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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/10/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 19/2022
Il Giudice, dott. RP VI, all'esito dell'udienza del 25.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
C.F.: ); Parte_1 C.F._1
C.F.: ) Parte_2 C.F._2
(C.F.: ; Parte_3 C.F._3
(C.F.: ; Parte_4 C.F._4
(C.F.: ); Parte_5 C.F._5
(C.F.: ); Parte_6 C.F._6
C.F.: ); Parte_7 C.F._7
(C.F.: ); Parte_8 C.F._8
(C.F.: ); Parte_9 C.F._9
(C.F.: ); Parte_10 C.F._10 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Rusconi e Giampaolo Barone, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dei difensori sito in Firenze, Via della Condotta n.12
RICORRENTI
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca e Enzo Nocerino, elettivamente domiciliata in Lucca, Viale Europa, n. 780 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Mortillaro
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 11.1.2021, i ricorrenti hanno chiesto di “accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono
l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , Parte_6 Parte_11 Parte_8 Parte_9 Parte_10 delle seguenti voci, come meglio esplicato in narrativa: 0547 – Indennità di scorta vetture eccedenti;
0790 Indennità di Riserva;
0969 – Indennità di Utilizzazione Professionale
Personale di Bordo Scorta Notturna;
0970 – Indennità di Utilizzazione Professionale
Personale di Bordo Scorta Diurna;
0991 – Indennità per Assenza senza riposo Fuori
Residenza; 0992 - Indennità per Assenza con riposo Fuori Residenza;
0AD0 – Indennità di
Utilizzazione Professionale Personale di Bordo diurna Equipaggio Agente solo;
0AD1 -
Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo notturna Equipaggio Agente solo;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_11
e a vedersi retribuire ciascun
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del
CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile 0547 – Indennità di scorta vetture eccedenti;
0790 Indennità di Riserva;
0969 –
Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Notturna;
0970 –
Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Diurna;
0991 – Indennità per Assenza senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità per Assenza con riposo Fuori
Residenza; 0AD0 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo diurna
Equipaggio Agente solo;
0AD1 - Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo notturna Equipaggio Agente solo;
per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti le rispettive somme di € 6.704,35 ( , € 8.968,33 Parte_1
( , € 8.072,68 ( ), € 6.590,42 (Tempini), € 4.654,14 ( ), € 5.620,05 Parte_2 Pt_3 Parte_5
( , € 9.637,86 ( , € 5.806,44 ( , € 7.222,69 ( ed € 16.514,72 Pt_6 Parte_7 Pt_8 Pt_9
( ), come da conteggi prodotti, salve le diverse somme, anche maggiori, di giustizia, Pt_10 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
condannare la convenuta
a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi come risultanti dalle fatture quietanzate prodotte per cadauno dei ricorrenti (doc. 23), oltre alla rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari ad € 379,50; Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, hanno dedotto che:
a) erano tutti dipendenti della società resistente, addetti entro la Divisione Trasporto
Regionale Toscana impianto di Pisa, a tempo pieno e indeterminato;
b) nei periodi di ferie non gli erano state riconosciute diverse indennità, previste soltanto nei giorni in cui veniva prestata attività lavorativa;
c) le ferie devono essere retribuite tendenzialmente nella stessa misura della retribuzione ordinaria, al fine di evitare che i lavoratori siano “scoraggiati” dal prendere le ferie, ove retribuite in misura inferiore al lavoro ordinario;
d) pertanto, avevano chiesto il pagamento delle somme non corrisposte a titolo delle indennità non riconosciute.
2. Con memoria depositata il 7.11.2022, si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso, poiché infondato ed eccependo anche l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
4. In primo luogo, parte resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto dei ricorrenti a ricevere le somme richieste.
La giurisprudenza si è già espressa in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, affermando che per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospeso in costanza dello stesso (Cass. n.
26246/2022).
Dai fogli matricolari prodotti dalla resistente nella memoria di costituzione (doc. 28), risulta che i lavoratori erano ancora in servizio al momento della proposizione della causa, eccetto
, il cui rapporto di lavoro è cessato l'1.6.2022. Parte_10
In tutti i casi, dato la sospensione del termine di prescrizione in pendenza di rapporto di lavoro, non appare decorso il termine quinquennale, sicché l'eccezione formulata non può essere accolta.
