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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11995 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letti gli art. 127 ter e 281 decies cpc;
visto il decreto del 29.4.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
rilevato che la causa può essere decisa non essendovi questioni nuove da discutere;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8533 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (CF. Parte_1
residente in [...] ed C.F._1
ivi elettivamente dom.to alla Via Cilea n. 128 presso lo studio sentenza proc. n. 8533/24 r.g. pag. 1 dell'Avv. Sandro Del Bono (C.F. ) che in forza C.F._2
di procura allegata all'atto di citazione lo rappresenta e difende.
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] CP_1 CP_2 CodiceFiscale_3
in data 8.09.1969 ed ivi residente alle Rampe Brancaccio, n. 9, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Metafora (c.f.
[...]
), presso il quale elettivamente domicilia in C.F._4
Napoli alla via Giovanni Bausan, n. 36 in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto che:
ha rappresentato il resistente innanzi al Tribunale di Napoli nel giudizio n. 25688/18 avente ad oggetto ripetizione di indebito del valore di € 16.000, non concluso;
ha percepito l'acconto di 300;
ha chiesto, pertanto, condannarsi il resistente al pagamento del compenso di € 3.076 oltre accessori di legge, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il resistente ha dedotto che:
sentenza proc. n. 8533/24 r.g. pag. 2 l'incarico era stato assunto gratuitamente;
ha chiesto ammettersi prova testimoniale;
nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che:
l'attività professionale svolta è documentalmente provata e non contestata;
la somma richiesta appare congrua tenuto conto che della quantità e della qualità dell'attività professionale svolta e, comunque, anch'essa non è contestata.
Va esaminata l'eccezione di gratuità dell'incarico proposta dal resistente.
Al riguardo va premesso che, ai sensi dell'art. 1709 cc, il mandato si presume oneroso.
Spetta, pertanto, al mandante dimostrare la gratuità dell'incarico conferito.
Il resistente ha prodotto, quale prova, la trascrizione di una serie di conversazione di messaggeria telefonica le quali dimostrano l'esistenza di un rapporto di amicizia tra le parti ma null'altro.
Chiede, poi, ammettersi prova testimoniale vertente su circostanze sostanzialmente irrilevanti.
L'eccezione, quindi, va rigettata per difetto di prova.
sentenza proc. n. 8533/24 r.g. pag. 3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
con ricorso depositato il 19.4.24, così provvede:
1. determina in € 3.076 oltre s.g. al 15 %, IVA e CPA nonché interessi al tasso legale dalla domanda il compenso dovuto al ricorrente e condanna il resistente al pagamento;
2. condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 125 per spese ed € 1.702 per compenso oltre s.g.,
IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Sandro Del Bono.
Così deciso in Napoli il 18.12.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 8533/24 r.g. pag. 4