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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4877 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
08.05.2025, vertente
Tra
e Parte_1 C.F._1 [...]
( entrambi elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in Napoli, Via Nuova Poggioreale, n. 164, presso lo studio dell'Avv. Pierluca Ferretti che li assiste e difende in virtù di separata procura in calce all'atto di citazione in appello;
- Appellanti -
Contro
, in persona del legale rapp.te p.- Controparte_1 P.IVA_1
t., elettivamente domiciliata in Napoli, Via A. De Gasperi, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Daniele Caserta che la assiste e difende in virtù di separata procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio;
- Appellata con appello incidentale condizionato -
Nonchè Contro
) in persona del Sindaco legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.-t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Davide Diani, Piazza Municipio, Pal. , che lo assiste e CP_3
difende in virtù di procura generale alle liti prodotta in atti.
- Appellato -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 14.12.2015 e Pt_1 [...]
evocavano in giudizio avanti il Tribunale Civile di Napoli la Parte_2
, in persona del D.G. legale rapp.te p.t., esponendo di Controparte_4
aver dato avvio nell'anno 2010 dinanzi allo stesso Tribunale ad un procedimento per la declaratoria di occupazione senza titolo da parte dell'ente convenuto dei locali di loro proprietà posti al piano terreno del fabbricato ubicato in Napoli, Via A. Sogliano, n. 22; di aver ottenuto con sentenza n. 12673/15 la condanna della Controparte_4
all'immediato rilascio del compendio immobiliare;
di aver vista la domanda di condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione respinta per inammissibilità poiché formulata tardivamente solo in sede di rinnovazione dell'atto introduttivo;
di aver, dunque, incardinato il procedimento rubricato al RG 2741/16 per veder riconosciuto in loro favore il corrispettivo dell'indennità di occupazione per importo di €.
697.482.19, calcolata con decorrenza dal mese di Giugno 1983 oltre interessi legali fino all'effettivo rilascio, ovvero ad altra somma da accertarsi in corso di giudizio, con vittoria di spese processuali.
Gli attori esponevano che con ordinanza sindacale del 11.03.1982 il accertava che il fabbricato realizzato dai Controparte_2 Parte_1
risultasse privo delle prescritte concessioni amministrative, disponendone l'acquisizione al patrimonio comunale e destinando l'intero
2 Cont piano terreno alla , la quale vi avrebbe collocato il CP_4
proprio Consultorio ed altri servizi sanitari.
Con istanza presentata al in data 13.03.1986 gli attori Controparte_2
volgevano richiesta di sanatoria degli abusi ex L. 47/85, sui cui effetti il
, con sentenza del 29.07.1993, accertava il formarsi del Controparte_5
silenzio-accoglimento dichiarando decaduta l'ordinanza comunale del
1982.
La detta pronuncia veniva confermata dal Consiglio di Stato che, all'esito dell'impugnazione proposta dal riconosceva in via Controparte_2
definitiva con sentenza n. 2023/2009 i pieni diritti di proprietà esclusiva del compendio immobiliare di Via Sogliano in capo ai D'ND.
Gli istanti si vedevano, infine, costretti a dare avvio al procedimento di rilascio dei locali, stante la mancata consegna spontanea da parte dell'azienda sanitaria occupante senza titolo.
Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_4
rapp.te p.t., per eccepire in via preliminare l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e l'improcedibilità dell'azione per difetto di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.L. 28/10, deducendo nel merito la prescrizione del diritto azionato, con decorrenza dall'anno 1983, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, nonché la genericità e l'infondatezza sull'an
e sul quantum della pretesa invocata, chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
All'esito negativo del procedimento di mediazione disposto d'ufficio, il
Tribunale ordinava la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. del CP_2
il quale, raggiunto dalla notifica dall'atto di integrazione del
[...]
contraddittorio, si costituiva in giudizio per rilevare la mancata proposizione di domande nei suoi confronti e dunque la sua estraneità ai fatti di causa, chiedendo pronunciarsi la sua estromissione.
3 Acquisita agli atti la relazione tecnica finalizzata alla determinazione della dovuta indennità di occupazione dei locali dall'anno 1983 fino al rilascio del compendio immobiliare avvenuto in data 11.05.2016 elaborata dal
C.T.U. Arch. la causa era trattenuta in decisione e regolata con Per_1
la sentenza n. 7839/2020 resa in data 14.10.2020 in forza della quale il
Tribunale adito, in accoglimento parziale della domanda attorea, condannava la al pagamento dell'indennità Controparte_4
risarcitoria per illegittima occupazione in favore degli istanti calcolata in complessivi €. 178.352,88 a far data dal Maggio 2010 al Maggio 2016 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché delle spese di procedura e degli esborsi di C.T.U., compensando gli oneri processuali nei confronti del terzo chiamato Controparte_2
Il Tribunale, ritenuta preliminarmente la domanda procedibile per essere stata, con esito negativo, espletata la mediazione obbligatoria, oltreché ammissibile poiché non esaminata nell'altro giudizio conclusosi con la declaratoria di condanna alla consegna dei locali occupati, ha valutato sussistente la prova dell'illegittima detenzione da parte degli uffici
[...]
alla data del 14.09.2010, coincidente con la notificazione CP_4
dell'atto di citazione del giudizio per la consegna del compendio immobiliare, mentre gli istanti non offrivano alcun riscontro probatorio in merito alla dichiarata disponibilità dei beni da parte dell'
[...]
sin dall'anno 1983. Parte_3
Veniva tuttavia assunto come momento reale di decorrenza dell'occupazione quello del 27.05.2010 riferito all'atto di asseverazione con cui il di Napoli comunicava ai proprietari istanti che non CP_2
sarebbe stato possibile procedere alla consegna del compendio immobiliare per essere i locali occupati da terzi soggetti, difettando la prova soggettiva dell'occupazione del bene per il tempo antecedente.
4 Sulla base dei conteggi elaborati dalla C.T.U. veniva infine calcolata l'indennità dovuta rapportata al solo periodo preso in considerazione.
B. Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello e Pt_1 [...]
, con atto di citazione notificato con modalità telematica ai Parte_2
sensi della L. n. 53/94 in data 23.12.2020, eccependo nel merito due motivi di gravame, con il primo dei quali veniva dedotta erroneità e illogicità del processo decisorio per avere il Tribunale negato rilevanza probatoria alla comunicazione fax del 14.07.2014, presente in atti poiché acquisita dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di rilascio del compendio immobiliare, con la quale il Direttore Responsabile del
Distretto Sanitario della dichiarava che i locali di Via Controparte_4
Sogliano fossero occupati dall'ente sin dal Luglio 1983, documento rimasto del tutto incontestato dalla controparte e, dunque, facente piena prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per implicita ammissione del dies a quo dell'occupazione effettivamente risalente all'anno 1983.
Con il secondo rilievo di censura veniva dedotta violazione dell'art. 2947
c.c. per non avere il Tribunale erroneamente dichiarato provata la decorrenza dell'occupazione dalla data del 31.03.2009, corrispondente al deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/2009 che riconosceva definitivamente la proprietà del compendio immobiliare in capo agli appellanti, i cui effetti prescrittivi fino al Maggio 2015, data da cui è stato accertato l'inizio della detenzione, venivano interrotti dalla formale diffida di rilascio e di pagamento delle indennità di occupazione formulata dai nei confronti dell'Azienda appellata con Parte_1
raccomandata A/R del 07.04.2010.
Gli appellanti concludevano per la riforma della pronuncia gravata e per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del grado di giudizio.
Si costituiva in atti la , in persona del D.G. legale Controparte_4
rapp.te p.-t., per rilevare la genericità della domanda non avendo gli
5 appellanti indicato già nell'atto di citazione del giudizio per il rilascio del compendio immobiliare la data di inizio dell'occupazione, non potendo detta lacuna probatoria essere colmata dal richiamo alla comunicazione fax del 14.07.2014 manifestamente insufficiente ad assurgere a rango di prova poiché non prodotta direttamente dalla parte, oltreché per eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale affinché venisse dichiarata la legittimità dell'occupazione e la prescrizione del diritto a riscuotere ulteriori somme.
