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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/10/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 1 2 7 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E N S O R E
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_1
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
OT NA e RR RA per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 1/7/2025, i coniugi esposero che in data 18/7/2008 avevano contratto matrimonio concordatario in Marsala dal quale erano nati i figli e , ad oggi entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Precisarono che con sentenza parziale sullo status n.
550/2021 emessa il 15.7.2021 il Tribunale di Marsala
aveva pronunciato la loro separazione e che in data
1 9.8.2023 ha pubblicato la sentenza definitiva n.
582/2023.
Hanno, inoltre, esposto che in data 24.10.2024 la
Corte di Appello di Palermo con sentenza n.
1701/2024, nel procedimento n. 1505/2023 RG, ha in parte modificato le condizioni di cui alla sentenza definitiva di separazione.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento dei figli.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 19 settembre 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione annuale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale
(2.4.2021).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale
Pag. 2 e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre quattro anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_2
e con ricorso depositato
[...] Parte_3
in data 1/7/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in Marsala il 18/7/2008 Parte_3
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Marsala al n. 181 parte II, serie A, anno 2008,
alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_3
Pag. 3 ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Marsala perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 7/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
NS AL
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L F O N S O M A L A T O P R E S . E S T E N S O R E
F R A N C E P I R U Z Z A G I U D I C E Pt_1
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati
OT NA e RR RA per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 1/7/2025, i coniugi esposero che in data 18/7/2008 avevano contratto matrimonio concordatario in Marsala dal quale erano nati i figli e , ad oggi entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Precisarono che con sentenza parziale sullo status n.
550/2021 emessa il 15.7.2021 il Tribunale di Marsala
aveva pronunciato la loro separazione e che in data
1 9.8.2023 ha pubblicato la sentenza definitiva n.
582/2023.
Hanno, inoltre, esposto che in data 24.10.2024 la
Corte di Appello di Palermo con sentenza n.
1701/2024, nel procedimento n. 1505/2023 RG, ha in parte modificato le condizioni di cui alla sentenza definitiva di separazione.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido e il mantenimento dei figli.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 19 settembre 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, pertanto, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione annuale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale
(2.4.2021).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale
Pag. 2 e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre quattro anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_2
e con ricorso depositato
[...] Parte_3
in data 1/7/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in Marsala il 18/7/2008 Parte_3
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Marsala al n. 181 parte II, serie A, anno 2008,
alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_3
Pag. 3 ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Marsala perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 7/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
NS AL
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