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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3243/2025 RGAL, ivi riunite le cause iscritte al n. 3249/2025 RGAL e al n. 3263/2025 RGAL TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentate e difese dall'avv. CONCETTA PIACENTE
[...]
ricorrenti E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MARIA LUDOVICA POLTRONIERI resistente Oggetto: riconoscimento indennità buoni pasto FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con distinti ricorsi successivamente riuniti, le Sigg.re , Parte_1
e , dipendenti rispettivamente dal Parte_2 Parte_3
01.10.2015, 16.04.2004 e 01.03.2020 dell' Controparte_1 con contratti a tempo indeterminato e qualifica di Infermiere hanno esposto di svolgere la propria attività lavorativa presso il reparto Terapia Intensiva e Anestesiologica secondo i seguenti turni: 08-14, 14-20 e 20-08, e, per esigenze di servizio, 08-20, e che, pertanto, hanno effettuato turni continuativi di durata superiore alle sei ore giornaliere e, in particolare, doppi turni (es. 08-20) e turni notturni (20-8). Hanno quindi dedotto che il datore di lavoro non ha riconosciuto loro il diritto alla fruizione del servizio mensa o, in alternativa, all'indennità sostitutiva (buoni pasto), nei giorni di attività lavorativa in cui hanno svolto doppi turni e turni notturni. Hanno in particolare rilevato che, sebbene presso l risulti istituito il servizio mensa, lo stesso è Controparte_2
1 previsto solo ed esclusivamente per i dipendenti in orario diurno, che possono fruire della pausa pranzo, mentre per i dipendenti che, come i ricorrenti, svolgono turni notturni e doppio turno diurno, che prevedono una prestazione continuativa, è impossibile recarsi alla mensa. Hanno dedotto che in tali casi l' non ha garantito e non garantisce l'esercizio del diritto mensa con modalità alternative, non avendo corrisposto e non corrispondendo il "buono pasto alternativo" o altro emolumento sostitutivo della mensa nonostante, proprio sulla base dei turni effettivamente svolti e non coperti da servizio mensa o altro emolumento sostitutivo, essi abbiano maturato il diritto ai buoni pasto, quantificati a partire dal valore unitario di euro 7,00, nella somma complessiva rispettivamente di euro 6.083,00 per la sig.ra , euro Pt_1
6.412,00 per la sig.ra ed euro 1.183,00 per la sig.ra Parte_2 Pt_3
Hanno rilevato che il diritto al buono pasto era stato riconosciuto con la delibera del Commissario Straordinario n. 359 del 23.06.2023 con la quale era stato approvato il “Regolamento Aziendale per il Servizio Mensa ed Indennità Sostitutiva (Buoni Pasto)”, il quale, all'art. 3, comma 2, ne conteneva un esplicito riconoscimento per i turni continuativi superiori alle 6 ore e anche per il turno notturno. Hanno dedotto quindi la violazione degli artt. 8, c. 1, D. Lgs. n. 66/2003, 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20.09.2001, 27 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, nonché dell'art. 2087 c.c., con applicazione della prescrizione decennale in ragione della natura assistenziale e non retributiva dell'indennità sostitutiva di mensa. 2 Si è tempestivamente costituita in giudizio l' Controparte_1
e ha rilevato di essere tenuta, a causa dello squilibrio economico in
[...] cui versa la Regione Calabria, ad attuare piani di rientro aziendale per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale, nei limiti delle risorse trasferite;
che soffre di un perdurante stato di disavanzo finanziario;
che il diritto alla mensa e all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto è subordinato alla sussistenza di due presupposti: le determinazioni aziendali prese compatibilmente con le risorse disponibili e l'articolazione dell'orario di lavoro. Con particolare riferimento ai turnisti notturni ha rilevato che, in applicazione dell'art. 27 CCNL 2018, è esclusa la pausa lavorativa e quindi il diritto all'indennità sostitutiva non può essere riconosciuto giacché 2 dipendente dall'effettiva fruizione della pausa;
che vi è un'incompatibilità finanziaria del servizio con le risorse a disposizione del datore di lavoro, vincolato dal piano di rientro e quindi impossibilitato a deliberare spese non obbligatorie e a superare l'ammontare speso per il personale negli anni precedenti al piano;
che tale esclusione, condivisa all'unanimità dalle parti sindacali, è stata disposta con il Regolamento n. 619 del 7.12.2023 proprio per l'incompatibilità della spesa con le risorse economiche aziendali. Con riferimento ai turni diurni, ha dedotto l'esclusione del buono pasto in ragione dell'istituzione del servizio mensa per i lavoratori la cui attività si svolge in un arco temporale superiore alle 6 ore, con pausa di almeno 30 minuti e ripresa del servizio, e che il buono pasto, alle medesime condizioni di articolazione dell'orario di lavoro, di pausa e di ripresa del servizio, è dovuto soltanto per il periodo di chiusura della mensa (marzo 2021 – luglio 2023). Ha quindi eccepito l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento del controvalore dei buoni pasto nonché della domanda di risarcimento dei danni ex art. 2087 c.c., anche perché non provato il danno. Sul quantum, ha contestato in ogni caso i conteggi. Ha eccepito la prescrizione dei crediti riferiti al quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso in mancanza di atti interruttivi medio tempore intercorsi. Ha chiesto la riunione del presente giudizio per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con altri giudizi pendenti nei confronti dell CP_2
3 La causa è stata rinviata all'udienza del 03.12.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di notte scritte. Le parti hanno tempestivamente depositato le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
4 Preliminarmente, osserva il Tribunale che l'art. 274 c.p.c., che, come noto, riconosce la discrezionalità del Giudice nel disporre la riunione di procedimenti relativi a cause connesse, è funzionale a evitare il contrasto tra giudicati. La discrezionalità del giudice sulla riunione di procedimenti connessi è ancora più evidente in ipotesi, come quella di specie, in cui si ha litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.): è lasciata infatti facoltà alle parti di 3 agire nello stesso processo “quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.” Ritiene il Tribunale che le ragioni di connessione individuate da parte convenuta - e da questa legate a ragioni di economia processuale e alla statuizione sulle spese di lite – non giustifichino la richiesta di riunione con altri procedimenti diversi da quelli qui riuniti: la decisione del presente giudizio, e di quelli in ipotesi connessi e pendenti dinanzi a questo giudice e a giudici diversi dell'intestato Tribunale, sarebbe infatti ritardata dagli eventuali provvedimenti necessari alla riunione, da adottarsi in ipotesi sia da parte di questo giudice sia da parte di altri giudici dinanzi a cui, come dedotto dall pendono procedimenti con oggetto e questioni identici a CP_2 quelli della fattispecie che occupa - sia da parte del Presidente del Tribunale (o di Sezione). Inoltre, si osserva che la particolare esecuzione dei turni da parte delle ricorrenti e di ogni altro lavoratore che ha richiesto il medesimo accertamento imporrebbe la disamina specifica della singola posizione e del quantum in ipotesi dovuto, attività che renderebbe gravosa per il giudice e in ogni caso meno celere la definizione dei giudizi. 5 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento per quanto di ragione. È infondata l'eccezione di prescrizione. Il diritto azionato, infatti, costituisce una componente del trattamento economico del dipendente ma ha funzione assistenziale, non retributiva, per cui è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale. (cfr., tra le molteplici, Cass. Sez. Lavoro, Sent. 31137 del 28.11.2019) Ancora, nel merito e preliminarmente, rileva il Tribunale che è documentato che la mensa aziendale è rimasta chiusa dal marzo 2021 al luglio 2023 e che non è in contestazione l'esecuzione da parte dei lavoratori di turni notturni e di doppi turni diurni per come risultanti dai tabulati prodotti. In vero, deve precisarsi che parte resistente nella memoria di costituzione non ha contestato il numero complessivo dei turni bensì ha allegato, con riferimento ai doppi turni diurni, che per parte di essi l'azienda avrebbe già
4 erogato il servizio mensa ovvero il buono pasto, offrendo a sostegno della propria allegazione un prospetto (doc. 19). Sennonché, la parte ricorrente nel contestare il detto prospetto ha precisato, nelle prime difese utili, che i pasti o buoni pasto che l'azienda asserisce di aver erogato ai dipendenti sono relativi a giorni in cui è stata registrata una pausa di 30 minuti e la successiva ripresa del servizio e non invece ai diritti rivendicati in giudizio che sono relativi ai doppi turni diurni in cui i lavoratori non hanno potuto fruire della pausa pranzo e dunque della mensa, avendo dovuto garantire la continuità assistenziale. Tale deduzione è confermata dalla tesi difensiva di parte resistente che nega che si possano riconoscere il diritto a fruire della mensa aziendale ovvero il diritto all'indennità sostitutiva laddove non sia compiuta la pausa di almeno 30 minuti. Con le note del 02.12.2025, l' ha espressamente contestato i conteggi CP_2 relativi ai doppi turni diurni svolti dalla sola sig.ra con esclusivo Pt_1 riferimento agli anni 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 e 2024. Ebbene, dai documenti in atti risulta che la sig.ra ha svolto i Pt_1 seguenti doppi turni: anno 2017: 13.02, 10.03, 26.04, 28.05, 09.08, 14.09, 26.09, 14.10, 28.11, per un totale pari a 9, come chiesto in ricorso;
anno 2018: 27.01, 18.03, 03.05, 23.05, 27.05, 21.06, 09.07, 05.08, 13.08, 27.08, 28.08, 06.09, 29.09, 02.10, 03.11, 08.11, 11.11, 26.12, per un totale pari a 18, come chiesto in ricorso;
anno 2019: 04.01, 09.01, 25.01, 2.02, 28.02, 05.03, 09.03, 31.03, 06.04, 03.05, 25.05, 03.07, 20.07, 24.07, 28.07, 15.08, 20.08, 23.08, 24.08, 27.08, 28.08, 01.09, 04.09, 08.10, 12.10, 01.11, 27.11, 08.12, 13.12, per un totale pari a 29 come chiesto in ricorso;
