Art. 1.
La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della, legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituita con la seguente:
"Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati".
La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della, legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituita con la seguente:
"Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati".