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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/11/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 786 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI AT Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FERRARO SIMONE
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/09/2011 in Palmi (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 76, parte II serie A anno 2011) e che dall'unione sono nati due figli (25/02/2013) e Persona_1
(12/12/2015), hanno riferito che con provvedimento del Persona_2
28/03/2025 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “1. I coniugi si impegnano a condurre vite separate, nel reciproco rispetto;
1 - 2. La casa familiare sita in Palmi, Via Meucci n. 284, resterà nella piena disponibilità della IG.ra , che vi dimorerà stabilmente con i figli Parte_2
e ; Persona_1 Persona_2
- 3. L'affidamento dei figli sarà congiunto, nel rispetto del principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre;
- 4. Il padre potrà tenere con sé i figli minorenni dal lunedì al venerdì dalle ore
16:00 alle ore 20:30 nei mesi autunnali ed invernali e dalle ore 15:30 alle ore
21:00 nei mesi primaverili ed estivi, nonché due fine settimana al mese (da venerdì pomeriggio a domenica sera entro le ore 21:00), compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- 5. Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre;
- 6. Il padre potrà mantenere libere e costanti comunicazioni con i figli;
- 7. Entrambi i coniugi si impegnano a favorire e mantenere i rapporti affettivi dei figli con i parenti di entrambe le famiglie;
- 8. I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente il proprio recapito e a informarsi sugli eventuali spostamenti dei figli;
- 9. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, istruzione educazione e sviluppo) saranno assunte congiuntamente;
- 10. Le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i coniugi;
- 11. Il IG. si impegna a versare per il mantenimento dei figli € Parte_1
150,00 mensili per ciascun figlio, a favore della madre, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- 12. La IG.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa;
Parte_2
- 13. L'assegno unico per i figli sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
- 14. L'autovettura Volkswagen Polo resterà nella disponibilità del IG.
[...]
che ne sosterrà tutti gli oneri connessi (tassa di proprietà, Pt_1 assicurazione, revisione e manutenzione);
- 15. I coniugi dichiarano di non avere altre pretese patrimoniali reciproche;
- 16. I coniugi concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio personali e dei figli;
- 17. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali, senza nulla avere a pretendere reciprocamente”.
2 Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 12/09/2011 in Palmi (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 76 parte II serie A anno 2011) e che dall'unione sono nati due figli Persona_1
(25/02/2013) e (12/12/2015), hanno riferito che con Persona_2 provvedimento del 28/03/2025 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
12/09/2011 in Palmi (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.76, parte II serie A anno 2011) alle seguenti condizioni:
- “1. I coniugi si impegnano a condurre vite separate, nel reciproco rispetto;
- 2. La casa familiare sita in Palmi, Via Meucci n. 284, resterà nella piena disponibilità della IG.ra , che vi dimorerà stabilmente con i figli Parte_2
e ; Persona_1 Persona_2
3 - 3. L'affidamento dei figli sarà congiunto, nel rispetto del principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre;
- 4. Il padre potrà tenere con sé i figli minorenni dal lunedì al venerdì dalle ore
16:00 alle ore 20:30 nei mesi autunnali ed invernali e dalle ore 15:30 alle ore
21:00 nei mesi primaverili ed estivi, nonché due fine settimana al mese (da venerdì pomeriggio a domenica sera entro le ore 21:00), compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- 5. Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre;
- 6. Il padre potrà mantenere libere e costanti comunicazioni con i figli;
- 7. Entrambi i coniugi si impegnano a favorire e mantenere i rapporti affettivi dei figli con i parenti di entrambe le famiglie;
- 8. I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente il proprio recapito e a informarsi sugli eventuali spostamenti dei figli;
- 9. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, istruzione educazione e sviluppo) saranno assunte congiuntamente;
- 10. Le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i coniugi;
- 11. Il IG. si impegna a versare per il mantenimento dei figli € Parte_1
150,00 mensili per ciascun figlio, a favore della madre, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- 12. La IG.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa;
Parte_2
- 13. L'assegno unico per i figli sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
- 14. L'autovettura Volkswagen Polo resterà nella disponibilità del IG.
[...]
che ne sosterrà tutti gli oneri connessi (tassa di proprietà, Pt_1 assicurazione, revisione e manutenzione);
- 15. I coniugi dichiarano di non avere altre pretese patrimoniali reciproche;
- 16. I coniugi concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio personali e dei figli;
- 17. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali, senza nulla avere a pretendere reciprocamente”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10/11/2025
4 Il Presidente
TI AT
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI AT Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FERRARO SIMONE
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/09/2011 in Palmi (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 76, parte II serie A anno 2011) e che dall'unione sono nati due figli (25/02/2013) e Persona_1
(12/12/2015), hanno riferito che con provvedimento del Persona_2
28/03/2025 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
- “1. I coniugi si impegnano a condurre vite separate, nel reciproco rispetto;
1 - 2. La casa familiare sita in Palmi, Via Meucci n. 284, resterà nella piena disponibilità della IG.ra , che vi dimorerà stabilmente con i figli Parte_2
e ; Persona_1 Persona_2
- 3. L'affidamento dei figli sarà congiunto, nel rispetto del principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre;
- 4. Il padre potrà tenere con sé i figli minorenni dal lunedì al venerdì dalle ore
16:00 alle ore 20:30 nei mesi autunnali ed invernali e dalle ore 15:30 alle ore
21:00 nei mesi primaverili ed estivi, nonché due fine settimana al mese (da venerdì pomeriggio a domenica sera entro le ore 21:00), compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- 5. Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre;
- 6. Il padre potrà mantenere libere e costanti comunicazioni con i figli;
- 7. Entrambi i coniugi si impegnano a favorire e mantenere i rapporti affettivi dei figli con i parenti di entrambe le famiglie;
- 8. I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente il proprio recapito e a informarsi sugli eventuali spostamenti dei figli;
- 9. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, istruzione educazione e sviluppo) saranno assunte congiuntamente;
- 10. Le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i coniugi;
- 11. Il IG. si impegna a versare per il mantenimento dei figli € Parte_1
150,00 mensili per ciascun figlio, a favore della madre, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- 12. La IG.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa;
Parte_2
- 13. L'assegno unico per i figli sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
- 14. L'autovettura Volkswagen Polo resterà nella disponibilità del IG.
[...]
che ne sosterrà tutti gli oneri connessi (tassa di proprietà, Pt_1 assicurazione, revisione e manutenzione);
- 15. I coniugi dichiarano di non avere altre pretese patrimoniali reciproche;
- 16. I coniugi concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio personali e dei figli;
- 17. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali, senza nulla avere a pretendere reciprocamente”.
2 Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 12/09/2011 in Palmi (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 76 parte II serie A anno 2011) e che dall'unione sono nati due figli Persona_1
(25/02/2013) e (12/12/2015), hanno riferito che con Persona_2 provvedimento del 28/03/2025 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
12/09/2011 in Palmi (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.76, parte II serie A anno 2011) alle seguenti condizioni:
- “1. I coniugi si impegnano a condurre vite separate, nel reciproco rispetto;
- 2. La casa familiare sita in Palmi, Via Meucci n. 284, resterà nella piena disponibilità della IG.ra , che vi dimorerà stabilmente con i figli Parte_2
e ; Persona_1 Persona_2
3 - 3. L'affidamento dei figli sarà congiunto, nel rispetto del principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre;
- 4. Il padre potrà tenere con sé i figli minorenni dal lunedì al venerdì dalle ore
16:00 alle ore 20:30 nei mesi autunnali ed invernali e dalle ore 15:30 alle ore
21:00 nei mesi primaverili ed estivi, nonché due fine settimana al mese (da venerdì pomeriggio a domenica sera entro le ore 21:00), compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- 5. Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre;
- 6. Il padre potrà mantenere libere e costanti comunicazioni con i figli;
- 7. Entrambi i coniugi si impegnano a favorire e mantenere i rapporti affettivi dei figli con i parenti di entrambe le famiglie;
- 8. I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente il proprio recapito e a informarsi sugli eventuali spostamenti dei figli;
- 9. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, istruzione educazione e sviluppo) saranno assunte congiuntamente;
- 10. Le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i coniugi;
- 11. Il IG. si impegna a versare per il mantenimento dei figli € Parte_1
150,00 mensili per ciascun figlio, a favore della madre, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- 12. La IG.ra rinuncia al mantenimento per sé stessa;
Parte_2
- 13. L'assegno unico per i figli sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
- 14. L'autovettura Volkswagen Polo resterà nella disponibilità del IG.
[...]
che ne sosterrà tutti gli oneri connessi (tassa di proprietà, Pt_1 assicurazione, revisione e manutenzione);
- 15. I coniugi dichiarano di non avere altre pretese patrimoniali reciproche;
- 16. I coniugi concedono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio personali e dei figli;
- 17. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili, beni mobili registrati ed effetti personali, senza nulla avere a pretendere reciprocamente”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10/11/2025
4 Il Presidente
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