Art. 37.
Al primo comma dell'art. 58 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , le parole: "riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni", sono sostituite con le parole: "nel giorno di martedi successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi alle ore otto del mercoledi, riunisce".
Al primo comma dell'art. 58 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , le parole: "riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni", sono sostituite con le parole: "nel giorno di martedi successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi alle ore otto del mercoledi, riunisce".