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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2124/2025 promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti BIANCHI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, VALERI FRANCESCO e MARINI RICCARDO, elettivamente domiciliata presso il loro in Brescia, Corso Martiri della Libertà, n. 3
e
(c.f. ), con gli avv.ti BIANCHI ALESSANDRA, Parte_2 C.F._2
VALERI FRANCESCO e MARINI RICCARDO, elettivamente domiciliato presso il loro in Brescia,
Corso Martiri della Libertà, n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 5.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
« i. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credano con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio. Per_ ii. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione presso la madre.
iii. La casa coniugale sita in Caino (BS), via Villa Mattina n. 71/C, viene assegnata alla moglie Per_
, con tutti gli arredi ivi presenti, che vi abiterà con il figlio minore . Parte_1 Per_ iv. La figlia maggiore (non ancora economicamente autosufficiente) vivrà con il padre. Per_ v. La moglie acconsente a che il marito e la figlia continuino a vivere Parte_1 nella casa coniugale finché non verrà reperita una nuova abitazione. vi. In caso di vendita della casa coniugale tutto il ricavato della vendita verrà destinato a saldare il mutuo contratto dai coniugi e, l'eventuale eccedenza, per il 50% verrà incassata dal marito Pt_2
avendo quest'ultimo sempre provveduto a versare le rate mensili;
il restante 50% verrà
[...] destinato ai figli in parti eguali;
la moglie con la firma del presente ricorso acconsente. Per_ vii. Regime di frequentazione del figlio minore con i genitori:
• durante l'anno scolastico: in base ai turni di lavoro dei genitori (che si alternano sempre: quando la madre lavora la mattina il padre lavora il pomeriggio e viceversa):
A) per il periodo in cui i coniugi vivranno ancora entrambi nella casa coniugale di Caino:
A.1) lunedì, mercoledì e venerdì:
i) madre turno la mattina dalle 4:45 alle 14:00 e padre turno pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00: il figlio viene portato a scuola dal padre e la madre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé fino a sera;
i.i) madre turno il pomeriggio dalle 14:00 alle 21:00 e padre turno mattina dalle 6:00 alle 14:00: il figlio viene portato a scuola dalla madre ed il padre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé sino a sera;
A.2) martedì e giovedì:
i) madre giorni di riposo e padre turno pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00: il figlio viene portato a scuola dal padre e la madre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé fino a sera;
i.i) madre giorni di riposo e padre turno mattina dalle 06:00 alle 14:00: il figlio viene portato a scuola dalla madre che andrà anche a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé sino a sera;
A.3) sabato e domenica: la madre lavora ed il padre non lavora: il figlio starà con il padre che se ne occuperà durante il turno di lavoro della madre.
B) quando i coniugi vivranno separati:
B.1) lunedì, mercoledì e venerdì:
i) madre turno la mattina dalle 4:45 alle 14:00 e padre turno pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00: il figlio viene portato a scuola dal padre e la madre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé fino a sera dopo cena, quando il padre andrà a prenderlo a casa della madre e lo porterà presso la propria abitazione per il pernottamento;
i.i) madre turno il pomeriggio dalle 14:00 alle 21:00 e padre turno mattina dalle 06:00 alle 14:00: il figlio viene portato a scuola dalla madre ed il padre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé sino a sera dopo cena, quando la madre andrà a prenderlo a casa del padre e lo porterà presso la propria abitazione per il pernottamento;
B.2) martedì e giovedì:
i) madre giorni di riposo e padre turno pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00: il figlio viene portato a scuola dal padre e la madre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé fino a sera dopo cena, quando il padre andrà a prenderlo a casa della madre e lo porterà presso la propria abitazione per il pernottamento;
i.i) madre giorni di riposo e padre turno mattina dalle 06:00 alle 14:00: il figlio viene portato a scuola dalla madre che andrà anche a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé sino all'arrivo del padre che terrà con sé il figlio sino a dopo cena quando lo porterà presso l'abitazione della madre per il pernottamento;
B.3) sabato e domenica: la madre lavora ed il padre non lavora: il figlio starà con il padre che se ne occuperà durante il turno di lavoro della madre, che lo andrà a prendere a casa del padre finito il turno.