L appellata concludeva per il rigetto dell'appello principale e la Pt_3
conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva in atti il in persona del Sindaco p.t., per Controparte_2
rilevare, quale chiamato in causa per disposizione d'ufficio ex art. 107
c.p.c., l'assenza di alcuna proposizione di domanda nei suoi confronti invocando, per l'effetto, disporsi la sua estromissione dal giudizio.
Nel corso dell'udienza del 08.05.2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
La domanda di revisione della sentenza appellata non appare sostenuta da tematiche idonee a confutare l'iter motivazionale svolto a fondamento della pronuncia resa in quanto carente di valido riscontro probatorio, dunque, non potrà trovare accoglimento.
1) E' stata dedotta con la prima censura erroneità e illogicità dell'iter decisionale per avere il Tribunale negato rilevanza probatoria alla comunicazione fax del 14.07.2014, acquisita agli atti dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di rilascio del compendio immobiliare, con la quale il Direttore Responsabile del Distretto Sanitario della
[...]
[...] dichiarava che i locali di Via Sogliano fossero occupati Parte_4
dall'ente sin dal Luglio 1983, documento di rilevanza confessoria incontestato dalla controparte e, dunque, facente piena prova del dies a quo dell'occupazione da intendersi risalente all'anno 1983.
Devesi anzitutto osservare che, a prescindere dal carattere generico del contenuto documentale della comunicazione fax da cui gli appellanti assumono per provata l'occupazione dei locali di loro proprietà - opinando, al contrario, trattarsi di una mera nota informativa priva di specificità circa la disponibilità degli immobili avuta dall'azienda occupante e dell'esatta decorrenza dell'insediamento a distanza di oltre un trentennio dal presunto avvio della detenzione - non potrà assegnarsi valore confessorio di prova legale alla dichiarazione stragiudiziale resa al
C.T.U. da una parte o da un suo rappresentante, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735 c.c., primo comma, seconda parte, alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo”
(Cass. Civ. Ord. n. 24468/2020), rilevando dunque la dichiarazione
Cont espressa dal rappresentante con invio fax del 14.07.2014 quale mero elemento indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice.
Altra efficacia probatoria avrebbe assunto il citato documento laddove gli appellanti si fossero premuniti, entro il termine processuale concesso dall'art. 183 c.p.c. ratione temporis applicabile, nel richiedere l'espletamento del mezzo di prova tipico del deferimento
Cont dell'interrogatorio formale nei confronti dello stesso rappresentante ovvero nell'avvalersi dell'escussione testimoniale di terzi soggetti che avrebbero consentito, ove in concreto a conoscenza di fatti verificatisi in un periodo di tempo così esteso, di acquisire dettagli più completi e persuasivi sulla data di inizio dell'occupazione, sulla reale individuazione
7 di quali dei locali posti al piano terreno del fabbricato fossero utilizzati
Cont dagli uffici infine se la disponibilità degli immobili avesse avuto carattere durevole e continuativo nel corso degli anni.
Ebbene non risultano acquisite agli atti emergenze probatorie che consentano di valutare la sussistenza di elementi decisivi e specifici ai fini della detenzione degli immobili da parte dell'azienda appellata, dunque la censura mossa non appare condivisibile.
A prescindere dalle osservazioni che precedono, si rileva per altro aspetto la tardività della produzione del documento su cui gli appellanti fondano i presupposti dell'impugnazione, trattandosi di dichiarazione allegata alla
C.T.U. svolta nel giudizio di consegna e rilascio dei beni definito con la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 126783/15, pertanto precostituito rispetto ai termini istruttori di cui all'art. 183 c.p.c. e nella piena disponibilità delle parti già al momento dell'avvio del giudizio.
Si nota peraltro che l'ingresso del documento nel procedimento è avvenuto solamente a seguito dell'ordinanza istruttoria resa in data
16.10.2018, allorquando il giudice di primo grado onerava il C.T.U. nominato Arch. di produrre copia integrale della relazione Per_1
tecnica dal medesimo espletata nel giudizio di consegna e rilascio, ivi compreso l'allegato n. 5 contenente la comunicazione fax del 14.07.2014, evidentemente in tempi successivi allo spirare dei termini di allegazione e produzione istruttoria indicati dall'art. 183 c.p.c., 6° comma, e decorrenti dalla data di udienza di trattazione della causa tenutasi il 05.06.2018.
Deve concludersi sul punto per rilevare l'irrituale acquisizione istruttoria nel giudizio di primo grado del documento su cui risulta fondato l'appello, in quanto tardivamente prodotto rispetto ai termini previsti dalle norme processuali per l'allegazione del materiale probatorio.
Anche sotto il cennato profilo il motivo di gravame dovrà essere disatteso.
8 2) Quanto al secondo rilievo di censura con cui veniva dedotta violazione dell'art. 2947 c.c. per avere il Tribunale erroneamente dichiarata non provata la decorrenza dell'occupazione dalla data del 31.03.2009, corrispondente al deposito della sentenza del Consiglio di Stato n.
2023/2009 che riconosceva definitivamente la proprietà del compendio immobiliare in capo agli appellanti, i cui effetti prescrittivi fino al Maggio
2015, data da cui è stato accertato l'inizio della detenzione, venivano interrotti dalla formale diffida di rilascio e di pagamento delle indennità di occupazione nei confronti dell'Azienda appellata con raccomandata
A/R del 07.04.2010, si osserva come non sussista prova certa della disponibilità degli immobili da parte della in tempi Controparte_4
antecedenti all'atto di asseverazione del 27.05.2010 con cui il CP_2
comunicava ai proprietari istanti che non sarebbe stato possibile
[...]
procedere alla loro consegna per essere i locali occupati da terzi.
Prima della detta data non risulta sia intervenuto alcun atto ricognitivo
Cont della detenzione dei beni né da parte della né da parte del
[...]
dovendo escludere possa farsi ricorso al criterio presuntivo di CP_2
utilizzo da parte dell'azienda dei locali di proprietà dei D'ND per il periodo che ha preceduto la dichiarazione di indisponibilità trasmessa dal residuando in tal modo l'incertezza del dies a quo Controparte_2
dell'occupazione e dell'individuazione dei soggetti occupanti.
La genericità degli elementi su cui è fondata la pretesa risarcitoria, peraltro non superata dagli stessi appellanti che nell'atto introduttivo, come correttamente rilevato dal Tribunale, imputavano la detenzione a soggetti diversi senza precisare il tempo dell'instaurazione dell'occupazione, non consente di estendere il risarcimento oltre i termini stabiliti nella pronuncia impugnata senza l'accertamento dell'effettiva disponibilità dei locali, nella loro consistenza e nel periodo di concreto utilizzo, da parte dell'azienda appellata.
9 Per quanto precisato si ritiene non poter ricorrere all'applicazione del termine prescrittivo previsto dall'art. 2947 c.c., né far decorrere dalla data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato del 31.03.2009 il tempo dal quale determinare l'entità del risarcimento del danno, in assenza di prova della disponibilità del compendio immobiliare dal parte
Cont della nel periodo antecedente alla nota resa dal Controparte_2
La censura mossa dagli appellanti non appare validamente fondata e, dunque, non potrà trovare accoglimento.
Devesi infine dichiarare l'estromissione processuale del CP_2
in quanto soggetto estraneo ai fatti dedotti in giudizio.
[...]
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento del rigetto dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito prospettata in atti ivi compreso l'appello incidentale condizionato formulato dalla CP_1
, si ritiene disporre l'integrale compensazione delle spese
[...]
processuali tra le parti tenuto conto delle incertezze interpretative e della complessità delle varie questioni giuridiche riguardanti la proprietà del compendio immobiliare definitivamente risolte in sede di giurisdizione speciale amministrativa nel corso di un considerevole lasso temporale, trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L.228/12, a mente del quale ove l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e Parte_1 [...]
nei confronti di e per Parte_2 Controparte_4 Controparte_2
10 la riforma della sentenza n. 7839/2020 resa dal Tribunale Civile di
Napoli in data 14.10.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) dichiara l'estromissione dal giudizio del Controparte_2
c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
d) attesta che sussistono per gli appellanti e Parte_1 [...]
i presupposti per il loro assoggettamento alla contribuzione Parte_2
ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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