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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1721/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1721/2025 v.g., promossa da:
nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. AGOSTINONE EMELSON
e nata a [...] il Controparte_1
19/03/1980, assistita e difesa dall'avv. AGOSTINONE EMELSON
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2025 e Parte_1 [...]
esponevano di aver divorziato con Sentenza n. 392/2025 pubbl. CP_1 il 11/07/2025.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
All'udienza dell'11/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Parte_1 Controparte_1 segue:
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio, concordate e confermate all'udienza dell'11/12/2025, che andranno a regolare i rapporti tra le parti, revocando quelle stabilite nella sentenza n. 392/2025 dell'11/07/2025:
1) Assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Pianella in Via San
Vincenzo 310-C unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore di CP_1
pagina 2 di 7 già proprietaria del predetto immobile, la quale sarà libera di poter disporre CP_1 come meglio ritiene dell'immobile.
PIANO GENITORIALE PER I LI MI
2) Affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) Collocazione prevalente della figlia minore al padre Persona_1 Parte_1
presso la dimora paterna in Goriano Sicoli (AQ) alla Via Claudia Valeria 31, ed
[...] ove la minore stabilirà il suo luogo di vita con iscrizione alla scuola elementare del luogo;
4) La madre, quando sarà presente in Italia, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal venerdì sera/sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:30;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno;
4/c) per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno - si seguirà il criterio dell'alternanza annuale da concordarsi preventivamente entro trenta giorni prima. In detti periodi di collocazione temporanea della prole, il diritto di visita non spetterà
pagina 3 di 7 all'altro genitore, salvo diverso consensuale accordo e salvi i casi di malattia e/o infortunio della prole e/o esigenze della predetta. Nella ipotesi in cui il fine settimana spettante ad uno dei genitori, secondo i suddetti accordi, dovesse coincidere con uno dei periodi e/o dei giorni festivi e/o festività suindicati, i ricorrenti convengono che il successivo weekend sarà a favore dell'altro genitore;
4/d) le frequentazioni e le visite del genitore non affidatari come sopra regolate andranno limitate esclusivamente entro il territorio nazionale;
4/e) durante la permanenza all'estero, la madre potrà vedere la figlia con collegamento video, anche una volta al giorno e compatibilmente con le esigenze della minore;
5) L'assegno di mantenimento per la figlia, pari nel complesso ad € 250,00 mensili, sarà versato dalla madre al padre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di modifica.
6) I ricorrenti pattuiscono che nell'assegno di mantenimento sopra specificato, sono ricomprese in favore della minore le spese di vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle per le scuole secondarie superiori e universitarie) e materiale scolastico di cancelleria per scuola primaria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologia ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema ed attività conviviali) e comunque quanto previsto ex lege.
7) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: per le spese straordinarie necessarie della prole, si rinvia al vigente protocollo d'intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritto, dal Presidente del Tribunale di
Pescara, Presidente della sezione civile del Tribunale di Pescara, Presidente
pagina 4 di 7 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, e nello specifico, tra i coniugi si conviene che, in relazione alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, la sig.ra contribuirà nella misura del 50%, previa esibizione da parte Controparte_1 del sig. a mezzo sms, raccomandata, email, fax, della Parte_1 documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
8) Per quanto riguarda le spese extra assegno di mantenimento, subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori in caso di importo superiore ad € 100,00,
a carico di ciascun coniuge, le parti concordano che le predette comprendono: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza corsi, master, specializzazioni post-universitarie, frequentazione di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per un importo superiore pro quota ad € 100,00, pre-scuola, doposcuola, servizio baby- sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione o in conseguenza di essa e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese di natura ludica o parascolastica (corsi attività artistiche di musica, canto, disegno, pittura etc., corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza genitori), spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola e private;
spese medico sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite pagina 5 di 7 specialistiche, cicli di psicoterapia, fisioterapia, logopedia e similari); celebrazioni, compleanni e festeggiamenti dedicati alla figlia.
9) In relazione alle spese straordinarie da concordare preventivamente poiché superiori ad € 100,00 a carico di ciascun coniuge, il genitore, a fronte della richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms, raccomandata, e-mail, fax) corredata dei relativi documenti di spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto con le stesse modalità sopra indicate entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In difetto di consenso, ciascun coniuge, nell'interesse esclusivo della prole, sarà facoltizzato a ricorrere al Giudice competente presso il Tribunale competente.
10) Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le somme relative alle spese extra assegno di mantenimento e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese della stessa, è dovuto entro trenta giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta. Il rimborso delle spese straordinarie va comunque richiesto con l'allegata documentazione a sostegno entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
L'assegno unico sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, in via esclusiva al genitore collocatario, in via prevalente, della figlia nella misura del
100% anche se materialmente erogato all'altro genitore. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione
- quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi/sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i coniugi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie da ciascuno effettivamente erogate e sostenute.
11) I ricorrenti concordano che le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto ed assecondando le capacità, l'inclinazione naturale, le loro aspirazioni e potenzialità della predetta.
pagina 6 di 7 12) I sig.ri e si impegnano a prestare, per motivi amministrativi CP_1 Parte_1
e di pubblica sicurezza, ogni consenso che si renderà necessario, compreso l'assenso all'espatrio per motivi sportivi e/o di studio e/o gite scolastiche e/o turismo nell'interesse preminente della prole, specificando le parti che, per l'espatrio, occorrerà di volta in volta il rispettivo consenso espresso ed in caso di dissenso ciascun genitore potrà adire il Giudice tutelare territorialmente competente.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
13) Restano ad esclusivo carico della sig.ra il pagamento delle Controparte_1 utenze fisse afferenti all'immobile adibito a dimora coniugale, sul quale grava un mutuo ipotecario con rate sempre a carico della sig.ra Controparte_1
14) i coniugi danno atto di aver regolato i loro rapporti di natura patrimoniale fino a questo momento con piena soddisfazione di entrambi e senza che qualcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese e confermano, nella presente sede, la rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento in favore del coniuge in quanto economicamente autosufficienti, dichiarando entrambi, senza riserva alcuna, che ogni e qualsiasi pendenza patrimoniale tra i rispettivi deducenti è stata compiutamente definita, non avendo null'altro a che pretendere, l'uno dall'altro, in relazione ad ogni e qualsiasi questione, e/o pretesa e/o diritto inerente i rapporti patrimoniali tra i coniugi;
15) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1721/2025 v.g., promossa da:
nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. AGOSTINONE EMELSON
e nata a [...] il Controparte_1
19/03/1980, assistita e difesa dall'avv. AGOSTINONE EMELSON
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2025 e Parte_1 [...]
esponevano di aver divorziato con Sentenza n. 392/2025 pubbl. CP_1 il 11/07/2025.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
All'udienza dell'11/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Parte_1 Controparte_1 segue:
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio, concordate e confermate all'udienza dell'11/12/2025, che andranno a regolare i rapporti tra le parti, revocando quelle stabilite nella sentenza n. 392/2025 dell'11/07/2025:
1) Assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Pianella in Via San
Vincenzo 310-C unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore di CP_1
pagina 2 di 7 già proprietaria del predetto immobile, la quale sarà libera di poter disporre CP_1 come meglio ritiene dell'immobile.
PIANO GENITORIALE PER I LI MI
2) Affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) Collocazione prevalente della figlia minore al padre Persona_1 Parte_1
presso la dimora paterna in Goriano Sicoli (AQ) alla Via Claudia Valeria 31, ed
[...] ove la minore stabilirà il suo luogo di vita con iscrizione alla scuola elementare del luogo;
4) La madre, quando sarà presente in Italia, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal venerdì sera/sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:30;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno;
4/c) per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno - si seguirà il criterio dell'alternanza annuale da concordarsi preventivamente entro trenta giorni prima. In detti periodi di collocazione temporanea della prole, il diritto di visita non spetterà
pagina 3 di 7 all'altro genitore, salvo diverso consensuale accordo e salvi i casi di malattia e/o infortunio della prole e/o esigenze della predetta. Nella ipotesi in cui il fine settimana spettante ad uno dei genitori, secondo i suddetti accordi, dovesse coincidere con uno dei periodi e/o dei giorni festivi e/o festività suindicati, i ricorrenti convengono che il successivo weekend sarà a favore dell'altro genitore;
4/d) le frequentazioni e le visite del genitore non affidatari come sopra regolate andranno limitate esclusivamente entro il territorio nazionale;
4/e) durante la permanenza all'estero, la madre potrà vedere la figlia con collegamento video, anche una volta al giorno e compatibilmente con le esigenze della minore;
5) L'assegno di mantenimento per la figlia, pari nel complesso ad € 250,00 mensili, sarà versato dalla madre al padre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di modifica.
6) I ricorrenti pattuiscono che nell'assegno di mantenimento sopra specificato, sono ricomprese in favore della minore le spese di vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle per le scuole secondarie superiori e universitarie) e materiale scolastico di cancelleria per scuola primaria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologia ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema ed attività conviviali) e comunque quanto previsto ex lege.
7) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: per le spese straordinarie necessarie della prole, si rinvia al vigente protocollo d'intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritto, dal Presidente del Tribunale di
Pescara, Presidente della sezione civile del Tribunale di Pescara, Presidente
pagina 4 di 7 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, e nello specifico, tra i coniugi si conviene che, in relazione alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, la sig.ra contribuirà nella misura del 50%, previa esibizione da parte Controparte_1 del sig. a mezzo sms, raccomandata, email, fax, della Parte_1 documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
8) Per quanto riguarda le spese extra assegno di mantenimento, subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori in caso di importo superiore ad € 100,00,
a carico di ciascun coniuge, le parti concordano che le predette comprendono: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza corsi, master, specializzazioni post-universitarie, frequentazione di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per un importo superiore pro quota ad € 100,00, pre-scuola, doposcuola, servizio baby- sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione o in conseguenza di essa e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese di natura ludica o parascolastica (corsi attività artistiche di musica, canto, disegno, pittura etc., corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza genitori), spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola e private;
spese medico sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite pagina 5 di 7 specialistiche, cicli di psicoterapia, fisioterapia, logopedia e similari); celebrazioni, compleanni e festeggiamenti dedicati alla figlia.
9) In relazione alle spese straordinarie da concordare preventivamente poiché superiori ad € 100,00 a carico di ciascun coniuge, il genitore, a fronte della richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms, raccomandata, e-mail, fax) corredata dei relativi documenti di spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto con le stesse modalità sopra indicate entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In difetto di consenso, ciascun coniuge, nell'interesse esclusivo della prole, sarà facoltizzato a ricorrere al Giudice competente presso il Tribunale competente.
10) Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le somme relative alle spese extra assegno di mantenimento e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese della stessa, è dovuto entro trenta giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta. Il rimborso delle spese straordinarie va comunque richiesto con l'allegata documentazione a sostegno entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
L'assegno unico sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, in via esclusiva al genitore collocatario, in via prevalente, della figlia nella misura del
100% anche se materialmente erogato all'altro genitore. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione
- quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi/sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i coniugi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie da ciascuno effettivamente erogate e sostenute.
11) I ricorrenti concordano che le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto ed assecondando le capacità, l'inclinazione naturale, le loro aspirazioni e potenzialità della predetta.
pagina 6 di 7 12) I sig.ri e si impegnano a prestare, per motivi amministrativi CP_1 Parte_1
e di pubblica sicurezza, ogni consenso che si renderà necessario, compreso l'assenso all'espatrio per motivi sportivi e/o di studio e/o gite scolastiche e/o turismo nell'interesse preminente della prole, specificando le parti che, per l'espatrio, occorrerà di volta in volta il rispettivo consenso espresso ed in caso di dissenso ciascun genitore potrà adire il Giudice tutelare territorialmente competente.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
13) Restano ad esclusivo carico della sig.ra il pagamento delle Controparte_1 utenze fisse afferenti all'immobile adibito a dimora coniugale, sul quale grava un mutuo ipotecario con rate sempre a carico della sig.ra Controparte_1
14) i coniugi danno atto di aver regolato i loro rapporti di natura patrimoniale fino a questo momento con piena soddisfazione di entrambi e senza che qualcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese e confermano, nella presente sede, la rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento in favore del coniuge in quanto economicamente autosufficienti, dichiarando entrambi, senza riserva alcuna, che ogni e qualsiasi pendenza patrimoniale tra i rispettivi deducenti è stata compiutamente definita, non avendo null'altro a che pretendere, l'uno dall'altro, in relazione ad ogni e qualsiasi questione, e/o pretesa e/o diritto inerente i rapporti patrimoniali tra i coniugi;
15) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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