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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5137 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, con la concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
9484/2018 R.G.;
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Battipaglia (SA), in Piazza della Repubblica trav.sa via D'Anzilio n. 1, presso l'avv. Giovanni Grattacaso, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
NONCHÉ
, già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso l'avv. Alessandra Caprio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti resa a seguito di atto di conferimento di incarico in forza del protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 22.06.2017;
PARTE OPPOSTA
Controparte_3
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 29/10/2018 conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' ed il Controparte_1 Controparte_3
[...] [...]
per spiegare opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
10020180014199018000 emessa per il recupero dei crediti – di cui al ruolo esattoriale n.
2018/001540 formato da – nascenti dalla mancata restituzione del contributo Controparte_4 erogato ex D.L. 185/2000 in favore dell'opponente, il tutto per l'importo complessivo di euro
40.568,18.
In particolare, l'attore deduceva:
i) in primo luogo, la nullità – “propria e derivata” - della cartella di pagamento per irritualità della notifica di quest'ultima nonchè degli atti prodromici alla sua adozione (segnatamente, di atto di costituzione in mora del debitore), disconoscendo in via preventiva qualsivoglia documentazione da controparte prodotta ad probationem;
ii) l'illegittimità della pretesa per difetto di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo esattoriale;
iii) la violazione del contraddittorio nella formazione del ruolo;
iv) ancora, l'invalidità “propria” della cartella per omessa motivazione e “derivata” per omessa sottoscrizione, a cura del funzionario ministeriale, del ruolo esattoriale;
v) in ogni caso, l'inesigibilità delle somme pretese a titolo di oneri di riscossione e interessi ovvero di importi aggiuntivi;
vi) infine, l'estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio, una prima volta con il patrocinio dell'avv. Farina e successivamente con il ministero dell'Avvocatura dello Stato, la quale, Controparte_1 eccepita preliminarmente l'intempestività dell'opposizione -quanto ai motivi di cui all'art. 617
c.p.c.- nonché la propria carenza di legittimazione passiva -quanto alle contestazioni relative alle attività concernenti la formazione del ruolo- evidenziava l'infondatezza delle avverse censure, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento presso l'indirizzo del destinatario
(non smentita dal generico disconoscimento della documentazione eventualmente versata in atti) e l'inconfigurabilità della prescrizione (decennale) in relazione a crediti riferiti all'anno
2015.
Non si costituiva in giudizio, invece, il , rimanendo Controparte_3 contumace.
Espletati gli incombenti di rito e svolta l'istruttoria documentale, con note di trattazione scritta per l'udienza del 11/9/24 l'opponente dava atto della pronuncia di accoglimento resa dal
Tribunale di Salerno sulla domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della consegna della cartella di pagamento quivi opposta spiegata in via principale mediante procedimento per querela.
All'udienza dell'11/6/2025, la causa veniva quindi riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.1.Ciò posto, deve essere, anzitutto, dichiarata la carenza di legittimazione ad causam in capo al convenuto , non costituitosi in giudizio. Controparte_3
Invero, il ruolo esattoriale risulta formato non già dal predetto dicastero, bensì da soggetto da esso distinto – – sia pur al primo funzionalmente collegato. Controparte_4
2. Tanto premesso, alla stregua dei motivi proposti la domanda deve essere giuridicamente qualificata quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615, primo comma, c.p.c., quanto ai rilievi sopra indicati ai n. ii)), v) e vi) – investendo, essi, l'an stesso del diritto di procedere ad esecuzione forzata - e quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, primo comma, c.p.c., quanto ai residui rilievi – investendo, essi, il quomodo dell'esecuzione.
2.1. Orbene, muovendo in senso logicamente preliminare dai motivi di opposizione all'esecuzione, anzitutto è da rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione di cui è odierna causa sia stata
“generata” da un atto di riscossione posto in essere da CP_5
Al riguardo, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, lo stesso esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie avente ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali (cfr. ex multis, Cass. sentenza 14125 del
2016; Cass. ordinanza n. 2570 del 2017), ciò in quanto, in base al principio di causalità, che informa il principio della soccombenza, la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Peraltro, non va trascurato che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integra un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, ma dà luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo. Conseguentemente, investendo l'accertamento la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, deve ritenersi che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – tale ultimo profilo appaia meramente strumentale, cioè funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva.
