Articolo 30 della Legge 22 maggio 1975, n. 152
Articolo 29Articolo 31
Versione
25 maggio 1975
Art. 30.

Nei casi previsti dall'articolo 27 il procuratore della Repubblica o il procuratore generale informano il Comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone indicate nella stessa disposizione, affinche' ne diano immediata notizia alle persone suddette.
Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all' articolo 390 del codice di procedura penale .
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 27, la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo puo' essere altresi' effettuata dal pretore.
Entrata in vigore il 25 maggio 1975
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