5. Entrando nel merito, i ricorrenti chiedono il riconoscimento di una serie di indennità anche durante periodo di ferie, la cui corresponsione è però prevista solamente nei giorni lavorativi, rilevando la violazione del principio di tendenziale equivalenza della retribuzione tra ferie e lavoro, stabilito dal diritto unionale. In particolare, la pretesa avanzata ha ad oggetto le seguenti voci: “0547 – Indennità di scorta vetture eccedenti;
0790 Indennità di Riserva;
0969
– Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Notturna;
0970 –
Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Diurna;
0991 – Indennità per Assenza senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità per Assenza con riposo Fuori
Residenza; 0AD0 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo diurna
Equipaggio Agente solo;
0AD1 - Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo notturna Equipaggio Agente solo”.
Recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che la direttiva 2003/88/CE, recepita dal legislatore italiano, mira ad assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale (Cass. n. 13932/2024).
Il giudice è dunque chiamato ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
Con riferimento al caso in esame, le indennità richieste rientrano certamente nelle mansioni tipiche inerenti alla qualifica dei lavoratori, tuttavia, il CTU ha accertato che il loro mancato riconoscimento ha comportato una riduzione percentuale della retribuzione mensile fra lo 1,66
% e il 3,02 %, nell'ipotesi di calcolo che tiene conto delle giornate di effettiva presenza a lavoro. Le richiamate conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili e vengono fatte proprie da questo Tribunale, in quanto frutto di uno studio accurato dei documenti di causa ed esenti da vizi logico-motivazionali.
Pertanto, questa minima e trascurabile riduzione percentuale evidenzia la non sussistenza di un effetto dissuasivo, tale da indurre i lavoratori a rinunciare alle ferie, essendo i salari percepiti durante le ferie del tutto paragonabili a quelli previsti nei giorni lavorativi.
Per le ragioni esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
6. Le spese di lite vengono compensate in ragione dei contrasti presenti nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto della controversia.
7. Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna (da un lato i ricorrenti e dall'altro la resistente).
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU definitivamente in capo ad entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.
Il giudice del lavoro
RP VI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 19/2022
Il Giudice, dott. RP VI, all'esito dell'udienza del 25.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
C.F.: ); Parte_1 C.F._1
C.F.: ) Parte_2 C.F._2
(C.F.: ; Parte_3 C.F._3
(C.F.: ; Parte_4 C.F._4
(C.F.: ); Parte_5 C.F._5
(C.F.: ); Parte_6 C.F._6
C.F.: ); Parte_7 C.F._7
(C.F.: ); Parte_8 C.F._8
(C.F.: ); Parte_9 C.F._9
(C.F.: ); Parte_10 C.F._10 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Rusconi e Giampaolo Barone, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dei difensori sito in Firenze, Via della Condotta n.12
RICORRENTI
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca e Enzo Nocerino, elettivamente domiciliata in Lucca, Viale Europa, n. 780 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Mortillaro
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 11.1.2021, i ricorrenti hanno chiesto di “accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della
Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono
l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , Parte_6 Parte_11 Parte_8 Parte_9 Parte_10 delle seguenti voci, come meglio esplicato in narrativa: 0547 – Indennità di scorta vetture eccedenti;
0790 Indennità di Riserva;
0969 – Indennità di Utilizzazione Professionale
Personale di Bordo Scorta Notturna;
0970 – Indennità di Utilizzazione Professionale
Personale di Bordo Scorta Diurna;
0991 – Indennità per Assenza senza riposo Fuori
Residenza; 0992 - Indennità per Assenza con riposo Fuori Residenza;
0AD0 – Indennità di
Utilizzazione Professionale Personale di Bordo diurna Equipaggio Agente solo;
0AD1 -
Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo notturna Equipaggio Agente solo;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_11
e a vedersi retribuire ciascun
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del
CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile 0547 – Indennità di scorta vetture eccedenti;
0790 Indennità di Riserva;
0969 –
Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Notturna;
0970 –
Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Diurna;
0991 – Indennità per Assenza senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità per Assenza con riposo Fuori
Residenza; 0AD0 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo diurna
Equipaggio Agente solo;
0AD1 - Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo notturna Equipaggio Agente solo;
per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti le rispettive somme di € 6.704,35 ( , € 8.968,33 Parte_1
( , € 8.072,68 ( ), € 6.590,42 (Tempini), € 4.654,14 ( ), € 5.620,05 Parte_2 Pt_3 Parte_5
( , € 9.637,86 ( , € 5.806,44 ( , € 7.222,69 ( ed € 16.514,72 Pt_6 Parte_7 Pt_8 Pt_9
( ), come da conteggi prodotti, salve le diverse somme, anche maggiori, di giustizia, Pt_10 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
condannare la convenuta
a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi come risultanti dalle fatture quietanzate prodotte per cadauno dei ricorrenti (doc. 23), oltre alla rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari ad € 379,50; Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, hanno dedotto che:
a) erano tutti dipendenti della società resistente, addetti entro la Divisione Trasporto
Regionale Toscana impianto di Pisa, a tempo pieno e indeterminato;
b) nei periodi di ferie non gli erano state riconosciute diverse indennità, previste soltanto nei giorni in cui veniva prestata attività lavorativa;
c) le ferie devono essere retribuite tendenzialmente nella stessa misura della retribuzione ordinaria, al fine di evitare che i lavoratori siano “scoraggiati” dal prendere le ferie, ove retribuite in misura inferiore al lavoro ordinario;
d) pertanto, avevano chiesto il pagamento delle somme non corrisposte a titolo delle indennità non riconosciute.
2. Con memoria depositata il 7.11.2022, si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso, poiché infondato ed eccependo anche l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
4. In primo luogo, parte resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto dei ricorrenti a ricevere le somme richieste.
La giurisprudenza si è già espressa in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, affermando che per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospeso in costanza dello stesso (Cass. n.
26246/2022).
Dai fogli matricolari prodotti dalla resistente nella memoria di costituzione (doc. 28), risulta che i lavoratori erano ancora in servizio al momento della proposizione della causa, eccetto
, il cui rapporto di lavoro è cessato l'1.6.2022. Parte_10
In tutti i casi, dato la sospensione del termine di prescrizione in pendenza di rapporto di lavoro, non appare decorso il termine quinquennale, sicché l'eccezione formulata non può essere accolta.
5. Entrando nel merito, i ricorrenti chiedono il riconoscimento di una serie di indennità anche durante periodo di ferie, la cui corresponsione è però prevista solamente nei giorni lavorativi, rilevando la violazione del principio di tendenziale equivalenza della retribuzione tra ferie e lavoro, stabilito dal diritto unionale. In particolare, la pretesa avanzata ha ad oggetto le seguenti voci: “0547 – Indennità di scorta vetture eccedenti;
0790 Indennità di Riserva;
0969
– Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Notturna;
0970 –
Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo Scorta Diurna;
0991 – Indennità per Assenza senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità per Assenza con riposo Fuori
Residenza; 0AD0 – Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo diurna
Equipaggio Agente solo;
0AD1 - Indennità di Utilizzazione Professionale Personale di Bordo notturna Equipaggio Agente solo”.
Recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che la direttiva 2003/88/CE, recepita dal legislatore italiano, mira ad assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale (Cass. n. 13932/2024).
Il giudice è dunque chiamato ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
Con riferimento al caso in esame, le indennità richieste rientrano certamente nelle mansioni tipiche inerenti alla qualifica dei lavoratori, tuttavia, il CTU ha accertato che il loro mancato riconoscimento ha comportato una riduzione percentuale della retribuzione mensile fra lo 1,66
% e il 3,02 %, nell'ipotesi di calcolo che tiene conto delle giornate di effettiva presenza a lavoro. Le richiamate conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili e vengono fatte proprie da questo Tribunale, in quanto frutto di uno studio accurato dei documenti di causa ed esenti da vizi logico-motivazionali.
Pertanto, questa minima e trascurabile riduzione percentuale evidenzia la non sussistenza di un effetto dissuasivo, tale da indurre i lavoratori a rinunciare alle ferie, essendo i salari percepiti durante le ferie del tutto paragonabili a quelli previsti nei giorni lavorativi.
Per le ragioni esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
6. Le spese di lite vengono compensate in ragione dei contrasti presenti nella giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto della controversia.
7. Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna (da un lato i ricorrenti e dall'altro la resistente).
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU definitivamente in capo ad entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.
Il giudice del lavoro
RP VI