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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10549/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10549/2024 promossa congiuntamente da nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SILVIA FIORUCCI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
CECILIA GIAPPICHELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a CASABLANCA (Marocco) in data 3/08/2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) al nr. 91, Parte II, Serie C, Anno 2017, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 29/11/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 29/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 14/02/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in CASABLANCA (Marocco) in data 3/08/2017 e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di CITTA' DI CASTELLO al nr. 91, Parte II, Serie C, Anno 2017, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 29/11/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA' DI CASTELLO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 17/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10549/2024 promossa congiuntamente da nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SILVIA FIORUCCI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
CECILIA GIAPPICHELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a CASABLANCA (Marocco) in data 3/08/2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CITTA' DI CASTELLO (PG) al nr. 91, Parte II, Serie C, Anno 2017, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 29/11/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 29/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 14/02/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in CASABLANCA (Marocco) in data 3/08/2017 e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di CITTA' DI CASTELLO al nr. 91, Parte II, Serie C, Anno 2017, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 29/11/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA' DI CASTELLO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 17/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino