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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 482/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 482/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
C.F. in proprio ex. art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex. art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11/03/2025 la ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 dpr 115/2002, avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Macerata in data 17.02.2025, depositato in data 20.02.2025 e comunicato in pari data, con il quale il Tribunale di Macerata ha liquidato, per l'attività difensiva prestata in favore di Parte_2
di fatto irreperibile, nell'ambito del procedimento penale avente n. 1193/17
[...]
R.G.N.R. – 2130/18 R.G. TRIB., il complessivo importo di € 1.275,00 (di cui € 225,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase decisoria, € 225,00 per la fase monitoria ed €
150,00 per la fase esecutiva), somma ridotta di 1/3 ex. art. 106 bis ai sensi del D.P.R.
115/2002, e pertanto complessivi euro 850,00.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 116
D.p.r. 115/2002 in relazione all'importo liquidato a titolo di competenze relative alla fase di recupero del credito professionale del difensore d'ufficio (fase monitorio e fase atto di precetto), nonché l'erronea applicazione a tali competenze della decurtazione di
1/3 di cui all'art. 106 bis D.p.r. 115/2002.
Ha quindi concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Macerata adito, riformare il decreto di liquidazione opposto, emesso in data 17.02.2025 e notificato via pec al difensore d'ufficio in data 20.02.2025 e, conseguentemente, liquidare in favore della ricorrente Avv. il compenso per la Parte_1 [...]
nella misura complessiva di € Parte_3
542,00 (di cui € 400,00 per la Fase Monitoria ed € 142,00 per l'Atto di Precetto), oltre
€ 81,30 per Rimborso Spese Forfettario 15% ed € 24,93 per CAP 4% come per Legge,
e così COMPLESSIVAMENTE € 648,23, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento come da nota che segue: € 131,00 FASE INTRODUTTIVA € 131,00 FASE Parte_4
€ 200,00 TOTALE COMPENSI € 462,00 OLTRE Contributo unificato € Parte_5
43,00 Diritti cancelleria € 27,00 TOTALE COMPLESSIVO € 532,00 Oltre Rimborso
Spese Forfettario 15%, CAP ed IVA come per Legge.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 14.03.2025), CP_1
è rimasto contumace. La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 21.05.2025 veniva trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Il ricorso è da ritenersi certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione.
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente è doveroso osservare che l'art. 116 T.U. spese di giustizia stabilisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art.82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure di recupero dei crediti professionali”.
Ne deriva che detta norma impone al difensore nominato d'ufficio di esperire le procedure per il recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione professionale.
Per questo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che quando la procedura di recupero del credito non si concluda positivamente, il difensore ha diritto di ottenere dallo Stato il pagamento non solo degli onorari relativi alla difesa d'ufficio, ma anche delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, non andate a buon fine. Il procedimento finalizzato al recupero del credito professionale, infatti, non risponde ad una libera iniziativa del professionista, bensì all'esigenza di porre in essere le condizioni previste dalla legge per ottenere la liquidazione degli onorari. Esso, dunque, corrisponde all'espletamento di un'attività onerosa che la legge impone quale condizione necessaria ed indispensabile al fine di ottenere detta liquidazione, i cui costi non possono gravare sul difensore, al quale, diversamente opinando, si finirebbe di imporre un ingiusto sacrificio economico (Cass.
216912/2014). Dunque “il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (Cassazione. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011).
Pertanto, possono essere riconosciuti all'avv. tenuto conto anche dei Parte_1
parametri del d.m. 55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022, tenuto altresì conto di quanto liquidato dal Giudice di Pace, per il procedimento monitorio € 400,00 e per l'atto di precetto € 142,00, e quindi complessivi € 542,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito.
Tale somma così determinata non è suscettibile di riduzione ex. art. 106 bis T.U. Spese di Giustizia.
Ed infatti con una recente pronuncia, di cui si dà conto in ricorso, la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo il quale “In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002” (Cass. Civ. n. 3606/2024).
Occorre chiarire che la disposizione dell'art. 106 bis T.U.S.G. prevede che il giudice operi la riduzione di un terzo sugli importi spettanti al difensore;
la norma si fonda sull'esigenza di contemperamento tra il diritto dell'avvocato ad un compenso equo e l'interesse generale al contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia e configura “un moderato sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che
… non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico” giustificando, pertanto, anche una liquidazione inferiore ai valori minimi tabellari (Cass. Civ. n. 4759/2022).
La stessa ratio è posta a fondamento della disposizione dell'art. 82 T.U.S.G. laddove si stabilisce che l'onorario spettante al difensore non possa essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali.
La Corte, nella citata pronuncia, giunge all'affermazione del principio di diritto rilevando che la norma di cui all'art. 106 bis T.U. spese di giustizia è dettata per i soli compensi maturati per la difesa prestata a vantaggio dell'assistito nel processo penale e non anche per la diversa attività professionale compiuta, al di fuori del processo penale, nei confronti dell'assistito e necessaria al professionista per potersi avvalere della liquidazione del compenso ex art. 116 T.U. spese giustizia. Evidenzia inoltre la
Corte come l'attività di recupero potrebbe, in concreto, anche essere affidata dal difensore a un professionista terzo, al quale sicuramente non potrebbe essere opposta la decurtazione del compenso (cfr. Cass. Civ. n. 3606/2024 cit.).
In conclusione, il decreto opposto va quindi riformato, riconoscendo all'avv. Parte_1
la complessiva somma di euro 600,00 per compensi (nello specifico € 225,00 per la fase di studio, ed € 675,00 per la fase decisoria, per un totale di euro 900,00, somma ridotta di 1/3 ex. art. 106 bis ai sensi del D.P.R. 115/2002, e pertanto euro 600,00) ed euro 542,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito, oltre accessori (rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge).
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione (quale decisum) compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro e con importi prossimi ai minimi (attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 482/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 17.02.2025, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di Parte_1 Parte_2
di fatto irreperibile, nell'ambito del procedimento penale avente n. 1193/17
R.G.N.R. – 2130/18 R.G. TRIB., la somma complessiva di € 1.142,00 per compensi (di cui € 600,00 per la fase penale e € 542,00 per le fasi di recupero del credito), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 70,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 19/06/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 482/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
C.F. in proprio ex. art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex. art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11/03/2025 la ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 dpr 115/2002, avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Macerata in data 17.02.2025, depositato in data 20.02.2025 e comunicato in pari data, con il quale il Tribunale di Macerata ha liquidato, per l'attività difensiva prestata in favore di Parte_2
di fatto irreperibile, nell'ambito del procedimento penale avente n. 1193/17
[...]
R.G.N.R. – 2130/18 R.G. TRIB., il complessivo importo di € 1.275,00 (di cui € 225,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase decisoria, € 225,00 per la fase monitoria ed €
150,00 per la fase esecutiva), somma ridotta di 1/3 ex. art. 106 bis ai sensi del D.P.R.
115/2002, e pertanto complessivi euro 850,00.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 116
D.p.r. 115/2002 in relazione all'importo liquidato a titolo di competenze relative alla fase di recupero del credito professionale del difensore d'ufficio (fase monitorio e fase atto di precetto), nonché l'erronea applicazione a tali competenze della decurtazione di
1/3 di cui all'art. 106 bis D.p.r. 115/2002.
Ha quindi concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Macerata adito, riformare il decreto di liquidazione opposto, emesso in data 17.02.2025 e notificato via pec al difensore d'ufficio in data 20.02.2025 e, conseguentemente, liquidare in favore della ricorrente Avv. il compenso per la Parte_1 [...]
nella misura complessiva di € Parte_3
542,00 (di cui € 400,00 per la Fase Monitoria ed € 142,00 per l'Atto di Precetto), oltre
€ 81,30 per Rimborso Spese Forfettario 15% ed € 24,93 per CAP 4% come per Legge,
e così COMPLESSIVAMENTE € 648,23, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento come da nota che segue: € 131,00 FASE INTRODUTTIVA € 131,00 FASE Parte_4
€ 200,00 TOTALE COMPENSI € 462,00 OLTRE Contributo unificato € Parte_5
43,00 Diritti cancelleria € 27,00 TOTALE COMPLESSIVO € 532,00 Oltre Rimborso
Spese Forfettario 15%, CAP ed IVA come per Legge.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 14.03.2025), CP_1
è rimasto contumace. La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 21.05.2025 veniva trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Il ricorso è da ritenersi certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione.
Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente è doveroso osservare che l'art. 116 T.U. spese di giustizia stabilisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art.82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure di recupero dei crediti professionali”.
Ne deriva che detta norma impone al difensore nominato d'ufficio di esperire le procedure per il recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione professionale.
Per questo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che quando la procedura di recupero del credito non si concluda positivamente, il difensore ha diritto di ottenere dallo Stato il pagamento non solo degli onorari relativi alla difesa d'ufficio, ma anche delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, non andate a buon fine. Il procedimento finalizzato al recupero del credito professionale, infatti, non risponde ad una libera iniziativa del professionista, bensì all'esigenza di porre in essere le condizioni previste dalla legge per ottenere la liquidazione degli onorari. Esso, dunque, corrisponde all'espletamento di un'attività onerosa che la legge impone quale condizione necessaria ed indispensabile al fine di ottenere detta liquidazione, i cui costi non possono gravare sul difensore, al quale, diversamente opinando, si finirebbe di imporre un ingiusto sacrificio economico (Cass.
216912/2014). Dunque “il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (Cassazione. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011).
Pertanto, possono essere riconosciuti all'avv. tenuto conto anche dei Parte_1
parametri del d.m. 55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022, tenuto altresì conto di quanto liquidato dal Giudice di Pace, per il procedimento monitorio € 400,00 e per l'atto di precetto € 142,00, e quindi complessivi € 542,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito.
Tale somma così determinata non è suscettibile di riduzione ex. art. 106 bis T.U. Spese di Giustizia.
Ed infatti con una recente pronuncia, di cui si dà conto in ricorso, la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo il quale “In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002” (Cass. Civ. n. 3606/2024).
Occorre chiarire che la disposizione dell'art. 106 bis T.U.S.G. prevede che il giudice operi la riduzione di un terzo sugli importi spettanti al difensore;
la norma si fonda sull'esigenza di contemperamento tra il diritto dell'avvocato ad un compenso equo e l'interesse generale al contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia e configura “un moderato sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che
… non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico” giustificando, pertanto, anche una liquidazione inferiore ai valori minimi tabellari (Cass. Civ. n. 4759/2022).
La stessa ratio è posta a fondamento della disposizione dell'art. 82 T.U.S.G. laddove si stabilisce che l'onorario spettante al difensore non possa essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali.
La Corte, nella citata pronuncia, giunge all'affermazione del principio di diritto rilevando che la norma di cui all'art. 106 bis T.U. spese di giustizia è dettata per i soli compensi maturati per la difesa prestata a vantaggio dell'assistito nel processo penale e non anche per la diversa attività professionale compiuta, al di fuori del processo penale, nei confronti dell'assistito e necessaria al professionista per potersi avvalere della liquidazione del compenso ex art. 116 T.U. spese giustizia. Evidenzia inoltre la
Corte come l'attività di recupero potrebbe, in concreto, anche essere affidata dal difensore a un professionista terzo, al quale sicuramente non potrebbe essere opposta la decurtazione del compenso (cfr. Cass. Civ. n. 3606/2024 cit.).
In conclusione, il decreto opposto va quindi riformato, riconoscendo all'avv. Parte_1
la complessiva somma di euro 600,00 per compensi (nello specifico € 225,00 per la fase di studio, ed € 675,00 per la fase decisoria, per un totale di euro 900,00, somma ridotta di 1/3 ex. art. 106 bis ai sensi del D.P.R. 115/2002, e pertanto euro 600,00) ed euro 542,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito, oltre accessori (rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge).
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione (quale decisum) compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro e con importi prossimi ai minimi (attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 482/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 17.02.2025, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di Parte_1 Parte_2
di fatto irreperibile, nell'ambito del procedimento penale avente n. 1193/17
R.G.N.R. – 2130/18 R.G. TRIB., la somma complessiva di € 1.142,00 per compensi (di cui € 600,00 per la fase penale e € 542,00 per le fasi di recupero del credito), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 70,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 19/06/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'