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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/01/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1168/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAVALLUZZO GI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2592/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460725 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso,
contro
Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401460725/25 e notificato il 15.11.2024, col quale
è stato richiesto il pagamento di € 973,00 comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, come in atti specificato, per omessa dichiarazione Ta Ri. e del tributo per l'anno 2018. A fondamento del ricorso, il ricorrente eccepisce:
decadenza ex art. 1, co. 161 L. 296/2007; intervenuta prescrizione quinquennale del tributo richiesto;
inesigibilità delle sanzioni per omesso versamento e/o dichiarazione del tributo.
Dopo articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con atto depositato l'8/1/2026 si è costituita Roma Capitale deducendo la infondatezza del ricorso ed ha chiesto il rigetto del medesimo, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la decadenza dell'azione di accertamento e potere di notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2018, ex art. 1, co. 161 della legge n.
296/2007.
Al riguardo si osserva:
la norma testé richiamata, prevede che “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
Inoltre, l'articolo 1, comma 684, della Legge n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014 ), stabilisce che i contribuenti della IUC (Imposta Unica Comunale), che include TARI e TASI devono presentare la dichiarazione entro il
30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o detenzione dell'immobile oggetto della tassa de qua.
Considerato, altresì che l'art. 2935 del c.c. stabilisce che il termine iniziale della prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si ritiene che la notifica dell'avviso impugnato, effettuata il
15/11/2024, rientra pienamente nei termini prescritti. Difatti, in virtù di tali normative il ricorrente aveva tempo fino al 30 giugno 2019 per regolarizzare la propria posizione e quindi, soltanto dopo tale data il Comune poteva avviare la procedura prevista per la richiesta di pagamento della tassa relativa all'anno d'imposta 2018.
Ad abundantiam, si evidenzia che se il contribuente avesse regolarmente provveduto alla presentazione della dichiarazione - quale atto necessario per fornire al Comune tutti gli elementi per il calcolo dell'importo del tributo - entro il termine del 30 giugno 2019, l'Amministrazione resistente sarebbe stata nel potere di richiedere prontamente il pagamento del tributo relativo all'anno 2018.
Il motivo di contestazione manifestato dal ricorrente è, dunque, privo di fondamento. In base alle medesime considerazioni, si ritengono infondati anche il secondo ed il terzo motivo riguardanti, rispettivamente, la presunta prescrizione del diritto di credito del Comune e la presunta inesigibilità delle sanzioni.
Per quanto sopra, il ricorso va respinto, perché infondato. Riguardo alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez- 22, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, a favore della parte resistente, che si liquidano in complessivi euro 150,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 13/01/2026.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Cavalluzzo
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAVALLUZZO GI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2592/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460725 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso,
contro
Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401460725/25 e notificato il 15.11.2024, col quale
è stato richiesto il pagamento di € 973,00 comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, come in atti specificato, per omessa dichiarazione Ta Ri. e del tributo per l'anno 2018. A fondamento del ricorso, il ricorrente eccepisce:
decadenza ex art. 1, co. 161 L. 296/2007; intervenuta prescrizione quinquennale del tributo richiesto;
inesigibilità delle sanzioni per omesso versamento e/o dichiarazione del tributo.
Dopo articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con atto depositato l'8/1/2026 si è costituita Roma Capitale deducendo la infondatezza del ricorso ed ha chiesto il rigetto del medesimo, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la decadenza dell'azione di accertamento e potere di notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2018, ex art. 1, co. 161 della legge n.
296/2007.
Al riguardo si osserva:
la norma testé richiamata, prevede che “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
Inoltre, l'articolo 1, comma 684, della Legge n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014 ), stabilisce che i contribuenti della IUC (Imposta Unica Comunale), che include TARI e TASI devono presentare la dichiarazione entro il
30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o detenzione dell'immobile oggetto della tassa de qua.
Considerato, altresì che l'art. 2935 del c.c. stabilisce che il termine iniziale della prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si ritiene che la notifica dell'avviso impugnato, effettuata il
15/11/2024, rientra pienamente nei termini prescritti. Difatti, in virtù di tali normative il ricorrente aveva tempo fino al 30 giugno 2019 per regolarizzare la propria posizione e quindi, soltanto dopo tale data il Comune poteva avviare la procedura prevista per la richiesta di pagamento della tassa relativa all'anno d'imposta 2018.
Ad abundantiam, si evidenzia che se il contribuente avesse regolarmente provveduto alla presentazione della dichiarazione - quale atto necessario per fornire al Comune tutti gli elementi per il calcolo dell'importo del tributo - entro il termine del 30 giugno 2019, l'Amministrazione resistente sarebbe stata nel potere di richiedere prontamente il pagamento del tributo relativo all'anno 2018.
Il motivo di contestazione manifestato dal ricorrente è, dunque, privo di fondamento. In base alle medesime considerazioni, si ritengono infondati anche il secondo ed il terzo motivo riguardanti, rispettivamente, la presunta prescrizione del diritto di credito del Comune e la presunta inesigibilità delle sanzioni.
Per quanto sopra, il ricorso va respinto, perché infondato. Riguardo alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez- 22, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, a favore della parte resistente, che si liquidano in complessivi euro 150,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 13/01/2026.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Cavalluzzo