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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7483 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5662/2025
TRA
difesa dall'avv. GAMBARDELLA ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 07/03/25 la ricorrente in epigrafe, coniuge superstite di deceduto in data 09/01/24, titolare di pensione di vecchiaia Persona_1 cat. VOCOM n. 36123341 con decorrenza 01/09/2020, espone di aver presentato in data 17/07/2024, domanda di pensione di reversibilità n. 9113000115100, ma che la richiesta non riceveva riscontro.
Tanto premesso, chiede
«a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al godimento della pensione di reversibilità della pensione cat. VOCOM n. 36123341, quale unico coniuge superstite del sig nato ad Ischia (Na) in [...] [...] e deceduto in data 09/01/2024, nella misura di legge da quantificarsi in separata sede, con decorrenza dal 01/02/2024 e con la maggiorazione degli interessi legalii;
b) condannare l' pagamento in favore del ricorrente dei ratei di CP_1 pensione di reversibilita, con decorrenza dal 01/02/2024, oltre gli interessi legali», con vittoria di spese.
L' si costituisce rilevando l'intervenuto pagamento e chiedendo CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di
1 rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
In quest'ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia
2 necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe infondata ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a eliminare sul punto ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3,
Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, il pagamento, intervenuto in data 22/04/25, avendo soddisfatto la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24642 del
06/10/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21244 del 29/09/2006).
L' chiede la compensazione delle spese, rilevando: CP_1
«Si precisa inoltre che i ritardi nella liquidazione sono dipesi dalla necessità di aggiornare il conto della pensione del dante causa,
[...]
, inserendo i contributi IVS per gli anni 1973 e 1974, con la Per_1 conseguente trasformazione della sua pensione n. 36123341 categoria VOCOM da provvisoria in definitiva.
Solo in questo modo è stato possibile procedere alla corretta quantificazione della pensione di reversibilità in favore della sig.ra
calcolata nella misura del 60% della pensione del marito, pari ad Pt_1
€.839,27 mensili.
3 Pertanto, l'importo mensile spettante alla ricorrente è pari €.598,61, comprensivo anche dell'integrazione al minimo».
In proposito, va rilevato che l' , in sede amministrativa, non ha dato CP_1 alcun riscontro né all'istanza, né al successivo ricorso proposto in data
30/10/24, provvedendo direttamente alla liquidazione a nove mesi dall'istanza e solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Non ravvisandosi motivi di compensazione, pertanto, le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3506,10, oltre 15% per spese forfetarie, CU, IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 21/10/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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