Articolo 37 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 36Articolo 38
Versione
28 marzo 1956
Art. 37.
Al primo comma dell'art. 58 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , le parole: "riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni", sono sostituite con le parole: "nel giorno di martedi successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi alle ore otto del mercoledi, riunisce".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956
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