Articolo 59 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 58Articolo 60
Versione
4 gennaio 1966
Art. 59.
Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 9, il Ministro determina, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966