Articolo 1 della Legge 3 aprile 1961, n. 284
Articolo 2
Versione
12 maggio 1961
Art. 1.
La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della, legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituita con la seguente:
"Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati".
Entrata in vigore il 12 maggio 1961
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