anno 2022: 28.02, 14.05, 15.05, 20.05, 29.06, 08.08, 11.08, 17.09, 22.09, per un totale pari a 9, come chiesto in ricorso;
anno 2023: 26.02, 18.03, 23.03, 02.05, 20.06, 25.07, 29.07, 29.08, 19.09, 07.10, 14.10, 15.10, 05.11, per un totale di 13 come chiesto in ricorso;
anno 2024: 21.01, 12.02, 23.02, 25.02, 07.03, 12.05, 16.05, 09.06, 28.06, 10.07, 20.07, 28.09, 16.10, 10.11, 25.12, per un totale di 15, in luogo dei 16 richiesti in ricorso. Osserva ancora il Tribunale che non rileva quanto genericamente dedotto nelle medesime note del 02.12.2025 laddove la parte resistente sostiene che risulta l'utilizzo del servizio mensa dai tabulati della “dipendente del Pt_1
5 giorno 29/11/2016 e quelli del del 12/11/2015, quando pur effettuando il Parte_2
“doppio turno”, si è approfittato della pausa riconosciuta per recarsi in mensa. Le timbrature indicate coincidono con i doppi turni reclamati in ricorso (non sono infatti state qui indicate le timbrature relative a singoli turni di sei ore) e ciò smentisce l'erronea affermazione secondo cui la richiesta non attiene ai turni per cui è stato consumato il pasto”. Invero, dall'esame del prospetto delle timbrature della sig.ra Pt_1 relativi al 2016 (che questo Giudice ha esaminato vista l'eccezione circoscritta da parte resistente ad un unico giorno del 2016) emerge chiaramente che i giorni in cui la lavoratrice ha usufruito del servizio mensa sono l'8.8.2016, il 29.11.2016 e il 09.12.2016 ossia nel corso dello svolgimento di singoli turni diurni protrattisi ciascuno oltre le 7 ore. Per converso, durante il 2016 la sig.ra ha effettuato doppi turni diurni, Pt_1 ma senza effettiva fruizione della pausa (la timbratura tra primo e secondo turno è di pochi minuti) e quindi del servizio mensa, nei giorni 26.05, 06.06, 14.06, 12.08, 04.09, 18.10, ossia per un totale di 6 giorni che sono proprio i giorni indicati in ricorso. Così come per la sig.ra , anche dall'esame dei tabulati della sig.ra Pt_1
relativi al 2015 (anno che il Tribunale ha esaminato vista Parte_2
l'eccezione di parte resistente circoscritta a un solo giorno del 2015) risulta che la lavoratrice ha usufruito della mensa nei giorni in cui la prestazione lavorativa si è protratta oltre le sei ore, con eccezione del 12.11.2015, in cui risulta, come eccepito dalla resistente, un doppio turno diurno e la timbratura della mensa. Tuttavia, i giorni in cui risultano timbrature attestanti doppi turni diurni, con intervallo minimo tra i due turni, sono il 24.02, 27.02, 07.03, 20.03, 04.04, 07.06, 27.06, 20.07. 26.07, 06.08, 07.08, 30.10, 18.12 (totale 13 giorni). Ne discende quindi che è riscontrato il dato indicato in ricorso e cioè che nel corso del 2015 sono stati svolti 13 doppi turni diurni. Ritiene pertanto il Tribunale che debba ritenersi acquisito al processo il numero complessivo dei doppi turni diurni indicato nei ricorsi, con eccezione, per la sola ricorrente sig.ra di quelli svolti nel 2024 - Pt_1 laddove, come detto, ne risultano 15 e non 16 - e che per detti doppi turni le ricorrenti non abbiano goduto né del servizio mensa né dell'indennità sostitutiva. Tanto premesso, osserva il Tribunale che l' pone Controparte_1 sull'an questioni di ordine puramente giuridico secondo le quali il diritto 6 alla mensa o all'erogazione del servizio sostitutivo sorge solo ove ricorrano i due presupposti previsti dal contratto collettivo e cioè l'articolazione dell'orario di lavoro e la compatibilità con le risorse disponibili. Secondo la ricostruzione di parte datoriale, infatti, con riferimento ai lavoratori turnisti, impegnati o in turni notturni o in turni diurni continuativi superiori alle sei ore che non attuino una pausa di almeno 30 minuti – perché impossibile ovvero rinunciata dal lavoratore - la mancata effettuazione della pausa escluderebbe il diritto alla mensa (ovvero all'indennità sostitutiva). In applicazione, poi, dei vincoli economico-finanziari a cui è sottoposta l' , per i turni notturni il diritto in questione sarebbe Controparte_1 escluso in ogni caso in ragione dell'incompatibilità finanziaria del servizio con le risorse, per come, peraltro, previsto dal Regolamento in seguito a modifiche apportate con la delibera n. 619 del 7.12.2023 e confermato dai bilanci prodotti. Ebbene, con riferimento alla prima questione posta, è utile richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, interpretando gli artt. 8 D.lgs. 66/2003, 29 CCNL 2001, integrativo del CCNL 1999, e 4 CCNL 2009, ha così statuito: “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985). Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. 7
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori (…) Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. (…) Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie 8 psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n. 31137/2019, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali.”. Nemmeno l'art. 27 CCNL 2016/2018 e l'art. 43 del successivo CCNL 2022 aggiungono dati normativi tali da superare tale conclusione, considerato che con l'inciso “purché non in turno” si è inteso precisare che il diritto alla pausa è ovviamente fruibile al di fuori dell'orario di lavoro e che lo stesso art. 27 rimanda poi, quanto alle modalità dell'intervallo, alla disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 2001 e all'art. 4 del CCNL del 2009. Da ultimo, con ordinanza n. 25525 del 17.09.2025, la Suprema Corte, richiamando le decisioni più recenti (Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021), ha ribadito che “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale 9 collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo.”. Ebbene, nel giudizio deciso con la detta ordinanza, la Corte territoriale aveva sottolineato che l'impossibilità di fruire del servizio mensa per ragioni legate alla strutturazione dell'orario di lavoro (esigenza continuità della prestazione) non facesse decadere dal diritto alla mensa, ma lo facesse sorgere nella modalità sostitutiva del buono pasto. Le disposizioni di legge e di contratto, lette alla luce dei criteri interpretativi finora richiamati, consentono quindi di ritenere sussistente il diritto alla mensa ovvero all'erogazione dell'indennità sostitutiva (quando non sia possibile usufruire della mensa) anche per i lavoratori turnisti giacché tale diritto è coessenziale al diritto a un intervallo laddove la prestazione di lavoro si protragga oltre le sei ore. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta secondo cui le ricorrenti nello svolgere doppi turni diurni, timbrando in uscita dal primo turno e in entrata nel secondo turno per un intervallo inferiore a trenta minuti, avrebbero rinunciato alla pausa, giacché nella fattispecie che occupa, l'articolazione dell'orario su due turni diurni, con un intervallo minimo tra il primo e il secondo, consente di ritenere che la prestazione richiesta alla dipendente fosse continuativa, visto il carattere assistenziale dell'attività lavorativa, e non potesse essere interrotta. Se ne desume, quindi, che più che rinunciare al diritto di pausa le lavoratrici si sono trovati nell'impossibilità oggettiva di usufruirne e di usufruire quindi del servizio mensa quando attivo. Non vale a superare tale conclusione la deduzione di parte resistente contenuta nelle note del 02.12.2025 secondo cui i tabulati prodotti dalle ricorrenti smentiscono la tesi dell'impossibilità di effettuare la pausa nel caso dei due turni diurni (pomeridiani). Facendo particolare riferimento ai tabulati della dipendente (considerato che la sig.ra , Parte_2 Pt_1 come si è detto, in data 29.11.2016 si è recata alla mensa ma non ha svolto un doppio turno diurno bensì un unico turno diurno durato oltre sei ore), parte resistente ha evidenziato, come la lavoratrice in doppio turno ha usufruito della pausa per recarsi alla mensa in data 12.11.2015, sottolineando che i tabulati che registrano le timbrature fino al 2022
“riportano alla voce “mensa” la relativa timbratura effettuata per far decorrere la
10 pausa non retribuita e, in calce, alla voce “620 mensa 1 pasto giorno” il numero di pasti fruiti.”. Ha altresì ribadito che non è in atti nessuna documentazione (regolamento o ordini di servizio) che dimostri un'imposizione ai lavoratori che effettuino un turno mattutino ed uno pomeridiano nella stessa giornata di non effettuare la pausa. Ribadito che il giorno in relazione ai quali la ricorrente (su cui è Parte_2 stata fatta la contestazione) ha usufruito del servizio mensa non costituiscono oggetto della domanda, dal tabulato delle timbrature in atti si deduce che la questione non è tanto che alla timbratura in entrata nel secondo turno, in ipotesi anticipata rispetto alla pausa che avrebbe dovuto essere di almeno mezzora, sia corrisposta un'uscita anticipata della medesima durata. Ciò che risulta dai tabulati (e che assume rilievo dirimente) è che le ricorrenti hanno di fatto svolto doppi turni diurni continuativi di 6 ore ciascuno, per un totale complessivo di 12 ore, o comunque superiori a complessive sei ore, ragionevolmente al fine di garantire la continuità di prestazioni che non possono essere interrotte. D'altra parte, si può affermare che il fatto che un dipendente ha potuto usufruire della mensa in un giorno non prova la rinuncia alla pausa dello stesso lavoratore nei (molti) giorni in cui l'intervallo tra il primo e il secondo turno risulta essere stato di pochi minuti, per come rilevato dal sistema delle timbrature. Al riguardo osserva il Tribunale che non vi è documentazione in atti, che era onere del datore di lavoro fornire, che comprovi l'esattezza dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. (ad esempio mediante prospetti da cui riscontrare che l'organizzazione del lavoro in turni fosse stata tale da garantire nel contempo la pausa ristoro per i lavoratori e la continuità della prestazione assistenziale, su cui peraltro non vi è nemmeno contestazione). Da tale carenza documentale si desume piuttosto che nell'organizzazione del lavoro in turni il datore di lavoro non ha adottato le misure necessarie a che i propri lavoratori usufruissero dell'intervallo prima di riprendere la prestazione lavorativa. Da qui la conclusione che si conferma e cioè che nel caso di specie le lavoratrici si sono trovate nell'impossibilità oggettiva di usufruire della pausa e del servizio di mensa nei giorni oggetto di domanda. 