3. Ciò posto, e venendo al merito delle doglianze, infondata è la censura relativa alla prospettata inesistenza del diritto dell'opposta agenzia di agire esecutivamente in difetto di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo della pretesa.
Al riguardo, sembra sufficiente osservare come in giurisprudenza venga da tempo affermato il principio secondo il quale la riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti dalla mancata restituzione di finanziamenti elargiti, nel quadro delle misure di sostegno per lo sviluppo economico del paese, a operatori a vario titolo richiedenti, non presupponga la previa formazione di un titolo esecutivo, partecipando - tali crediti - della medesima natura pubblicistica del contributo ricevuto dai beneficiari.
In particolare, pronunciandosi sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo, da parte del Gestore del
Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, dei crediti derivanti dalla liquidazione delle perdite subite dai soggetti concessionari di pubbliche sovvenzioni, la Suprema Corte (cfr.
Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023) ha evidenziato come la promozione di determinate attività economiche attribuisca alla pretesa creditoria una coloritura pubblicistica, in quanto connessa al recupero di risorse erariali, stanziate al fine di incentivare l'accesso delle imprese a finanziamenti agevolati per attrarre investimenti.
Calando tali coordinate ermeneutiche nel diverso, ma del tutto affine, ambito che occupa non può quindi che concludersi per la legittimità della iscrizione a ruolo, in via diretta, del credito restitutorio senza la mediazione di un ulteriore titolo a ciò abilitante.
3.1.Infondata è pure da considerarsi la prospettata tesi dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
In proposito – in disparte la non trascurabile genericità delle allegazioni di parte opponente
(profilo che già di per sé risulterebbe sufficiente per escludere qualsivoglia scrutinio di merito della riferita censura) mette conto rilevare come, anche prescindendo dalla capacità interruttiva della notifica della cartella di pagamento, la proposizione della domanda oggetto del presente giudizio sia da ritenersi del tutto idonea ad interrompere utilmente il decorso del termine
(decennale) di prescrizione del diritto della convenuta alla riscossione coattiva del credito restitutorio - come del resto, degli interessi sul capitale maturati atteso che “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n.
25790/2009; Cass. N. 8814/2008; Cass. N. 10549/2019) - riferendosi la pretesa all'anno 2015-
2016 (cfr. estratto di ruolo allegato in atti).
Ciò senza altro profilo doversi indagare.
3.2 Destituita di fondamento risulta poi la censura relativa alla pretesa inesigibilità delle maggiorazioni richieste dall'ente esattore, in quanto nascenti ex lege dalla stessa attività di riscossione.
4. Quanto alle doglianze riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., ritiene questo Giudice che i motivi articolati dall'attore (segnatamente circa l'invalidità propria della cartella: per difetto di notifica – come altresì comprovato, secondo le difese dell'opponente, dalla accertata falsità della firma risultante dall'avviso - e per omessa motivazione;
nonché, circa l'invalidità derivata della cartella: per omessa sottoscrizione, a cura del funzionario, del ruolo esattoriale e per omesso contraddittorio) siano inammissibili in quanto tardivamente formulati.
Invero, nel caso di specie la cartella di pagamento risulta entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario/odierno opponente già in data 6/10/2018, a tale conclusione non ostando la conclamata falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della cartella di pagamento prodotto dalla convenuta agenzia.
Al riguardo giova, infatti, rappresentare che per consolidato indirizzo pretorio, nel caso in cui l'ente esattore provveda direttamente alla notifica della cartella esattoriale, mediante l'invio di una lettera raccomandata (come nella fattispecie), ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973 n.
602, l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso stesso. Ciò in quanto la disciplina applicabile alla notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinari: conseguentemente l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass.
270/2012; Cass. 4895/2014; Cass. 14501/2016; Cass. n. 20506/2017).
