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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa MA IO UD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4636 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di usucapione e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il 29 Parte_1 C.F._1 giugno 1941 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
VI GR (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in OR al Corso Mazzini n. 138, giusta procura in calce all'atto introduttivo di lite attore
E
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
10.04.1965 e residente in [...] convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , previo Parte_1 esperimento del tentativo di conciliazione, chiamava in giudizio l'odierno convenuto deducendo:
a) che sin dal 1994 possiede, in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, il fondo rustico ubicato in OR Località “Prestio” ed identificato al
Catasto terreni del Comune di OR al foglio 12 particelle n. 188 e 190 della complessiva estensione di mq 930, coltivato prevalentemente ad uliveto ed agrumeto;
RGAC n. 4636/2023 - Pagina 1 di 3 b) che tale immobile, giusta certificazione catastale ipotecaria ventennale prodotta, risultava formalmente intestato all'odierno convenuto;
c) che era intenzione dell'attore acquistare la proprietà dell'immobile per usucapione sussistendone tutti i presupposti di legge avendo egli, da oltre venti anni, il pieno, pacifico ed ininterrotto possesso dello stesso.
Tanto premesso ricorreva all'adito Tribunale chiedendo che fosse dichiarato, in suo favore, l'intervenuto acquisto per usucapione del su descritto terreno.
2. Il convenuto, seppur regolarmente citato non si costituiva in giudizio ed il
Giudice ne dichiarava la contumacia.
Richiesti ed ammessi i mezzi istruttori, veniva espletata la prova per testi e, all'esito della stessa, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 ottobre 2025, nella quale, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse decisa ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione senza termini.
3. Nel merito la domanda di usucapione proposta da è Parte_1 fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titola-re formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte da parte attrice, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con il soggetto cui
è formalmente intestata la proprietà del bene.
Dalla prova testimoniale raccolta, poi, proveniente da soggetti direttamente informati dei fatti, privi di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato, perciò, dubitare, è stato pienamente dimostrato che l'attore ha posseduto, in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, per oltre trenta anni, il terreno indicato nell'atto introduttivo di lite, onde va dichiarato, in conformità alla
RGAC n. 4636/2023 - Pagina 2 di 3 domanda, l'intervenuto acquisto in suo favore, per usucapione, della proprietà dello stesso.
I testi e , escussi all'udienza del 26 Testimone_1 Testimone_2 giugno, hanno confermato che provvede alla manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria del terreno, sul quale esercita i poteri corrispondenti a quelli del proprietario da oltre trent'anni e viene pubblicamente considerato l'unico e solo proprietario degli stessi.
Pertanto, in ragione delle risultanze probatorie, ritiene il Giudicante che la domanda proposta da parte attrice debba essere accolta perché fondata.
4. La mancata costituzione del convenuto, che non si è opposto alla domanda attorea, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) accerta e dichiara che , C.F. nato a Parte_1 C.F._1
OR (CZ) il 29 giugno 1941 ed ivi residente alla Contrada Prestio n. 1, ha acquistato per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà del fondo rustico ubicato in OR Località “Prestio” ed identificato al Catasto terreni del Comune di OR al foglio 12 particelle n. 188 e 190, della complessiva estensione di mq 930, coltivato prevalentemente ad uliveto ed agrumeto;
3) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro – Agenzia del Territorio competente di trascrivere la presente ordinanza nei registri immobiliari e di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
4) spese irripetibili.
Così deciso in Catanzaro, 10 novembre 2025
Il Giudice Onorario
MA IO UD
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