11 Ne discende che per i doppi turni diurni sussiste il diritto delle ricorrenti all'indennità sostitutiva di mensa. 6 La conclusione a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità sul riconoscimento ai lavoratori turnisti del diritto alla pausa, e quindi alla mensa ovvero all'erogazione sostitutiva, si estende anche ai lavoratori notturni, di fatto impossibilitati a usufruire del servizio mensa proprio perché il turno si svolge di notte, per i quali tuttavia, nel caso di specie, rimane da verificare la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta in ordine alla loro esclusione dal riconoscimento del diritto in questione per l'incompatibilità finanziaria della spesa con le risorse economiche aziendali. La disciplina contrattuale di cui all'art. 29 CCNL integrativo 2001 e ss.mm.ii, delega alla singola azienda l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa anche nelle modalità sostitutive. La ratio dell'istituto è infatti quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Pertanto, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto alla pausa a cui è collegato il diritto alla mensa (anche nelle sue forme sostitutive di buono pasto). Ebbene, tale interpretazione si recupera anche a partire dalla sentenza n. 77/2011 della Corte Costituzionale, richiamata da parte convenuta, che ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010. Osservano i Giudici che “questa Corte ha ripetutamente qualificato come principi di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che perseguivano in vario modo la finalità di contenimento della spesa sanitaria (sentenze n. 100 e n. 40 del 2010, n. 94 del 2009). Anche l'art. 2, comma 88, legge n. 191 del 2009, il quale mantiene fermo l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Con tale principio confliggono i commi 1 e 2 dell'art. 19 impugnato. In particolare, il comma 1 dispone una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di 12 collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro. Identica considerazione vale per il comma 2, che prevede la possibilità per la di prorogare per il periodo corrispondente al Parte_4
Piano di rientro gli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti. È ovvio, infatti, che simili proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unità complesse eventualmente disposta dal commissario ad acta.”. Si tratta, con ogni evidenza, di spese relative alla scelta del legislatore regionale, sottoposto a vincoli finanziari e gestori, di prorogare i contratti del personale e gli incarichi di direttore di UOC. Sennonché, rileva il Tribunale che la medesima sentenza ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 18, comma 4, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la quale prevedeva che la Giunta regionale potesse adottare una nuova disciplina in materia di buoni pasto, spettanti ai dipendenti regionali, stabilendo anche il numero massimo annuale di essi concedibili a ogni lavoratore. Si legge nella sentenza che: “I buoni pasto costituiscono, come noto, una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto a prolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontare per consumare il pranzo. Si tratta, quindi, di una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, che rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti “privatizzati” all'ente di appartenenza. Questa Corte ha già affermato che detta disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile (sentenze n. 324 del 2010 e n. 151 del 2010) e che a questa materia è riconducibile anche il trattamento economico (sentenza n. 332 del 2010) dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato dalla contrattazione collettiva (sentenza n. 189 del 2007). Pertanto, la norma regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e deve conseguentemente essere dichiarata illegittima.”. E, infatti, che la definizione delle regole relative alla fruibilità del diritto sia di competenza della contrattazione collettiva e che, invece, l'aspetto gestionale e organizzativo competa alle aziende (e quindi alla Regione), si ripete, risulta in maniera piana dalla lettera dell'art. 4 CCNL 2009, 13 modificativo dell'art. 29 CCNL integrativo 2001, a tenore del quale “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.”. Ora, l'azienda sostiene che è “sottoposta al vincolo dei Piani di rientro per ristabilire l'equilibrio economico-finanziario al contempo garantendo l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, vincolo che non consente l'adozione di spese non obbligatorie né il superamento dell'ammontare speso per il personale negli anni precedenti.” (così in comparsa di costituzione, pagg. 8 e 9). In particolare, la parte datoriale fa riferimento al DCA Calabria n. 146/23, come fondante l'obbligo relativo al piano di rientro da attuare e fa altresì riferimento all'art. 2, comma 76, della legge n. 191/2009, e quindi a legge dello Stato (e non regionale) che pone il divieto di effettuare “spese non obbligatorie”. E, infatti, nel DCA n. 146/23 è richiamato in premessa l'art. 2, c. 88, L. 191/2009, il quale prevede “(…) In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo”. Ebbene, l'art. 1 comma 174 della Legge n. 311/2004, modificato dal comma 76 citato, e attualmente in vigore, dispone in ordine ai provvedimenti da adottarsi da parte della Regione interessata o, in seguito a diffida del Presidente del Consiglio dei ministri e ulteriore inadempimento, da parte del in qualità di commissario ad acta chiamato ad Parte_5 approvare i bilancio di esercizio consolidato al fine di “determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento”. Tale norma è stata modificata dal D.L. 35/2019 – c.d. Decreto Calabria (il cui Capo I è interamente dedicato alla Regione Calabria) - adottato al fine di ripristinare e garantire i livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi. Inoltre, il Decreto citato all'art. 11, che apre il Capo II
“Disposizioni urgenti in materia di salute”, intervenendo anche sulla spesa 14 per oggettivi ulteriori bisogni di personale del SSN, ha eliminato il riferimento al blocco automatico del turn over, dapprima previsto al comma 174 L. 311/2004 cit. L'intento del legislatore, quindi, è appunto quello di recuperare le aree di inefficienza a livello sia gestionale sia organizzativo a compensazione della contrazione delle risorse investite nel Sistema sanitario nazionale. In tale quadro, le spese sottoposte ai vincoli delle norme di razionalizzazione delle risorse sono definite in negativo, e sono quindi non obbligatorie, rispetto a quelle obbligatorie poiché atte a garantire i livelli essenziali di assistenza (DPCM 12.01.2017). Se ne ricava che il legislatore statale è intervenuto con strumenti atti alla razionalizzazione dei criteri di gestione e di organizzazione della spesa sanitaria della Regione - tra cui certamente rientra la spesa per il personale che è spesa non obbligatoria - non anche sulle norme in materia di fruibilità ed esercizio dei diritti di mensa o di indennità sostitutiva. Si intende dire che, se può in astratto sostenersi che il costo relativo al buono pasto rientri tra le spese del personale (in quanto si tratta di una risorsa che è prevista dalla contrattazione collettiva di comparto in favore dei dipendenti pubblici e, in quanto tale, confluisce nell'ammontare di voci che concorrono a formare la categoria economica della spesa di personale) il diritto alla fruizione del servizio mensa - e quindi, laddove questo non possa essere usufruito, all'indennità sostitutiva - non può essere soppresso. Conferma tale interpretazione il fatto che il legislatore con le disposizioni contenute nel D.L. n. 95/2012, conv. nella L. n. 135/2012, all'art. 5, c. 7, seguendo il noto processo di riduzione della relativa spesa, con la specifica finalità di contenere la spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche (cfr. art. 1, c. 2, L. 196/2009 ed elenco ISTAT pubblicato in G.U. 171 del 27.7.2010 richiamati nel quale sono comprese le Aziende Ospedaliere), ha fissato un limite di spesa per il valore nominale del buono pasto in euro 7,00, non potendo evidentemente eliminare il relativo diritto. Per i diritti di mensa e di indennità sostitutiva di mensa non rileva, quindi, discutere sulla obbligatorietà o meno della spesa, obbligatorietà collegata ai livelli essenziali di assistenza. Rileva, per contro, la circostanza che trattandosi, secondo il ragionamento logico-giuridico fin qui svolto, di diritti riconosciuti dalla normativa statale in materia di ordinamento civile, gli stessi non possono essere limitati nella loro fruibilità, costituendo componenti del trattamento economico spettante 15 ai dipendenti pubblici la cui regolamentazione è affidata alla contrattazione collettiva. In altri termini, sebbene anche le norme relative alla razionalizzazione delle risorse provengano dal legislatore statale - e non siano quindi regionali, come quelle di cui è stata ritenuta fondata la questione di legittimità dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2011 richiamata, perché travalicanti la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - esse in ogni caso non prevalgono su altre norme ugualmente statali (D.lgs. 66/2003) ma applicabili al rapporto di pubblico impiego privatizzato per come disciplinato dalla contrattazione collettiva (art. 29 CCNL integrativo comparto Sanità 2001 e ss.mm.ii.) che ha dettato le norme in merito “alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”, anche nella sua forma sostitutiva. Tale conclusione non è superata dalla circostanza che la delibera n. 619/2023, che ha modificato il Regolamento sul servizio mensa e sull'indennità sostitutiva, abbia escluso i relativi diritti per i turnisti notturni con l'accordo unanime delle organizzazioni sindacali. I diritti in questione, infatti, non possono essere oggetto di contrattazione integrativa territoriale, essendo chiaro dalla lettura dell'art. 4 CCNL 2009 che “resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori” e come peraltro confermato dagli orientamenti applicativi dell'ARAN in cui si legge “Il CCNL 2016/2018 non prevede la contrattazione integrativa o di altra tipologia di relazione sindacale in materia di buono pasto sostitutivo del servizio di mensa”(cfr. alle note di parte ricorrente depositate in data 20.10.2025). Infine, si osserva che i bilanci allegati da parte resistente restituiscono esclusivamente il dato secco, e noto, del disavanzo finanziario, ma null'altro consentono di esaminare in ordine alla quantificazione delle spese del servizio in questione e alla loro incidenza sul piano di rientro. I documenti contabili, infatti, sono a corredo delle deduzioni in diritto sull'interpretazione delle leggi finanziarie e di quelle a esse collegate in materia di contenimento e superamento delle risorse relative alla spesa sanitaria della Regione, deduzioni, che alla luce delle norme e della giurisprudenza richiamata, sono infondate. 