Facendo buon governo dell'illustrato principio, deve allora desumersi che – non avendo il formulato querela in ordine al fatto della consegna dell'atto presso il suo domicilio Pt_1
(bensì e unicamente in ordine alla apocrifia della sottoscrizione), la sentenza n.893/2024 del
Tribunale di Salerno invocata a sostegno delle proprie ragioni non sia idonea ad incidere sull'individuazione del dies a quo per la proposizione dell'opposizione agli atti ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Ad ogni buon conto, pur diversamente opinando, l'opposizione risulterebbe comunque inammissibile. Sul punto, giova ricordare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7051; Cass. 28 maggio 2013, n. 13281; Cass. 7 novembre 2012, n. 19277; Cass. 7 luglio 2011, n. 15062; Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).
Ebbene nel caso in esame, posto che l'opponente non ha neppure allegato (prima ancora che provato) di avere avuto contezza dell'atto impugnato in una data diversa dalla consegna del plico, deve escludersi che possa ritenersi correttamente assolto l'onere sopra precisato: non risulta infatti possibile assicurare la ratio sottesa all'onere prescritto dalla giurisprudenza sopra richiamata, atteso che l'allegazione della mera irregolarità della notifica della cartella (senza alcun elemento di prova a sostegno di una diversa data di acquisizione della conoscenza dell'atto) non consente di verificare se il termine perentorio di legge sia stato concretamente rispettato.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione complessivamente spiegata non può trovare accoglimento stante, per un verso, l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione e per altro verso, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo – in favore dell' , costituitasi con l'Avvocatura dello Stato (dovendosi Controparte_1 ritenere la costituzione dell'avv. Farina implicitamente superata dalla successiva costituzione dell'Avvocatura dello Stato) in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 per i giudizi di cognizione di valore ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 per tutte le fasi, avuto riguardo all'attività difensiva complessivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
DICHIARA la contumacia della parte convenuta;
Controparte_3
RIGETTA l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c.
CONDANNA parte opponente, , al pagamento in favore della Parte_1 convenuta - rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, Sede di Salerno - delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
NULLA sulle spese nei rapporti con la parte convenuta , Controparte_3 contumace.
Salerno, 26/11/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, con la concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
9484/2018 R.G.;
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Battipaglia (SA), in Piazza della Repubblica trav.sa via D'Anzilio n. 1, presso l'avv. Giovanni Grattacaso, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
NONCHÉ
, già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso l'avv. Alessandra Caprio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti resa a seguito di atto di conferimento di incarico in forza del protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 22.06.2017;
PARTE OPPOSTA
Controparte_3
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 29/10/2018 conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' ed il Controparte_1 Controparte_3
[...] [...]
per spiegare opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
10020180014199018000 emessa per il recupero dei crediti – di cui al ruolo esattoriale n.
2018/001540 formato da – nascenti dalla mancata restituzione del contributo Controparte_4 erogato ex D.L. 185/2000 in favore dell'opponente, il tutto per l'importo complessivo di euro
40.568,18.
In particolare, l'attore deduceva:
i) in primo luogo, la nullità – “propria e derivata” - della cartella di pagamento per irritualità della notifica di quest'ultima nonchè degli atti prodromici alla sua adozione (segnatamente, di atto di costituzione in mora del debitore), disconoscendo in via preventiva qualsivoglia documentazione da controparte prodotta ad probationem;
ii) l'illegittimità della pretesa per difetto di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo esattoriale;
iii) la violazione del contraddittorio nella formazione del ruolo;
iv) ancora, l'invalidità “propria” della cartella per omessa motivazione e “derivata” per omessa sottoscrizione, a cura del funzionario ministeriale, del ruolo esattoriale;
v) in ogni caso, l'inesigibilità delle somme pretese a titolo di oneri di riscossione e interessi ovvero di importi aggiuntivi;
vi) infine, l'estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio, una prima volta con il patrocinio dell'avv. Farina e successivamente con il ministero dell'Avvocatura dello Stato, la quale, Controparte_1 eccepita preliminarmente l'intempestività dell'opposizione -quanto ai motivi di cui all'art. 617
c.p.c.- nonché la propria carenza di legittimazione passiva -quanto alle contestazioni relative alle attività concernenti la formazione del ruolo- evidenziava l'infondatezza delle avverse censure, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento presso l'indirizzo del destinatario
(non smentita dal generico disconoscimento della documentazione eventualmente versata in atti) e l'inconfigurabilità della prescrizione (decennale) in relazione a crediti riferiti all'anno
2015.
Non si costituiva in giudizio, invece, il , rimanendo Controparte_3 contumace.
Espletati gli incombenti di rito e svolta l'istruttoria documentale, con note di trattazione scritta per l'udienza del 11/9/24 l'opponente dava atto della pronuncia di accoglimento resa dal
Tribunale di Salerno sulla domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della consegna della cartella di pagamento quivi opposta spiegata in via principale mediante procedimento per querela.
All'udienza dell'11/6/2025, la causa veniva quindi riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.1.Ciò posto, deve essere, anzitutto, dichiarata la carenza di legittimazione ad causam in capo al convenuto , non costituitosi in giudizio. Controparte_3
Invero, il ruolo esattoriale risulta formato non già dal predetto dicastero, bensì da soggetto da esso distinto – – sia pur al primo funzionalmente collegato. Controparte_4
2. Tanto premesso, alla stregua dei motivi proposti la domanda deve essere giuridicamente qualificata quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615, primo comma, c.p.c., quanto ai rilievi sopra indicati ai n. ii)), v) e vi) – investendo, essi, l'an stesso del diritto di procedere ad esecuzione forzata - e quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, primo comma, c.p.c., quanto ai residui rilievi – investendo, essi, il quomodo dell'esecuzione.
2.1. Orbene, muovendo in senso logicamente preliminare dai motivi di opposizione all'esecuzione, anzitutto è da rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione di cui è odierna causa sia stata
“generata” da un atto di riscossione posto in essere da CP_5
Al riguardo, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, lo stesso esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie avente ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali (cfr. ex multis, Cass. sentenza 14125 del
2016; Cass. ordinanza n. 2570 del 2017), ciò in quanto, in base al principio di causalità, che informa il principio della soccombenza, la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Peraltro, non va trascurato che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integra un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, ma dà luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo. Conseguentemente, investendo l'accertamento la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, deve ritenersi che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – tale ultimo profilo appaia meramente strumentale, cioè funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva.
3. Ciò posto, e venendo al merito delle doglianze, infondata è la censura relativa alla prospettata inesistenza del diritto dell'opposta agenzia di agire esecutivamente in difetto di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo della pretesa.
Al riguardo, sembra sufficiente osservare come in giurisprudenza venga da tempo affermato il principio secondo il quale la riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti dalla mancata restituzione di finanziamenti elargiti, nel quadro delle misure di sostegno per lo sviluppo economico del paese, a operatori a vario titolo richiedenti, non presupponga la previa formazione di un titolo esecutivo, partecipando - tali crediti - della medesima natura pubblicistica del contributo ricevuto dai beneficiari.
In particolare, pronunciandosi sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo, da parte del Gestore del
Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, dei crediti derivanti dalla liquidazione delle perdite subite dai soggetti concessionari di pubbliche sovvenzioni, la Suprema Corte (cfr.
Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023) ha evidenziato come la promozione di determinate attività economiche attribuisca alla pretesa creditoria una coloritura pubblicistica, in quanto connessa al recupero di risorse erariali, stanziate al fine di incentivare l'accesso delle imprese a finanziamenti agevolati per attrarre investimenti.
Calando tali coordinate ermeneutiche nel diverso, ma del tutto affine, ambito che occupa non può quindi che concludersi per la legittimità della iscrizione a ruolo, in via diretta, del credito restitutorio senza la mediazione di un ulteriore titolo a ciò abilitante.
3.1.Infondata è pure da considerarsi la prospettata tesi dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
In proposito – in disparte la non trascurabile genericità delle allegazioni di parte opponente
(profilo che già di per sé risulterebbe sufficiente per escludere qualsivoglia scrutinio di merito della riferita censura) mette conto rilevare come, anche prescindendo dalla capacità interruttiva della notifica della cartella di pagamento, la proposizione della domanda oggetto del presente giudizio sia da ritenersi del tutto idonea ad interrompere utilmente il decorso del termine
(decennale) di prescrizione del diritto della convenuta alla riscossione coattiva del credito restitutorio - come del resto, degli interessi sul capitale maturati atteso che “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n.
25790/2009; Cass. N. 8814/2008; Cass. N. 10549/2019) - riferendosi la pretesa all'anno 2015-
2016 (cfr. estratto di ruolo allegato in atti).
Ciò senza altro profilo doversi indagare.
3.2 Destituita di fondamento risulta poi la censura relativa alla pretesa inesigibilità delle maggiorazioni richieste dall'ente esattore, in quanto nascenti ex lege dalla stessa attività di riscossione.
4. Quanto alle doglianze riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., ritiene questo Giudice che i motivi articolati dall'attore (segnatamente circa l'invalidità propria della cartella: per difetto di notifica – come altresì comprovato, secondo le difese dell'opponente, dalla accertata falsità della firma risultante dall'avviso - e per omessa motivazione;
nonché, circa l'invalidità derivata della cartella: per omessa sottoscrizione, a cura del funzionario, del ruolo esattoriale e per omesso contraddittorio) siano inammissibili in quanto tardivamente formulati.
Invero, nel caso di specie la cartella di pagamento risulta entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario/odierno opponente già in data 6/10/2018, a tale conclusione non ostando la conclamata falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della cartella di pagamento prodotto dalla convenuta agenzia.
Al riguardo giova, infatti, rappresentare che per consolidato indirizzo pretorio, nel caso in cui l'ente esattore provveda direttamente alla notifica della cartella esattoriale, mediante l'invio di una lettera raccomandata (come nella fattispecie), ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973 n.
602, l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso stesso. Ciò in quanto la disciplina applicabile alla notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinari: conseguentemente l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass.
270/2012; Cass. 4895/2014; Cass. 14501/2016; Cass. n. 20506/2017).
Facendo buon governo dell'illustrato principio, deve allora desumersi che – non avendo il formulato querela in ordine al fatto della consegna dell'atto presso il suo domicilio Pt_1
(bensì e unicamente in ordine alla apocrifia della sottoscrizione), la sentenza n.893/2024 del
Tribunale di Salerno invocata a sostegno delle proprie ragioni non sia idonea ad incidere sull'individuazione del dies a quo per la proposizione dell'opposizione agli atti ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Ad ogni buon conto, pur diversamente opinando, l'opposizione risulterebbe comunque inammissibile. Sul punto, giova ricordare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7051; Cass. 28 maggio 2013, n. 13281; Cass. 7 novembre 2012, n. 19277; Cass. 7 luglio 2011, n. 15062; Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).
Ebbene nel caso in esame, posto che l'opponente non ha neppure allegato (prima ancora che provato) di avere avuto contezza dell'atto impugnato in una data diversa dalla consegna del plico, deve escludersi che possa ritenersi correttamente assolto l'onere sopra precisato: non risulta infatti possibile assicurare la ratio sottesa all'onere prescritto dalla giurisprudenza sopra richiamata, atteso che l'allegazione della mera irregolarità della notifica della cartella (senza alcun elemento di prova a sostegno di una diversa data di acquisizione della conoscenza dell'atto) non consente di verificare se il termine perentorio di legge sia stato concretamente rispettato.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione complessivamente spiegata non può trovare accoglimento stante, per un verso, l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione e per altro verso, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo – in favore dell' , costituitasi con l'Avvocatura dello Stato (dovendosi Controparte_1 ritenere la costituzione dell'avv. Farina implicitamente superata dalla successiva costituzione dell'Avvocatura dello Stato) in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 per i giudizi di cognizione di valore ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 per tutte le fasi, avuto riguardo all'attività difensiva complessivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
DICHIARA la contumacia della parte convenuta;
Controparte_3
RIGETTA l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c.
CONDANNA parte opponente, , al pagamento in favore della Parte_1 convenuta - rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, Sede di Salerno - delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
NULLA sulle spese nei rapporti con la parte convenuta , Controparte_3 contumace.
Salerno, 26/11/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco