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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 22 GENNAIO 2025
N. 666 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. RIMOLDI VERA e l'Avv. MIGLIO CHIARA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Legnano, Corso Magenta n. 28
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. CASSARINO GIOVANNI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Via Resistenza Partigiana, 19 97015 Modica
- RESISTENTE -
Oggetto: reitera contratti a termine, superiore inquadramento, pagamento somme
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello 3B CCNL Igiene Ambientale – Parte_1
Aziende Private, sin dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
per l'effetto, condanna al pagamento in favore di , a titolo di differenze CP_1 Parte_1 retributive, della somma di euro 11.291,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 2 accerta e dichiarata il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di cui all'art. 33 lett. h) CCNL Igiene
Ambientale – Aziende Private, per l'intera durata del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condanna CP_1
a pagare in favore di l'importo di euro 780,00, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo;
accerta e dichiara la nullità dei contratti a termine intercorsi tra e e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, dichiara costituito tra e un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 CP_1 indeterminato a far data dal 1.1.2020, con inquadramento nel livello 3B CCNL Igiene Ambientale –
Aziende Private;
condanna all'immediata riammissione in servizio di;
CP_1 Parte_1 condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 28, comma 2 D.lgs. 81/2015 nella CP_1 misura di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (pari ad euro 2.182,70), con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna al saldo in favore del ricorrente;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite, condanna al pagamento delle restanti spese del giudizio, che liquida in complessivi euro CP_1
7.552,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 2 di 2
N. 666 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. RIMOLDI VERA e l'Avv. MIGLIO CHIARA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Legnano, Corso Magenta n. 28
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. CASSARINO GIOVANNI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Via Resistenza Partigiana, 19 97015 Modica
- RESISTENTE -
Oggetto: reitera contratti a termine, superiore inquadramento, pagamento somme
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello 3B CCNL Igiene Ambientale – Parte_1
Aziende Private, sin dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
per l'effetto, condanna al pagamento in favore di , a titolo di differenze CP_1 Parte_1 retributive, della somma di euro 11.291,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 2 accerta e dichiarata il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di cui all'art. 33 lett. h) CCNL Igiene
Ambientale – Aziende Private, per l'intera durata del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condanna CP_1
a pagare in favore di l'importo di euro 780,00, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo;
accerta e dichiara la nullità dei contratti a termine intercorsi tra e e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, dichiara costituito tra e un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 CP_1 indeterminato a far data dal 1.1.2020, con inquadramento nel livello 3B CCNL Igiene Ambientale –
Aziende Private;
condanna all'immediata riammissione in servizio di;
CP_1 Parte_1 condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 28, comma 2 D.lgs. 81/2015 nella CP_1 misura di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (pari ad euro 2.182,70), con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna al saldo in favore del ricorrente;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite, condanna al pagamento delle restanti spese del giudizio, che liquida in complessivi euro CP_1
7.552,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 2 di 2