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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5386/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR Saladino, e (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti AR Saladino e Vitale Giambruno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 03/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato ed il e Parte_1 Controparte_1 CP_1 hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000924491, notificata il
3 aprile 2023, con cui l' gli ingiungeva di pagare la somma di € 10.000,00, oltre spese, a CP_2 titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016. A sostegno dell'opposizione lo ha eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva rispetto alla pretesa sanzionatoria avversaria, che nell'anno dell'asserita violazione (2016) non avrebbe ricoperto la posizione di legale rappresentante
1 del;
il , invece, ha eccepito la decadenza ex art. 14 della L 689/1981, CP_1 CP_1
sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica né dell'ordinanza ingiunzione, né di alcun atto prodromico;
entrambi gli opponenti, in subordine, hanno eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981; in subordine, gli opponenti hanno contestato la genericità della pretesa, mancando ogni precisazione in merito al periodo della violazione, all'ammontare delle ritenute non versate ed ai dipendenti cui si riferirebbero dette omissioni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 settembre 2025 l' ha chiesto il CP_2
rigetto del ricorso, contestando ciascuna delle doglianze avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La legittimazione passiva dello . Parte_1
Lo Squadrito, innanzitutto, ha contestato la pretesa sanzionatoria avversaria perché nel
2016 non avrebbe ricoperto la posizione di legale rappresentante del , così come CP_1
risultante dai verbali d'assemblea del 29 aprile 2012 (cfr. allegato n. 1 del ricorso) e del 24 maggio 2012 (cfr. allegato n. 2 del ricorso).
L' da parte sua, ha contestato l'opponibilità della delibera del 2012 perché non CP_2 iscritta nel registro delle imprese (cfr. memoria).
Ciò detto, però, va considerato che, anche a voler concordare con l'inopponibilità della modifica associativa, nel caso di specie difetta completamente la prova della responsabilità dello perché, come si dirà oltre, manca del tutto l'individuazione della condotta Parte_1
addebitata.
L'eccezione di decadenza ex art. 14 della L 689/1981 sollevata dal . CP_1
Il ha sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica dell'ordinanza CP_1 ingiunzione, né di un suo atto prodromico: per tale ragione ha eccepito la decadenza ex art. 14 della L. 689/1981.
L' ha dedotto che l'accertamento della violazione contestata sarebbe stato notificato CP_2 allo , nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio, in data 4 aprile Parte_1
2018, così mettendo a conoscenza dell'accertamento anche il Consorzio stesso.
2 Ebbene, la tesi dell'ente previdenziale non merita di essere condivisa innanzitutto perché non risulta dimostrato che l'atto di accertamento veniva notificato allo Parte_1
nella sua qualità di legale rappresentante del (cfr. documentazione allegata alla CP_1 memoria di costituzione, da cui risulta soltanto la notifica allo personalmente). Parte_1
Pertanto, in considerazione del tempo trascorso (ben più dei novanta giorni previsti dall'art. 14 della L. 689/1981) l'eccezione di decadenza va accolta e conseguentemente l'ordinanza ingiunzione va annullata nei confronti del . CP_1
L'eccezione di prescrizione ex art. 28 della L. 689/1981.
Entrambi i ricorrenti hanno eccepito la prescrizione della sanzione per il decorso del termine di cinque anni dalla commissione della violazione.
Detta eccezione è fondata soltanto per il , visto che lo stesso non riceveva la CP_1
contestazione dell'anno 2018, né, da ultimo, la notifica dell'ordinanza ingiunzione: anche per tale ragione, dunque, il provvedimento opposto va annullato nei confronti del
. CP_1
Per quanto concerne lo , invece, l'eccezione va respinta perché il decorso del Parte_1
termine prescrizionale veniva interrotto prima il 4 aprile 2018 e poi il 3 aprile 2023.
Sul merito della pretesa sanzionatoria.
I due ricorrenti, infine, hanno contestato nel merito la pretesa sanzionatoria perché
l' non avrebbe indicato né i lavoratori cui si riferirebbero gli omessi versamenti, né gli CP_2
importi asseritamente non versati.
L' sul punto, si è limitato a sostenere che nell'avviso di accertamento sarebbe CP_2
“compiutamente descritta la specifica dell'addebito” e che quest'ultimo, “come noto, scaturisce dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai propri dipendenti”
(cfr. memoria).
La doglianza attorea, ad avviso del Tribunale, coglie pienamente nel segno perché se l'ordinanza ingiunzione non contiene sufficienti elementi per individuare la condotta illecita, neppure il prodromico atto di accertamento permette di conoscere il fatto concretamente addebitato.
Se ciò non bastasse, poi, va rilevato come l' non abbia saputo descrivere la condotta CP_2
illecita neppure con la memoria di costituzione in giudizio.
3 Le ragioni che precedono conducono inesorabilmente all'accoglimento dell'opposizione, risultando del tutto indimostrati i fatti su cui si basa la pretesa sanzionatoria controversa.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto,
l'ordinanza impugnata va integralmente annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale Protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000924491, prot. 5502.27/03/2023.0041710; CP_2 condanna l' al pagamento in favore di e del CP_2 Parte_1 Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 2.700,80 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 03/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5386/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR Saladino, e (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti AR Saladino e Vitale Giambruno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 03/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato ed il e Parte_1 Controparte_1 CP_1 hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000924491, notificata il
3 aprile 2023, con cui l' gli ingiungeva di pagare la somma di € 10.000,00, oltre spese, a CP_2 titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016. A sostegno dell'opposizione lo ha eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva rispetto alla pretesa sanzionatoria avversaria, che nell'anno dell'asserita violazione (2016) non avrebbe ricoperto la posizione di legale rappresentante
1 del;
il , invece, ha eccepito la decadenza ex art. 14 della L 689/1981, CP_1 CP_1
sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica né dell'ordinanza ingiunzione, né di alcun atto prodromico;
entrambi gli opponenti, in subordine, hanno eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981; in subordine, gli opponenti hanno contestato la genericità della pretesa, mancando ogni precisazione in merito al periodo della violazione, all'ammontare delle ritenute non versate ed ai dipendenti cui si riferirebbero dette omissioni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 settembre 2025 l' ha chiesto il CP_2
rigetto del ricorso, contestando ciascuna delle doglianze avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La legittimazione passiva dello . Parte_1
Lo Squadrito, innanzitutto, ha contestato la pretesa sanzionatoria avversaria perché nel
2016 non avrebbe ricoperto la posizione di legale rappresentante del , così come CP_1
risultante dai verbali d'assemblea del 29 aprile 2012 (cfr. allegato n. 1 del ricorso) e del 24 maggio 2012 (cfr. allegato n. 2 del ricorso).
L' da parte sua, ha contestato l'opponibilità della delibera del 2012 perché non CP_2 iscritta nel registro delle imprese (cfr. memoria).
Ciò detto, però, va considerato che, anche a voler concordare con l'inopponibilità della modifica associativa, nel caso di specie difetta completamente la prova della responsabilità dello perché, come si dirà oltre, manca del tutto l'individuazione della condotta Parte_1
addebitata.
L'eccezione di decadenza ex art. 14 della L 689/1981 sollevata dal . CP_1
Il ha sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica dell'ordinanza CP_1 ingiunzione, né di un suo atto prodromico: per tale ragione ha eccepito la decadenza ex art. 14 della L. 689/1981.
L' ha dedotto che l'accertamento della violazione contestata sarebbe stato notificato CP_2 allo , nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio, in data 4 aprile Parte_1
2018, così mettendo a conoscenza dell'accertamento anche il Consorzio stesso.
2 Ebbene, la tesi dell'ente previdenziale non merita di essere condivisa innanzitutto perché non risulta dimostrato che l'atto di accertamento veniva notificato allo Parte_1
nella sua qualità di legale rappresentante del (cfr. documentazione allegata alla CP_1 memoria di costituzione, da cui risulta soltanto la notifica allo personalmente). Parte_1
Pertanto, in considerazione del tempo trascorso (ben più dei novanta giorni previsti dall'art. 14 della L. 689/1981) l'eccezione di decadenza va accolta e conseguentemente l'ordinanza ingiunzione va annullata nei confronti del . CP_1
L'eccezione di prescrizione ex art. 28 della L. 689/1981.
Entrambi i ricorrenti hanno eccepito la prescrizione della sanzione per il decorso del termine di cinque anni dalla commissione della violazione.
Detta eccezione è fondata soltanto per il , visto che lo stesso non riceveva la CP_1
contestazione dell'anno 2018, né, da ultimo, la notifica dell'ordinanza ingiunzione: anche per tale ragione, dunque, il provvedimento opposto va annullato nei confronti del
. CP_1
Per quanto concerne lo , invece, l'eccezione va respinta perché il decorso del Parte_1
termine prescrizionale veniva interrotto prima il 4 aprile 2018 e poi il 3 aprile 2023.
Sul merito della pretesa sanzionatoria.
I due ricorrenti, infine, hanno contestato nel merito la pretesa sanzionatoria perché
l' non avrebbe indicato né i lavoratori cui si riferirebbero gli omessi versamenti, né gli CP_2
importi asseritamente non versati.
L' sul punto, si è limitato a sostenere che nell'avviso di accertamento sarebbe CP_2
“compiutamente descritta la specifica dell'addebito” e che quest'ultimo, “come noto, scaturisce dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai propri dipendenti”
(cfr. memoria).
La doglianza attorea, ad avviso del Tribunale, coglie pienamente nel segno perché se l'ordinanza ingiunzione non contiene sufficienti elementi per individuare la condotta illecita, neppure il prodromico atto di accertamento permette di conoscere il fatto concretamente addebitato.
Se ciò non bastasse, poi, va rilevato come l' non abbia saputo descrivere la condotta CP_2
illecita neppure con la memoria di costituzione in giudizio.
3 Le ragioni che precedono conducono inesorabilmente all'accoglimento dell'opposizione, risultando del tutto indimostrati i fatti su cui si basa la pretesa sanzionatoria controversa.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto,
l'ordinanza impugnata va integralmente annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale Protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000924491, prot. 5502.27/03/2023.0041710; CP_2 condanna l' al pagamento in favore di e del CP_2 Parte_1 Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 2.700,80 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 03/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
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