• Nei propri giorni ed orari di competenza ciascun genitore deve prendersi cura del figlio minore e, qualora sia impossibilitato a farlo, deve provvedere ad incaricare qualcuno (previamente individuato da entrambi i genitori di comune accordo) a proprie spese.
• In ogni caso, previo congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico- ricreativi del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche in altri ed ulteriori giorni ed orari.
• Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza mentre quelle estive verranno concordate di volta in volta da entrambi i coniugi tenendo conto degli impegni lavorativi e comunque in modo tale da garantire che ciascun coniuge possa trascorrere almeno due settimane con il figlio. Per_ viii. La madre si occuperà di gestire tutte le necessità mediche (visite e spese) del figlio minore e le spese ordinarie. ix. La pensione percepita dal minore, accreditata sul libretto postale n. 46197935, verrà gestita dalla madre esclusivamente per le esigenze del figlio;
con la firma del presente ricorso il padre acconsente.
x. Il marito verserà alla moglie, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto Per_ corrente bancario personale della medesima, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma complessiva mensile di € 250,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_ xi. Le spese straordinarie del figlio -mediche non mutuabili, scolastiche (incluse rette ed eventuali mense), ludiche, sportive- previamente concordate tra i coniugi, saranno a carico del marito nella misura del 50% e dovranno essere debitamente documentate, secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia. Per_ xii. Le spese relative alle vacanze effettuate dal minore con uno solo dei genitori saranno a carico di quest'ultimo che se ne accolla l'intera spesa. Ciascun genitore è libero di scegliere la destinazione che preferisce previa comunicazione all'altro genitore con congruo preavviso da inviare con email o messaggio Whatsapp. Per_ xiii. Il figlio minore sarà fiscalmente a carico della madre al 100%, che percepirà pertanto per intero l'assegno unico INPS. xiv. I coniugi dichiarano di avere definito i restanti rapporti patrimoniali. xv. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 31/01/2025, e Parte_1 Pt_2
, premesso di avere contratto matrimonio civile in Caivano (NA) in data 14.3.20030, dalla
[...]
Per_ Per_ cui unione erano nati i figli il 13.8.2005 e 17.5.2015, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2003, parte II^, serie A, n. 96;
3) Spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2124/2025 promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti BIANCHI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, VALERI FRANCESCO e MARINI RICCARDO, elettivamente domiciliata presso il loro in Brescia, Corso Martiri della Libertà, n. 3
e
(c.f. ), con gli avv.ti BIANCHI ALESSANDRA, Parte_2 C.F._2
VALERI FRANCESCO e MARINI RICCARDO, elettivamente domiciliato presso il loro in Brescia,
Corso Martiri della Libertà, n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 5.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
« i. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credano con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio. Per_ ii. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione presso la madre.
iii. La casa coniugale sita in Caino (BS), via Villa Mattina n. 71/C, viene assegnata alla moglie Per_
, con tutti gli arredi ivi presenti, che vi abiterà con il figlio minore . Parte_1 Per_ iv. La figlia maggiore (non ancora economicamente autosufficiente) vivrà con il padre. Per_ v. La moglie acconsente a che il marito e la figlia continuino a vivere Parte_1 nella casa coniugale finché non verrà reperita una nuova abitazione. vi. In caso di vendita della casa coniugale tutto il ricavato della vendita verrà destinato a saldare il mutuo contratto dai coniugi e, l'eventuale eccedenza, per il 50% verrà incassata dal marito Pt_2
avendo quest'ultimo sempre provveduto a versare le rate mensili;
il restante 50% verrà
[...] destinato ai figli in parti eguali;
la moglie con la firma del presente ricorso acconsente. Per_ vii. Regime di frequentazione del figlio minore con i genitori:
• durante l'anno scolastico: in base ai turni di lavoro dei genitori (che si alternano sempre: quando la madre lavora la mattina il padre lavora il pomeriggio e viceversa):
A) per il periodo in cui i coniugi vivranno ancora entrambi nella casa coniugale di Caino:
A.1) lunedì, mercoledì e venerdì:
i) madre turno la mattina dalle 4:45 alle 14:00 e padre turno pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00: il figlio viene portato a scuola dal padre e la madre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé fino a sera;
i.i) madre turno il pomeriggio dalle 14:00 alle 21:00 e padre turno mattina dalle 6:00 alle 14:00: il figlio viene portato a scuola dalla madre ed il padre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé sino a sera;
A.2) martedì e giovedì:
i) madre giorni di riposo e padre turno pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00: il figlio viene portato a scuola dal padre e la madre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé fino a sera;
i.i) madre giorni di riposo e padre turno mattina dalle 06:00 alle 14:00: il figlio viene portato a scuola dalla madre che andrà anche a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé sino a sera;
A.3) sabato e domenica: la madre lavora ed il padre non lavora: il figlio starà con il padre che se ne occuperà durante il turno di lavoro della madre.
B) quando i coniugi vivranno separati:
B.1) lunedì, mercoledì e venerdì:
i) madre turno la mattina dalle 4:45 alle 14:00 e padre turno pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00: il figlio viene portato a scuola dal padre e la madre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé fino a sera dopo cena, quando il padre andrà a prenderlo a casa della madre e lo porterà presso la propria abitazione per il pernottamento;
i.i) madre turno il pomeriggio dalle 14:00 alle 21:00 e padre turno mattina dalle 06:00 alle 14:00: il figlio viene portato a scuola dalla madre ed il padre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé sino a sera dopo cena, quando la madre andrà a prenderlo a casa del padre e lo porterà presso la propria abitazione per il pernottamento;
B.2) martedì e giovedì:
i) madre giorni di riposo e padre turno pomeriggio dalle 14:00 alle 22:00: il figlio viene portato a scuola dal padre e la madre va a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé fino a sera dopo cena, quando il padre andrà a prenderlo a casa della madre e lo porterà presso la propria abitazione per il pernottamento;
i.i) madre giorni di riposo e padre turno mattina dalle 06:00 alle 14:00: il figlio viene portato a scuola dalla madre che andrà anche a prenderlo all'uscita di scuola tenendolo con sé sino all'arrivo del padre che terrà con sé il figlio sino a dopo cena quando lo porterà presso l'abitazione della madre per il pernottamento;
B.3) sabato e domenica: la madre lavora ed il padre non lavora: il figlio starà con il padre che se ne occuperà durante il turno di lavoro della madre, che lo andrà a prendere a casa del padre finito il turno.
• Nei propri giorni ed orari di competenza ciascun genitore deve prendersi cura del figlio minore e, qualora sia impossibilitato a farlo, deve provvedere ad incaricare qualcuno (previamente individuato da entrambi i genitori di comune accordo) a proprie spese.
• In ogni caso, previo congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico- ricreativi del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche in altri ed ulteriori giorni ed orari.
• Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza mentre quelle estive verranno concordate di volta in volta da entrambi i coniugi tenendo conto degli impegni lavorativi e comunque in modo tale da garantire che ciascun coniuge possa trascorrere almeno due settimane con il figlio. Per_ viii. La madre si occuperà di gestire tutte le necessità mediche (visite e spese) del figlio minore e le spese ordinarie. ix. La pensione percepita dal minore, accreditata sul libretto postale n. 46197935, verrà gestita dalla madre esclusivamente per le esigenze del figlio;
con la firma del presente ricorso il padre acconsente.
x. Il marito verserà alla moglie, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto Per_ corrente bancario personale della medesima, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma complessiva mensile di € 250,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_ xi. Le spese straordinarie del figlio -mediche non mutuabili, scolastiche (incluse rette ed eventuali mense), ludiche, sportive- previamente concordate tra i coniugi, saranno a carico del marito nella misura del 50% e dovranno essere debitamente documentate, secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia. Per_ xii. Le spese relative alle vacanze effettuate dal minore con uno solo dei genitori saranno a carico di quest'ultimo che se ne accolla l'intera spesa. Ciascun genitore è libero di scegliere la destinazione che preferisce previa comunicazione all'altro genitore con congruo preavviso da inviare con email o messaggio Whatsapp. Per_ xiii. Il figlio minore sarà fiscalmente a carico della madre al 100%, che percepirà pertanto per intero l'assegno unico INPS. xiv. I coniugi dichiarano di avere definito i restanti rapporti patrimoniali. xv. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 31/01/2025, e Parte_1 Pt_2
, premesso di avere contratto matrimonio civile in Caivano (NA) in data 14.3.20030, dalla
[...]
Per_ Per_ cui unione erano nati i figli il 13.8.2005 e 17.5.2015, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2003, parte II^, serie A, n. 96;
3) Spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti