, n. 1168
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza ex art. 1, co. 161 L. 296/2007

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso, effettuata in data successiva al termine previsto per la regolarizzazione della posizione da parte del contribuente (30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta), rientri nei termini di legge. La prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del tributo

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, basandosi sulle medesime considerazioni relative alla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Inesigibilità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, basandosi sulle medesime considerazioni relative alla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/01/2026, n. 1168
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1168
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo