Art. 59.
Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 9, il Ministro determina, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 9, il Ministro determina, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.