7 Sulla prova del danno, rileva il Tribunale che la condotta datoriale ha essenzialmente causato un pregiudizio all'integrità della salute dei 16 ricorrenti, non consentendo loro di fatto il recupero delle energie psico- fisiche. Si ritiene, quindi, che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla presunzione di un pregiudizio in termini di usura psico fisica derivante dal mancato rispetto del riposo settimanale (v. ex multis Cass. nn. 18884/2019; 24563/2016) possano essere richiamati in questa sede, incidendo la diversa misura e distribuzione del riposo non goduto non sull'an, ma sulla maggiore o minore gravità dell'usura psico-fisica. Usura ravvisabile nel caso di specie, tenuto conto che i lavoratori hanno dedotto (e la circostanza non è contestata) di aver lavorato su turni notturni di 12 ore o su doppi turni diurni, senza aver goduto della prescritta pausa dopo sei ore di lavoro. Pertanto, l'estensione oraria dei turni notturni e la continuità degli stessi, l'impossibilità di interrompere la prestazione nel caso di doppi turni diurni nonché il protrarsi dell'inadempimento datoriale rappresentano elementi presuntivi sulla base dei quali riconoscere il danno lamentato alla salute. Concludendo, ritenuto in via generale fruibile, perché previsto dalla contrattazione collettiva e dalle norme statali in materia di ordinamento civile, il diritto alla mensa e, in caso di impossibilità di fruire del relativo servizio, all'erogazione dell'indennità sostitutiva da tutti i lavoratori che hanno diritto alla pausa, laddove svolgano un orario superiore alle 6 ore continuative;
ritenuto che
la denunciata incompatibilità finanziaria della spesa per il servizio con le risorse disponibili è insussistente, infondata e non supportata in ogni caso da adeguato riscontro probatorio;
ritenuto sussistente il danno, va riconosciuto alla parte ricorrente il ristoro economico per la mancata fruizione della pausa e quindi il pagamento dei buoni pasto sostitutivi per gli anni oggetto della domanda, per i quali non è maturata la prescrizione decennale e nei limiti della quota di competenza dell convenuta, per come indicato nella disciplina Controparte_1 contrattuale più volte richiamata. 8 Sul quantum, osserva infatti il Tribunale che ai sensi dell'art. 29 CCNL 2001 e ss.mm.ii., il costo del pasto è pari a euro 5,16, di cui 1/5 è posto a carico del dipendente, e non è monetizzabile. La parte datoriale con la Delibera DG 519/2022 (cfr. all. 10 alla memoria di costituzione) ha espressamente quantificato il valore nominale facciale del buono pasto in euro 7,00. 17 Ora, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In caso di illegittima mancata erogazione dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, il lavoratore, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale” (Cass. ord. 20621/2025). Ancora, “quanto alla non monetizzazione va ricordato l'orientamento di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 31/10/2022, n. 32113), secondo cui, una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che l'attribuzione dei buoni pasto ha carattere assistenziale e il buono pasto non è monetizzabile, ma il dipendente può agire per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno eventualmente parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti.” (Cass. ord. n. 20957/2025). Qualificata quindi la domanda dei ricorrenti come domanda di risarcimento per equivalente e in applicazione dell'orientamento richiamato, ritiene il Tribunale che il ristoro economico a titolo di risarcimento del danno, da parametrarsi eventualmente al valore dei buoni pasto, consenta tale parametrazione ma anche la legittima decurtazione del quinto a carico del dipendente come disciplinata dalla normativa contrattuale. Si osserva, da altra prospettiva, che tale apprezzamento non pare poter essere limitato ma è anzi confermato dall'orientamento applicativo dell'ARAN, prodotto da parte ricorrente con le note scritte del 20.10.2025. Osserva al riguardo il Tribunale che nel parere, che richiama una deliberazione della sezione Piemonte della Corte dei Conti, si legge che “il limite, pari a sette euro, deve essere riferito al costo effettivo sostenuto dall'ente e dunque al netto della quota che grava sul personale e che l nella propria Pt_6 pareristica, si è espressa nel senso di ritenere sufficiente che l'ente provveda all'erogazione, per ogni pasto, della sola quota a proprio carico senza trattenute in busta paga a carico del lavoratore”. Il detto limite di 7,00 euro si riferisce quindi al limite massimo del valore nominale del buono pasto che le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, L. 196/2009 possono determinare, come detto, in base all'art. 5, c. 7, D.L. 95/2012. È vero quindi che il limite imposto dal legislatore si riferisce al costo effettivo sostenuto dall'ente e che il detto limite debba considerarsi al netto 18 della quota parte del dipendente, tuttavia, non può inferirsi da tale dato alcuna conclusione in ordine alla non applicabilità nel caso di specie della quota a carico dei lavoratori, stabilita nella misura di un quinto in sede di contrattazione collettiva. Rileva al riguardo il Tribunale che il valore nominale del buono pasto è l'importo indicato sul buono e rappresenta il valore comprensivo dei tributi, parametro utile a definire la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi secondo la normativa di settore. In particolare, l'art. 51 TUIR prevede una soglia di esenzione pari a euro 4,00 per i buoni cartolari e a euro 8,00 per i buoni elettronici. Nel caso dei lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'elenco più volte citato, le norme sulla spending review hanno fissato il valore nominale massimo in euro 7,00, che è quindi anche la soglia massima di esenzione (cfr. Corte dei Conti, sez. Toscana, del. n. 88/2021). La regolamentazione del limite massimo del valore nominale per le amministrazioni pubbliche nonché della soglia massima di esenzione, però, non si riversa sulla compartecipazione delle parti del rapporto di lavoro al costo del servizio;
in altri termini nulla vieta che entro il limite del valore nominale del buono pasto esso possa essere finanziato con la quota parte a carico del dipendente, come per altro previsto nei regolamenti in atti (v. all. nn. 9, 11, 12 e 13). Tale interpretazione si attaglia al parere dell'ARAN secondo cui è
“sufficiente che l'ente provveda all'erogazione, per ogni pasto, della sola quota a proprio carico senza trattenute in busta paga a carico del lavoratore.”. D'altra parte, osserva il Tribunale che non è stato allegato né documentato quale fosse (o sia) il valore effettivo del costo unitario del pasto, tale che in ipotesi potesse essere richiesto al Tribunale di valutare se nella somma di 7,00 euro fosse o meno compresa la quota parte a carico dei dipendenti. Ne discende che la parametrazione effettuata sul valore dei buoni pasto può legittimamente determinarsi considerando la sola quota dei 4/5 a carico dell'ente datore di lavoro. Pertanto, considerato che, come detto, il costo del pasto individuato dal CCNL è pari a euro 5,16 e in seguito alla Deliberazione del commissario straordinario n. 519/2022 il valore è stato determinato in euro 7 e ritenuto altresì di decurtare la quota del quinto a carico del dipendente, e quindi di rideterminare il controvalore rispettivamente in euro 4,13 (ossia il risultato dell'operazione aritmetica 5,16 – [5,16/5]) e in euro 5,60 (ossia il risultato 19 dell'operazione aritmetica 7,00 – [7,00/5]), si procede al calcolo del quantum dovuto in maniera distinta per ogni lavoratore.
Parte_1
Deve ribadirsi quanto già rilevato dal Tribunale e cioè che la Sig.ra Pt_1 ha svolto dal 2015 al 2022 complessivamente 700 turni tra turni diurni continuati e turni notturni, mentre dal 2023 ha svolto 168 turni, senza effettuazione della pausa. Ora, si è detto che dal 2023 il controvalore economico, già decurtato del quinto a carico del dipendente, è pari a 5,60. Indicati tutti i tipi di turni (sia i doppi turni diurni sia i turni notturni) con la lettera t, ne discende che è dovuto un ristoro economico a titolo di risarcimento pari a euro 2.891,00 (4,13 *700 t) fino al 2022 e a euro 940,80 (5,60*168 t) dal 2023, per un totale complessivo di euro 3.831,80.
Parte_2
Deve ribadirsi anche per la sig.ra che il numero dei turni indicati Parte_2 in ricorso è riscontrato nei tabulati prodotti e che non rileva il giorno in cui essa ha usufruito della mensa perché per tale giorno non vi è duplicazione della domanda. In particolare, dal 2015 al 2022 la lavoratrice ha svolto 727 tra doppi turni diurni e turni notturni e che dal 2023 ne ha svolti 189, senza effettuazione della pausa. Ora, fino al 2022 il controvalore economico, già decurtato del quinto a carico del dipendente, è pari a euro 4,13 e dal 2023 esso è pari a euro 5,60. Indicati tutti i tipi di turni (sia i doppi turni diurni sia i turni notturni) con la lettera t, ne discende che è dovuto un ristoro economico a titolo di risarcimento pari a euro 3.002,51 (4,13 *727 t) fino al 2022 e a euro 1058,40 (5,60*189t) dal 2023, per un totale complessivo di euro 4.060,91.
Parte_3
Per la ricorrente risulta che fino al 2022 la lavoratrice ha svolto 54 Pt_3 turni notturni e che dal 2023 ne ha svolto 115 tra doppi turni diurni e turni notturni. Applicando i medesimi calcoli, si ottiene che è dovuto un ristoro economico a titolo di risarcimento pari a euro 223,02 (4,13*54t) fino al 2022 e che
20 successivamente è dovuto un importo pari a euro 644,00 (5,60*115t) per un totale complessivo di euro 867,02. 9 Quanto alle spese di lite, liquidate ai minimi tariffari (scaglione di riferimento: cause di lavoro da 1.100,00 fino a 5.200,00), si osserva quanto segue. La Corte di Cassazione ha statuito che “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.” Ancora, la Corte ha osservato:
“Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti princìpi: a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato 21 non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.)” (Cass., n. 10367/2024). Pertanto, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore, in applicazione dei principi di diritto suindicati, è necessario ridurre del 30% la somma che si sarebbe dovuta liquidare nell'ipotesi di difesa di una sola parte, per poi aumentare del 30% l'importo risultante a seguito della predetta riduzione per il numero dei ricorrenti successivi al primo e fino al decimo, e del 10% per i restanti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dei ricorsi, condanna l Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei
[...] seguenti importi:
- euro 3.831,80 a favore della ricorrente;
Parte_1
- euro 4.060,91 a favore della ricorrente;
Parte_2
- euro 867,02 a favore della ricorrente . Parte_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Condanna l alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 1.692,43 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze ed in euro 167,50 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 10/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
22
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentate e difese dall'avv. CONCETTA PIACENTE
[...]
ricorrenti E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MARIA LUDOVICA POLTRONIERI resistente Oggetto: riconoscimento indennità buoni pasto FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con distinti ricorsi successivamente riuniti, le Sigg.re , Parte_1
e , dipendenti rispettivamente dal Parte_2 Parte_3
01.10.2015, 16.04.2004 e 01.03.2020 dell' Controparte_1 con contratti a tempo indeterminato e qualifica di Infermiere hanno esposto di svolgere la propria attività lavorativa presso il reparto Terapia Intensiva e Anestesiologica secondo i seguenti turni: 08-14, 14-20 e 20-08, e, per esigenze di servizio, 08-20, e che, pertanto, hanno effettuato turni continuativi di durata superiore alle sei ore giornaliere e, in particolare, doppi turni (es. 08-20) e turni notturni (20-8). Hanno quindi dedotto che il datore di lavoro non ha riconosciuto loro il diritto alla fruizione del servizio mensa o, in alternativa, all'indennità sostitutiva (buoni pasto), nei giorni di attività lavorativa in cui hanno svolto doppi turni e turni notturni. Hanno in particolare rilevato che, sebbene presso l risulti istituito il servizio mensa, lo stesso è Controparte_2
1 previsto solo ed esclusivamente per i dipendenti in orario diurno, che possono fruire della pausa pranzo, mentre per i dipendenti che, come i ricorrenti, svolgono turni notturni e doppio turno diurno, che prevedono una prestazione continuativa, è impossibile recarsi alla mensa. Hanno dedotto che in tali casi l' non ha garantito e non garantisce l'esercizio del diritto mensa con modalità alternative, non avendo corrisposto e non corrispondendo il "buono pasto alternativo" o altro emolumento sostitutivo della mensa nonostante, proprio sulla base dei turni effettivamente svolti e non coperti da servizio mensa o altro emolumento sostitutivo, essi abbiano maturato il diritto ai buoni pasto, quantificati a partire dal valore unitario di euro 7,00, nella somma complessiva rispettivamente di euro 6.083,00 per la sig.ra , euro Pt_1
6.412,00 per la sig.ra ed euro 1.183,00 per la sig.ra Parte_2 Pt_3
Hanno rilevato che il diritto al buono pasto era stato riconosciuto con la delibera del Commissario Straordinario n. 359 del 23.06.2023 con la quale era stato approvato il “Regolamento Aziendale per il Servizio Mensa ed Indennità Sostitutiva (Buoni Pasto)”, il quale, all'art. 3, comma 2, ne conteneva un esplicito riconoscimento per i turni continuativi superiori alle 6 ore e anche per il turno notturno. Hanno dedotto quindi la violazione degli artt. 8, c. 1, D. Lgs. n. 66/2003, 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20.09.2001, 27 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, nonché dell'art. 2087 c.c., con applicazione della prescrizione decennale in ragione della natura assistenziale e non retributiva dell'indennità sostitutiva di mensa. 2 Si è tempestivamente costituita in giudizio l' Controparte_1
e ha rilevato di essere tenuta, a causa dello squilibrio economico in
[...] cui versa la Regione Calabria, ad attuare piani di rientro aziendale per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale, nei limiti delle risorse trasferite;
che soffre di un perdurante stato di disavanzo finanziario;
che il diritto alla mensa e all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto è subordinato alla sussistenza di due presupposti: le determinazioni aziendali prese compatibilmente con le risorse disponibili e l'articolazione dell'orario di lavoro. Con particolare riferimento ai turnisti notturni ha rilevato che, in applicazione dell'art. 27 CCNL 2018, è esclusa la pausa lavorativa e quindi il diritto all'indennità sostitutiva non può essere riconosciuto giacché 2 dipendente dall'effettiva fruizione della pausa;
che vi è un'incompatibilità finanziaria del servizio con le risorse a disposizione del datore di lavoro, vincolato dal piano di rientro e quindi impossibilitato a deliberare spese non obbligatorie e a superare l'ammontare speso per il personale negli anni precedenti al piano;
che tale esclusione, condivisa all'unanimità dalle parti sindacali, è stata disposta con il Regolamento n. 619 del 7.12.2023 proprio per l'incompatibilità della spesa con le risorse economiche aziendali. Con riferimento ai turni diurni, ha dedotto l'esclusione del buono pasto in ragione dell'istituzione del servizio mensa per i lavoratori la cui attività si svolge in un arco temporale superiore alle 6 ore, con pausa di almeno 30 minuti e ripresa del servizio, e che il buono pasto, alle medesime condizioni di articolazione dell'orario di lavoro, di pausa e di ripresa del servizio, è dovuto soltanto per il periodo di chiusura della mensa (marzo 2021 – luglio 2023). Ha quindi eccepito l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento del controvalore dei buoni pasto nonché della domanda di risarcimento dei danni ex art. 2087 c.c., anche perché non provato il danno. Sul quantum, ha contestato in ogni caso i conteggi. Ha eccepito la prescrizione dei crediti riferiti al quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso in mancanza di atti interruttivi medio tempore intercorsi. Ha chiesto la riunione del presente giudizio per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con altri giudizi pendenti nei confronti dell CP_2
3 La causa è stata rinviata all'udienza del 03.12.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di notte scritte. Le parti hanno tempestivamente depositato le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
4 Preliminarmente, osserva il Tribunale che l'art. 274 c.p.c., che, come noto, riconosce la discrezionalità del Giudice nel disporre la riunione di procedimenti relativi a cause connesse, è funzionale a evitare il contrasto tra giudicati. La discrezionalità del giudice sulla riunione di procedimenti connessi è ancora più evidente in ipotesi, come quella di specie, in cui si ha litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.): è lasciata infatti facoltà alle parti di 3 agire nello stesso processo “quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.” Ritiene il Tribunale che le ragioni di connessione individuate da parte convenuta - e da questa legate a ragioni di economia processuale e alla statuizione sulle spese di lite – non giustifichino la richiesta di riunione con altri procedimenti diversi da quelli qui riuniti: la decisione del presente giudizio, e di quelli in ipotesi connessi e pendenti dinanzi a questo giudice e a giudici diversi dell'intestato Tribunale, sarebbe infatti ritardata dagli eventuali provvedimenti necessari alla riunione, da adottarsi in ipotesi sia da parte di questo giudice sia da parte di altri giudici dinanzi a cui, come dedotto dall pendono procedimenti con oggetto e questioni identici a CP_2 quelli della fattispecie che occupa - sia da parte del Presidente del Tribunale (o di Sezione). Inoltre, si osserva che la particolare esecuzione dei turni da parte delle ricorrenti e di ogni altro lavoratore che ha richiesto il medesimo accertamento imporrebbe la disamina specifica della singola posizione e del quantum in ipotesi dovuto, attività che renderebbe gravosa per il giudice e in ogni caso meno celere la definizione dei giudizi. 5 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento per quanto di ragione. È infondata l'eccezione di prescrizione. Il diritto azionato, infatti, costituisce una componente del trattamento economico del dipendente ma ha funzione assistenziale, non retributiva, per cui è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale. (cfr., tra le molteplici, Cass. Sez. Lavoro, Sent. 31137 del 28.11.2019) Ancora, nel merito e preliminarmente, rileva il Tribunale che è documentato che la mensa aziendale è rimasta chiusa dal marzo 2021 al luglio 2023 e che non è in contestazione l'esecuzione da parte dei lavoratori di turni notturni e di doppi turni diurni per come risultanti dai tabulati prodotti. In vero, deve precisarsi che parte resistente nella memoria di costituzione non ha contestato il numero complessivo dei turni bensì ha allegato, con riferimento ai doppi turni diurni, che per parte di essi l'azienda avrebbe già
4 erogato il servizio mensa ovvero il buono pasto, offrendo a sostegno della propria allegazione un prospetto (doc. 19). Sennonché, la parte ricorrente nel contestare il detto prospetto ha precisato, nelle prime difese utili, che i pasti o buoni pasto che l'azienda asserisce di aver erogato ai dipendenti sono relativi a giorni in cui è stata registrata una pausa di 30 minuti e la successiva ripresa del servizio e non invece ai diritti rivendicati in giudizio che sono relativi ai doppi turni diurni in cui i lavoratori non hanno potuto fruire della pausa pranzo e dunque della mensa, avendo dovuto garantire la continuità assistenziale. Tale deduzione è confermata dalla tesi difensiva di parte resistente che nega che si possano riconoscere il diritto a fruire della mensa aziendale ovvero il diritto all'indennità sostitutiva laddove non sia compiuta la pausa di almeno 30 minuti. Con le note del 02.12.2025, l' ha espressamente contestato i conteggi CP_2 relativi ai doppi turni diurni svolti dalla sola sig.ra con esclusivo Pt_1 riferimento agli anni 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 e 2024. Ebbene, dai documenti in atti risulta che la sig.ra ha svolto i Pt_1 seguenti doppi turni: anno 2017: 13.02, 10.03, 26.04, 28.05, 09.08, 14.09, 26.09, 14.10, 28.11, per un totale pari a 9, come chiesto in ricorso;
anno 2018: 27.01, 18.03, 03.05, 23.05, 27.05, 21.06, 09.07, 05.08, 13.08, 27.08, 28.08, 06.09, 29.09, 02.10, 03.11, 08.11, 11.11, 26.12, per un totale pari a 18, come chiesto in ricorso;
anno 2019: 04.01, 09.01, 25.01, 2.02, 28.02, 05.03, 09.03, 31.03, 06.04, 03.05, 25.05, 03.07, 20.07, 24.07, 28.07, 15.08, 20.08, 23.08, 24.08, 27.08, 28.08, 01.09, 04.09, 08.10, 12.10, 01.11, 27.11, 08.12, 13.12, per un totale pari a 29 come chiesto in ricorso;
anno 2022: 28.02, 14.05, 15.05, 20.05, 29.06, 08.08, 11.08, 17.09, 22.09, per un totale pari a 9, come chiesto in ricorso;
anno 2023: 26.02, 18.03, 23.03, 02.05, 20.06, 25.07, 29.07, 29.08, 19.09, 07.10, 14.10, 15.10, 05.11, per un totale di 13 come chiesto in ricorso;
anno 2024: 21.01, 12.02, 23.02, 25.02, 07.03, 12.05, 16.05, 09.06, 28.06, 10.07, 20.07, 28.09, 16.10, 10.11, 25.12, per un totale di 15, in luogo dei 16 richiesti in ricorso. Osserva ancora il Tribunale che non rileva quanto genericamente dedotto nelle medesime note del 02.12.2025 laddove la parte resistente sostiene che risulta l'utilizzo del servizio mensa dai tabulati della “dipendente del Pt_1
5 giorno 29/11/2016 e quelli del del 12/11/2015, quando pur effettuando il Parte_2
“doppio turno”, si è approfittato della pausa riconosciuta per recarsi in mensa. Le timbrature indicate coincidono con i doppi turni reclamati in ricorso (non sono infatti state qui indicate le timbrature relative a singoli turni di sei ore) e ciò smentisce l'erronea affermazione secondo cui la richiesta non attiene ai turni per cui è stato consumato il pasto”. Invero, dall'esame del prospetto delle timbrature della sig.ra Pt_1 relativi al 2016 (che questo Giudice ha esaminato vista l'eccezione circoscritta da parte resistente ad un unico giorno del 2016) emerge chiaramente che i giorni in cui la lavoratrice ha usufruito del servizio mensa sono l'8.8.2016, il 29.11.2016 e il 09.12.2016 ossia nel corso dello svolgimento di singoli turni diurni protrattisi ciascuno oltre le 7 ore. Per converso, durante il 2016 la sig.ra ha effettuato doppi turni diurni, Pt_1 ma senza effettiva fruizione della pausa (la timbratura tra primo e secondo turno è di pochi minuti) e quindi del servizio mensa, nei giorni 26.05, 06.06, 14.06, 12.08, 04.09, 18.10, ossia per un totale di 6 giorni che sono proprio i giorni indicati in ricorso. Così come per la sig.ra , anche dall'esame dei tabulati della sig.ra Pt_1
relativi al 2015 (anno che il Tribunale ha esaminato vista Parte_2
l'eccezione di parte resistente circoscritta a un solo giorno del 2015) risulta che la lavoratrice ha usufruito della mensa nei giorni in cui la prestazione lavorativa si è protratta oltre le sei ore, con eccezione del 12.11.2015, in cui risulta, come eccepito dalla resistente, un doppio turno diurno e la timbratura della mensa. Tuttavia, i giorni in cui risultano timbrature attestanti doppi turni diurni, con intervallo minimo tra i due turni, sono il 24.02, 27.02, 07.03, 20.03, 04.04, 07.06, 27.06, 20.07. 26.07, 06.08, 07.08, 30.10, 18.12 (totale 13 giorni). Ne discende quindi che è riscontrato il dato indicato in ricorso e cioè che nel corso del 2015 sono stati svolti 13 doppi turni diurni. Ritiene pertanto il Tribunale che debba ritenersi acquisito al processo il numero complessivo dei doppi turni diurni indicato nei ricorsi, con eccezione, per la sola ricorrente sig.ra di quelli svolti nel 2024 - Pt_1 laddove, come detto, ne risultano 15 e non 16 - e che per detti doppi turni le ricorrenti non abbiano goduto né del servizio mensa né dell'indennità sostitutiva. Tanto premesso, osserva il Tribunale che l' pone Controparte_1 sull'an questioni di ordine puramente giuridico secondo le quali il diritto 6 alla mensa o all'erogazione del servizio sostitutivo sorge solo ove ricorrano i due presupposti previsti dal contratto collettivo e cioè l'articolazione dell'orario di lavoro e la compatibilità con le risorse disponibili. Secondo la ricostruzione di parte datoriale, infatti, con riferimento ai lavoratori turnisti, impegnati o in turni notturni o in turni diurni continuativi superiori alle sei ore che non attuino una pausa di almeno 30 minuti – perché impossibile ovvero rinunciata dal lavoratore - la mancata effettuazione della pausa escluderebbe il diritto alla mensa (ovvero all'indennità sostitutiva). In applicazione, poi, dei vincoli economico-finanziari a cui è sottoposta l' , per i turni notturni il diritto in questione sarebbe Controparte_1 escluso in ogni caso in ragione dell'incompatibilità finanziaria del servizio con le risorse, per come, peraltro, previsto dal Regolamento in seguito a modifiche apportate con la delibera n. 619 del 7.12.2023 e confermato dai bilanci prodotti. Ebbene, con riferimento alla prima questione posta, è utile richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, interpretando gli artt. 8 D.lgs. 66/2003, 29 CCNL 2001, integrativo del CCNL 1999, e 4 CCNL 2009, ha così statuito: “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985). Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. 7
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori (…) Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. (…) Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie 8 psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n. 31137/2019, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali.”. Nemmeno l'art. 27 CCNL 2016/2018 e l'art. 43 del successivo CCNL 2022 aggiungono dati normativi tali da superare tale conclusione, considerato che con l'inciso “purché non in turno” si è inteso precisare che il diritto alla pausa è ovviamente fruibile al di fuori dell'orario di lavoro e che lo stesso art. 27 rimanda poi, quanto alle modalità dell'intervallo, alla disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 2001 e all'art. 4 del CCNL del 2009. Da ultimo, con ordinanza n. 25525 del 17.09.2025, la Suprema Corte, richiamando le decisioni più recenti (Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021), ha ribadito che “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale 9 collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo.”. Ebbene, nel giudizio deciso con la detta ordinanza, la Corte territoriale aveva sottolineato che l'impossibilità di fruire del servizio mensa per ragioni legate alla strutturazione dell'orario di lavoro (esigenza continuità della prestazione) non facesse decadere dal diritto alla mensa, ma lo facesse sorgere nella modalità sostitutiva del buono pasto. Le disposizioni di legge e di contratto, lette alla luce dei criteri interpretativi finora richiamati, consentono quindi di ritenere sussistente il diritto alla mensa ovvero all'erogazione dell'indennità sostitutiva (quando non sia possibile usufruire della mensa) anche per i lavoratori turnisti giacché tale diritto è coessenziale al diritto a un intervallo laddove la prestazione di lavoro si protragga oltre le sei ore. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta secondo cui le ricorrenti nello svolgere doppi turni diurni, timbrando in uscita dal primo turno e in entrata nel secondo turno per un intervallo inferiore a trenta minuti, avrebbero rinunciato alla pausa, giacché nella fattispecie che occupa, l'articolazione dell'orario su due turni diurni, con un intervallo minimo tra il primo e il secondo, consente di ritenere che la prestazione richiesta alla dipendente fosse continuativa, visto il carattere assistenziale dell'attività lavorativa, e non potesse essere interrotta. Se ne desume, quindi, che più che rinunciare al diritto di pausa le lavoratrici si sono trovati nell'impossibilità oggettiva di usufruirne e di usufruire quindi del servizio mensa quando attivo. Non vale a superare tale conclusione la deduzione di parte resistente contenuta nelle note del 02.12.2025 secondo cui i tabulati prodotti dalle ricorrenti smentiscono la tesi dell'impossibilità di effettuare la pausa nel caso dei due turni diurni (pomeridiani). Facendo particolare riferimento ai tabulati della dipendente (considerato che la sig.ra , Parte_2 Pt_1 come si è detto, in data 29.11.2016 si è recata alla mensa ma non ha svolto un doppio turno diurno bensì un unico turno diurno durato oltre sei ore), parte resistente ha evidenziato, come la lavoratrice in doppio turno ha usufruito della pausa per recarsi alla mensa in data 12.11.2015, sottolineando che i tabulati che registrano le timbrature fino al 2022
“riportano alla voce “mensa” la relativa timbratura effettuata per far decorrere la
10 pausa non retribuita e, in calce, alla voce “620 mensa 1 pasto giorno” il numero di pasti fruiti.”. Ha altresì ribadito che non è in atti nessuna documentazione (regolamento o ordini di servizio) che dimostri un'imposizione ai lavoratori che effettuino un turno mattutino ed uno pomeridiano nella stessa giornata di non effettuare la pausa. Ribadito che il giorno in relazione ai quali la ricorrente (su cui è Parte_2 stata fatta la contestazione) ha usufruito del servizio mensa non costituiscono oggetto della domanda, dal tabulato delle timbrature in atti si deduce che la questione non è tanto che alla timbratura in entrata nel secondo turno, in ipotesi anticipata rispetto alla pausa che avrebbe dovuto essere di almeno mezzora, sia corrisposta un'uscita anticipata della medesima durata. Ciò che risulta dai tabulati (e che assume rilievo dirimente) è che le ricorrenti hanno di fatto svolto doppi turni diurni continuativi di 6 ore ciascuno, per un totale complessivo di 12 ore, o comunque superiori a complessive sei ore, ragionevolmente al fine di garantire la continuità di prestazioni che non possono essere interrotte. D'altra parte, si può affermare che il fatto che un dipendente ha potuto usufruire della mensa in un giorno non prova la rinuncia alla pausa dello stesso lavoratore nei (molti) giorni in cui l'intervallo tra il primo e il secondo turno risulta essere stato di pochi minuti, per come rilevato dal sistema delle timbrature. Al riguardo osserva il Tribunale che non vi è documentazione in atti, che era onere del datore di lavoro fornire, che comprovi l'esattezza dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. (ad esempio mediante prospetti da cui riscontrare che l'organizzazione del lavoro in turni fosse stata tale da garantire nel contempo la pausa ristoro per i lavoratori e la continuità della prestazione assistenziale, su cui peraltro non vi è nemmeno contestazione). Da tale carenza documentale si desume piuttosto che nell'organizzazione del lavoro in turni il datore di lavoro non ha adottato le misure necessarie a che i propri lavoratori usufruissero dell'intervallo prima di riprendere la prestazione lavorativa. Da qui la conclusione che si conferma e cioè che nel caso di specie le lavoratrici si sono trovate nell'impossibilità oggettiva di usufruire della pausa e del servizio di mensa nei giorni oggetto di domanda. 11 Ne discende che per i doppi turni diurni sussiste il diritto delle ricorrenti all'indennità sostitutiva di mensa. 6 La conclusione a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità sul riconoscimento ai lavoratori turnisti del diritto alla pausa, e quindi alla mensa ovvero all'erogazione sostitutiva, si estende anche ai lavoratori notturni, di fatto impossibilitati a usufruire del servizio mensa proprio perché il turno si svolge di notte, per i quali tuttavia, nel caso di specie, rimane da verificare la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta in ordine alla loro esclusione dal riconoscimento del diritto in questione per l'incompatibilità finanziaria della spesa con le risorse economiche aziendali. La disciplina contrattuale di cui all'art. 29 CCNL integrativo 2001 e ss.mm.ii, delega alla singola azienda l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa anche nelle modalità sostitutive. La ratio dell'istituto è infatti quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Pertanto, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto alla pausa a cui è collegato il diritto alla mensa (anche nelle sue forme sostitutive di buono pasto). Ebbene, tale interpretazione si recupera anche a partire dalla sentenza n. 77/2011 della Corte Costituzionale, richiamata da parte convenuta, che ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010. Osservano i Giudici che “questa Corte ha ripetutamente qualificato come principi di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che perseguivano in vario modo la finalità di contenimento della spesa sanitaria (sentenze n. 100 e n. 40 del 2010, n. 94 del 2009). Anche l'art. 2, comma 88, legge n. 191 del 2009, il quale mantiene fermo l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Con tale principio confliggono i commi 1 e 2 dell'art. 19 impugnato. In particolare, il comma 1 dispone una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di 12 collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro. Identica considerazione vale per il comma 2, che prevede la possibilità per la di prorogare per il periodo corrispondente al Parte_4
Piano di rientro gli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti. È ovvio, infatti, che simili proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unità complesse eventualmente disposta dal commissario ad acta.”. Si tratta, con ogni evidenza, di spese relative alla scelta del legislatore regionale, sottoposto a vincoli finanziari e gestori, di prorogare i contratti del personale e gli incarichi di direttore di UOC. Sennonché, rileva il Tribunale che la medesima sentenza ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 18, comma 4, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la quale prevedeva che la Giunta regionale potesse adottare una nuova disciplina in materia di buoni pasto, spettanti ai dipendenti regionali, stabilendo anche il numero massimo annuale di essi concedibili a ogni lavoratore. Si legge nella sentenza che: “I buoni pasto costituiscono, come noto, una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto a prolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontare per consumare il pranzo. Si tratta, quindi, di una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, che rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti “privatizzati” all'ente di appartenenza. Questa Corte ha già affermato che detta disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile (sentenze n. 324 del 2010 e n. 151 del 2010) e che a questa materia è riconducibile anche il trattamento economico (sentenza n. 332 del 2010) dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato dalla contrattazione collettiva (sentenza n. 189 del 2007). Pertanto, la norma regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e deve conseguentemente essere dichiarata illegittima.”. E, infatti, che la definizione delle regole relative alla fruibilità del diritto sia di competenza della contrattazione collettiva e che, invece, l'aspetto gestionale e organizzativo competa alle aziende (e quindi alla Regione), si ripete, risulta in maniera piana dalla lettera dell'art. 4 CCNL 2009, 13 modificativo dell'art. 29 CCNL integrativo 2001, a tenore del quale “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.”. Ora, l'azienda sostiene che è “sottoposta al vincolo dei Piani di rientro per ristabilire l'equilibrio economico-finanziario al contempo garantendo l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, vincolo che non consente l'adozione di spese non obbligatorie né il superamento dell'ammontare speso per il personale negli anni precedenti.” (così in comparsa di costituzione, pagg. 8 e 9). In particolare, la parte datoriale fa riferimento al DCA Calabria n. 146/23, come fondante l'obbligo relativo al piano di rientro da attuare e fa altresì riferimento all'art. 2, comma 76, della legge n. 191/2009, e quindi a legge dello Stato (e non regionale) che pone il divieto di effettuare “spese non obbligatorie”. E, infatti, nel DCA n. 146/23 è richiamato in premessa l'art. 2, c. 88, L. 191/2009, il quale prevede “(…) In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo”. Ebbene, l'art. 1 comma 174 della Legge n. 311/2004, modificato dal comma 76 citato, e attualmente in vigore, dispone in ordine ai provvedimenti da adottarsi da parte della Regione interessata o, in seguito a diffida del Presidente del Consiglio dei ministri e ulteriore inadempimento, da parte del in qualità di commissario ad acta chiamato ad Parte_5 approvare i bilancio di esercizio consolidato al fine di “determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento”. Tale norma è stata modificata dal D.L. 35/2019 – c.d. Decreto Calabria (il cui Capo I è interamente dedicato alla Regione Calabria) - adottato al fine di ripristinare e garantire i livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi. Inoltre, il Decreto citato all'art. 11, che apre il Capo II
“Disposizioni urgenti in materia di salute”, intervenendo anche sulla spesa 14 per oggettivi ulteriori bisogni di personale del SSN, ha eliminato il riferimento al blocco automatico del turn over, dapprima previsto al comma 174 L. 311/2004 cit. L'intento del legislatore, quindi, è appunto quello di recuperare le aree di inefficienza a livello sia gestionale sia organizzativo a compensazione della contrazione delle risorse investite nel Sistema sanitario nazionale. In tale quadro, le spese sottoposte ai vincoli delle norme di razionalizzazione delle risorse sono definite in negativo, e sono quindi non obbligatorie, rispetto a quelle obbligatorie poiché atte a garantire i livelli essenziali di assistenza (DPCM 12.01.2017). Se ne ricava che il legislatore statale è intervenuto con strumenti atti alla razionalizzazione dei criteri di gestione e di organizzazione della spesa sanitaria della Regione - tra cui certamente rientra la spesa per il personale che è spesa non obbligatoria - non anche sulle norme in materia di fruibilità ed esercizio dei diritti di mensa o di indennità sostitutiva. Si intende dire che, se può in astratto sostenersi che il costo relativo al buono pasto rientri tra le spese del personale (in quanto si tratta di una risorsa che è prevista dalla contrattazione collettiva di comparto in favore dei dipendenti pubblici e, in quanto tale, confluisce nell'ammontare di voci che concorrono a formare la categoria economica della spesa di personale) il diritto alla fruizione del servizio mensa - e quindi, laddove questo non possa essere usufruito, all'indennità sostitutiva - non può essere soppresso. Conferma tale interpretazione il fatto che il legislatore con le disposizioni contenute nel D.L. n. 95/2012, conv. nella L. n. 135/2012, all'art. 5, c. 7, seguendo il noto processo di riduzione della relativa spesa, con la specifica finalità di contenere la spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche (cfr. art. 1, c. 2, L. 196/2009 ed elenco ISTAT pubblicato in G.U. 171 del 27.7.2010 richiamati nel quale sono comprese le Aziende Ospedaliere), ha fissato un limite di spesa per il valore nominale del buono pasto in euro 7,00, non potendo evidentemente eliminare il relativo diritto. Per i diritti di mensa e di indennità sostitutiva di mensa non rileva, quindi, discutere sulla obbligatorietà o meno della spesa, obbligatorietà collegata ai livelli essenziali di assistenza. Rileva, per contro, la circostanza che trattandosi, secondo il ragionamento logico-giuridico fin qui svolto, di diritti riconosciuti dalla normativa statale in materia di ordinamento civile, gli stessi non possono essere limitati nella loro fruibilità, costituendo componenti del trattamento economico spettante 15 ai dipendenti pubblici la cui regolamentazione è affidata alla contrattazione collettiva. In altri termini, sebbene anche le norme relative alla razionalizzazione delle risorse provengano dal legislatore statale - e non siano quindi regionali, come quelle di cui è stata ritenuta fondata la questione di legittimità dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2011 richiamata, perché travalicanti la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - esse in ogni caso non prevalgono su altre norme ugualmente statali (D.lgs. 66/2003) ma applicabili al rapporto di pubblico impiego privatizzato per come disciplinato dalla contrattazione collettiva (art. 29 CCNL integrativo comparto Sanità 2001 e ss.mm.ii.) che ha dettato le norme in merito “alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”, anche nella sua forma sostitutiva. Tale conclusione non è superata dalla circostanza che la delibera n. 619/2023, che ha modificato il Regolamento sul servizio mensa e sull'indennità sostitutiva, abbia escluso i relativi diritti per i turnisti notturni con l'accordo unanime delle organizzazioni sindacali. I diritti in questione, infatti, non possono essere oggetto di contrattazione integrativa territoriale, essendo chiaro dalla lettura dell'art. 4 CCNL 2009 che “resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori” e come peraltro confermato dagli orientamenti applicativi dell'ARAN in cui si legge “Il CCNL 2016/2018 non prevede la contrattazione integrativa o di altra tipologia di relazione sindacale in materia di buono pasto sostitutivo del servizio di mensa”(cfr. alle note di parte ricorrente depositate in data 20.10.2025). Infine, si osserva che i bilanci allegati da parte resistente restituiscono esclusivamente il dato secco, e noto, del disavanzo finanziario, ma null'altro consentono di esaminare in ordine alla quantificazione delle spese del servizio in questione e alla loro incidenza sul piano di rientro. I documenti contabili, infatti, sono a corredo delle deduzioni in diritto sull'interpretazione delle leggi finanziarie e di quelle a esse collegate in materia di contenimento e superamento delle risorse relative alla spesa sanitaria della Regione, deduzioni, che alla luce delle norme e della giurisprudenza richiamata, sono infondate. 7 Sulla prova del danno, rileva il Tribunale che la condotta datoriale ha essenzialmente causato un pregiudizio all'integrità della salute dei 16 ricorrenti, non consentendo loro di fatto il recupero delle energie psico- fisiche. Si ritiene, quindi, che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla presunzione di un pregiudizio in termini di usura psico fisica derivante dal mancato rispetto del riposo settimanale (v. ex multis Cass. nn. 18884/2019; 24563/2016) possano essere richiamati in questa sede, incidendo la diversa misura e distribuzione del riposo non goduto non sull'an, ma sulla maggiore o minore gravità dell'usura psico-fisica. Usura ravvisabile nel caso di specie, tenuto conto che i lavoratori hanno dedotto (e la circostanza non è contestata) di aver lavorato su turni notturni di 12 ore o su doppi turni diurni, senza aver goduto della prescritta pausa dopo sei ore di lavoro. Pertanto, l'estensione oraria dei turni notturni e la continuità degli stessi, l'impossibilità di interrompere la prestazione nel caso di doppi turni diurni nonché il protrarsi dell'inadempimento datoriale rappresentano elementi presuntivi sulla base dei quali riconoscere il danno lamentato alla salute. Concludendo, ritenuto in via generale fruibile, perché previsto dalla contrattazione collettiva e dalle norme statali in materia di ordinamento civile, il diritto alla mensa e, in caso di impossibilità di fruire del relativo servizio, all'erogazione dell'indennità sostitutiva da tutti i lavoratori che hanno diritto alla pausa, laddove svolgano un orario superiore alle 6 ore continuative;
ritenuto che
la denunciata incompatibilità finanziaria della spesa per il servizio con le risorse disponibili è insussistente, infondata e non supportata in ogni caso da adeguato riscontro probatorio;
ritenuto sussistente il danno, va riconosciuto alla parte ricorrente il ristoro economico per la mancata fruizione della pausa e quindi il pagamento dei buoni pasto sostitutivi per gli anni oggetto della domanda, per i quali non è maturata la prescrizione decennale e nei limiti della quota di competenza dell convenuta, per come indicato nella disciplina Controparte_1 contrattuale più volte richiamata. 8 Sul quantum, osserva infatti il Tribunale che ai sensi dell'art. 29 CCNL 2001 e ss.mm.ii., il costo del pasto è pari a euro 5,16, di cui 1/5 è posto a carico del dipendente, e non è monetizzabile. La parte datoriale con la Delibera DG 519/2022 (cfr. all. 10 alla memoria di costituzione) ha espressamente quantificato il valore nominale facciale del buono pasto in euro 7,00. 17 Ora, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In caso di illegittima mancata erogazione dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, il lavoratore, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale” (Cass. ord. 20621/2025). Ancora, “quanto alla non monetizzazione va ricordato l'orientamento di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 31/10/2022, n. 32113), secondo cui, una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che l'attribuzione dei buoni pasto ha carattere assistenziale e il buono pasto non è monetizzabile, ma il dipendente può agire per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno eventualmente parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti.” (Cass. ord. n. 20957/2025). Qualificata quindi la domanda dei ricorrenti come domanda di risarcimento per equivalente e in applicazione dell'orientamento richiamato, ritiene il Tribunale che il ristoro economico a titolo di risarcimento del danno, da parametrarsi eventualmente al valore dei buoni pasto, consenta tale parametrazione ma anche la legittima decurtazione del quinto a carico del dipendente come disciplinata dalla normativa contrattuale. Si osserva, da altra prospettiva, che tale apprezzamento non pare poter essere limitato ma è anzi confermato dall'orientamento applicativo dell'ARAN, prodotto da parte ricorrente con le note scritte del 20.10.2025. Osserva al riguardo il Tribunale che nel parere, che richiama una deliberazione della sezione Piemonte della Corte dei Conti, si legge che “il limite, pari a sette euro, deve essere riferito al costo effettivo sostenuto dall'ente e dunque al netto della quota che grava sul personale e che l nella propria Pt_6 pareristica, si è espressa nel senso di ritenere sufficiente che l'ente provveda all'erogazione, per ogni pasto, della sola quota a proprio carico senza trattenute in busta paga a carico del lavoratore”. Il detto limite di 7,00 euro si riferisce quindi al limite massimo del valore nominale del buono pasto che le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, L. 196/2009 possono determinare, come detto, in base all'art. 5, c. 7, D.L. 95/2012. È vero quindi che il limite imposto dal legislatore si riferisce al costo effettivo sostenuto dall'ente e che il detto limite debba considerarsi al netto 18 della quota parte del dipendente, tuttavia, non può inferirsi da tale dato alcuna conclusione in ordine alla non applicabilità nel caso di specie della quota a carico dei lavoratori, stabilita nella misura di un quinto in sede di contrattazione collettiva. Rileva al riguardo il Tribunale che il valore nominale del buono pasto è l'importo indicato sul buono e rappresenta il valore comprensivo dei tributi, parametro utile a definire la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi secondo la normativa di settore. In particolare, l'art. 51 TUIR prevede una soglia di esenzione pari a euro 4,00 per i buoni cartolari e a euro 8,00 per i buoni elettronici. Nel caso dei lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'elenco più volte citato, le norme sulla spending review hanno fissato il valore nominale massimo in euro 7,00, che è quindi anche la soglia massima di esenzione (cfr. Corte dei Conti, sez. Toscana, del. n. 88/2021). La regolamentazione del limite massimo del valore nominale per le amministrazioni pubbliche nonché della soglia massima di esenzione, però, non si riversa sulla compartecipazione delle parti del rapporto di lavoro al costo del servizio;
in altri termini nulla vieta che entro il limite del valore nominale del buono pasto esso possa essere finanziato con la quota parte a carico del dipendente, come per altro previsto nei regolamenti in atti (v. all. nn. 9, 11, 12 e 13). Tale interpretazione si attaglia al parere dell'ARAN secondo cui è
“sufficiente che l'ente provveda all'erogazione, per ogni pasto, della sola quota a proprio carico senza trattenute in busta paga a carico del lavoratore.”. D'altra parte, osserva il Tribunale che non è stato allegato né documentato quale fosse (o sia) il valore effettivo del costo unitario del pasto, tale che in ipotesi potesse essere richiesto al Tribunale di valutare se nella somma di 7,00 euro fosse o meno compresa la quota parte a carico dei dipendenti. Ne discende che la parametrazione effettuata sul valore dei buoni pasto può legittimamente determinarsi considerando la sola quota dei 4/5 a carico dell'ente datore di lavoro. Pertanto, considerato che, come detto, il costo del pasto individuato dal CCNL è pari a euro 5,16 e in seguito alla Deliberazione del commissario straordinario n. 519/2022 il valore è stato determinato in euro 7 e ritenuto altresì di decurtare la quota del quinto a carico del dipendente, e quindi di rideterminare il controvalore rispettivamente in euro 4,13 (ossia il risultato dell'operazione aritmetica 5,16 – [5,16/5]) e in euro 5,60 (ossia il risultato 19 dell'operazione aritmetica 7,00 – [7,00/5]), si procede al calcolo del quantum dovuto in maniera distinta per ogni lavoratore.
Parte_1
Deve ribadirsi quanto già rilevato dal Tribunale e cioè che la Sig.ra Pt_1 ha svolto dal 2015 al 2022 complessivamente 700 turni tra turni diurni continuati e turni notturni, mentre dal 2023 ha svolto 168 turni, senza effettuazione della pausa. Ora, si è detto che dal 2023 il controvalore economico, già decurtato del quinto a carico del dipendente, è pari a 5,60. Indicati tutti i tipi di turni (sia i doppi turni diurni sia i turni notturni) con la lettera t, ne discende che è dovuto un ristoro economico a titolo di risarcimento pari a euro 2.891,00 (4,13 *700 t) fino al 2022 e a euro 940,80 (5,60*168 t) dal 2023, per un totale complessivo di euro 3.831,80.
Parte_2
Deve ribadirsi anche per la sig.ra che il numero dei turni indicati Parte_2 in ricorso è riscontrato nei tabulati prodotti e che non rileva il giorno in cui essa ha usufruito della mensa perché per tale giorno non vi è duplicazione della domanda. In particolare, dal 2015 al 2022 la lavoratrice ha svolto 727 tra doppi turni diurni e turni notturni e che dal 2023 ne ha svolti 189, senza effettuazione della pausa. Ora, fino al 2022 il controvalore economico, già decurtato del quinto a carico del dipendente, è pari a euro 4,13 e dal 2023 esso è pari a euro 5,60. Indicati tutti i tipi di turni (sia i doppi turni diurni sia i turni notturni) con la lettera t, ne discende che è dovuto un ristoro economico a titolo di risarcimento pari a euro 3.002,51 (4,13 *727 t) fino al 2022 e a euro 1058,40 (5,60*189t) dal 2023, per un totale complessivo di euro 4.060,91.
Parte_3
Per la ricorrente risulta che fino al 2022 la lavoratrice ha svolto 54 Pt_3 turni notturni e che dal 2023 ne ha svolto 115 tra doppi turni diurni e turni notturni. Applicando i medesimi calcoli, si ottiene che è dovuto un ristoro economico a titolo di risarcimento pari a euro 223,02 (4,13*54t) fino al 2022 e che
20 successivamente è dovuto un importo pari a euro 644,00 (5,60*115t) per un totale complessivo di euro 867,02. 9 Quanto alle spese di lite, liquidate ai minimi tariffari (scaglione di riferimento: cause di lavoro da 1.100,00 fino a 5.200,00), si osserva quanto segue. La Corte di Cassazione ha statuito che “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.” Ancora, la Corte ha osservato:
“Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti princìpi: a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato 21 non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.)” (Cass., n. 10367/2024). Pertanto, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore, in applicazione dei principi di diritto suindicati, è necessario ridurre del 30% la somma che si sarebbe dovuta liquidare nell'ipotesi di difesa di una sola parte, per poi aumentare del 30% l'importo risultante a seguito della predetta riduzione per il numero dei ricorrenti successivi al primo e fino al decimo, e del 10% per i restanti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dei ricorsi, condanna l Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei
[...] seguenti importi:
- euro 3.831,80 a favore della ricorrente;
Parte_1
- euro 4.060,91 a favore della ricorrente;
Parte_2
- euro 867,02 a favore della ricorrente . Parte_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Condanna l alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 1.692,43 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze ed in euro 167,50 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 10/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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